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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/12/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 942/2024 R.G., (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Pellegrino,
‒ attore opponente contro
), nella qualità di procuratrice speciale della CP_1 P.IVA_1 [...]
), difesa dall'avv. Nunzio Sinagra, Controparte_2 P.IVA_2
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione al precetto con cui la Parte_1 CP_1
(già , nella qualità di mandataria, munita di procura speciale, della CP_3 [...]
ha intimato allo stesso, in solido con altri, di pagare la somma di euro Controparte_2
864.811,87, inclusiva delle spese dell'atto stesso.
La nella qualità di procuratrice speciale della CP_1 Controparte_2
ha resistito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Questo il titolo sotteso al precetto: su ricorso della (già CP_3 [...]
, che aveva agito nella qualità di mandataria, munita di Controparte_4 procura speciale, della il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo Controparte_4
n. 1554/2016, emesso il 13 ottobre 2016, aveva intimato anche a in Parte_1
1 solido con altri, di pagare alla ricorrente la somma di euro 517.571,29, oltre interessi e oltre spese del procedimento monitorio;
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con atto di cessione di crediti stipulato ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/99, la acquistava dalla un insieme Controparte_2 Controparte_4 di crediti, tra cui sarebbe incluso quello oggetto del decreto ingiuntivo.
Con il primo motivo di opposizione l'attore ha contestato la “stessa esistenza del contratto di cessione” indicato nel precetto e la “inclusione del credito” nell'ambito della cessione, eccependo la mancata prova dell'una e dell'altra.
La contestazione è specifica, avendo l'attore finanche allegato e documentato i motivi e i fatti per cui l'inclusione del credito nell'ambito della cessione sia
“assolutamente incerta”.
L'opposizione è fondata.
L'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, in materia di cessione di rapporti giuridici (anche di crediti, perciò) «individuabili in blocco», che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2), che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 3) e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma
4).
In base all'art. 4, comma 1, della legge n. 130/99, alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge stessa ‒ relativa alle «operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti» (art. 1) ‒ «si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario».
In linea generale, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la detta notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, Cass. n. 17944/23; in senso
2 conforme, Cass. n. 21279/25).
L'analisi sistematica è così svolta nella pronuncia: «ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.», «trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata», qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la cessione e qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la relativa notificazione;
«una cosa
è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto» (sul punto, v. Cass.
n. 22151/19); la notizia della cessione è del tutto estranea «al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»; il soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, «ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (cfr., altresì, Cass. n.
24798/20; in senso analogo, Cass. n. 5857/22).
È da aggiungere che, nei casi in cui vi siano state plurime cessioni, l'assenza di adeguata prova circa il passaggio intermedio, che dovrebbe dimostrare la titolarità del credito in capo ad una delle cedenti successive, «non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso» (cfr.
Cass. n. 23852/25, in motivazione, la quale ha escluso la prova della titolarità del credito per non essere stato prodotto un precedente, intermedio, atto di cessione).
Relativamente al regime probatorio, dalle analisi sistematiche deriva:
a) «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma», così che «la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito»;
b) opera, certamente, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta «la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
3 operazione di cessione di crediti individuabili in blocco».
E allora, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, «può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco», in modo che, «solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessario produrre il contratto o i suoi
«allegati» ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia «in altro modo».
E anche quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (o dei vari contratti) di cessione, se di regola il contratto deve essere provato, ciò non esclude che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
«unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione».
In quest'ottica, la giurisprudenza ha valorizzato, come elementi presuntivi atti a provare la cessione e l'inclusione al suo interno del credito oggetto di controversia:
l'avviso pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di questa e della società cessionaria (Cass. n. 17944/23); ancora, l'avviso della cessione ‒ contratto a forma libera, la cui prova non è limitata a specifici mezzi ‒ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quando rechi «l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza
4 incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. n. 4277/23; in senso analogo, Cass. n.
