Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domi- Parte_1
IORGIO che la rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 funzionaria dr.ssa E.Selleri di Cu- Controparte_2 neo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio Resistente OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente esponeva “di essere stata indicata quale destinataria di proposta di lavoro di assunzione con con- tratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2021/2022 , quale collaboratore scolastico con l'immissione in ruolo della provincia di Cuneo e assegnazione provvisoria presso l'I.C. di Caraglio – CN;
tale assegnazione è di- venuta definitiva a decorrere dall'a.s. 2022/2023 a seguito delle relative operazioni di mobilità ;. con decreto di
I.C. Saluzzo (prot. n. 9573 del 22/05/2023, oggi prot. 5408 all'AT di Cuneo era stata esclusa ORA PER
ALLORA dalla graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per i seguenti motivi :
1)“mancato riscontro della validità del titolo di accesso;
2) altri servizi (scuole paritaria) non valutabili”; pertan- to” riceveva -avvio di proc. finalizzato all'esclusione dalla prima fascia (ambito territoriale di Cuneo) con conse- guente esclusione dalla graduatoria provinciale permanente Ata aa.ss 2021-2022 profilo di collaboratore scolastico
(prot. 6549/15.06.2023) -la risoluzione del contratto a tempo indeterminato del 26/06/2023 (3) sottoscritto con l'Ist. con conseguente riconoscimento in fatto , ma non in diritto dei servizi effet- Parte_2 Controparte_3 tuati nel triennio 2017/2020 e 2021/2024;”
Lamentava quindi che “ In ordine al titolo di studio … l'esclusione è avvenuta sulla base del fatto che sia in data 2-05-2023 che in data 10-05-2023 non era pervenuto alcun riscontro dall'Ust di Salerno circa la validità del diploma dichiarato in domanda dalla ricorrente , da cui derivata l'impossibilità della verifica dell'esistenza del titolo;
… in data 7-07-2023 l'UST di Salerno ha (però) riscontrato, al legale della ricorrente , quanto segue : “a
1
Quanto poi ai SERVIZI PRESTATI PRESSO LA SCUOLA PARITARIA eccepiva che “la se- gnalazione dell'USR del Piemonte , richiama la nota dell'USR Campania n.48587 del 27-12-22, che a sua vol- ta richiama una indagine da parte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore – proc. prot. n.
4756/2018 rgnr e n. 4779/2018 rggip–, tesa a contestare eventuali responsabilità penali dei legali rappresen- tanti delle scuole incriminate e propri consulenti …” le era estranea in quanto non era mai stata né inda- gata come da certificazione ex art 335 cpp., né rinviata a giudizio per la vicenda citata, risultando unicamente inserita in un elenco dei nominativi del personale Ata che hanno prestato servizio presso la scuola paritaria coinvolta nell'indagine.
Chiedeva quindi
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia della . Di esclusione ORA CP_4
Co PER ALLORA emessa dall ' (prot. n. 9573 del 22/05/2023, oggi prot. 5408 all' di CP_5
Cuneo) della ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata
2017- 2020 con conseguente riconoscimento in fatto e in diritto dei servizi effettuati negli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020 per i motivi di cui al ricorso;
e ordinare al di RETTIFICARE CP_1
ORA PER ALLORA il punteggio della ricorrente con il punteggio corrispondente ai titoli effetti- vamente posseduti, con esclusione del servizio (2,50) asseritamente prestato presso l'istituto pari- tario “ass.centr.Paidea” per punti 10,60 nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata profilo di collaboratore scolastico del triennio 2017-2020, con ogni conseguenza di legge;
2. per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia dell'esclusione dal Cont RUOLO profilo di collaboratore scolastico emesso dall' di Cuneo decr. 6549 del 5.06.2023 e la risoluzione del contratto a tempo indeterminato di cui a prot. 8206/27.08.202 emesso dall' Ist. del .27.06.2023 per i motivi di cui al ricorso, e ordinare al l'immediato Parte_2 CP_3 CP_8 reinserimento della ricorrente nel RUOLO del personale Ata , profilo di collaboratore scolastico, della provincia di Cuneo, ordinando al di riconoscere, anche ai fini giuridici, il servizio pre- CP_8
Pa cedentemente prestato presso la per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, con ogni conseguenza di legge e con il favore delle spese”.
