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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/11/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati:
LI EL presidente
Luciano Guaglione consigliere,
OL ZI consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di appello iscritta al n. 175/2023 del registro generale degli affari civili, avverso la sentenza n. 1126/2022 - emessa il 9 luglio 2022 dal Tribunale di Trani al culmine del giudizio n. R.G.1305/2019 - avente ad oggetto: opposizione a d.i.
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino RA e Parte_1 P.IVA_1
BE RA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Atri
(TE) al Portico Pomenti n.1, nonché presso il domicilio telematico antonino.
[...]
Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa dell'avv. Salvatore Controparte_1 P.IVA_2
Ficarra, giusta procura versata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi
Carpentiere, in Bari alla via S.p.A.rano n.73, nonché presso il domicilio telematico
Email_2
APPELLATA
Conclusioni Alla udienza del 28/03/2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte di trattazione, e la causa è stata riservata alla decisione collegiale con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25/2/2019, propose opposizione al decreto n. Parte_1
1730/2018, provvisoriamente esecutivo, tramite cui le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 10.500,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale CP_1 saldo del corrispettivo della fornitura di materiale edile di cui alla fattura n. 51464/D del 31.10.2013, del maggiore importo, IVA inclusa, di € 10.589,36.
Con l'opposizione proposta non era contestato il debito in sé, ma se ne chiedeva la compensazione con il risarcimento per i danni non patrimoniali, morali e di immagine asseritamente arrecati da con l'illegittima messa all'incasso di un assegno del maggiore importo di € CP_1
21.871,52, rilasciato dalla opponente a garanzia e poi andato protestato.
Il titolo, emesso in proprio dall'amministratore unico e legale rappresentante della opponente,
era già in possesso dell'opposta per lo meno dall'ottobre 2015. Controparte_2
Quando, nel 2017, vi era stata apposta la data al fine di incassarlo, pur in difetto di accordo, secondo la prospettazione dell'opponente era stata attuata una condotta idonea ad integrare, per la differenza di € 11.371,52, il reato di appropriazione indebita previsto e punito dall'art. 646 c.p., ancorché rimasto nella forma del delitto tentato.
Con la sentenza odiernamente impugnata, recante n. 1126/2022, pubblicata il 09/07/2022, il Tribunale adito ha così statuito:
“- conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1730/2018 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- in accoglimento per quanto di ragione della domanda risarcitoria quivi proposta dalla opponente in via riconvenzionale, condanna l'opposta a pagare in suo favore la somma di € 3.500,00, fino a concorrenza della quale dichiara compensata la somma ingiunta;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente”.
Il primo giudice ha giudicato il protesto del titolo come conseguenza di una condotta illegittima;
ha, per contro, puntualizzato che nella specie, la condotta risulta perpetrata non già in pregiudizio della opponente, bensì del suo legale rappresentante, il quale identificava al contempo la persona offesa dal reato e il soggetto che da esso poteva subire danno (Cass. 26.5.2021 n. 14453).
Dunque, il Tribunale la rigettato la richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo. Diversamente, ha considerato risarcibile il danno da lesione dell'immagine, ed il conseguente nocumento al buon nome della società opponente, suffragato dalle testimonianze assunte, atteso che
è emerso che la condotta posta in essere dall'odierna appellata, culminando nel protesto dell'assegno, ha finito per pregiudicare la possibilità, per l'appellante, di continuare a godere di linee di credito e di sconto fatture.
La domanda proposta dalla opponente in via riconvenzionale è stata pertanto giudicata fondata, e conseguentemente accolta, con quantificazione equitativa del danno lamentato in ragione di un terzo del credito da essa dovuto, pari ad € 3.500,00.
Operata la parziale compensazione delle rispettive ragioni di credito ex art. 1241 c.c., è stata disposta la compensazione fra le parti delle spese del giudizio, attesa la reciproca soccombenza parziale.
****
La sentenza è stata impugnata da Parte_1
Si è, successivamente, costituita nel giudizio di secondo grado la Controparte_1
La causa è stata riservata in decisione all' udienza del 28/03/2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione, ha lamentato la mancata condanna dell'opposta al Pt_1 risarcimento del danno morale da reato di tentata appropriazione indebita, sostenendo che l'individuazione della persona offesa non esaurisce quella di ogni possibile danneggiato civile dal reato, dovendo quest'ultimo essere accertato con riferimento al caso concreto, come confermato dalla
Suprema Corte, con la Sentenza del 23/04/1999, n. 4040.