25547/25; Cass. n. 13289/24); gli atti difensivi del cedente, non in contrasto con la domanda o la posizione del cessionario (Cass. n. 5997/06); altri elementi e altri modi, non tipizzati, quali ad esempio: la dichiarazione del cedente, di cui il cessionario abbia dato notizia al debitore ceduto (Cass. n. 10200/21, in motivazione); il possesso del «titolo esecutivo», a cui è annessa la portata di «un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/21, in motivazione), a cui può essere equiparato il possesso del documento contrattuale e degli eventuali allegati o di atti correlati (ad es., estratti conto, diffide), ma sempre che si presentino congruenti con le altre risultanze o evidenze documentali e, nei casi di plurime cessioni, non siano l'unico elemento da cui desumere la cessione intermedia (Cass. n. 23849/25 e Cass. n. 23834/25, in motivazione:
«il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute»).
La giurisprudenza di merito si è uniformata a questi principi (cfr. App. Messina 20 gennaio 2025, n. 32; App. Ancona 17 ottobre 2024, n. 1498; Trib. Milano 25 settembre
2024, n. 8298, che ha ritenuto provata la cessione tramite l'avviso pubblicato, che individuava l'oggetto della cessione in crediti (per capitale, interessi, spese e accessori in genere) sorti da contratti di mutuo, apertura di credito e finanziamenti stipulati con persone fisiche e persone giuridiche in un determinato intervallo temporale, con la precisazione che i rapporti erano “deteriorati”; Trib. Termini Imerese 18 settembre 2024,
n. 1290, su un caso in cui la prova della cessione era esclusa;
App. Palermo 5 ottobre
2023, n. 1701).
Più nello specifico, «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (Cass. n.
4277/23, la quale ha affermato che resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini indicati, dell'avviso, mediante un accertamento di fatto non criticabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il principio, elaborato per la cessione di crediti in blocco, è applicabile, con
5 adattamenti, anche alla cessione di crediti regolata dalla legge n. 130/99.
Passando ad esaminare il caso, vanno rilevati gli elementi che seguono.
I crediti oggetto del decreto monitorio, il titolo esecutivo sotteso al precetto opposto, erano derivati da diversi contratti, come emerge dal ricorso per ingiunzione
(prodotto): contratto di conto corrente stipulato in data 10.2.2004 (identificato dal n.
500021214 e, prima, dal n. 05051.79) e su cui erano stato concesso un affidamento di euro 300.000,00 (prorogato e confermato); mutuo fondiario stipulato in data 26.11.2004
(identificato dal n. fin. 9000052676); mutuo fondiario stipulato in data 16.1.2006
(identificato dal n. fin. 9000048925)uno di conto corrente stipulato (identificato dal n.
0405179 e infine dal n. 500021214).
Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte seconda, n. 93 dell'8 agosto 2017) i crediti alienati con l'atto di cessione, stipulato ai sensi degli artt. 4
e 7.1 della legge n. 130/99 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93, nell'ambito di una cartolarizzazione, sono individuati con i seguenti dati e criteri: «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Controparte_4 erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate».
Sennonché, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale, prodotta come documento integrale (non in estratto) dall'attore, la nella stessa data, aveva stipulato Controparte_4 altri due atti di cessione di crediti, tutti nell'ambito di operazioni unitarie di cartolarizzazione di crediti, si sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/99 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93, con la e con la Onif Finance s.r.l. Controparte_5
I crediti alienati alle due cessionarie sono individuati con i criteri seguenti: quelli ceduti alla Onif Finance s.r.l. come «Tutti tali ulteriori crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivano da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone giuridiche e persone fisiche nel periodo compreso tra il 1981 e il 2016
e sono qualificati come attività finanziarie deteriorate»; quelli ceduti alla
[...] come «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori Controparte_2 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti Controparte_4 di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e
6 qualificati come attività finanziarie deteriorate».
Risulta perciò, dalla versione integrale della Gazzetta Ufficiale, Parte II, dell'8 agosto 2017, che in data 14.7.2017 la aveva stipulato, nell'ambito di operazioni CP_4 di cartolarizzazione, tre diversi contratti di cessione di crediti in blocco per effetto dei quali aveva alienato: alla «tutti i crediti» derivanti, tra gli altri, Controparte_2 da mutui, aperture di credito e finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche tra il 1971 e il 2016; alla ONIF Finance s.r.l. «crediti» derivanti, tra gli altri, da mutui, aperture di credito e finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche tra il 1981 e il 2016; alla
[...]
«tutti i crediti» derivanti, tra gli altri, da mutui, aperture di credito e Controparte_5 finanziamenti erogati in altre forme, concessi a persone fisiche e giuridiche tra il 1975 e il 2016.
In tutti gli avvisi delle cessioni i crediti ceduti sono qualificati come «attività finanziarie deteriorate».
I criteri di identificazione dei crediti ceduti con gli atti di cessione sono pressoché interamente coincidenti e sovrapponibili, eccettuato l'anno iniziale del periodo di insorgenza dei rapporti: tipologie contrattuali (mutui, senza altre specificazioni o limitazioni;
aperture di credito, a cui sono riconducibili gli affidamenti in conto corrente;
finanziamenti erogati in altre forme tecniche, locuzione ampia e inclusiva di diversi tipi di finanziamento); soggetti con cui i rapporti erano stati costituiti (persone fisiche e persone giuridiche); qualificazione dei crediti («attività finanziarie deteriorate»).
È evidente che ciascuna delle tre cessioni di crediti individuabili in blocco stipulate dalla può includere, astrattamente, i crediti oggetto del decreto ingiuntivo e CP_4 azionati con il precetto opposto: si tratta di crediti derivati da mutui e affidamento in conto corrente, stipulati con una persona giuridica (una società, la nel Controparte_6
2004 e nel 2006, e qualificabili come attività finanziarie “deteriorate”.
Non è stata provata, adeguatamente, l'inclusione dei crediti azionati con il precetto proprio in quella cessione che la aveva stipulato con la . CP_4 Controparte_2
La dichiarazione, rilasciata dalla stessa che tra i crediti compresi nella CP_4 cessione alla rientravano anche quelli vantati nei confronti della Controparte_2
e derivati dai rapporti di finanziamento n. 9000048925 e n. Controparte_6
9000052676 e di conto corrente n. 500021214, non basta, di per sé sola, ad eliminare l'incertezza circa il contenuto della cessione.
7 È vero che la dichiarazione del cedente è un elemento documentale rilevante, valorizzabile come indizio da cui inferire la prova dell'inclusione di un credito nell'ambito della cessione.
Ma, in presenza di plurime e coeve cessioni, ciascuna delle quali astrattamente può ricomprendere gli stessi crediti, la prova dell'inclusione di questi nell'una o nell'altra non può essere riposta, esclusivamente, nella dichiarazione del cedente, che finirebbe con l'essere, più ‒ e prima ‒ che un elemento idoneo a provare il contenuto dell'atto negoziale, un elemento integrativo di detto contenuto.
Per avere una reale efficacia probatoria, non ricorrendo ‒ ed anzi essendo esclusa ‒
l'ipotesi di una sola cessione di crediti individuabili in blocco, stipulata nell'ambito di una cartolarizzazione, quella dichiarazione avrebbe dovuto quanto meno indicare o specificare i motivi o i fattori per cui i crediti azionati con il precetto opposto sarebbero inclusi in una specifica cessione e non, invece, in una delle altre stipulate nella stessa data e recanti criteri di identificazione pressoché interamente coincidenti.
Non è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti con cui la
[...]
avrebbe acquistato i crediti azionati con il decreto monitorio, sotteso al CP_2 precetto: sicché l'asserzione, della stessa, di esserne divenuta titolare, è rimasta sfornita di prova adeguata, considerando ‒ per le ragioni svolte ‒ la particolarità della vicenda, data dalla coeva stipulazione di tre contratti di cessione con oggetti descritti in modi quasi interamente identici.
A questi rilievi è da aggiungerne uno ulteriore.
L'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale riporta l'indirizzo web
(URL) in cui reperire i «dati indicativi dei crediti ceduti» (l'estratto, come anche la copia integrale, contiene l'indirizzo in forma di link: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di-cartolarizzazione/fino).
