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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4152/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4152/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato a [...], Argentina il 14 agosto 1992; Parte_1
nata a [...], Argentina il 6 settembre Parte_2
1984, in proprio e - unitamente a - quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata a [...], Persona_1
Argentina il 6 marzo 2014 e , nata a [...], Argentina il 15 Parte_3 febbraio 2011 (con gli avv.ti Annamaria Zarrelli, Simona Sanvitale) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. - parte resistente - Controparte_2
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 6 aprile 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche Persona_2 Parte_4
), figlia dei cittadini italiani e , nata
[...] Parte_5 Parte_6 nel Comune di Bisceglie (BA), in data 14 febbraio 1903, la quale emigrava in
Argentina, ove il 2 luglio 1919 contraeva matrimonio con , figlio Controparte_3 della cittadina italiana , nato il giorno 8 gennaio 1899, nel Comune Controparte_4 di Bisceglie (BA).
Dall'unione tra e , nasceva il 6 dicembre Persona_2 Controparte_3
1921, nella provincia di Buenos Aires, . Persona_3
In data 9 marzo 1940, contraeva matrimonio con Persona_3
unione dalla quale nasceva il 31 marzo 1943 Persona_4 Persona_5
In data 26 maggio 1961, contraeva matrimonio con. Persona_5
unione dalla quale nasceva il 6 novembre 1962 Parte_7 Persona_6
[...]
In data 21 ottobre 1983 contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
unione dalla quale nascevano, a Buenos Aires, Argentina, Persona_7 [...]
(6 settembre 1984) e (14 agosto 1992). Persona_8 Parte_1
In data 2 maggio 2016, contraeva matrimonio con Persona_8
, unione dalla quale nascevano, a Buenos Aires, Argentina, Controparte_1 [...]
(15 febbraio 2011) ed (6 marzo 2014). Pt_3 Persona_1
Parte resistente, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 21 novembre
2024 senza nulla opporre nel merito alla domanda né contestare i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio, salvo poi, chiedere, con nota del 10 dicembre 2024, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., pendendo innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025.
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
All'udienza di discussione del 18 novembre 2025, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni:” Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento.”.
Pag. 2 di 6
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata. È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano , che - mai naturalizzato argentino, come da Controparte_3 certificazione in atti - ha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992. Si registra, inoltre, un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, precisamente dall'ava alla figlia Persona_3 Persona_5
- a tacer quello dall'ava (moglie del cennato ) alla Persona_2 Controparte_3 figlia - passaggio che determinava l'interruzione della Persona_3 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” che si sposava con cittadino straniero. La
Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti,
“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
Pag. 3 di 6 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta
e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli
Pag. 4 di 6 effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i
[...]
Argentina versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la Parte_8 conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale
.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato a [...], Argentina il 14 agosto 1992;
[...] Parte_2
nata a [...], Argentina il 6 settembre 1984, in proprio e -
[...]
Pag. 5 di 6 unitamente a - quale esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sulle figlie minori , nata a [...], Argentina il 6 Persona_1 marzo 2014 e , nata a [...], Argentina il 15 febbraio 2011, Parte_3 così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Quaranta
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4152/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato a [...], Argentina il 14 agosto 1992; Parte_1
nata a [...], Argentina il 6 settembre Parte_2
1984, in proprio e - unitamente a - quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata a [...], Persona_1
Argentina il 6 marzo 2014 e , nata a [...], Argentina il 15 Parte_3 febbraio 2011 (con gli avv.ti Annamaria Zarrelli, Simona Sanvitale) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. - parte resistente - Controparte_2
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 6 aprile 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche Persona_2 Parte_4
), figlia dei cittadini italiani e , nata
[...] Parte_5 Parte_6 nel Comune di Bisceglie (BA), in data 14 febbraio 1903, la quale emigrava in
Argentina, ove il 2 luglio 1919 contraeva matrimonio con , figlio Controparte_3 della cittadina italiana , nato il giorno 8 gennaio 1899, nel Comune Controparte_4 di Bisceglie (BA).
Dall'unione tra e , nasceva il 6 dicembre Persona_2 Controparte_3
1921, nella provincia di Buenos Aires, . Persona_3
In data 9 marzo 1940, contraeva matrimonio con Persona_3
unione dalla quale nasceva il 31 marzo 1943 Persona_4 Persona_5
In data 26 maggio 1961, contraeva matrimonio con. Persona_5
unione dalla quale nasceva il 6 novembre 1962 Parte_7 Persona_6
[...]
In data 21 ottobre 1983 contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
unione dalla quale nascevano, a Buenos Aires, Argentina, Persona_7 [...]
(6 settembre 1984) e (14 agosto 1992). Persona_8 Parte_1
In data 2 maggio 2016, contraeva matrimonio con Persona_8
, unione dalla quale nascevano, a Buenos Aires, Argentina, Controparte_1 [...]
(15 febbraio 2011) ed (6 marzo 2014). Pt_3 Persona_1
Parte resistente, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 21 novembre
2024 senza nulla opporre nel merito alla domanda né contestare i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio, salvo poi, chiedere, con nota del 10 dicembre 2024, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., pendendo innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025.
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
All'udienza di discussione del 18 novembre 2025, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni:” Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento.”.
Pag. 2 di 6
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata. È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano , che - mai naturalizzato argentino, come da Controparte_3 certificazione in atti - ha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992. Si registra, inoltre, un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, precisamente dall'ava alla figlia Persona_3 Persona_5
- a tacer quello dall'ava (moglie del cennato ) alla Persona_2 Controparte_3 figlia - passaggio che determinava l'interruzione della Persona_3 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” che si sposava con cittadino straniero. La
Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti,
“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
Pag. 3 di 6 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta
e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli
Pag. 4 di 6 effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i
[...]
Argentina versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la Parte_8 conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato a [...], Argentina il 14 agosto 1992;
[...] Parte_2
nata a [...], Argentina il 6 settembre 1984, in proprio e -
[...]
Pag. 5 di 6 unitamente a - quale esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sulle figlie minori , nata a [...], Argentina il 6 Persona_1 marzo 2014 e , nata a [...], Argentina il 15 febbraio 2011, Parte_3 così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Quaranta
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