L'appellante ha così censurato come errata la tesi della non risarcibilità del danno morale, in quanto confliggente con i dettami discendenti dall'art. 185 c.p. comma 2 (“ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”) – che dunque non porrebbe limiti al novero dei soggetti danneggiati risarcibili - nonché dall'art. 74 c.p.p. che espressamente riconosce ad ogni soggetto al quale il reato ha recato un danno (dunque non solo alla persona offesa), il diritto di esercitare l'azione civile nel processo penale (attraverso la costituzione di parte civile) per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p.
In sostanza, secondo la prospettazione di se la persona offesa dal tentato reato è Parte_1
a titolo personale, gli effetti dell'azione illecita non rimangono circoscritti a Controparte_2 quest'ultimo, ma si riverberano anche sul sodalizio da lui rappresentato, facultandolo ad esercitare l'azione civile nel processo penale, perché il danno morale può riguardare vari aspetti della persona, ivi compreso quello relazionale e di proiezione esterna, per cui, identificandosi il con CP_2 l'amministratore della società, il pregiudizio si riflette in maniera diretta e immediata nella società che operava ed opera nelle sue relazioni per mezzo dell'amministratore
Il motivo non è fondato, e va pertanto respinto.
E' certo che ogni reato che abbia cagionato un danno obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che debbono rispondere per il fatto di lui, senza espresse limitazioni se non l'esistenza di un nesso causale tra il reato e il danno stesso, e che ad ogni “soggetto al quale il reato ha recato un danno” è concesso il diritto di esercitare l'azione civile nel processo penale. Il pregiudizio concreto subito dalla persona giuridica va provato in giudizio, ed ancorato al comportamento illegittimo del danneggiante attraverso il nesso di causalità, secondo quanto previsto dalla struttura dell'art. 2043 c.c.
È pacifico che occorre tenere distinta la persona offesa dal reato dal soggetto danneggiato dallo stesso, atteso che la prima è esclusivamente il soggetto titolare del bene giuridico protetto o dell'interesse giuridico tutelato, mentre il soggetto danneggiato dal reato è ogni soggetto che dal reato, nel caso concreto, abbia subito un danno (cfr. Cass. 2021/n. 14453). Sicchè, l'individuazione della persona offesa non esaurisce l'individuazione di ogni possibile danneggiato civile dal reato, dovendo quest'ultimo essere accertato con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. 1999/n. 4040).
Neppure è giustificato limitare l'area dei danni risarcibili a tale ultima figura – ossia al danneggiato che non sia anche persona offesa dal reato – ai soli danni patrimoniali, con esclusione di quelli non patrimoniali, tale limitazione non essendo in particolare giustificata (ma anzi il contrario dovendosi ricavare): a) dall'art. 185 c.p., comma 2, che, nel prevedere che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”, lungi dal delimitare il novero dei soggetti danneggiati risarcibili, postula solo l'esistenza di un nesso causale tra il reato e il danno, patrimoniale o non patrimoniale che sia;
b) dall'art. 74 c.p.p. che espressamente riconosce ad ogni “soggetto al quale il reato ha recato danno” (dunque non solo alla persona offesa), il diritto di esercitare l'azione civile nel processo penale (attraverso la costituzione di parte civile) “per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p.” (e “danno di cui all'art. 185 c.p. ” è anche quello non patrimoniale) (Cass. 2021/n. 14453; Cass. 1999/n. 4040, cit.).
A tal proposito, non è superfluo rammentare che converrà rammentare che la Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, ha affermato che il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, tra l'altro e per quanto rileva nella presente sede, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato per cui in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. Sez. U. 2008/nn.
26972-5). Ebbene, nel caso di specie il reato, tentato, di appropriazione indebita per il tentativo di incassare, con l'assegno, un importo in parte non dovuto alla appellata, ha visto quale persona offesa dal reato il solo legale rappresentante della società appellante, che ha emesso il titolo in proprio e non già in tale qualità.
Affermare che soggetto danneggiato dal reato è anche il sodalizio rappresentato integra una mera petizione di principio in assenza di elementi utili a consentire di individuare un pregiudizio per la non ricollegabile al mero fatto della relazione esistente con l'emittente l'assegno. Parte_1
Né il semplice fatto della levata del protesto può assumersi elemento idoneo a configurare una incisione della sfera non patrimoniale della società, posto che non vi è ragione per assumere, acriticamente, che il tentativo di appropriazione delle somme di cui al titolo riconducibile al soggetto che all'epoca la rappresentava si è riflesso sul rappresentato.
