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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1593/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Dal Parte_1 C.F._1
Monte presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Imola via Emilia n.
116, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Guli e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Pensierino presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in
Ravenna viale F. Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna così provvedere, anche in via provvisoria: Parte_1
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
pagina 1 di 11 1) assegnare la casa familiare sita in Massa Lombarda alla Via Imola n. 54/A e le relative pertinenze alla signora proprietaria in via esclusiva dell'immobile nonché dei mobili e degli arredi ivi contenuti. Pt_1
Il signor , all'atto del suo trasferimento in Conselice nel novembre 2022, ha prelevato tutti i propri Pt_2 oggetti ed effetti personali;
AFFIDAMENTO/COLLOCAZIONE DELLA FIGLIA
2) disporre l'affidamento esclusivo alla signora della figlia , con sua collocazione, Pt_1 Persona_1 domicilio e residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre in Massa Lombarda alla Via Imola n. 54/A.
La signora ne curerà l'educazione e l'istruzione e ne gestirà altresì il mantenimento, potendo Pt_1 assumere da sola, in conformità all'art. 337 quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, e che potrà altresì richiedere in via autonoma il rilascio dei documenti di identità e quelli validi per l'espatrio;
3) in subordine, disporre l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre come di seguito indicate. In tal caso, i genitori cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento di secondo gli obblighi Per_1 di legge e comunque in piena collaborazione reciproca, con ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione della figlia. I genitori eserciteranno la responsabilità separatamente quanto alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, tra le quali sono espressamente ricomprese la somministrazione di farmaci e parafarmaci nonché le visite mediche di controllo e i cicli di cure programmate (ad es. i cicli di cure odontoiatriche), che ciascun genitore potrà prenotare affinché vengano fissati nei giorni di propria competenza così da accompagnarvi la figlia autonomamente. Le decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Per_1 naturale e delle aspirazioni della minore. Non essendovi comune accordo tra i genitori in materia di religione, disporre che a non sia impartita alcuna forma di educazione e di pratica religiosa, con Per_1
l'obbligo per le parti di vigilare affinché tale disposizione venga rispettata ed attuata anche dalle rispettive famiglie di origine;
DIRITTO DI VISITA
4) nella settimana in cui il week-end sarà di sua competenza, disporre che il potrà vedere e tenere Pt_2 con sé la figlia il lunedì, prelevandola dall'asilo o da scuola al termine delle lezioni e ivi riaccompagnandola il martedì mattina all'inizio delle lezioni, nonché dal venerdì prelevandola dall'asilo o da scuola al termine delle lezioni al lunedì quando ve la riaccompagnerà all'inizio delle lezioni. In ragione
pagina 2 di 11 di ciò, il padre dovrà munirsi di un “kit”, composto come da indicazioni dell'istituto scolastico, da consegnare ai docenti ogni lunedì mattina di sua competenza;
5) nella settimana in cui il week-end sarà di competenza della signora il potrà vedere e Pt_1 Pt_2 tenere con sé la figlia il giovedì, prelevandola dall'asilo o da scuola al termine delle lezioni e ivi riaccompagnandola il venerdì mattina;
6) nel caso in cui, infrasettimanalmente, non possa pernottare presso il padre, questi dovrà Per_1 riconsegnarla alla madre entro le ore 20/20.30 del lunedì e/o del giovedì. Nel caso in cui uno dei giorni di competenza del padre coincida con un giorno in cui non frequenta l'asilo o la scuola (non per Per_1 motivi di salute) il RO la ritirerà e la riaccompagnerà presso l'abitazione della signora alle ore Pt_1
9,30. Tali pattuizioni dovranno essere rispettate anche nei mesi estivi, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con quelli scolastici, sportivi e ricreativi della minore, salvo quanto concordato dalle parti per le vacanze estive;
7) disporre che, in caso di malattia di che comporti l'assenza da scuola Per_1
e/o la somministrazione di terapie, la suddetta regolamentazione del diritto di visita venga sospesa, stabilendo che la minore permanga presso il genitore e l'abitazione ove la malattia si è manifestata, fino alla guarigione;
8) disporre che, qualora il padre non abbia potuto esercitare il proprio diritto di visita per ragioni oggettive o per concomitanti impegni e/o malattia della figlia, egli possa gradualmente recuperare i giorni persi nel corso dei mesi successivi, sia attraverso il prolungamento del periodo di permanenza di Per_1 presso di sé durante le vacanze estive sia prolungando di un giorno a settimana il tempo visita ordinario, fino al recupero integrale dei giorni persi, sempre previo accordo scritto con la signora qualora Pt_1
l'impedimento o la malattia si manifesti mentre è collocata presso il padre, sarà la madre a godere Per_1 di analogo “diritto di recupero”, disciplinato come sopra;