L'indicazione è conforme a quanto prescrive l'art.
7.1 della legge n. 130/99, al comma 6: le cessioni aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco «sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione,
i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti
8 che ne faranno richiesta».
Però, l'attore ha asserito che la pagina del sito web a cui indirizzava il link, al tentativo di accedervi, era inesistente (o introvabile) e ha precisato che, inserendo nel detto indirizzo il suffisso “.html”, si arrivava ad una pagina in cui era reperibile un elenco di “debitori inclusi” con identificativi “NDG” o “codici CERI”, non riferibili ai crediti che sarebbero stati ceduti.
Effettivamente, l'elenco prodotto dall'attore, senza che si registri contestazione circa la sua coincidenza con il documento reperibile nella pagina web a cui rimanda l'indirizzo URL, riporta un elenco di numeri, indicati come “NDG” o “codici CERI”, che, oltre ad essere informale, è privo di dati o elementi atti a consentire una identificazione univoca degli specifici crediti inclusi nell'operazione e, in particolare, a quali rapporti quei numeri siano riferibili.
Ma anche a prescindere da questo rilievo, rimane ferma la considerazione che, in presenza di tre cessioni di crediti individuabili in blocco, in cui i criteri di identificazione dei rapporti ceduti sono pressoché coincidenti, tanto che i crediti azionati con il precetto potrebbero essere inclusi ‒ astrattamente, in base ai soli contenuti negli avvisi ‒ nell'una o nell'altra, manca la prova di un fattore o di un elemento, che dovrebbe essere intrinseco all'atto di cessione ‒ non estrinseco, come la dichiarazione rilasciata dalla cedente, che potrebbe avere valore di indizio, ma se non vi siano incertezze o ambiguità nelle altre risultanze ‒, eventualmente anche con una portata integrativa del suo contenuto (volitivo), tale per cui i detti crediti fossero ‒ e dovrebbero ritenersi ‒ inclusi nella specifica cessione addotta come titolo del loro acquisto, e non in una delle altre.
Infine, non possono essere riconosciuti (eventuali) effetti preclusivi all'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare (n. 190/2018
R.G.E.) intrapresa dalla nei confronti del ha Controparte_2 Parte_1 ritenuto infondata l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva (sostanziale) della società creditrice, rigettando l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente (istanza accolta, per un altro motivo, limitatamente ai beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale).
L'ordinanza prevista dall'art. 624 c.p.c. è di natura cautelare, così che non acquisisce autorità di giudicato (cfr., in generale, Cass. n. 10840/16; Cass. n. 2821/09) e non può avere effetti vincolanti al di fuori del procedimento in cui è stata emessa, ma ha effetti che si esplicano soltanto all'interno del procedimento stesso.
9 Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va accolta, con l'annullamento del precetto.
Le altre questioni sono, logicamente, superate e assorbite.
Le spese ‒ in cui devono includersi quelle del procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. (è prodotta l'ordinanza che lo ha definito), per il modo in cui il rimedio impugnatorio è stato configurato nella giurisprudenza di legittimità, non anche quelle inerenti alla sospensione disposta all'interno della causa sull'opposizione, perché la relativa pronuncia ha carattere cautelare, ma non per ciò l'istanza determina l'apertura di un sub-procedimento, distinguibile, sul piano processuale, dal procedimento principale: cfr. Cass. n. 9785/22 ‒ seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14
(scaglione di valore: fino ad euro 1.000.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità della questione dirimente e delle attività (correlate anche alla durata della causa), fattori che comportano la riduzione degli importi medi previsti per ciascuna fase (esclusa la fase istruttoria), del 40% per la causa di opposizione e ai minimi per il procedimento di reclamo.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e annulla il precetto opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore opponente le spese di lite che liquida, per la causa di opposizione, in euro 195,00 per spese vive ed euro 9.395,40 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., e, per il procedimento di reclamo, in euro 5.068,50 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Gaetano Pellegrino.
Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 942/2024 R.G., (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Pellegrino,
‒ attore opponente contro
), nella qualità di procuratrice speciale della CP_1 P.IVA_1 [...]
), difesa dall'avv. Nunzio Sinagra, Controparte_2 P.IVA_2
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione al precetto con cui la Parte_1 CP_1
(già , nella qualità di mandataria, munita di procura speciale, della CP_3 [...]
ha intimato allo stesso, in solido con altri, di pagare la somma di euro Controparte_2
864.811,87, inclusiva delle spese dell'atto stesso.
La nella qualità di procuratrice speciale della CP_1 Controparte_2
ha resistito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Questo il titolo sotteso al precetto: su ricorso della (già CP_3 [...]
, che aveva agito nella qualità di mandataria, munita di Controparte_4 procura speciale, della il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo Controparte_4
n. 1554/2016, emesso il 13 ottobre 2016, aveva intimato anche a in Parte_1
1 solido con altri, di pagare alla ricorrente la somma di euro 517.571,29, oltre interessi e oltre spese del procedimento monitorio;
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con atto di cessione di crediti stipulato ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/99, la acquistava dalla un insieme Controparte_2 Controparte_4 di crediti, tra cui sarebbe incluso quello oggetto del decreto ingiuntivo.
Con il primo motivo di opposizione l'attore ha contestato la “stessa esistenza del contratto di cessione” indicato nel precetto e la “inclusione del credito” nell'ambito della cessione, eccependo la mancata prova dell'una e dell'altra.
La contestazione è specifica, avendo l'attore finanche allegato e documentato i motivi e i fatti per cui l'inclusione del credito nell'ambito della cessione sia
“assolutamente incerta”.
L'opposizione è fondata.
L'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, in materia di cessione di rapporti giuridici (anche di crediti, perciò) «individuabili in blocco», che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2), che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 3) e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma
4).
In base all'art. 4, comma 1, della legge n. 130/99, alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge stessa ‒ relativa alle «operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti» (art. 1) ‒ «si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario».
In linea generale, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la detta notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, Cass. n. 17944/23; in senso
2 conforme, Cass. n. 21279/25).
L'analisi sistematica è così svolta nella pronuncia: «ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.», «trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata», qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la cessione e qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la relativa notificazione;
«una cosa
è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto» (sul punto, v. Cass.
n. 22151/19); la notizia della cessione è del tutto estranea «al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»; il soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, «ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (cfr., altresì, Cass. n.
24798/20; in senso analogo, Cass. n. 5857/22).
È da aggiungere che, nei casi in cui vi siano state plurime cessioni, l'assenza di adeguata prova circa il passaggio intermedio, che dovrebbe dimostrare la titolarità del credito in capo ad una delle cedenti successive, «non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso» (cfr.
Cass. n. 23852/25, in motivazione, la quale ha escluso la prova della titolarità del credito per non essere stato prodotto un precedente, intermedio, atto di cessione).
Relativamente al regime probatorio, dalle analisi sistematiche deriva:
a) «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma», così che «la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito»;
b) opera, certamente, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta «la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
3 operazione di cessione di crediti individuabili in blocco».
E allora, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, «può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco», in modo che, «solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessario produrre il contratto o i suoi
«allegati» ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia «in altro modo».
E anche quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (o dei vari contratti) di cessione, se di regola il contratto deve essere provato, ciò non esclude che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
«unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione».
In quest'ottica, la giurisprudenza ha valorizzato, come elementi presuntivi atti a provare la cessione e l'inclusione al suo interno del credito oggetto di controversia:
l'avviso pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di questa e della società cessionaria (Cass. n. 17944/23); ancora, l'avviso della cessione ‒ contratto a forma libera, la cui prova non è limitata a specifici mezzi ‒ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quando rechi «l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza
4 incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. n. 4277/23; in senso analogo, Cass. n.
