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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4594 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4594/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti PORTACCIO MONICA e BIRARDI Parte_1
MASSIMO
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA Resistente
Oggetto: Prestazione CP_2
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.04.2023, l'istante in epigrafe indicata ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto alla pensione di inabilità ovvero, in subordine, all'assegno d'invalidità, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli CP_2 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 445-bis c.p.c. dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Ciò posto, nella specie, in seno all'elaborato peritale espletato e depositato nel presente giudizio, sulla scorta dell'esame clinico della ricorrente e della documentazione in atti, il CTU ha affermato che “la sig. ra è attualmente affetta da: Parte_1
1. Esiti di colectomia subtotale per Morbo di Crohn classe III con sindrome da malassorbimento.
Incontinenza cardiale (cod. 6460) 2. Sindrome depressiva endogena grave (cod 2210) Tale quadro morboso invalidante, già presente all'epoca della visita di revisione (9.12.2021), e sostanzialmente invariato alla data della presente visita peritale, più grave di quanto riconosciuto dalla Commissione Medica nella suddetta data e di quanto riconosciuto dal CTU in sede di ATP, rende la periz ianda invalida civile nella misura del 75% dalla data di detta revisione, ovvero dal 9.12.2021, come richiesto, e non al 67%, come valutato dal CTU.
A tale valutazione si perviene, in base alle indicazioni presenti nella Tabella allegata al DM 5.2.92, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica, considerate le valutazioni percentualistiche attribuite ai suddetti codici e, segnatamente, per la maggiore gravità del quadro depressivo ben evidente dalla nostra visita peritale e dalla documentazione sanitaria presa in visione. Successivamente, come da certificazione cardiologica dell'Ospedale Madonna delle Grazie del 29.8.2023, le condizioni di salute della sig.ra si sono ulteriormente aggravate, ma senza Parte_1 determinare il raggiungimento della totale abolizione della capacità lavorativa. Opportuna revisione a dicembre 2026”.
Pertanto, l'ausiliario ha concluso “sussistono i presupposti per il ripristino dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della visita medica di revisione da parte dell' (9.12.2021), da CP_2 quando la periziata era invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%. Opportuna revisione a dicembre 2026.”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni. In considerazione della decorrenza del requisito sanitario, le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 13.04.2023, così CP_2 provvede:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile a beneficiare dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal 09.12.2021;
- Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate nella somma di Euro 3.350,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_2
Bari, lì 03.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4594/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti PORTACCIO MONICA e BIRARDI Parte_1
MASSIMO
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA Resistente
Oggetto: Prestazione CP_2
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.04.2023, l'istante in epigrafe indicata ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto alla pensione di inabilità ovvero, in subordine, all'assegno d'invalidità, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli CP_2 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 445-bis c.p.c. dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Ciò posto, nella specie, in seno all'elaborato peritale espletato e depositato nel presente giudizio, sulla scorta dell'esame clinico della ricorrente e della documentazione in atti, il CTU ha affermato che “la sig. ra è attualmente affetta da: Parte_1
1. Esiti di colectomia subtotale per Morbo di Crohn classe III con sindrome da malassorbimento.
Incontinenza cardiale (cod. 6460) 2. Sindrome depressiva endogena grave (cod 2210) Tale quadro morboso invalidante, già presente all'epoca della visita di revisione (9.12.2021), e sostanzialmente invariato alla data della presente visita peritale, più grave di quanto riconosciuto dalla Commissione Medica nella suddetta data e di quanto riconosciuto dal CTU in sede di ATP, rende la periz ianda invalida civile nella misura del 75% dalla data di detta revisione, ovvero dal 9.12.2021, come richiesto, e non al 67%, come valutato dal CTU.
A tale valutazione si perviene, in base alle indicazioni presenti nella Tabella allegata al DM 5.2.92, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica, considerate le valutazioni percentualistiche attribuite ai suddetti codici e, segnatamente, per la maggiore gravità del quadro depressivo ben evidente dalla nostra visita peritale e dalla documentazione sanitaria presa in visione. Successivamente, come da certificazione cardiologica dell'Ospedale Madonna delle Grazie del 29.8.2023, le condizioni di salute della sig.ra si sono ulteriormente aggravate, ma senza Parte_1 determinare il raggiungimento della totale abolizione della capacità lavorativa. Opportuna revisione a dicembre 2026”.
Pertanto, l'ausiliario ha concluso “sussistono i presupposti per il ripristino dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della visita medica di revisione da parte dell' (9.12.2021), da CP_2 quando la periziata era invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%. Opportuna revisione a dicembre 2026.”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni. In considerazione della decorrenza del requisito sanitario, le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 13.04.2023, così CP_2 provvede:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile a beneficiare dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal 09.12.2021;
- Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate nella somma di Euro 3.350,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_2
Bari, lì 03.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella