Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03862/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS- del 24.05.2022, notificato al ricorrente in data 26.05.2022, con cui sono state revocate le misure di accoglienza disposte in suo favore, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. RI OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 13 luglio 2022, il ricorrente ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, il provvedimento meglio indicato in epigrafe con cui Prefetto di -OMISSIS- aveva revocato le misure di accoglienza erogate in favore del ricorrente medesimo.
Si costituiva per resistere al ricorso il Ministero dell’interno.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 8 settembre 2022.
In prossimità dell’udienza di trattazione, l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 28 ottobre 2025, parte ricorrente dichiara di non avere più interesse a coltivare il giudizio in quanto, nelle more, ha reperito una regolare attività lavorativa e un’idonea sistemazione abitativa.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Attesa la decisione in rito, le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.