9) disporre che la minore trascorrerà con i genitori tempi quantitativamente paritetici durante le vacanze natalizie e quindi ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 compresi con un genitore e dal 31/12 al 07/01 (giorno del suo compleanno) compresi con l'altro genitore;
durante le vacanze natalizie del 2024/2025, Per_1 trascorrerà con la madre il periodo dal 23/12 al 30/12 compresi;
10) disporre che durante le vacanze pasquali la minore trascorra, ad anni alterni, tre giorni co11) disporre che durante le vacanze estive possa trascorrere con i genitori 7 giorni consecutivi, da concordarsi Per_1
e comunicarsi tra le parti con congruo anticipo e comunque entro il mese di marzo o entro il diverso termine indicato dal datore di lavoro;
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
pagina 3 di 11 12) dichiarare tenuto il a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 600,00 mensili, Pt_2 da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese con accredito diretto nel c/c della ricorrente con IBAN:
[...], con obbligo decorrente dal mese di novembre 2022 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di , stabilendo che - in mancanza di Per_1 espressa indicazione nel Protocollo d'Intesa ravennate delle spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento - sono incluse nell'assegno mensile di mantenimento le spese per vitto, alloggio, cura ordinaria della persona e abbigliamento ordinario mentre sono escluse le spese per i cambi di stagione e/o di taglia, le scarpe, le divise scolastiche, le attrezzature e l'abbigliamento sportivo e quello per cerimonie;
SPESE STRAORDINARIE
13) disporre che il contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento e/o al rimborso, qualora Pt_2 integralmente anticipate dalla signora delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate Pt_1 nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna il 16.7.2015, con obbligo decorrente dal mese di novembre 2022 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di , stabilendo che la richiesta di Per_1 rimborso sia comunicata per iscritto e documentata entro 7 giorni dall'esborso e che il relativo pagamento sia effettuato entro i 10 giorni successivi. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, ivi comprese quelle sportive, a fronte della proposta scritta di uno dei genitori (riguardante sia il tipo di spesa
e/o attività sia il suo costo), l'altro dovrà manifestare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni
l'eventuale dissenso sempre per iscritto e con esplicita motivazione (riguardante sia il tipo di spesa e/o attività sia il suo costo);
14) in mancanza di espressa indicazione nel suddetto Protocollo d'intesa delle “spese mensa” né come ordinarie e quindi incluse nell'assegno mensile di mantenimento dei figli né come straordinarie da non concordare e quindi spettanti ai genitori nella misura del 50% ciascuno, dichiarare il RO tenuto a contribuire alle “spese mensa” - attualmente pari a € 1,50 per pasto consumato - nella misura del 50%, con obbligo decorrente dal novembre 2022 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di;
Per_1
ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
15) disporre che l'assegno unico e universale sia attribuito in via esclusiva alla signora così come Pt_1 le detrazioni fiscali per i figli a carico, anche ai fini della detrazione d'imposta;
pagina 4 di 11 16) dichiarare tenuti entrambi i genitori a prestare reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità per l'espatrio della minore da parte delle competenti autorità, con divieto per entrambi di trasferirsi stabilmente all'estero con la figlia;
IN OGNI CASO con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa”
Per : “- rigettare le richieste formulate da controparte ai sensi dell'art. 473 bis.15 Controparte_2
c.p.c. in quanto non sussistono i presupposti per l'emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis-15 c.p.c. in quanto non vi è alcun pregiudizio imminente e irreparabile nei confronti della minore;
- dichiarare nulla e/ invalida la notifica del ricorso introduttivo effettuata dalla sig.ra - Pt_1 rigettare la richiesta della sig.ra relativa all'ordine di pagamento diretto del terzo ex art. 473 Pt_1 bis 37 c.p.c. in quanto infondata, illegittima e inammissibile;
Nel merito - disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- disporre che il sig. possa vedere e tenere Pt_2 con sé la figlia a finesettimana alternati (dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì Per_1 mattina quando la riaccompagnerà a scuola) oltre a due giorni infrasettimanali con due pernotti consecutivi da determinarsi di volta in volta in base alle esigenze delle parti e della minore stessa;
- disporre che il sig. possa trascorrere, durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non Pt_2 consecutivi, con la figlia;
- disporre che entrambi i genitori, durante le vacanze natalizie, Per_1 trascorrano tempi sostanzialmente paritetici con la figlia pertanto, trascorrerà dal 23 Per_1 dicembre al 30 dicembre compresi con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio compresi con
l'altro genitore, ad anni alterni;