Per queste ragioni, il motivo di impugnazione non è accoglibile.
******
Con il secondo motivo di appello, ha stigmatizzato la decisione del tribunale in virtù Parte_1 della quantificazione asseritamente illogica, incoerente e incongrua del danno all'immagine della società, in violazione dell'art.1226 c.c. , ritenendo irrisoria la somma di € 3.500,00 liquidata, così calcolata sulla base dell'argomentazione per cui “….nel caso del presente giudizio, rilevano, a tal fine, da una parte, il grave inadempimento di cui l'opponente ha per lunghissimo tempo continuato
a rendersi oggettivamente responsabile nei confronti della creditrice, ad onta della disponibilità da questa manifestata ad accordare dilazioni, che era già di per sé idoneo a screditare l'affidabilità commerciale della debitrice per suo comportamento;
dall'altra parte, l'indebita pubblicizzazione di tale discredito oltre l'entità della sua consistenza, che è conseguita all'illegittimo protesto dell'assegno, di importo maggiore del credito…”.
La quantificazione, secondo l'appellante, sarebbe erronea sotto il profilo logico-giuridico, stante lo squilibrio tra il disvalore legato all'inadempimento dei propri doveri contrattuali e quello conseguente ad un illegittimo protesto.
Al più, secondo la tesi di parte appellante, ”.. un fattore comparativo si sarebbe potuto ipotizzare nel caso di un assegno rilasciato di pari importo del debito e, quindi, contestarsi il protesto sotto il profilo della illegittima negoziazione di un titolo emesso senza indicazione di data.
Nel caso in esame, però, il titolo non poteva essere comunque negoziato per insussistenza del credito della nella misura portata nel titolo stesso”. CP_1
Nella fattispecie, il danno patito sarebbe costituito dalla diminuzione della considerazione della società, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta ed ha comportato nell'agire delle persone fisiche che ricoprano organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o di categorie di essi con le quali la persona giuridica sovente interagisca, e non potrebbe essere circoscritto alla somma di € 3.500,00, risultando provato il discredito subito dalla società nel settore bancario, nonché “.. gli immediati riflessi erga omnes nei consociati in genere”.
Anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Le esperite prove testimoniali non hanno condotto a conclusioni precise in ordine all'effettivo importo del pregiudizio economico patito da né quest'ultima ha saputo fornire ulteriori criteri di Pt_1 quantificazione dello stesso.
L'ammontare del pregiudizio per lesione all'immagine, da liquidarsi necessariamente in via equitativa, deve poi essere ancorato a parametri oggettivi, ricavabili dalla vicenda specifica in cui esso si è prodotto.
Non può trascurarsi di considerare il fatto che a fronte dell'illegittimo protesto vi è un debito, certo, tuttavia inferiore rispetto a quello di cui all'assegno in contestazione.
Sicchè, tenuto conto del fatto che la era effettivamente creditrice della e CP_1 Parte_1 che questa società non ha mai provveduto a versare il dovuto, non può apoditticamente giudicarsi incongrua la liquidazione di € 3.500,00 per il pregiudizio all'immagine di un soggetto comunque inadempiente e che, quindi, non avrebbe potuto attribuirsi una reputazione commerciale pari a quella di un soggetto capace di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni.
Occorre, infine, considerare che al Suprema Corte ha affermato che il patto di garanzia che accompagna un assegno bancario è nullo (cfr. Cass. 2025/n.2507).
La funzione tipica dell'assegno – ha evidenziato il giudice di legittimità - è quella di essere un mezzo di pagamento, e non può essere snaturata per trasformarlo in uno strumento di garanzia.
Un accordo di questo tipo è contrario alle norme imperative dell'ordinamento e, pertanto, non riceve alcuna tutela legale.
Di conseguenza, l'eventuale affidamento riposto dall'emittente nel rispetto di un accordo nullo non può essere considerato legittimo sicchè la lesione di un'aspettativa basata su un patto illecito non è considerata ingiusta e non genera diritto al risarcimento.
La Corte ha stabilito che il danno lamentato era diretta conseguenza della condotta colpevole dello stesso emittente.