Il si costituiva in giudizio deducendo che nel corso della verifica dei titoli della ricor- CP_1 rente come previste per legge ( art. 7, comma 5, del DM 640/2017) l'Istituto Comprensivo di Sa- 2 luzzo procedeva al controllo del complesso delle dichiarazioni rese nella domanda della Pt_1 soprattutto quanto al titolo di studio indicato, ( cfr art 2 per le qualifiche professionali), così ap- purando che l'IPPSART “Primo Levi” di Agropoli aveva cessato la propria attività e, persa la pa- rità scolastica a decorrere dal 01/09/2013, tutti gli atti relativi dovevano essere depositati presso l'IIS “Vico-De Vivo” di Agropoli, cui quindi erano chieste informazioni: l'Istituto in questione rispondeva che all'interno dei documenti e dei registri consegnati non era rinvenuta alcuna do- cumentazione o registro di esame al nominativo della conseguentemente ella veniva Pt_1 estromessa dalle G.I. personale ATA ai sensi dell'art 7 comma 1 Decreto citato per mancato pos- sesso del titolo di accesso, mancando elementi certi per ritenere effettivamente conseguito il tito- lo di studio di accesso, nel rispetto del disposto dell'art. 8 al punto 5 cit- decreto che dispone:
“Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei re- quisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimen- to motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Evidenziava ancora il che la ricorrente ha prodotto il solo Diploma di qualifica professio- CP_9 nale, ricordando all'uopo quanto alla regolarità formale, non rinvenibile nel caso, che – come da nota 6408 del 18.06.2009 - già dall'a.s. 2007/2008, il diploma di Stato relativo al conse- CP_8 guimento della Qualifica Professionale, sia composto da due parti: un foglio pergamena avente valore legale, stampato su carta filigranata debitamente numerata, in ossequio a rigidi criteri anti- contraffazione, di produzione esclusiva dell' e un certifica- Controparte_10 to integrativo, che accompagna il diploma, dove sono evidenziati i dettagli del profilo professio- nale relativi al corso di studi seguito dallo studente;
che le istituzioni scolastiche stampano auto- nomamente, fin dall'anno scolastico 2007/2008, unicamente i certificati integrativi;
che poi , ai sensi dell'art. 187 D.lgs. n. 297/94 richiamato dal successivo art. 199, i diplomi vengono rilasciati dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici che vi provvedono in unica copia e, nel caso in cui questi non siano disponibili per la firma, delegano il dirigente Scolastico dell'Istituto sede di esa- me a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi (O.M. n. 41 del maggio 2012, art. 20, c. 12): in tal caso, la firma deve essere preceduta dall'integrazione della di- zione a stampa in modo che risulti “per il Presidente della Commissione” il Dirigente Scolastico, seguita dalla trascrizione tra parentesi del nome e cognome del Capo di Istituto.
Eccepiva comunque che la ricorrente aveva chiesto, nelle conclusioni rassegnate, direttamente il riconoscimento del diritto al reinserimento in graduatoria senza però formulare domanda di ac- certamento della validità del titolo di studio.
Chiedeva il rigetto delle domande.
Si osserva
Giova premettere che, in base ai generali criteri di ripartizione dell'onere probatorio, spetta a co- lui che chiede l'accertamento del proprio diritto ad essere inserito nella graduatoria l'onere di provare il possesso del titolo di studio idoneo e valido ai fini dell'inserimento, e che, essendo que- 3 sto conseguito non presso un istituto statale, soggetto e dipendente direttamente dal
[...]
, bensì presso un istituto paritario, non può gravare sull'amministrazione scolastica CP_11 la prova dell'insussistenza del titolo medesimo, è incontestato, nella specie, che la ricorrente non sia in possesso del diploma di qualifica, indicato quale titolo di studio di accesso.
Ed invero innanzitutto il diploma costituisce atto pubblico tipico: esso riveste fede privilegiata, se ed in quanto redatto da parte di soggetto munito del potere di emanarlo e nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa e quindi da ritenersi essenziali per il perfezionamento dell'atto: solo ove siano state rispettate tali formalità, da porsi in essere evidentemente nel mo- mento in cui il diploma viene redatto dal pubblico ufficiale, possono essere riconosciuti il valo- re e l'efficacia propri del titolo di studio.
Nel caso specifico quindi il diploma riveste valore non solo ricognitivo dell'avvenuto corretto svolgimento degli esami con esito positivo, ma anche e soprattutto valore costitutivo del titolo di studio e/o professionale conseguito.