- disporre che entrambi i genitori, durante le vacanze pasquali, trascorrano tempi sostanzialmente paritetici con la figlia alternando, di anno in anno, la Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; - disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere, in favore della Controparte_2 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , la somma mensile di Euro Pt_1 Per_1
200,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- disporre che il sig. Controparte_2 sia tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia
così come definite nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare”, siglato tra il Per_1
Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015 precisando cha la mensa non è spese straordinaria;
- disporre che l'assegno unico sia suddiviso tra le parti in misura pari al 50%;-rigettare tutte le domande formulate da controparte”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO pagina 5 di 11
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio intrapresa con , alle condizioni di cui al ricorso. Controparte_2
Si costituiva in giudizio con comparsa datata 25.10.2024 il quale non si opponeva alla Controparte_2 pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma richiedeva statuizioni differenti dalla ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore Delegato venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Acquista documentazione varia, ex 473 bis .22 c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa all'udienza del 29.05.2025.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
La ricorrente, in ragione di asserite condotte moleste e maltrattanti nei propri riguardi e nei riguardi della figlia minore poste in essere dal resistente, della accesa conflittualità tra le parti incapace di rendere possibile la cogestione della minore, dei comportamenti pregiudizievoli per la figlia minore tenuti dal resistente, della condotta inadeguata rispetto ai propri doveri di padre e del totale disinteressamento del resistente alle esigenze economiche della figlia ha chiesto l'affido esclusivo della prole.
Il resistente al contrario ha chiesto, pur non contestando la sussistenza di conflittualità tra le parti,
l'affido condiviso della figlia minore.
Orbene, circa l'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
pagina 6 di 11 Nel caso di specie, in particolar modo, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di condotte moleste e maltrattanti del resistente ai suoi danni ed ai danni della minore, l'inidoneità del padre per l'educazione, la cura e l'assistenza economica ed anche morale della figlia minore e l'aspra conflittualità esistente tra le parti inidonea a consentire una cogestione della genitorialità sulla figlia.
Orbene, quanto alle contestate condotte moleste e maltrattanti genericamente allegate da parte ricorrente si deve osservare che nel marzo 2023 le parti avevano depositato di comune accordo un ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla piccola
(doc. 2 fasc. resistente). Per_1
Né nella fase antecedente la redazione del ricorso congiunto né successivamente al suo deposito risultavano essere state segnalati dalla maltrattamenti o molestie da parte del compagno. Pt_1
La stessa redazione di un ricorso congiunto porta ex sé ad escludere l'esistenza di maltrattamenti ai danni di una delle parti ed addirittura nei riguardi o in presenza della figlia minore, rendendo in caso contrario dubbia la capacità genitoriale della parte che sottoscrive un accordo per la gestione della figlia proprio con il suo aggressore.
Del resto di tali generici maltrattamenti non sussiste prova agli atti, (né denunce penali né eventuali referti medici).
Allo stesso modo non sussiste prova agli atti della inidoneità del padre all'esercizio del proprio ruolo genitoriale nei confronti della figlia minore tant'è che nelle more del procedimento le parti si sono accordate per il libero esercizio del diritto di visita paterno addirittura per una giornata in più di quelle previste dal Giudice Delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
In ordine poi al concorso al mantenimento della minore il resistente ha prodotto gli estratti conto da cui si evince come il medesimo abbia versato il mantenimento per la figlia alla madre assolvendo al proprio specifico dovere genitoriale (doc. 9 fasc. resistente).
Quanto all'elevato grado di conflittualità tra le parti lo stesso, per giurisprudenza costante, non comporta quale conseguenza l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto quest'ultimo è giustificato solo laddove la conflittualità raggiunga livelli tali da compromettere il benessere psicofisico del minore rendendo impossibile una serena gestione della sua vita.
Nel caso di specie la ricorrente non solo non prova ma neppure specifica quale sarebbe la particolare forma di pregiudizio psico-fisco subita o subenda dalla minore a causa della pur esistente conflittualità sussistente tra le parti, che non è tale in ogni caso da escludere la comunicazione tra i genitori e la cogestione della responsabilità genitoriale.
pagina 7 di 11 Il Collegio ritiene pertanto corrispondente all'interesse della minore il regime ordinario dell'affido condiviso della stessa ai genitori tale da consentirle di mantenere un rapporto adeguato ed equilibrato con entrambi, con collocamento prevalente presso la madre cui va assegnata la casa familiare.
