Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2144 /2023 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a SAN GIOVANNI ROTONDO in [...]_1
11/04/1997 C.F. C.F._1
Assistita dall'avv. MATASSONI GIADA 2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistito dall'avv. GUIDI ELENA con ricorso depositato in data 03/08/2023, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato il [...] in [...]_1
(FC). Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole
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2. Il padre, , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Parte_1 facoltà di tenere con se il figlio almeno 3 pomeriggi a settimana (in base ai turni lavorativi), prelevando il minore dall'uscita della scuola e riportandolo dalla madre la sera dopo cena entro le ore 21:00, con facoltà di pernotto settimanale nei predetti giorni e riaccompagno la mattina a scuola, a partire dalla mensilità di settembre
2023. Il padre potrà altresì, tenere con se il figlio a week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena e lo riporterà presso l'abitazione della madre entro le ore 21:00.
3. Per quanto riguarda le festività natalizie il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno di Natale con alternanza di anno in anno, in modo che Per_1 possa trascorrere alternativamente un anno il Natale ed il giorno di Capodanno con la madre e l'anno successivo con il padre.
4. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua alternandolo di anno in anno con la madre, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Per_1
Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
5. In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e Agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il giorno 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno il figlio.
6. Il padre a decorrere dal mese di maggio 2023, si impegna a versare mensilmente, alla madre, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il predetto importo verrà versato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
7. Il Sig. , si impegnerà altresì a rimborsare alla madre il 50% Parte_1 delle spese straordinarie dalla medesima sostenute nell'interesse del figlio , Per_1 dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, anche inviato tramite il sistema di messaggistica whatsapp. Nello specifico, i genitori, si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, ripetizioni), nonché per quelle relative alla scelta di una attività sportiva. Preventivo accordo sarà necessario, invece, per il rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva (relativa ad una seconda attività sportiva) e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e
2 quindi non ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso sono compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, vettura, motorino, moto) oltre alle relative spese di bollo e assicurazione. Spese per la baby sitter se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Per tutto quanto non meglio specificato in questa sede si farà riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì. Il padre rimarrà obbligato a corrispondere i predetti contributi nell'interesse del figlio fintanto che il medesimo continuerà a convivere con la madre e/o non Per_1 sarà economicamente autosufficiente.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
10. Spese legali compensate.
Nelle more del procedimento, entrambi i ricorrenti sostituivano gli originari comuni difensori con i legali indicati in epigrafe, che, costituendosi, formulavano le seguenti conclusioni:
: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adìto, contrariis rejectis 1. Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. 3 2. Disporre che il padre eserciti il diritto di visita secondo le seguenti modalità, con onere di consentire alla madre di chiamare e/o videochiamare una volta al Per_1 giorno durante la permanenza presso di lui. Settimana con pernottamento durante il weekend presso il padre: la madre chiede che il bambino venga prelevato dal padre all'uscita della scuola il martedì pomeriggio con pernottamento e riaccompagno a scuola il mercoledì mattino e pernottamento la domenica con riaccompagno a scuola il lunedì mattino. Settimana con pernottamento durante il weekend presso la madre: la madre chiede che il bambino venga prelevato dal padre all'uscita della scuola sempre il martedì pomeriggio con pernottamento e riaccompagno a scuola il mercoledì mattino (ciò al fine di offrire una certa stabilità al bambino in ordine alle visite ed alla frequentazione con il padre). Di conseguenza la madre chiede disporsi che il padre sempre nella predetta settimana, prelevi il bambino all'uscita della scuola il giovedì pomeriggio con pernottamento e riaccompagno a scuola il venerdì mattino. Per quanto riguarda le festività natalizie disporre che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno di Natale con alternanza di anno in anno, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno il Natale ed il giorno di Per_1
Capodanno con la madre e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, disporre che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua alternandolo di anno in anno con la madre, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua Per_1 con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, disporre che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e Agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il giorno 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno il figlio.