Tanto risulta chiaro ove si guardi alla normativa che regolamenta il conseguimento dei titoli di studio di istruzione secondaria superiore.
In particolare, a norma dell'art. 199, comma 6, D.Lgs. n. 297 del 1994, ai fini del rilascio dei di- plomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 il quale prevede che “
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rila- sciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché' l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta lega- le, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sosti- tutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. … “.
La Circolare Ministeriale n. 266 del 6/9/1991 in materia di diplomi, certificati provvisori e certifi- cati definitivi prevede:
1) il rilascio di Certificati provvisori, “In mancanza di modelli di diploma … dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in cal- ce la seguente dicitura: “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma origi- nale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore”. Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio. Per la legalizza- zione della firma sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti non statali, vale quanto precisato al precedente 1″ ovvero sono legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (“Le firme dei capi delle scuole parificate o 4 legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi”);
2) il rilascio di Certificati sostitutivi del diploma originale per il caso di smarrimento, distru- zione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale: per tali certificati si ricorda che, tra l'altro, gli stessi devono contenere la seguente dichiarazione “il presente cer- tificato, che si rilascia a norma della L. 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispon- dente diploma”.
3) Il rilascio, in numero illimitato, di certificati semplici, attestanti l'avvenuto conseguimento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell'istituto scolastico: tali certificati (tra gli altri) di qualifica professionale possono essere rilasciati “ai sensi della
L. 7 febbraio 1969, n. 15” “a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti”, ” i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
d) giudizio espresso in se- de di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio.
… il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla fir- ma autografa del capo d'istituto”.
Dal quadro normativo evidenziato emerge pertanto che i diplomi sono di attribuzione esclusiva dei Presidenti della Commissione d'esame, unico soggetto legittimato alla loro firma e sono, ove possibile, rilasciati nel corso della sessione d'esame; solo qualora i diplomi non siano disponibili il
Presidente può delegare per iscritto il dirigente scolastico della sede al rilascio successivo;
in tal caso la firma del dirigente riporta la dizione “per il presidente..”; ogni sede d'esame ha la responsabi- lità della tenuta del registro di carico e scarico dei diplomi, in cui è indicato il numero progressivo di ciascun diploma, e le indicazioni essenziali relative al titolare, al presidente della commissione d'esame, e alla votazione;
ogni diploma riporta, sul retro, la data di consegna al titolare ed il nu- mero progressivo assegnato sul registro dei diplomi;
solo in mancanza dei modelli può essere rilasciato certificato provvisorio, ugualmente numerato e registrato;
ove il diploma contenga degli errori, non può essere corretto, dovendo essere “annullato” – se ancora non consegnato – ov- vero “rettificato”, successivamente, con apposita specifica procedura.
Le ordinanze ministeriali annuali “rammentano” poi espressamente che “i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - […] -devono riportare, a pena di nullità, la dicitura < amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi >> “, e che “tale dicitura, invece non deve
5 essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio”.
Tanto basta a qualificare senza dubbio il diploma – quale unico originale – come atto pubblico costitutivo del titolo di studio, che non ammette equipollenti. Ed infatti, solo in ipotesi di smar- rimento, furto o distruzione del diploma in originale può ottenersi certificato sostitutivo, unico documento che riveste lo stesso valore dell'originale, da rilasciare anch'esso in un unico esempla- re. Come pure in esemplare unico, come sopra osservato, debitamente registrato e numerato, de- ve essere l'eventuale certificato provvisorio rilasciabile in ipotesi di mancanza dei modelli .
Premesso tale inquadramento di ordine generale, ciò che risulta documentalmente nel caso di specie è che la ricorrente non è in possesso del titolo di studio dichiarato all'atto della domanda e che il titolo non esiste.
Tale dato di fatto non appare superato da alcun elemento di prova fornito dalla ricorrente, né per vero appare alcun modo superabile.
La decisione assunta pertanto della P.A. di depennare la dalle graduatorie appare allora Pt_1 pienamente legittima, così come lo sono le determinazioni assunte dalla P.A. a cascata e in conse- guenza del depennamento.
Il ricorso va quindi respinto.
La non uniformità della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni dedotte in causa giustifi- ca la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, respinge il ricorso di Parte_1 compensa le spese di lite
Sentenza resa in Cuneo a seguito di udienza 14.1.25 celebrata a trattazione scritta ex art 127 ter u.c. cpc.
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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