Quanto al diritto di visita, si rileva come le parti abbiano raggiunto nelle more del giudizio una modalità concordata che corrisponde certamente all'interesse della minore e che può in questa sede essere riproposta.
Pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre nonché, nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza della madre, due giorni infrasettimanali dalla uscita della scuola al mattino successivo e, nella settimana in cui il fine settimana è di sua pertinenza, un giorno infrasettimanale dalla uscita dalla scuola al mattino successivo oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sette giorni consecutivi durante le feste natalizie alternando di anno in anno Natale e Capodanno e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza.
Circa il contributo al mantenimento della figlia minorenne da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. pagina 8 di 11 n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie il risulta socio accomandante della società agricola RO di Gabriele RO e Pt_2
C. sas dal 25.10.2022 (doc. 16 fasc. ricorrente).
Come si evince dai redditi degli ultimi tre anni e dagli estratti di conto corrente del l'attività Pt_2 agricola dallo stesso svolta allo stato non produce reddito personale per il resistente (doc. 12 fasc. resistente).
Il resistente non è proprietario di immobili.
La invece risulta proprietaria della casa familiare ricevuta in donazione dai genitori e sostiene Pt_1 per l'abitazione una spese mensile di € 389,00 a titolo di mutuo.
La nel 2022 ha avuto il riconoscimento della invalidità civile con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa in percentuale del 46% nonché di handicap ex art. 3 comma I Legge 104/92 con conseguente limitazione delle mansioni lavorative.
La ha sempre lavorato fino al 13.01.21 presso la con mansioni di Pt_1 Controparte_3 magazziniera.
In conseguenza della pandemia del 2019 la è dapprima entrata in cassa integrazione ed infine è Pt_1 stata licenziata per esubero di personale.
Allo stato la risulta disoccupata e, dopo avere percepito la NASPI da febbraio 2021 a febbraio Pt_1
2023, priva di reddito.
La percepisce per intero l'assegno unico per i figli. Pt_1
Si deve osservare che in sede di ricorso congiunto il si era obbligato a versare a titolo di Pt_2 contributo nel mantenimento della minore la somma mensile di € 400,00 la quale può certamente essere considerata quale parametro di capacità di spesa del resistente.
Inoltre il risulta avere accettato la proposta conciliativa del Giudice Delegato che fissava, tenuto Pt_2 conto dell'aumentato periodo di frequentazione padre-figlia, in € 330,00 al mese il mantenimento previsto a carico del padre per la figlia minore.
Stante quanto evidenziato, osservato che parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso degli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass. n. 9915/2007), tenuto conto della rispettiva situazione dei genitori , della collocazione della figlia presso la madre e degli aumentati periodi di frequentazione del padre, della potenziale integra e piena capacità lavorativa del resistente e considerato che la ricorrente percepisce pagina 9 di 11 integralmente l'assegno unico universale come di seguito disposto, il Collegio ritiene equo porre a carico di il versamento di assegno per concorso di mantenimento della figlia di € Controparte_2
330,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie sulla scorta del Protocollo in essere presso questo Tribunale.
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale.
Inammissibile deve poi ritenersi la domanda volta ad ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento della minore il quale oltre a presupporre conclamato inadempimento è ad oggi regolamentato dalla procedura extragiudiziale di cui all'art. 473 bis .37 cpc.
Inammissibile risulta anche la domanda inerente il passaporto e la carta di identità valida per l'espatrio avanzate dalla ricorrente stante la competenza funzionale in materia del Giudice Tutelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1593/2024 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre cui va assegnata la casa familiare;
- dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana Controparte_2 alternati dal venerdì uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre nonché, nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza della madre, due giorni infrasettimanali dalla uscita della scuola al mattino successivo e, nella settimana in cui il fine settimana è di sua pertinenza, un giorno infrasettimanale dalla uscita dalla scuola al mattino successivo oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sette giorni consecutivi durante le feste natalizie alternando di anno in anno Natale e Capodanno e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_2 versando a , entro il giorno 10 del mese, la somma di € 330,00, Per_1 Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo pagina 10 di 11 adottato in materia da questo Tribunale, con assegno unico universale per i figli interamente alla madre;
- dichiara inammissibili le domande relative al pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro e al passaporto e carta di identità valida per l'espatrio avanzate dalla ricorrente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , che Parte_1 Controparte_2 liquida in euro 5.810,00 per compenso professionale oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1593/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Dal Parte_1 C.F._1
Monte presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Imola via Emilia n.
116, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Guli e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Pensierino presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in
Ravenna viale F. Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna così provvedere, anche in via provvisoria: Parte_1
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
pagina 1 di 11 1) assegnare la casa familiare sita in Massa Lombarda alla Via Imola n. 54/A e le relative pertinenze alla signora proprietaria in via esclusiva dell'immobile nonché dei mobili e degli arredi ivi contenuti. Pt_1
Il signor , all'atto del suo trasferimento in Conselice nel novembre 2022, ha prelevato tutti i propri Pt_2 oggetti ed effetti personali;
AFFIDAMENTO/COLLOCAZIONE DELLA FIGLIA
2) disporre l'affidamento esclusivo alla signora della figlia , con sua collocazione, Pt_1 Persona_1 domicilio e residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre in Massa Lombarda alla Via Imola n. 54/A.
La signora ne curerà l'educazione e l'istruzione e ne gestirà altresì il mantenimento, potendo Pt_1 assumere da sola, in conformità all'art. 337 quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, e che potrà altresì richiedere in via autonoma il rilascio dei documenti di identità e quelli validi per l'espatrio;
3) in subordine, disporre l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre come di seguito indicate. In tal caso, i genitori cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento di secondo gli obblighi Per_1 di legge e comunque in piena collaborazione reciproca, con ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione della figlia. I genitori eserciteranno la responsabilità separatamente quanto alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, tra le quali sono espressamente ricomprese la somministrazione di farmaci e parafarmaci nonché le visite mediche di controllo e i cicli di cure programmate (ad es. i cicli di cure odontoiatriche), che ciascun genitore potrà prenotare affinché vengano fissati nei giorni di propria competenza così da accompagnarvi la figlia autonomamente. Le decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Per_1 naturale e delle aspirazioni della minore. Non essendovi comune accordo tra i genitori in materia di religione, disporre che a non sia impartita alcuna forma di educazione e di pratica religiosa, con Per_1
l'obbligo per le parti di vigilare affinché tale disposizione venga rispettata ed attuata anche dalle rispettive famiglie di origine;
DIRITTO DI VISITA
4) nella settimana in cui il week-end sarà di sua competenza, disporre che il potrà vedere e tenere Pt_2 con sé la figlia il lunedì, prelevandola dall'asilo o da scuola al termine delle lezioni e ivi riaccompagnandola il martedì mattina all'inizio delle lezioni, nonché dal venerdì prelevandola dall'asilo o da scuola al termine delle lezioni al lunedì quando ve la riaccompagnerà all'inizio delle lezioni. In ragione
pagina 2 di 11 di ciò, il padre dovrà munirsi di un “kit”, composto come da indicazioni dell'istituto scolastico, da consegnare ai docenti ogni lunedì mattina di sua competenza;
5) nella settimana in cui il week-end sarà di competenza della signora il potrà vedere e Pt_1 Pt_2 tenere con sé la figlia il giovedì, prelevandola dall'asilo o da scuola al termine delle lezioni e ivi riaccompagnandola il venerdì mattina;
6) nel caso in cui, infrasettimanalmente, non possa pernottare presso il padre, questi dovrà Per_1 riconsegnarla alla madre entro le ore 20/20.30 del lunedì e/o del giovedì. Nel caso in cui uno dei giorni di competenza del padre coincida con un giorno in cui non frequenta l'asilo o la scuola (non per Per_1 motivi di salute) il RO la ritirerà e la riaccompagnerà presso l'abitazione della signora alle ore Pt_1
9,30. Tali pattuizioni dovranno essere rispettate anche nei mesi estivi, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con quelli scolastici, sportivi e ricreativi della minore, salvo quanto concordato dalle parti per le vacanze estive;
7) disporre che, in caso di malattia di che comporti l'assenza da scuola Per_1
e/o la somministrazione di terapie, la suddetta regolamentazione del diritto di visita venga sospesa, stabilendo che la minore permanga presso il genitore e l'abitazione ove la malattia si è manifestata, fino alla guarigione;
8) disporre che, qualora il padre non abbia potuto esercitare il proprio diritto di visita per ragioni oggettive o per concomitanti impegni e/o malattia della figlia, egli possa gradualmente recuperare i giorni persi nel corso dei mesi successivi, sia attraverso il prolungamento del periodo di permanenza di Per_1 presso di sé durante le vacanze estive sia prolungando di un giorno a settimana il tempo visita ordinario, fino al recupero integrale dei giorni persi, sempre previo accordo scritto con la signora qualora Pt_1
l'impedimento o la malattia si manifesti mentre è collocata presso il padre, sarà la madre a godere Per_1 di analogo “diritto di recupero”, disciplinato come sopra;
9) disporre che la minore trascorrerà con i genitori tempi quantitativamente paritetici durante le vacanze natalizie e quindi ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 compresi con un genitore e dal 31/12 al 07/01 (giorno del suo compleanno) compresi con l'altro genitore;