Consegnando un assegno privo di data e, soprattutto, omettendo di assicurarsi che il conto fosse provvisto dei fondi necessari, il ricorrente si era reso consapevolmente autore del danno.
Egli aveva assunto su di sé tutti i rischi connessi all'emissione del titolo, indipendentemente da qualsiasi accordo sulla sua negoziazione. Il principio richiamato conduce a ritenere che la responsabilità per la copertura dell'assegno ricada sull'emittente, e che affidarsi a un accordo verbale o a un patto di non presentazione non solo è giuridicamente inefficace, data la nullità di tali accordi, ma non esonera chi firma l'assegno dal dovere di garantire la provvista.
Con il terzo motivo di appello, ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., Parte_1 avendo il Tribunale, a suo dire immotivatamente, dichiarato “…le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione può essere dichiarata nel caso di soccombenza reciproca.
Nella fattispecie, ha affermato l'appellante, essa non ha contestato il credito vantato dalla CP_1 ma ha solo avanzato, in via riconvenzionale, la domanda risarcitoria accolta dal Tribunale che, coerentemente a quanto richiesto dalla opponente nell'atto di citazione, ha compensato, sia pur in misura incongrua, i rispettivi crediti;
dunque, non è risultata soccombente.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Non c'è dubbio, infatti, che nel giudizio si sono contrapposte due pretese: quella dell'opposta a conseguire il pagamento dell'importo per la fornitura e quello dell'opponente alla liquidazione del danno. Entrambe sono state accolte, ciò che fonda una chiara soccombenza reciproca. Ove
l'appellante avesse inteso non contestare l'altrui pretesa avrebbe potuto soddisfarla, esonerando controparte dalla necessità di dover conseguire un titolo giudiziale per farla valere.
***
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, ed il valore della controversia tra € 5.201,00 ed
€ 26.001,00) vanno poste a carico dell'appellante, ed in favore dell'appellata, con esclusione del compenso per la fase trattazione/istruttoria, che non vi è stata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n.
175/2023 R.G., sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Trani, n. 1126/2022, pubblicata il 09/07/2022 al culmine del procedimento n. 1305/2019 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado sostenute da che quantifica in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e
Cap, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL ZI LI EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati:
LI EL presidente
Luciano Guaglione consigliere,
OL ZI consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di appello iscritta al n. 175/2023 del registro generale degli affari civili, avverso la sentenza n. 1126/2022 - emessa il 9 luglio 2022 dal Tribunale di Trani al culmine del giudizio n. R.G.1305/2019 - avente ad oggetto: opposizione a d.i.
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino RA e Parte_1 P.IVA_1
BE RA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Atri
(TE) al Portico Pomenti n.1, nonché presso il domicilio telematico antonino.
[...]
Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa dell'avv. Salvatore Controparte_1 P.IVA_2
Ficarra, giusta procura versata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi
Carpentiere, in Bari alla via S.p.A.rano n.73, nonché presso il domicilio telematico
Email_2
APPELLATA
Conclusioni Alla udienza del 28/03/2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte di trattazione, e la causa è stata riservata alla decisione collegiale con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25/2/2019, propose opposizione al decreto n. Parte_1
1730/2018, provvisoriamente esecutivo, tramite cui le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 10.500,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale CP_1 saldo del corrispettivo della fornitura di materiale edile di cui alla fattura n. 51464/D del 31.10.2013, del maggiore importo, IVA inclusa, di € 10.589,36.
Con l'opposizione proposta non era contestato il debito in sé, ma se ne chiedeva la compensazione con il risarcimento per i danni non patrimoniali, morali e di immagine asseritamente arrecati da con l'illegittima messa all'incasso di un assegno del maggiore importo di € CP_1
21.871,52, rilasciato dalla opponente a garanzia e poi andato protestato.
Il titolo, emesso in proprio dall'amministratore unico e legale rappresentante della opponente,
era già in possesso dell'opposta per lo meno dall'ottobre 2015. Controparte_2
Quando, nel 2017, vi era stata apposta la data al fine di incassarlo, pur in difetto di accordo, secondo la prospettazione dell'opponente era stata attuata una condotta idonea ad integrare, per la differenza di € 11.371,52, il reato di appropriazione indebita previsto e punito dall'art. 646 c.p., ancorché rimasto nella forma del delitto tentato.
