Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2675 del ruolo generale contenzioso Lavoro e Previdenza dell'anno 2022, promossa da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calceal ricorso introduttivo dagli avv.ti Sebastiano Nastro c.f.
e Francesco Abagnale c.f. elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale in via San Felice, n. 5 – 80054 Gragnano (Na)
Ricorrente
Contro
c.f. , con sede in Via Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Antonio,2 – 80067 SORRENTO (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, la prof.ssa c.f. Controparte_2 C.F._4
nonchè
con sede in Viale di Trastevere, 76/A - Controparte_3
00153 Roma (RM), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli c.f. alla via P.IVA_2
Diaz n. 11, NAPOLI.
Resistente
.
Conclusioni: come in atti
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2022 ha dedotto : – di essere Parte_1 inserita nella graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale
A.T.A. per il profilo professionale collaboratore scolastico;
- di essere stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 CCNL del 29/11/2007 per il comparto
Scuola presso il di Sorrento;
Controparte_1
- di aver sottoscritto un contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot.
2122, in qualità di personale A.T.A. profilo professionale collaboratore scolastico, supplente temporaneo per la sostituzione del dipendente (assente Persona_1 fino al 18/08/2022) per n. 36 ore settimanali di servizio, con decorrenza 07/02/2022
e termine al 08/06/2022;
- che a decorrere dal 07/02/2022 ha prestato la propria opera lavorativa per conto e alle dipendenze del convenuto, svolgendo mansioni di collaboratore scolastico CP_1 area A;
- che in data 09/03/2022, alle ore 08.45, tuttavia, restava vittima di un infortunio nel mentre si trovava in bus nel tragitto casa-lavoro;
- che le veniva prescritto riposo e che per l'Inail “l'infermità riscontrata determina
l'inabilità con prognosi giustificata fino al 19/04/2022 e l'infortunato può riprendere il lavoro il giorno 20/04/2022” ;
- che l'Amministrazione Scolastica procedeva alla risoluzione anticipata del contratto di supplenza breve stipulato, a decorrere dal 30/03/2022 visto il rientro in servizio in anticipo della collaboratrice scolastica . Persona_1 Chiedeva dunque la ricorrente dichiararsi la illegittimità del Parte_1 licenziamento comminato perché orale e condannare l'Amministrazione scolastica al pagamento dell' indennità sostitutiva della reintegra, nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento e dell' indennità risarcitoria in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione basata sull'ultima busta paga.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Si costituivano il ed il Controparte_1 [...]
, ora , rapp.ti e Controparte_4 Controparte_3 difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che, riportandosi integralmente alle difese depositate in memoria di costituzione e risposta, chiedevano il rigetto della domanda giudiziale in fatto ed in diritto .
La controversia veniva istruita, su base documentale.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, assegnava la causa a sentenza.
Ciò detto si osserva che il ricorso ha ad oggetto la richiesta di alla Parte_1 dichiarazione di illegittimità del licenziamento perché orale , e, di conseguenza, ad ottenere la liquidazione dell'indennità sostitutiva della reintegra, nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento e dell' indennità risarcitoria in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione basata sull'ultima busta paga .
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Va preliminarmente affrontata la questione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato che consente la risoluzione ante tempus solo per giusta causa e solo nei casi in cui venga annullata la procedura di reclutamento , a detta regola soggiace anche la P.A.
La privatizzazione del pubblico impiego, ex D.Lgs. 29/1993, ora D.Lgs. 165/2001
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ha definito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti che esclude ogni iniziativa unilaterale, in capo al datore di lavoro, volta appunto a modificare o revocare il contratto, e ha demandato al Giudice del Lavoro la risoluzione di ogni controversia relativa ai contratti di supplenza, che sono atti di natura privatistica.
Pertanto, in linea generale, il contratto stipulato dalla P.A. jure privatorum può risolversi solo nei casi stabiliti dalla legge (risoluzione per inadempimento, art. 1453
c.c; per impossibilità sopravvenuta, art. 1463 c.c.; per eccessiva onerosità, art. 1467
c.c.) o dal CCNL.
Il contratto di lavoro dei docenti è regolato dall'art. 25 del CCNL Scuola 2006-2009; in particolare vediamo i commi 4 e 5:
-Art.4 nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa;
- Art.5 Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Bisogna quindi che nel contratto stipulato compaiano le condizioni risolutive del contratto medesimo.