25547/25; Cass. n. 13289/24); gli atti difensivi del cedente, non in contrasto con la domanda o la posizione del cessionario (Cass. n. 5997/06); altri elementi e altri modi, non tipizzati, quali ad esempio: la dichiarazione del cedente, di cui il cessionario abbia dato notizia al debitore ceduto (Cass. n. 10200/21, in motivazione); il possesso del «titolo esecutivo», a cui è annessa la portata di «un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/21, in motivazione), a cui può essere equiparato il possesso del documento contrattuale e degli eventuali allegati o di atti correlati (ad es., estratti conto, diffide), ma sempre che si presentino congruenti con le altre risultanze o evidenze documentali e, nei casi di plurime cessioni, non siano l'unico elemento da cui desumere la cessione intermedia (Cass. n. 23849/25 e Cass. n. 23834/25, in motivazione:
«il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute»).
La giurisprudenza di merito si è uniformata a questi principi (cfr. App. Messina 20 gennaio 2025, n. 32; App. Ancona 17 ottobre 2024, n. 1498; Trib. Milano 25 settembre
2024, n. 8298, che ha ritenuto provata la cessione tramite l'avviso pubblicato, che individuava l'oggetto della cessione in crediti (per capitale, interessi, spese e accessori in genere) sorti da contratti di mutuo, apertura di credito e finanziamenti stipulati con persone fisiche e persone giuridiche in un determinato intervallo temporale, con la precisazione che i rapporti erano “deteriorati”; Trib. Termini Imerese 18 settembre 2024,
n. 1290, su un caso in cui la prova della cessione era esclusa;
App. Palermo 5 ottobre
2023, n. 1701).
Più nello specifico, «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (Cass. n.
4277/23, la quale ha affermato che resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini indicati, dell'avviso, mediante un accertamento di fatto non criticabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il principio, elaborato per la cessione di crediti in blocco, è applicabile, con
5 adattamenti, anche alla cessione di crediti regolata dalla legge n. 130/99.
Passando ad esaminare il caso, vanno rilevati gli elementi che seguono.
I crediti oggetto del decreto monitorio, il titolo esecutivo sotteso al precetto opposto, erano derivati da diversi contratti, come emerge dal ricorso per ingiunzione
(prodotto): contratto di conto corrente stipulato in data 10.2.2004 (identificato dal n.
500021214 e, prima, dal n. 05051.79) e su cui erano stato concesso un affidamento di euro 300.000,00 (prorogato e confermato); mutuo fondiario stipulato in data 26.11.2004
(identificato dal n. fin. 9000052676); mutuo fondiario stipulato in data 16.1.2006
(identificato dal n. fin. 9000048925)uno di conto corrente stipulato (identificato dal n.
0405179 e infine dal n. 500021214).
Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte seconda, n. 93 dell'8 agosto 2017) i crediti alienati con l'atto di cessione, stipulato ai sensi degli artt. 4
e 7.1 della legge n. 130/99 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93, nell'ambito di una cartolarizzazione, sono individuati con i seguenti dati e criteri: «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Controparte_4 erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate».
Sennonché, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale, prodotta come documento integrale (non in estratto) dall'attore, la nella stessa data, aveva stipulato Controparte_4 altri due atti di cessione di crediti, tutti nell'ambito di operazioni unitarie di cartolarizzazione di crediti, si sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/99 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93, con la e con la Onif Finance s.r.l. Controparte_5
I crediti alienati alle due cessionarie sono individuati con i criteri seguenti: quelli ceduti alla Onif Finance s.r.l. come «Tutti tali ulteriori crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivano da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone giuridiche e persone fisiche nel periodo compreso tra il 1981 e il 2016
e sono qualificati come attività finanziarie deteriorate»; quelli ceduti alla
[...] come «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori Controparte_2 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti Controparte_4 di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e
6 qualificati come attività finanziarie deteriorate».
