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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34010/2024 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA PINDEMONTE 5 20017 RHO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. VINCENZO CARNUCCIO come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
CP_1
Nata a IA RI (CZ) il 05/05/1965
Residente VIA PINDEMONTE 5 20017 RHO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. FRANCESCA MUSURACA come da procura in atti;
convenuta
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio Contenzioso Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis,
-pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1/12/1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la Sig.ra ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte resistente
“Nel merito
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CP_1
”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a LI AR (CZ) in Parte_1 CP_1
data 16/08/1982, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo (Anno 1982, N.
15, P. 2, Serie A).
Dal matrimonio sono nate le figlie (il 17.04.1983) e (il 24.09.1990), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza congiunta n. 149/2023 del 9/11/2023 e pubblicata il 14/11/2023.
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come indicate in atti.
Con memoria difensiva depositata in data 09/01/2025 si è costituita la convenuta aderendo alla pronuncia sullo status e formulando ulteriore domande aventi ad oggetto il trasferimento delle quote di proprietà dell'abitazione familiare.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis 21
c.p.c. del giorno 27/03/2025 il Giudice Delegato ha sentito le parti presenti personalmente.
La parte ricorrente ha dichiarato: “Voglio ottenere solo la pronuncia di divorzio”. La parte resistente ha dichiarato: “Aderisco alla domanda di divorzio;
rinuncio all'azione con riferimento alle ulteriori domande formulate”.
Il ricorrente ha accettato la rinuncia a spese compensate.
I difensori di parte ricorrente e di parte resistente hanno insistito nella pronuncia di divorzio e hanno discusso oralmente riportandosi agli atti.
Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
149/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 01.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle ulteriori domande
Nulla si dispone sulle ulteriori domande avanzate dalla convenuta avendovi la stessa espressamente rinunciato ed avendo parte ricorrente accettato la rinuncia.
Spese processuali
In ragione del carattere necessario della pronuncia sullo status e della rinuncia da parte della resistente alle ulteriori domande avanzate, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così statuisce: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a LI AR (CZ) il 16/08/1982, trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune medesimo (anno 1982, N. 15, Parte 2, Serie A);
2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di LI AR e all'Ufficiale di stato civile del Comune di Zagarise per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Si comunichi
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34010/2024 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA PINDEMONTE 5 20017 RHO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. VINCENZO CARNUCCIO come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
CP_1
Nata a IA RI (CZ) il 05/05/1965
Residente VIA PINDEMONTE 5 20017 RHO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. FRANCESCA MUSURACA come da procura in atti;
convenuta
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio Contenzioso Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis,
-pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1/12/1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la Sig.ra ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte resistente
“Nel merito
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CP_1
”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a LI AR (CZ) in Parte_1 CP_1
data 16/08/1982, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo (Anno 1982, N.
15, P. 2, Serie A).
Dal matrimonio sono nate le figlie (il 17.04.1983) e (il 24.09.1990), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza congiunta n. 149/2023 del 9/11/2023 e pubblicata il 14/11/2023.
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come indicate in atti.
Con memoria difensiva depositata in data 09/01/2025 si è costituita la convenuta aderendo alla pronuncia sullo status e formulando ulteriore domande aventi ad oggetto il trasferimento delle quote di proprietà dell'abitazione familiare.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis 21
c.p.c. del giorno 27/03/2025 il Giudice Delegato ha sentito le parti presenti personalmente.
La parte ricorrente ha dichiarato: “Voglio ottenere solo la pronuncia di divorzio”. La parte resistente ha dichiarato: “Aderisco alla domanda di divorzio;
rinuncio all'azione con riferimento alle ulteriori domande formulate”.
Il ricorrente ha accettato la rinuncia a spese compensate.
I difensori di parte ricorrente e di parte resistente hanno insistito nella pronuncia di divorzio e hanno discusso oralmente riportandosi agli atti.
Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
149/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 01.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle ulteriori domande
Nulla si dispone sulle ulteriori domande avanzate dalla convenuta avendovi la stessa espressamente rinunciato ed avendo parte ricorrente accettato la rinuncia.
Spese processuali
In ragione del carattere necessario della pronuncia sullo status e della rinuncia da parte della resistente alle ulteriori domande avanzate, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così statuisce: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a LI AR (CZ) il 16/08/1982, trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune medesimo (anno 1982, N. 15, Parte 2, Serie A);
2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di LI AR e all'Ufficiale di stato civile del Comune di Zagarise per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Si comunichi
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai