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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Anna Battaglia Giudice Rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
(CF ), con sede in Scorzè (VE), Via Mario Mazza 26, cap Controparte_1 P.IVA_1
30037; esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e, da quanto si trae dall'esame dei bilanci dimessi oltre che dal ricorso ex art. 44 CCI da quest'ultima depositato, non risultano elementi dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d)
CCII;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile, da un lato, da un pignoramento e dall'azione esecutiva presso terzi avanzata da e non andata a buon fine (doc. 7-9 Controparte_2 del ricorrente rinunciatario ) e, dall'altro, dalla circostanza per la quale la debitrice, Controparte_2
costituitasi in giudizio, non solo non ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale ma, anzi, ha a sua volta presentato ricorso ex art. 44 CCI (proc. n. 217-
2/2024 R.G.) omettendo poi di versare l'importo stabilito a titolo di fondo spese previsto a pena di decadenza dal comma 1 lett. d) della predetta norma;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI: il creditore istante vanta, infatti, un credito derivante da assegni impagati per Parte_1
la somma capitale di euro 61.854,93 (doc. 3) che non risulta essere stato contestato dalla debitrice costituita;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CF , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Scorzè (VE), Via Mario Mazza 26, cap 30037; nomina la dott. Anna Battaglia Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24.09.2025 ad ore 12.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Anna Battaglia Dott. Silvia Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Anna Battaglia Giudice Rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
(CF ), con sede in Scorzè (VE), Via Mario Mazza 26, cap Controparte_1 P.IVA_1
30037; esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e, da quanto si trae dall'esame dei bilanci dimessi oltre che dal ricorso ex art. 44 CCI da quest'ultima depositato, non risultano elementi dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d)
CCII;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile, da un lato, da un pignoramento e dall'azione esecutiva presso terzi avanzata da e non andata a buon fine (doc. 7-9 Controparte_2 del ricorrente rinunciatario ) e, dall'altro, dalla circostanza per la quale la debitrice, Controparte_2
costituitasi in giudizio, non solo non ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale ma, anzi, ha a sua volta presentato ricorso ex art. 44 CCI (proc. n. 217-
2/2024 R.G.) omettendo poi di versare l'importo stabilito a titolo di fondo spese previsto a pena di decadenza dal comma 1 lett. d) della predetta norma;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI: il creditore istante vanta, infatti, un credito derivante da assegni impagati per Parte_1
la somma capitale di euro 61.854,93 (doc. 3) che non risulta essere stato contestato dalla debitrice costituita;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CF , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Scorzè (VE), Via Mario Mazza 26, cap 30037; nomina la dott. Anna Battaglia Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24.09.2025 ad ore 12.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Anna Battaglia Dott. Silvia Bianchi