Risulta perciò, dalla versione integrale della Gazzetta Ufficiale, Parte II, dell'8 agosto 2017, che in data 14.7.2017 la aveva stipulato, nell'ambito di operazioni CP_4 di cartolarizzazione, tre diversi contratti di cessione di crediti in blocco per effetto dei quali aveva alienato: alla «tutti i crediti» derivanti, tra gli altri, Controparte_2 da mutui, aperture di credito e finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche tra il 1971 e il 2016; alla ONIF Finance s.r.l. «crediti» derivanti, tra gli altri, da mutui, aperture di credito e finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche tra il 1981 e il 2016; alla
[...]
«tutti i crediti» derivanti, tra gli altri, da mutui, aperture di credito e Controparte_5 finanziamenti erogati in altre forme, concessi a persone fisiche e giuridiche tra il 1975 e il 2016.
In tutti gli avvisi delle cessioni i crediti ceduti sono qualificati come «attività finanziarie deteriorate».
I criteri di identificazione dei crediti ceduti con gli atti di cessione sono pressoché interamente coincidenti e sovrapponibili, eccettuato l'anno iniziale del periodo di insorgenza dei rapporti: tipologie contrattuali (mutui, senza altre specificazioni o limitazioni;
aperture di credito, a cui sono riconducibili gli affidamenti in conto corrente;
finanziamenti erogati in altre forme tecniche, locuzione ampia e inclusiva di diversi tipi di finanziamento); soggetti con cui i rapporti erano stati costituiti (persone fisiche e persone giuridiche); qualificazione dei crediti («attività finanziarie deteriorate»).
È evidente che ciascuna delle tre cessioni di crediti individuabili in blocco stipulate dalla può includere, astrattamente, i crediti oggetto del decreto ingiuntivo e CP_4 azionati con il precetto opposto: si tratta di crediti derivati da mutui e affidamento in conto corrente, stipulati con una persona giuridica (una società, la nel Controparte_6
2004 e nel 2006, e qualificabili come attività finanziarie “deteriorate”.
Non è stata provata, adeguatamente, l'inclusione dei crediti azionati con il precetto proprio in quella cessione che la aveva stipulato con la . CP_4 Controparte_2
La dichiarazione, rilasciata dalla stessa che tra i crediti compresi nella CP_4 cessione alla rientravano anche quelli vantati nei confronti della Controparte_2
e derivati dai rapporti di finanziamento n. 9000048925 e n. Controparte_6
9000052676 e di conto corrente n. 500021214, non basta, di per sé sola, ad eliminare l'incertezza circa il contenuto della cessione.
7 È vero che la dichiarazione del cedente è un elemento documentale rilevante, valorizzabile come indizio da cui inferire la prova dell'inclusione di un credito nell'ambito della cessione.
Ma, in presenza di plurime e coeve cessioni, ciascuna delle quali astrattamente può ricomprendere gli stessi crediti, la prova dell'inclusione di questi nell'una o nell'altra non può essere riposta, esclusivamente, nella dichiarazione del cedente, che finirebbe con l'essere, più ‒ e prima ‒ che un elemento idoneo a provare il contenuto dell'atto negoziale, un elemento integrativo di detto contenuto.
Per avere una reale efficacia probatoria, non ricorrendo ‒ ed anzi essendo esclusa ‒
l'ipotesi di una sola cessione di crediti individuabili in blocco, stipulata nell'ambito di una cartolarizzazione, quella dichiarazione avrebbe dovuto quanto meno indicare o specificare i motivi o i fattori per cui i crediti azionati con il precetto opposto sarebbero inclusi in una specifica cessione e non, invece, in una delle altre stipulate nella stessa data e recanti criteri di identificazione pressoché interamente coincidenti.
Non è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti con cui la
[...]
avrebbe acquistato i crediti azionati con il decreto monitorio, sotteso al CP_2 precetto: sicché l'asserzione, della stessa, di esserne divenuta titolare, è rimasta sfornita di prova adeguata, considerando ‒ per le ragioni svolte ‒ la particolarità della vicenda, data dalla coeva stipulazione di tre contratti di cessione con oggetti descritti in modi quasi interamente identici.
A questi rilievi è da aggiungerne uno ulteriore.
L'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale riporta l'indirizzo web
(URL) in cui reperire i «dati indicativi dei crediti ceduti» (l'estratto, come anche la copia integrale, contiene l'indirizzo in forma di link: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di-cartolarizzazione/fino).