Con la sentenza odiernamente impugnata, recante n. 1126/2022, pubblicata il 09/07/2022, il Tribunale adito ha così statuito:
“- conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1730/2018 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- in accoglimento per quanto di ragione della domanda risarcitoria quivi proposta dalla opponente in via riconvenzionale, condanna l'opposta a pagare in suo favore la somma di € 3.500,00, fino a concorrenza della quale dichiara compensata la somma ingiunta;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente”.
Il primo giudice ha giudicato il protesto del titolo come conseguenza di una condotta illegittima;
ha, per contro, puntualizzato che nella specie, la condotta risulta perpetrata non già in pregiudizio della opponente, bensì del suo legale rappresentante, il quale identificava al contempo la persona offesa dal reato e il soggetto che da esso poteva subire danno (Cass. 26.5.2021 n. 14453).
Dunque, il Tribunale la rigettato la richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo. Diversamente, ha considerato risarcibile il danno da lesione dell'immagine, ed il conseguente nocumento al buon nome della società opponente, suffragato dalle testimonianze assunte, atteso che
è emerso che la condotta posta in essere dall'odierna appellata, culminando nel protesto dell'assegno, ha finito per pregiudicare la possibilità, per l'appellante, di continuare a godere di linee di credito e di sconto fatture.
La domanda proposta dalla opponente in via riconvenzionale è stata pertanto giudicata fondata, e conseguentemente accolta, con quantificazione equitativa del danno lamentato in ragione di un terzo del credito da essa dovuto, pari ad € 3.500,00.
Operata la parziale compensazione delle rispettive ragioni di credito ex art. 1241 c.c., è stata disposta la compensazione fra le parti delle spese del giudizio, attesa la reciproca soccombenza parziale.
****
La sentenza è stata impugnata da Parte_1
Si è, successivamente, costituita nel giudizio di secondo grado la Controparte_1
La causa è stata riservata in decisione all' udienza del 28/03/2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione, ha lamentato la mancata condanna dell'opposta al Pt_1 risarcimento del danno morale da reato di tentata appropriazione indebita, sostenendo che l'individuazione della persona offesa non esaurisce quella di ogni possibile danneggiato civile dal reato, dovendo quest'ultimo essere accertato con riferimento al caso concreto, come confermato dalla
Suprema Corte, con la Sentenza del 23/04/1999, n. 4040.
L'appellante ha così censurato come errata la tesi della non risarcibilità del danno morale, in quanto confliggente con i dettami discendenti dall'art. 185 c.p. comma 2 (“ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”) – che dunque non porrebbe limiti al novero dei soggetti danneggiati risarcibili - nonché dall'art. 74 c.p.p. che espressamente riconosce ad ogni soggetto al quale il reato ha recato un danno (dunque non solo alla persona offesa), il diritto di esercitare l'azione civile nel processo penale (attraverso la costituzione di parte civile) per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p.
In sostanza, secondo la prospettazione di se la persona offesa dal tentato reato è Parte_1
a titolo personale, gli effetti dell'azione illecita non rimangono circoscritti a Controparte_2 quest'ultimo, ma si riverberano anche sul sodalizio da lui rappresentato, facultandolo ad esercitare l'azione civile nel processo penale, perché il danno morale può riguardare vari aspetti della persona, ivi compreso quello relazionale e di proiezione esterna, per cui, identificandosi il con CP_2 l'amministratore della società, il pregiudizio si riflette in maniera diretta e immediata nella società che operava ed opera nelle sue relazioni per mezzo dell'amministratore
Il motivo non è fondato, e va pertanto respinto.
E' certo che ogni reato che abbia cagionato un danno obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che debbono rispondere per il fatto di lui, senza espresse limitazioni se non l'esistenza di un nesso causale tra il reato e il danno stesso, e che ad ogni “soggetto al quale il reato ha recato un danno” è concesso il diritto di esercitare l'azione civile nel processo penale. Il pregiudizio concreto subito dalla persona giuridica va provato in giudizio, ed ancorato al comportamento illegittimo del danneggiante attraverso il nesso di causalità, secondo quanto previsto dalla struttura dell'art. 2043 c.c.
È pacifico che occorre tenere distinta la persona offesa dal reato dal soggetto danneggiato dallo stesso, atteso che la prima è esclusivamente il soggetto titolare del bene giuridico protetto o dell'interesse giuridico tutelato, mentre il soggetto danneggiato dal reato è ogni soggetto che dal reato, nel caso concreto, abbia subito un danno (cfr. Cass. 2021/n. 14453). Sicchè, l'individuazione della persona offesa non esaurisce l'individuazione di ogni possibile danneggiato civile dal reato, dovendo quest'ultimo essere accertato con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. 1999/n. 4040).
