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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/10/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2024
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 311/2024
Oggi 14 ottobre 2025 alle ore 10.28 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. RAVIDA' CONCETTA MARIA;
Parte_1 Per l'avv. DI MAIO ANTONELLA;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ravidà insiste in atti e preliminarmente chiede dichiararsi la compensazione dei crediti per come indicato in comparsa e per l'effetto dichiarare nullo il precetto notificato, con condanna della convenuta alla refusione delle spese;
l'avv. Di Maio si riporta alla propria posizione processuale ed in particolare alla comparsa di costituzione;
contesta le domande ex adverso sollevate, rappresenta che non sono intervenuti fatti modificativi o estintivi;
chiede il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 5 N. R.G. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 311/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Garibaldi n. 57, presso lo studio dell'Avv. Concetta Maria Ravidà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Filippo del Controparte_1 C.F._2
Mela, corso Aldo Moro n. 39, Olivarella, presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Maio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esperiva opposizione ai sensi dell'art. 615 Parte_1
c.p.c., avverso l'atto di precetto con il quale intimava il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €.68.658,90 oltre spese e competenze, in forza del decreto ingiuntivo n. 154/2013 emesso in data 30.05.2013 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
L'opponente, in particolare, deduceva che “oltre al giudizio definito in primo grado con la sentenza n.
1175/2023, sono intercorsi altri giudizi e, in particolare, procedimenti penali nei quali la è stata CP_1 condannata”, eccependo quindi in compensazione il credito di € 5.706,08.
Chiedeva, quindi, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo,
“dichiarare e riconoscere, previa compensazione dei rispettivi crediti, che il credito non è quello pagina 2 di 5 N. R.G. 311/2024
richiesto nell'atto di precetto, e quindi l'inesistenza del diritto della stessa a procedere all'esecuzione,
e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 13.03.2024”, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 27.05.2024, contestava i motivi di Controparte_1 opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Più nello specifico, l'opposta deduceva l'insussistenza del controcredito asseritamente vantato da controparte, in ragione dell'omessa notifica delle sentenze fondanti la pretesa del , ed altresì Pt_1
l'anteriorità del controcredito rispetto al passaggio in giudicato del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, donde l'inopponibilità della compensazione.
Con ordinanza del 10.09.2024 il Giudice istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni e discussa la causa come da verbale, il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_1 pertanto, accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Ed invero, deve rilevarsi che l'azione esecutiva minacciata risulta fondata sul decreto ingiuntivo n.
154/2013 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – ormai definitivo a seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza n. 1175/2023 del medesimo Tribunale.
Ebbene, in punto di diritto, non può che osservarsi che “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (v. Cass. civile sez. III - 07/10/2008, n. 24752).
Come detto, “il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito” (Cass. n. 5635 del 07.03.2017, conf. Cass. n. 20759 del 03.10.2007) ed “è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata vantato dal creditore e
pagina 3 di 5 N. R.G. 311/2024
consacrato nel titolo esecutivo, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova”.
Ciò premesso, deve osservarsi che il ha dedotto la sussistenza di un controcredito nella misura di Pt_1
€ 5.706,08, in forza di asseriti titoli giudiziali, producendo all'uopo esclusivamente la sentenza n.
199/2019 – con la quale (tra l'altro) è stata condannata alla refusione in favore Controparte_1 dell'odierno opponente della somma di € 1.000,00 per spese legali – e la sentenza n. 717/2019, con la quale il è stato assolto dell'imputazione ascrittagli, senza alcuna statuizione in punto di spese. Pt_1
In difetto di prova documentale in ordine agli ulteriori crediti opposti in compensazione – meramente richiamati e non oggetto di allegazione – deve riconoscersi la sussistenza del controcredito del Pt_1 nella misura di € 1.000,00, oltre accessori, e complessivamente € 1.196,00.
Quanto alle eccezioni sollevate da parte opposta in merito all'anteriorità del controcredito rispetto alla formazione del titolo giudiziale, giova osservare che per consolidata giurisprudenza di legittimità:
“quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito
a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza” (v. Cassazione civile sez. III - 06/04/2011, n. 7864).
Nel caso di specie, il credito vantato dalla , per stessa ammissione del creditore opposto, si fonda CP_1 sia sul decreto ingiuntivo n. 154/2013, sia sulla condanna alle spese del disposta dalla sentenza Pt_1
n. 1175/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la conseguenza che, in applicazione del superiore principio ermeneutico, deve ritenersi ammissibile l'eccezione di compensazione del controcredito vantato dall'opponente in forza sentenza n. 199/2019, benché di formazione anteriore al giudicato.
Nel merito, in ogni caso, occorre rammentare che l'istituto della compensazione – che rappresenta una delle modalità di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento – trova fondamento normativo negli artt. 1241 ss. c.c. L'art. 1241 c.c., in particolare, stabilisce che “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”; l'effetto estintivo, a mente del successivo art. 1242, si verifica dal giorno della coesistenza dei debiti. Il codice civile distingue compensazione legale, giudiziale e volontaria (le prime due disciplinate dall'art. 1243 e l'ultima regolata dall'art. 1252 c.c.), a seconda che l'effetto estintivo operi di diritto, per pronuncia del Giudice ovvero per accordo degli interessati. pagina 4 di 5 N. R.G. 311/2024
Tralasciando la compensazione rimessa alla volontà delle parti, che non viene in rilievo nella vicenda che ci occupa, giova osservare come, per espressa previsione dell'art. 1243 c.c., il discrimen tra compensazione legale e giudiziale risieda nella liquidità o meno del credito: la prima forma di compensazione (che interviene ope legis) presuppone che i debiti concorrenti, oltre ad avere ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili e ad essere esigibili, siano altresì liquidi, mentre, laddove non lo siano, ma il debito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, può operare solo la seconda forma di compensazione, dichiarata dal Giudice per la parte del debito riconosciuta esistente.
Ebbene, deve evidenziarsi che nel caso che occupa parte opposta non ha negato l'esistenza del controcredito in parola, essendosi limitata ad eccepire l'inopponibilità dello stesso e l'assenza di titoli esecutivi fondanti l'altrui pretesa – circostanza smentita per tabulas stante il carattere immediatamente esecutivo della pronuncia (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/11/2023, n.32380, secondo cui la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c.).
In definitiva, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1243 c.c. per la compensazione tra il credito vantato dalla ed il controcredito di – nella misura di € 1.196,00 per le ragioni di CP_1 Parte_1 cui sopra - l'opposizione proposta deve ritenersi parzialmente fondata.
L'accoglimento dell'opposizione in misura sensibilmente inferiore rispetto al controcredito asseritamente vantato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 311/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così statuisce:
- dichiara non dovute le somme indicate in precetto nella misura di € 1.196,00, per avvenuta estinzione del credito per compensazione, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 14.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 311/2024
Oggi 14 ottobre 2025 alle ore 10.28 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. RAVIDA' CONCETTA MARIA;
Parte_1 Per l'avv. DI MAIO ANTONELLA;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ravidà insiste in atti e preliminarmente chiede dichiararsi la compensazione dei crediti per come indicato in comparsa e per l'effetto dichiarare nullo il precetto notificato, con condanna della convenuta alla refusione delle spese;
l'avv. Di Maio si riporta alla propria posizione processuale ed in particolare alla comparsa di costituzione;
contesta le domande ex adverso sollevate, rappresenta che non sono intervenuti fatti modificativi o estintivi;
chiede il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 5 N. R.G. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 311/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Garibaldi n. 57, presso lo studio dell'Avv. Concetta Maria Ravidà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Filippo del Controparte_1 C.F._2
Mela, corso Aldo Moro n. 39, Olivarella, presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Maio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esperiva opposizione ai sensi dell'art. 615 Parte_1
c.p.c., avverso l'atto di precetto con il quale intimava il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €.68.658,90 oltre spese e competenze, in forza del decreto ingiuntivo n. 154/2013 emesso in data 30.05.2013 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
L'opponente, in particolare, deduceva che “oltre al giudizio definito in primo grado con la sentenza n.
1175/2023, sono intercorsi altri giudizi e, in particolare, procedimenti penali nei quali la è stata CP_1 condannata”, eccependo quindi in compensazione il credito di € 5.706,08.
Chiedeva, quindi, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo,
“dichiarare e riconoscere, previa compensazione dei rispettivi crediti, che il credito non è quello pagina 2 di 5 N. R.G. 311/2024
richiesto nell'atto di precetto, e quindi l'inesistenza del diritto della stessa a procedere all'esecuzione,
e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 13.03.2024”, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 27.05.2024, contestava i motivi di Controparte_1 opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Più nello specifico, l'opposta deduceva l'insussistenza del controcredito asseritamente vantato da controparte, in ragione dell'omessa notifica delle sentenze fondanti la pretesa del , ed altresì Pt_1
l'anteriorità del controcredito rispetto al passaggio in giudicato del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, donde l'inopponibilità della compensazione.