durante le vacanze natalizie del 2024/2025, Per_1 trascorrerà con la madre il periodo dal 23/12 al 30/12 compresi;
10) disporre che durante le vacanze pasquali la minore trascorra, ad anni alterni, tre giorni co11) disporre che durante le vacanze estive possa trascorrere con i genitori 7 giorni consecutivi, da concordarsi Per_1
e comunicarsi tra le parti con congruo anticipo e comunque entro il mese di marzo o entro il diverso termine indicato dal datore di lavoro;
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
pagina 3 di 11 12) dichiarare tenuto il a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 600,00 mensili, Pt_2 da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT e da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese con accredito diretto nel c/c della ricorrente con IBAN:
[...], con obbligo decorrente dal mese di novembre 2022 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di , stabilendo che - in mancanza di Per_1 espressa indicazione nel Protocollo d'Intesa ravennate delle spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento - sono incluse nell'assegno mensile di mantenimento le spese per vitto, alloggio, cura ordinaria della persona e abbigliamento ordinario mentre sono escluse le spese per i cambi di stagione e/o di taglia, le scarpe, le divise scolastiche, le attrezzature e l'abbigliamento sportivo e quello per cerimonie;
SPESE STRAORDINARIE
13) disporre che il contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento e/o al rimborso, qualora Pt_2 integralmente anticipate dalla signora delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate Pt_1 nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna il 16.7.2015, con obbligo decorrente dal mese di novembre 2022 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di , stabilendo che la richiesta di Per_1 rimborso sia comunicata per iscritto e documentata entro 7 giorni dall'esborso e che il relativo pagamento sia effettuato entro i 10 giorni successivi. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, ivi comprese quelle sportive, a fronte della proposta scritta di uno dei genitori (riguardante sia il tipo di spesa
e/o attività sia il suo costo), l'altro dovrà manifestare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni
l'eventuale dissenso sempre per iscritto e con esplicita motivazione (riguardante sia il tipo di spesa e/o attività sia il suo costo);
14) in mancanza di espressa indicazione nel suddetto Protocollo d'intesa delle “spese mensa” né come ordinarie e quindi incluse nell'assegno mensile di mantenimento dei figli né come straordinarie da non concordare e quindi spettanti ai genitori nella misura del 50% ciascuno, dichiarare il RO tenuto a contribuire alle “spese mensa” - attualmente pari a € 1,50 per pasto consumato - nella misura del 50%, con obbligo decorrente dal novembre 2022 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di;
Per_1
ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
15) disporre che l'assegno unico e universale sia attribuito in via esclusiva alla signora così come Pt_1 le detrazioni fiscali per i figli a carico, anche ai fini della detrazione d'imposta;
pagina 4 di 11 16) dichiarare tenuti entrambi i genitori a prestare reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità per l'espatrio della minore da parte delle competenti autorità, con divieto per entrambi di trasferirsi stabilmente all'estero con la figlia;
IN OGNI CASO con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa”
Per : “- rigettare le richieste formulate da controparte ai sensi dell'art. 473 bis.15 Controparte_2
c.p.c. in quanto non sussistono i presupposti per l'emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis-15 c.p.c. in quanto non vi è alcun pregiudizio imminente e irreparabile nei confronti della minore;
- dichiarare nulla e/ invalida la notifica del ricorso introduttivo effettuata dalla sig.ra - Pt_1 rigettare la richiesta della sig.ra relativa all'ordine di pagamento diretto del terzo ex art. 473 Pt_1 bis 37 c.p.c. in quanto infondata, illegittima e inammissibile;
Nel merito - disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- disporre che il sig. possa vedere e tenere Pt_2 con sé la figlia a finesettimana alternati (dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì Per_1 mattina quando la riaccompagnerà a scuola) oltre a due giorni infrasettimanali con due pernotti consecutivi da determinarsi di volta in volta in base alle esigenze delle parti e della minore stessa;
- disporre che il sig. possa trascorrere, durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non Pt_2 consecutivi, con la figlia;
- disporre che entrambi i genitori, durante le vacanze natalizie, Per_1 trascorrano tempi sostanzialmente paritetici con la figlia pertanto, trascorrerà dal 23 Per_1 dicembre al 30 dicembre compresi con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio compresi con
l'altro genitore, ad anni alterni;
- disporre che entrambi i genitori, durante le vacanze pasquali, trascorrano tempi sostanzialmente paritetici con la figlia alternando, di anno in anno, la Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; - disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere, in favore della Controparte_2 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , la somma mensile di Euro Pt_1 Per_1
200,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- disporre che il sig. Controparte_2 sia tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia
così come definite nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare”, siglato tra il Per_1
Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015 precisando cha la mensa non è spese straordinaria;
- disporre che l'assegno unico sia suddiviso tra le parti in misura pari al 50%;-rigettare tutte le domande formulate da controparte”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO pagina 5 di 11
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio intrapresa con , alle condizioni di cui al ricorso. Controparte_2
Si costituiva in giudizio con comparsa datata 25.10.2024 il quale non si opponeva alla Controparte_2 pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma richiedeva statuizioni differenti dalla ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore Delegato venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Acquista documentazione varia, ex 473 bis .22 c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa all'udienza del 29.05.2025.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
La ricorrente, in ragione di asserite condotte moleste e maltrattanti nei propri riguardi e nei riguardi della figlia minore poste in essere dal resistente, della accesa conflittualità tra le parti incapace di rendere possibile la cogestione della minore, dei comportamenti pregiudizievoli per la figlia minore tenuti dal resistente, della condotta inadeguata rispetto ai propri doveri di padre e del totale disinteressamento del resistente alle esigenze economiche della figlia ha chiesto l'affido esclusivo della prole.
Il resistente al contrario ha chiesto, pur non contestando la sussistenza di conflittualità tra le parti,
l'affido condiviso della figlia minore.
Orbene, circa l'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
pagina 6 di 11 Nel caso di specie, in particolar modo, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di condotte moleste e maltrattanti del resistente ai suoi danni ed ai danni della minore, l'inidoneità del padre per l'educazione, la cura e l'assistenza economica ed anche morale della figlia minore e l'aspra conflittualità esistente tra le parti inidonea a consentire una cogestione della genitorialità sulla figlia.
Orbene, quanto alle contestate condotte moleste e maltrattanti genericamente allegate da parte ricorrente si deve osservare che nel marzo 2023 le parti avevano depositato di comune accordo un ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla piccola
(doc. 2 fasc. resistente). Per_1
Né nella fase antecedente la redazione del ricorso congiunto né successivamente al suo deposito risultavano essere state segnalati dalla maltrattamenti o molestie da parte del compagno. Pt_1
La stessa redazione di un ricorso congiunto porta ex sé ad escludere l'esistenza di maltrattamenti ai danni di una delle parti ed addirittura nei riguardi o in presenza della figlia minore, rendendo in caso contrario dubbia la capacità genitoriale della parte che sottoscrive un accordo per la gestione della figlia proprio con il suo aggressore.
Del resto di tali generici maltrattamenti non sussiste prova agli atti, (né denunce penali né eventuali referti medici).
Allo stesso modo non sussiste prova agli atti della inidoneità del padre all'esercizio del proprio ruolo genitoriale nei confronti della figlia minore tant'è che nelle more del procedimento le parti si sono accordate per il libero esercizio del diritto di visita paterno addirittura per una giornata in più di quelle previste dal Giudice Delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
In ordine poi al concorso al mantenimento della minore il resistente ha prodotto gli estratti conto da cui si evince come il medesimo abbia versato il mantenimento per la figlia alla madre assolvendo al proprio specifico dovere genitoriale (doc. 9 fasc. resistente).
Quanto all'elevato grado di conflittualità tra le parti lo stesso, per giurisprudenza costante, non comporta quale conseguenza l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto quest'ultimo è giustificato solo laddove la conflittualità raggiunga livelli tali da compromettere il benessere psicofisico del minore rendendo impossibile una serena gestione della sua vita.
Nel caso di specie la ricorrente non solo non prova ma neppure specifica quale sarebbe la particolare forma di pregiudizio psico-fisco subita o subenda dalla minore a causa della pur esistente conflittualità sussistente tra le parti, che non è tale in ogni caso da escludere la comunicazione tra i genitori e la cogestione della responsabilità genitoriale.
pagina 7 di 11 Il Collegio ritiene pertanto corrispondente all'interesse della minore il regime ordinario dell'affido condiviso della stessa ai genitori tale da consentirle di mantenere un rapporto adeguato ed equilibrato con entrambi, con collocamento prevalente presso la madre cui va assegnata la casa familiare.