Neppure è giustificato limitare l'area dei danni risarcibili a tale ultima figura – ossia al danneggiato che non sia anche persona offesa dal reato – ai soli danni patrimoniali, con esclusione di quelli non patrimoniali, tale limitazione non essendo in particolare giustificata (ma anzi il contrario dovendosi ricavare): a) dall'art. 185 c.p., comma 2, che, nel prevedere che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”, lungi dal delimitare il novero dei soggetti danneggiati risarcibili, postula solo l'esistenza di un nesso causale tra il reato e il danno, patrimoniale o non patrimoniale che sia;
b) dall'art. 74 c.p.p. che espressamente riconosce ad ogni “soggetto al quale il reato ha recato danno” (dunque non solo alla persona offesa), il diritto di esercitare l'azione civile nel processo penale (attraverso la costituzione di parte civile) “per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p.” (e “danno di cui all'art. 185 c.p. ” è anche quello non patrimoniale) (Cass. 2021/n. 14453; Cass. 1999/n. 4040, cit.).
A tal proposito, non è superfluo rammentare che converrà rammentare che la Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, ha affermato che il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, tra l'altro e per quanto rileva nella presente sede, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato per cui in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. Sez. U. 2008/nn.
26972-5). Ebbene, nel caso di specie il reato, tentato, di appropriazione indebita per il tentativo di incassare, con l'assegno, un importo in parte non dovuto alla appellata, ha visto quale persona offesa dal reato il solo legale rappresentante della società appellante, che ha emesso il titolo in proprio e non già in tale qualità.
Affermare che soggetto danneggiato dal reato è anche il sodalizio rappresentato integra una mera petizione di principio in assenza di elementi utili a consentire di individuare un pregiudizio per la non ricollegabile al mero fatto della relazione esistente con l'emittente l'assegno. Parte_1
Né il semplice fatto della levata del protesto può assumersi elemento idoneo a configurare una incisione della sfera non patrimoniale della società, posto che non vi è ragione per assumere, acriticamente, che il tentativo di appropriazione delle somme di cui al titolo riconducibile al soggetto che all'epoca la rappresentava si è riflesso sul rappresentato.
Per queste ragioni, il motivo di impugnazione non è accoglibile.
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Con il secondo motivo di appello, ha stigmatizzato la decisione del tribunale in virtù Parte_1 della quantificazione asseritamente illogica, incoerente e incongrua del danno all'immagine della società, in violazione dell'art.1226 c.c. , ritenendo irrisoria la somma di € 3.500,00 liquidata, così calcolata sulla base dell'argomentazione per cui “….nel caso del presente giudizio, rilevano, a tal fine, da una parte, il grave inadempimento di cui l'opponente ha per lunghissimo tempo continuato
a rendersi oggettivamente responsabile nei confronti della creditrice, ad onta della disponibilità da questa manifestata ad accordare dilazioni, che era già di per sé idoneo a screditare l'affidabilità commerciale della debitrice per suo comportamento;
dall'altra parte, l'indebita pubblicizzazione di tale discredito oltre l'entità della sua consistenza, che è conseguita all'illegittimo protesto dell'assegno, di importo maggiore del credito…”.
La quantificazione, secondo l'appellante, sarebbe erronea sotto il profilo logico-giuridico, stante lo squilibrio tra il disvalore legato all'inadempimento dei propri doveri contrattuali e quello conseguente ad un illegittimo protesto.
Al più, secondo la tesi di parte appellante, ”.. un fattore comparativo si sarebbe potuto ipotizzare nel caso di un assegno rilasciato di pari importo del debito e, quindi, contestarsi il protesto sotto il profilo della illegittima negoziazione di un titolo emesso senza indicazione di data.
Nel caso in esame, però, il titolo non poteva essere comunque negoziato per insussistenza del credito della nella misura portata nel titolo stesso”. CP_1
Nella fattispecie, il danno patito sarebbe costituito dalla diminuzione della considerazione della società, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta ed ha comportato nell'agire delle persone fisiche che ricoprano organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o di categorie di essi con le quali la persona giuridica sovente interagisca, e non potrebbe essere circoscritto alla somma di € 3.500,00, risultando provato il discredito subito dalla società nel settore bancario, nonché “.. gli immediati riflessi erga omnes nei consociati in genere”.
Anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Le esperite prove testimoniali non hanno condotto a conclusioni precise in ordine all'effettivo importo del pregiudizio economico patito da né quest'ultima ha saputo fornire ulteriori criteri di Pt_1 quantificazione dello stesso.
L'ammontare del pregiudizio per lesione all'immagine, da liquidarsi necessariamente in via equitativa, deve poi essere ancorato a parametri oggettivi, ricavabili dalla vicenda specifica in cui esso si è prodotto.
Non può trascurarsi di considerare il fatto che a fronte dell'illegittimo protesto vi è un debito, certo, tuttavia inferiore rispetto a quello di cui all'assegno in contestazione.
Sicchè, tenuto conto del fatto che la era effettivamente creditrice della e CP_1 Parte_1 che questa società non ha mai provveduto a versare il dovuto, non può apoditticamente giudicarsi incongrua la liquidazione di € 3.500,00 per il pregiudizio all'immagine di un soggetto comunque inadempiente e che, quindi, non avrebbe potuto attribuirsi una reputazione commerciale pari a quella di un soggetto capace di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni.
Occorre, infine, considerare che al Suprema Corte ha affermato che il patto di garanzia che accompagna un assegno bancario è nullo (cfr. Cass. 2025/n.2507).
La funzione tipica dell'assegno – ha evidenziato il giudice di legittimità - è quella di essere un mezzo di pagamento, e non può essere snaturata per trasformarlo in uno strumento di garanzia.
Un accordo di questo tipo è contrario alle norme imperative dell'ordinamento e, pertanto, non riceve alcuna tutela legale.
Di conseguenza, l'eventuale affidamento riposto dall'emittente nel rispetto di un accordo nullo non può essere considerato legittimo sicchè la lesione di un'aspettativa basata su un patto illecito non è considerata ingiusta e non genera diritto al risarcimento.
La Corte ha stabilito che il danno lamentato era diretta conseguenza della condotta colpevole dello stesso emittente.
Consegnando un assegno privo di data e, soprattutto, omettendo di assicurarsi che il conto fosse provvisto dei fondi necessari, il ricorrente si era reso consapevolmente autore del danno.
Egli aveva assunto su di sé tutti i rischi connessi all'emissione del titolo, indipendentemente da qualsiasi accordo sulla sua negoziazione. Il principio richiamato conduce a ritenere che la responsabilità per la copertura dell'assegno ricada sull'emittente, e che affidarsi a un accordo verbale o a un patto di non presentazione non solo è giuridicamente inefficace, data la nullità di tali accordi, ma non esonera chi firma l'assegno dal dovere di garantire la provvista.
Con il terzo motivo di appello, ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., Parte_1 avendo il Tribunale, a suo dire immotivatamente, dichiarato “…le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione può essere dichiarata nel caso di soccombenza reciproca.
Nella fattispecie, ha affermato l'appellante, essa non ha contestato il credito vantato dalla CP_1 ma ha solo avanzato, in via riconvenzionale, la domanda risarcitoria accolta dal Tribunale che, coerentemente a quanto richiesto dalla opponente nell'atto di citazione, ha compensato, sia pur in misura incongrua, i rispettivi crediti;
dunque, non è risultata soccombente.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Non c'è dubbio, infatti, che nel giudizio si sono contrapposte due pretese: quella dell'opposta a conseguire il pagamento dell'importo per la fornitura e quello dell'opponente alla liquidazione del danno. Entrambe sono state accolte, ciò che fonda una chiara soccombenza reciproca. Ove
l'appellante avesse inteso non contestare l'altrui pretesa avrebbe potuto soddisfarla, esonerando controparte dalla necessità di dover conseguire un titolo giudiziale per farla valere.
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Le spese di lite relative al presente grado di giudizio (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, ed il valore della controversia tra € 5.201,00 ed
€ 26.001,00) vanno poste a carico dell'appellante, ed in favore dell'appellata, con esclusione del compenso per la fase trattazione/istruttoria, che non vi è stata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n.
175/2023 R.G., sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Trani, n. 1126/2022, pubblicata il 09/07/2022 al culmine del procedimento n. 1305/2019 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado sostenute da che quantifica in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e
Cap, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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