Con ordinanza del 10.09.2024 il Giudice istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni e discussa la causa come da verbale, il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_1 pertanto, accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Ed invero, deve rilevarsi che l'azione esecutiva minacciata risulta fondata sul decreto ingiuntivo n.
154/2013 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – ormai definitivo a seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza n. 1175/2023 del medesimo Tribunale.
Ebbene, in punto di diritto, non può che osservarsi che “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (v. Cass. civile sez. III - 07/10/2008, n. 24752).
Come detto, “il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito” (Cass. n. 5635 del 07.03.2017, conf. Cass. n. 20759 del 03.10.2007) ed “è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata vantato dal creditore e
pagina 3 di 5 N. R.G. 311/2024
consacrato nel titolo esecutivo, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova”.
Ciò premesso, deve osservarsi che il ha dedotto la sussistenza di un controcredito nella misura di Pt_1
€ 5.706,08, in forza di asseriti titoli giudiziali, producendo all'uopo esclusivamente la sentenza n.
199/2019 – con la quale (tra l'altro) è stata condannata alla refusione in favore Controparte_1 dell'odierno opponente della somma di € 1.000,00 per spese legali – e la sentenza n. 717/2019, con la quale il è stato assolto dell'imputazione ascrittagli, senza alcuna statuizione in punto di spese. Pt_1
In difetto di prova documentale in ordine agli ulteriori crediti opposti in compensazione – meramente richiamati e non oggetto di allegazione – deve riconoscersi la sussistenza del controcredito del Pt_1 nella misura di € 1.000,00, oltre accessori, e complessivamente € 1.196,00.
Quanto alle eccezioni sollevate da parte opposta in merito all'anteriorità del controcredito rispetto alla formazione del titolo giudiziale, giova osservare che per consolidata giurisprudenza di legittimità:
“quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito
a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza” (v. Cassazione civile sez. III - 06/04/2011, n. 7864).
Nel caso di specie, il credito vantato dalla , per stessa ammissione del creditore opposto, si fonda CP_1 sia sul decreto ingiuntivo n. 154/2013, sia sulla condanna alle spese del disposta dalla sentenza Pt_1
n. 1175/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la conseguenza che, in applicazione del superiore principio ermeneutico, deve ritenersi ammissibile l'eccezione di compensazione del controcredito vantato dall'opponente in forza sentenza n. 199/2019, benché di formazione anteriore al giudicato.
Nel merito, in ogni caso, occorre rammentare che l'istituto della compensazione – che rappresenta una delle modalità di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento – trova fondamento normativo negli artt. 1241 ss. c.c. L'art. 1241 c.c., in particolare, stabilisce che “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”; l'effetto estintivo, a mente del successivo art. 1242, si verifica dal giorno della coesistenza dei debiti. Il codice civile distingue compensazione legale, giudiziale e volontaria (le prime due disciplinate dall'art. 1243 e l'ultima regolata dall'art. 1252 c.c.), a seconda che l'effetto estintivo operi di diritto, per pronuncia del Giudice ovvero per accordo degli interessati. pagina 4 di 5 N. R.G. 311/2024
Tralasciando la compensazione rimessa alla volontà delle parti, che non viene in rilievo nella vicenda che ci occupa, giova osservare come, per espressa previsione dell'art. 1243 c.c., il discrimen tra compensazione legale e giudiziale risieda nella liquidità o meno del credito: la prima forma di compensazione (che interviene ope legis) presuppone che i debiti concorrenti, oltre ad avere ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili e ad essere esigibili, siano altresì liquidi, mentre, laddove non lo siano, ma il debito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, può operare solo la seconda forma di compensazione, dichiarata dal Giudice per la parte del debito riconosciuta esistente.
Ebbene, deve evidenziarsi che nel caso che occupa parte opposta non ha negato l'esistenza del controcredito in parola, essendosi limitata ad eccepire l'inopponibilità dello stesso e l'assenza di titoli esecutivi fondanti l'altrui pretesa – circostanza smentita per tabulas stante il carattere immediatamente esecutivo della pronuncia (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/11/2023, n.32380, secondo cui la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c.).
In definitiva, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1243 c.c. per la compensazione tra il credito vantato dalla ed il controcredito di – nella misura di € 1.196,00 per le ragioni di CP_1 Parte_1 cui sopra - l'opposizione proposta deve ritenersi parzialmente fondata.
L'accoglimento dell'opposizione in misura sensibilmente inferiore rispetto al controcredito asseritamente vantato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 311/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così statuisce:
- dichiara non dovute le somme indicate in precetto nella misura di € 1.196,00, per avvenuta estinzione del credito per compensazione, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 14.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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