Ciò detto, si osserva che da un lato , l'art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 4/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL comparto scuola del 29/11/2007, dall'altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente e ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l'indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l'ipotesi di “individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie” espressamente prevista dall'art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.
Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l'indicazione delle cause che comportano detta risoluzione. Per i contratti a tempo determinato le cause di risoluzione del rapporto di lavoro sono, oltre a quelle previste dalla legge e sopra indicate, quelle stabilite dall'art. 8 del D.M.
131/2007 (Regolamento supplenze al personale docente ed educativo): mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o l'abbandono del servizio stesso commi 1
e 2.
Il rientro anticipato del docente titolare era una delle cause riportate all'art. 18, comma 2, lett. c del CCNL 4/08/1995 ma scomparse nel CCNL Scuola del 26/11/2007
e non ripresentate nel CCNL 2016-2018 (che introduce solo il diritto dell'avente titolo); una robusta giurisprudenza propende per il concetto del pacta sunt servanda (significa che un contratto, una volta stipulato, non può essere modificato unilateralmente dalla PA se non per cause imputabili al lavoratore o normate nel CCNL
o previste nel contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNL
26/11/2007.
Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del CCNL Istruzione e ricerca 19/04/2018, continuano a trovare applicazione le norme contrattuali dei precedenti CCNL dallo stesso non derogate e compatibili con le norme legislative vigenti.
Pertanto, sono tuttora vigenti i commi 6 e 7 dell'art. 44 del CCNL Scuola 29/11/2007 che disciplinano il contratto individuale di lavoro del personale ATA, ivi incluso quello a tempo determinato. Tale contratto individuale richiede la forma scritta e deve contenere tra l'altro l'indicazione di alcuni elementi essenziali , il nominativo del dipendente da sostituire e la cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, nonché la specificazione «delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive», salvo l'ipotesi di «individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie» espressamente prevista dall'art. 41, comma 1 del CCNL Istruzione e ricerca 19/04/2018.
Pertanto, nel contratto individuale devono essere indicate, affinché possano essere fatte valere, le cause che ne costituiscono condizioni risolutive. Ed ancora il contratto a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine finale che, come si desume dalla clausola 3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999\70\CE “è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il complemento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” sicchè , a differenza di ciò che accade nel rapporto a tempo indeterminato le parti del contratto
“ conoscono dal momento della sua conclusione la data o l'evento che ne determina il termine e tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto “ ( corte UE 21.11.2018, Ministero de Defensa, in causa C-619\17 punto 71). E' incontestato dunque, che la sig.ra fosse stata assunta con Parte_1 contratto a tempo determinato dal 07/02/2022 al 08/06/2022 per la sostituzione della dipendente , e che la stessa fosse rientrata in servizio in Persona_1 anticipo .
Dunque sulla base dei richiamati principi il contratto sottoscritto dalla (agli Parte_1 atti) riporta chiaramente l'inizio e la fine del rapporto lavorativo , non riporta invece,
l'indicazione delle cause che avrebbero comportato la risoluzione del contratto e per l'effetto è da considerarsi illegittimo il comportamento dell'Amministrazione scolastica che ha risolto il contratto di lavoro a seguito del rientro anticipato della dipendente , per la cui sostituzione la era stata assunta con la conseguenza Parte_1 che l'Amministrazione era tenuta al rispetto delle pattuizioni contrattualmente assunte e , quindi, a consentire alla lo svolgimento della prestazione sino Parte_1 allo spirare del termine finale apposto al contratto.
Orbene alla luce di quanto fin qui esposto, si riconosce a titolo di indennità di risarcimento in favore della ricorrente , la liquidazione corrispondente al pagamento della somma pari al valore delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto ( 01.04.2022 al 08.06.2022); in assenza di un conteggio dettagliato e l'indicazione della sola somma annua globale indicata nel contratto (in atti) si liquida in favore della ricorrente la somma di €. 2932,62 per il periodo compreso dalla data del licenziamento (31.03.2022) e la fine del contratto per scadenza naturale 08.06.2022.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo , con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele
Rocco , definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
con ricorso nei confronti del e di
[...] Controparte_3 [...]
così provvede : Controparte_1
- a) accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 2932,62 in favore di per il titolo in motivazione, oltre interessi legali ed Parte_1 eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
- b) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_3 che liquida in complessivi euro 1314,00 dovuti per compenso professionale, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 6/5/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco