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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 684/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
OG OV, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. TY3COE601137/2023 SANZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso. L'Agenzia delle Entrate, insiste che venga chiamata in causa anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel merito si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 16.01.2024, contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo - ,la Sig.ra Nominativo_1 nella qualità di Legale Rappresentante della società Ricorrente_1 Srl con sede in Palermo, impugnava:
l'atto di contestazione n. TY3C0E601137, notificato in data 17/11/2023, dal quale emergeva una debenza per sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di indebita compensazione di crediti d'imposta pari ad €.
6.683,50 per l'anno 2018.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. di aver presentato in data 11/05/2018, prot.171721, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art.1 del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.172/2017 dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 , che allegava al ricorso;
2. di aver inserito nella suddetta definizione agevolata i ruoli elencati nel prospetto A dell'atto di contestazione;
3. di aver provveduto ad effettuare il pagamento delle previste rate ad esclusione delle due ultime, in quanto sospese fino alla scadenza della 1^ o unica rata delle somme dovute nella definizione agevolata
("rottamazione quater ") art.1, commi da 231 a 252, legge n.197/2022, presentata in data 26/06/2023 con prot. W-2023062607788265, che allegava al ricorso;
4. che nel corso dell'anno 2018 non erano state effettuate compensazioni con crediti erariali in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500,00, non violando, quindi il divieto alla compensazione previsto dall'art.31, comma
1, del D.L.31 maggio 2010 n.78, avendo aderito alla rottamazione dei ruoli come sopra citato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio, e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. la legittimità del proprio operato;
2. e che, trattandosi di una procedura “rottamazione quater” in relazione alla quale non era nelle condizioni di potere replicare in ordine alla regolarità della procedura avviata, alla tempestività dei pagamenti e alla eventuale sussistenza di cause di decadenza, veniva richiesto nel corpo delle controdeduzioni, di essere autorizzati alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione perché potesse replicare in merito.
In data 12.01.2026, parte ricorrente formulava istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione non in quanto parte ma in quanto soggetto idoneo ad attestare quanto asserito, e non provato, dal ricorrente in ricorso e cioè di avere aderito alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, presentata in data 26/06/2023 con prot. W-
2023062607788265”. Ciò sarebbe stato necessario al fine di provare che il contribuente era in bonis nei pagamenti delle debenze tributarie richieste avendo utilizzato, asseritamente, in data 11/05/2018 prot.
171721 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 e successivamente, avendo pagato tutte le rate escluso le ultima due, ricorso alla “rottamazione quater” art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, presentata in data 26/06/2023 con prot. W- 2023062607788265” per il diferimento e pagamento di queste ultime.
Orbene la chiamata non è necessaria in quanto l'onere di provare quanto affermato in ricorso è onere del contribuente il quale, peraltro, dichiara di allegare ma non allega.
Conseguentemente a quanto precede il ricorrente, che affida ad un solo motivo il ricorso, non ha provato quanto affermato in ricorso e il ricorso non può essere accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dalle tariffe attesa la scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Ricorrente_1 Srl al pagamento delle spese di giudizio per un importo di euro 1132,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
OG OV, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. TY3COE601137/2023 SANZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso. L'Agenzia delle Entrate, insiste che venga chiamata in causa anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel merito si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 16.01.2024, contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo - ,la Sig.ra Nominativo_1 nella qualità di Legale Rappresentante della società Ricorrente_1 Srl con sede in Palermo, impugnava:
l'atto di contestazione n. TY3C0E601137, notificato in data 17/11/2023, dal quale emergeva una debenza per sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di indebita compensazione di crediti d'imposta pari ad €.
6.683,50 per l'anno 2018.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. di aver presentato in data 11/05/2018, prot.171721, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art.1 del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.172/2017 dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 , che allegava al ricorso;
2. di aver inserito nella suddetta definizione agevolata i ruoli elencati nel prospetto A dell'atto di contestazione;
3. di aver provveduto ad effettuare il pagamento delle previste rate ad esclusione delle due ultime, in quanto sospese fino alla scadenza della 1^ o unica rata delle somme dovute nella definizione agevolata
("rottamazione quater ") art.1, commi da 231 a 252, legge n.197/2022, presentata in data 26/06/2023 con prot. W-2023062607788265, che allegava al ricorso;
4. che nel corso dell'anno 2018 non erano state effettuate compensazioni con crediti erariali in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500,00, non violando, quindi il divieto alla compensazione previsto dall'art.31, comma
1, del D.L.31 maggio 2010 n.78, avendo aderito alla rottamazione dei ruoli come sopra citato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio, e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. la legittimità del proprio operato;
2. e che, trattandosi di una procedura “rottamazione quater” in relazione alla quale non era nelle condizioni di potere replicare in ordine alla regolarità della procedura avviata, alla tempestività dei pagamenti e alla eventuale sussistenza di cause di decadenza, veniva richiesto nel corpo delle controdeduzioni, di essere autorizzati alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione perché potesse replicare in merito.
In data 12.01.2026, parte ricorrente formulava istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione non in quanto parte ma in quanto soggetto idoneo ad attestare quanto asserito, e non provato, dal ricorrente in ricorso e cioè di avere aderito alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, presentata in data 26/06/2023 con prot. W-
2023062607788265”. Ciò sarebbe stato necessario al fine di provare che il contribuente era in bonis nei pagamenti delle debenze tributarie richieste avendo utilizzato, asseritamente, in data 11/05/2018 prot.
171721 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 e successivamente, avendo pagato tutte le rate escluso le ultima due, ricorso alla “rottamazione quater” art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, presentata in data 26/06/2023 con prot. W- 2023062607788265” per il diferimento e pagamento di queste ultime.
Orbene la chiamata non è necessaria in quanto l'onere di provare quanto affermato in ricorso è onere del contribuente il quale, peraltro, dichiara di allegare ma non allega.
Conseguentemente a quanto precede il ricorrente, che affida ad un solo motivo il ricorso, non ha provato quanto affermato in ricorso e il ricorso non può essere accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo nella misura minima prevista dalle tariffe attesa la scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Ricorrente_1 Srl al pagamento delle spese di giudizio per un importo di euro 1132,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.