3. Disporre che il padre versi mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , entro il giorno 5, la somma di euro 400,00, Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie dalla medesima sostenute nell'interesse del figlio , Per_1 dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, anche inviato tramite il sistema di messaggistica whatsapp, tra cui obbligatoriamente le spese per la baby-sitter necessarie per i turni di lavoro della madre che ogni mattina deve uscire di casa alle ore 6:30 per essere presente sul luogo di lavoro alle ore 7:00, mentre l'orario di ingresso della scuola è alle ore 7:45. 4. Disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. : Parte_1
-statuire che il padre possa vedere il figlio e tenerlo con sé: due pomeriggi (martedì
4 e venerdì) dall'uscita da scuola o dal centro estivo nella settimana in cui il piccolo trascorre il week-end con il padre, con pernotto la domenica e il martedì e con conseguente riaccompagno a scuola o al centro estivo il giorno seguente;
tre pomeriggi (lunedì, martedì e giovedì) nella settimana in cui il piccolo trascorre il week-end con la madre e senza pernottamento nei suddetti giorni;
-statuire che la nuova compagna del padre possa essere inserita nelle deleghe scolastiche per il ritiro del minore e sia, più in generale, facoltizzata a prelevare il bimbo anche presso le varie attività ludiche e/o sportive frequentate;
-statuire che, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il sig. versi Parte_1 alla sig.ra la somma di € 250 o quella diversa maggiore o minore somma CP_1 che sarà ritenuta di giustizia entro il giorno 20 di ogni mese da corrispondersi a mezzo bb sul cc a lei intestato, oltre ad aumenti ISTAT come per legge;
-statuire che le spese straordinarie, in particolare per ciò che attiene la baby-sitter, siano suddivise come da Protocollo in uso presso l'intestato Ufficio. Con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso spese generali, iva e cpa. Formulavano poi richieste istruttorie: : Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che il Sig. depositi l'ultima dichiarazione dei redditi e le Parte_1 ultime buste paga, nonché gli estratti di conto corrente dell'ultimo anno. Inoltre si chiede concedersi termine per memoria difensiva in caso di eventuale costituzione della controparte. : Parte_1
In via istruttoria, Si chiede altresì ammettersi CTU atta a valutare le capacità genitoriali della madre;
fatta salva ogni ulteriore istanza di prova all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Con ricorso in corso di causa in data 17/01/2025, il difensore di Parte_2
proponeva istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. di emissione di
[...] provvedimenti indifferibili ed urgenti, chiedendo di essere autorizzata, inaudita altera parte ex art. 473-Bis.15 cod. proc. civ. a procedere alla preiscrizione, tramite la piattaforma online, all'istituto scolastico “scuola primaria Don Milani”, in Cesena (FC), Via S. Colombano nr. 235. Ritiene il Collegio che le domande principali siano improcedibili e vadano comunque rigettate. L'art. 473-bis.51 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, prevede necessariamente il requisito della esistenza di accordi tra le parti, conseguendo alla inidoneità di una eventuale soluzione modificativa (anche su sollecitazione del Giudice), il rigetto allo stato della domanda.
5 Dunque, le norme procedurali introdotte dalla citata riforma non consentono (come faceva, ad esempio, l'abrogato art. 4 co. 16° della L. 898/70) la possibilità di trasformazione del rito da consensuale in contenzioso. Infatti l'art. 473-bis.51 co. 4 c.p.c. (Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda) riproduce sostanzialmente la previsione dell'abrogato art. 158 co. 2 c.c. (Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione).
Ed è portato giurisprudenziale costante che, in caso di dissenso sull'omologa della separazione, consegua l'improcedibilità della domanda. Invero Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018 (Rv. 650192 - 01), nel definire la sorte dei procedimenti di separazione e divorzio, in caso di revoca del consenso, evidenzia (con riferimento alla disciplina previgente) le “differenze” insite nella “diversa disciplina dettata per l'ipotesi in cui le condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli appaiano in contrasto con il loro interesse, dal momento che per la separazione l'art. 158, secondo comma, cod. civ. consente al tribunale di suggerire le necessarie modificazioni e, in caso d'inidonea soluzione, di rifiutare allo stato l'omologazione, mentre l'art. 4, sedicesimo comma, della legge n. 898 del 1970 prevede l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose”. Esclusa dunque la possibilità anche per il divorzio di trasformazione del rito, conseguente alla già richiamata abrogazione dell'art. 4 L. 898/70, unica disciplina applicabile è quella del mantenimento del consenso delle parti ovvero l'introduzione di una nuova causa in sede contenziosa. Di qui il rigetto allo stato delle domande. Corollario è l'inammissibilità della richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti, in assenza di un procedimento contenzioso, come detto non instaurabile previa trasformazione dell'originaria domanda congiunta.
Il tenore della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta allo stato tutte le domande. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 18/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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