Quanto al diritto di visita, si rileva come le parti abbiano raggiunto nelle more del giudizio una modalità concordata che corrisponde certamente all'interesse della minore e che può in questa sede essere riproposta.
Pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre nonché, nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza della madre, due giorni infrasettimanali dalla uscita della scuola al mattino successivo e, nella settimana in cui il fine settimana è di sua pertinenza, un giorno infrasettimanale dalla uscita dalla scuola al mattino successivo oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sette giorni consecutivi durante le feste natalizie alternando di anno in anno Natale e Capodanno e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza.
Circa il contributo al mantenimento della figlia minorenne da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. pagina 8 di 11 n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie il risulta socio accomandante della società agricola RO di Gabriele RO e Pt_2
C. sas dal 25.10.2022 (doc. 16 fasc. ricorrente).
Come si evince dai redditi degli ultimi tre anni e dagli estratti di conto corrente del l'attività Pt_2 agricola dallo stesso svolta allo stato non produce reddito personale per il resistente (doc. 12 fasc. resistente).
Il resistente non è proprietario di immobili.
La invece risulta proprietaria della casa familiare ricevuta in donazione dai genitori e sostiene Pt_1 per l'abitazione una spese mensile di € 389,00 a titolo di mutuo.
La nel 2022 ha avuto il riconoscimento della invalidità civile con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa in percentuale del 46% nonché di handicap ex art. 3 comma I Legge 104/92 con conseguente limitazione delle mansioni lavorative.
La ha sempre lavorato fino al 13.01.21 presso la con mansioni di Pt_1 Controparte_3 magazziniera.
In conseguenza della pandemia del 2019 la è dapprima entrata in cassa integrazione ed infine è Pt_1 stata licenziata per esubero di personale.
Allo stato la risulta disoccupata e, dopo avere percepito la NASPI da febbraio 2021 a febbraio Pt_1
2023, priva di reddito.
La percepisce per intero l'assegno unico per i figli. Pt_1
Si deve osservare che in sede di ricorso congiunto il si era obbligato a versare a titolo di Pt_2 contributo nel mantenimento della minore la somma mensile di € 400,00 la quale può certamente essere considerata quale parametro di capacità di spesa del resistente.
Inoltre il risulta avere accettato la proposta conciliativa del Giudice Delegato che fissava, tenuto Pt_2 conto dell'aumentato periodo di frequentazione padre-figlia, in € 330,00 al mese il mantenimento previsto a carico del padre per la figlia minore.
Stante quanto evidenziato, osservato che parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso degli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass. n. 9915/2007), tenuto conto della rispettiva situazione dei genitori , della collocazione della figlia presso la madre e degli aumentati periodi di frequentazione del padre, della potenziale integra e piena capacità lavorativa del resistente e considerato che la ricorrente percepisce pagina 9 di 11 integralmente l'assegno unico universale come di seguito disposto, il Collegio ritiene equo porre a carico di il versamento di assegno per concorso di mantenimento della figlia di € Controparte_2
330,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie sulla scorta del Protocollo in essere presso questo Tribunale.
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale.
Inammissibile deve poi ritenersi la domanda volta ad ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento della minore il quale oltre a presupporre conclamato inadempimento è ad oggi regolamentato dalla procedura extragiudiziale di cui all'art. 473 bis .37 cpc.
Inammissibile risulta anche la domanda inerente il passaporto e la carta di identità valida per l'espatrio avanzate dalla ricorrente stante la competenza funzionale in materia del Giudice Tutelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1593/2024 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre cui va assegnata la casa familiare;
- dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana Controparte_2 alternati dal venerdì uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre nonché, nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza della madre, due giorni infrasettimanali dalla uscita della scuola al mattino successivo e, nella settimana in cui il fine settimana è di sua pertinenza, un giorno infrasettimanale dalla uscita dalla scuola al mattino successivo oltre a tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sette giorni consecutivi durante le feste natalizie alternando di anno in anno Natale e Capodanno e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_2 versando a , entro il giorno 10 del mese, la somma di € 330,00, Per_1 Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo pagina 10 di 11 adottato in materia da questo Tribunale, con assegno unico universale per i figli interamente alla madre;
- dichiara inammissibili le domande relative al pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro e al passaporto e carta di identità valida per l'espatrio avanzate dalla ricorrente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , che Parte_1 Controparte_2 liquida in euro 5.810,00 per compenso professionale oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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