L'indicazione è conforme a quanto prescrive l'art.
7.1 della legge n. 130/99, al comma 6: le cessioni aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco «sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione,
i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti
8 che ne faranno richiesta».
Però, l'attore ha asserito che la pagina del sito web a cui indirizzava il link, al tentativo di accedervi, era inesistente (o introvabile) e ha precisato che, inserendo nel detto indirizzo il suffisso “.html”, si arrivava ad una pagina in cui era reperibile un elenco di “debitori inclusi” con identificativi “NDG” o “codici CERI”, non riferibili ai crediti che sarebbero stati ceduti.
Effettivamente, l'elenco prodotto dall'attore, senza che si registri contestazione circa la sua coincidenza con il documento reperibile nella pagina web a cui rimanda l'indirizzo URL, riporta un elenco di numeri, indicati come “NDG” o “codici CERI”, che, oltre ad essere informale, è privo di dati o elementi atti a consentire una identificazione univoca degli specifici crediti inclusi nell'operazione e, in particolare, a quali rapporti quei numeri siano riferibili.
Ma anche a prescindere da questo rilievo, rimane ferma la considerazione che, in presenza di tre cessioni di crediti individuabili in blocco, in cui i criteri di identificazione dei rapporti ceduti sono pressoché coincidenti, tanto che i crediti azionati con il precetto potrebbero essere inclusi ‒ astrattamente, in base ai soli contenuti negli avvisi ‒ nell'una o nell'altra, manca la prova di un fattore o di un elemento, che dovrebbe essere intrinseco all'atto di cessione ‒ non estrinseco, come la dichiarazione rilasciata dalla cedente, che potrebbe avere valore di indizio, ma se non vi siano incertezze o ambiguità nelle altre risultanze ‒, eventualmente anche con una portata integrativa del suo contenuto (volitivo), tale per cui i detti crediti fossero ‒ e dovrebbero ritenersi ‒ inclusi nella specifica cessione addotta come titolo del loro acquisto, e non in una delle altre.
Infine, non possono essere riconosciuti (eventuali) effetti preclusivi all'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare (n. 190/2018
R.G.E.) intrapresa dalla nei confronti del ha Controparte_2 Parte_1 ritenuto infondata l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva (sostanziale) della società creditrice, rigettando l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente (istanza accolta, per un altro motivo, limitatamente ai beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale).
L'ordinanza prevista dall'art. 624 c.p.c. è di natura cautelare, così che non acquisisce autorità di giudicato (cfr., in generale, Cass. n. 10840/16; Cass. n. 2821/09) e non può avere effetti vincolanti al di fuori del procedimento in cui è stata emessa, ma ha effetti che si esplicano soltanto all'interno del procedimento stesso.
9 Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va accolta, con l'annullamento del precetto.
Le altre questioni sono, logicamente, superate e assorbite.
Le spese ‒ in cui devono includersi quelle del procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. (è prodotta l'ordinanza che lo ha definito), per il modo in cui il rimedio impugnatorio è stato configurato nella giurisprudenza di legittimità, non anche quelle inerenti alla sospensione disposta all'interno della causa sull'opposizione, perché la relativa pronuncia ha carattere cautelare, ma non per ciò l'istanza determina l'apertura di un sub-procedimento, distinguibile, sul piano processuale, dal procedimento principale: cfr. Cass. n. 9785/22 ‒ seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14
(scaglione di valore: fino ad euro 1.000.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità della questione dirimente e delle attività (correlate anche alla durata della causa), fattori che comportano la riduzione degli importi medi previsti per ciascuna fase (esclusa la fase istruttoria), del 40% per la causa di opposizione e ai minimi per il procedimento di reclamo.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e annulla il precetto opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore opponente le spese di lite che liquida, per la causa di opposizione, in euro 195,00 per spese vive ed euro 9.395,40 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., e, per il procedimento di reclamo, in euro 5.068,50 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Gaetano Pellegrino.
Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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