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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1548/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
per , presente di persona,, l'avv. ROGAZZO JESSICA Parte_1 per nessuno compare Controparte_1
L'avv. Rogazzo esibisce originale delle citazioni testi nei confronti dei testi e nei confronti del legale rappresentante della a rendere l'interrogatorio formale. CP_1
Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: Sono e mi chiamo nato a [...], [...] residente in [...] Zavagli 105 , sono la figlia di Parte_1
Interrogato sui capitoli di cui al ricorso introduttivo
Cap. 1) si è vero. Ne abbiamo parlato e ricordo che mi avevo detto di aver richiesto le chiavi.
Cap. 2) si, ne abbiamo parlato io e mio padre
Cap. 3) non lo so
Cap. 4) Non so di cosa si tratti ma mio padre mi ha detto anche questo
Il Giudice dà atto che le dichiarazioni rese dal teste e verbalizzate sono state rilette e dallo stesso confermate.
Viene introdotto il successivo teste che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: Sono e mi chiamo nato a [...], [...] residente in [...] Carlo Zavagli 107 , sono la moglie in regime di separazione dei beni
Cap. 1) si è vero;
io sono stata presente a qualche telefonata intercorsa tra mio marito e il si. Per_1 sentivo mio marito che chiedeva la restituzione delle chiavi Cap. 2) si confermo la circostanza Cap. 3) si è vero, mi è sempre stato detto da mio marito adr siamo passati davanti con mio marito una o due volte e ho visto da fuori che c'erano degli ammassi di cose;
era tutto abbandonato
Cap. 4) dentro non sono mai entrata;
fuori c'erano delle cose ma non so dire esattamente cosa.
Il Giudice dà atto che le dichiarazioni rese dal teste e verbalizzate sono state rilette e dallo stesso confermate.
Viene introdotto il successivo teste che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: Sono e mi chiamo nato a [...], [...] residente in Rimini, Testimone_3 Villa Verucchio via Sacco E Vanzetti 12, indifferente
Cap. 1) Io, essendo un possibile acquirente del capannone, il mi ha detto che a fine ottobre Pt_1 2024 scadeva l'affitto e metteva in vendita l'immobile; volevo andare a visionarlo ma non aveva le chiavi
Cap. 2) lo so per sentito dire
Cap. 3) sempre detto da lui
Cap. 4) non lo so Il Giudice dà atto che le dichiarazioni rese dal teste e verbalizzate sono state rilette e dallo stesso confermate.
Il procuratore della parte ricorrente chiede che il Giudice trattenga la causa in decisione e si riporta alla conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 11.50 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1548/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ROGAZZO JESSICA,
RICORRENTE contro
, in persona del liquidatore pro tempore Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
La causa è iscritta ruolo in data 12.6.2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del
3.12.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato premettendo di aver concesso in Parte_1 locazione, unitamente al comproprietario , alla Nanotecna Srl Unipersonale, un Controparte_3 capannone con annesso terreno circostante ed ufficio, ad uso esclusivo di attività artigianale, ubicata nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, 242, distinto al catasto urbano del detto Comune al F. 6, part. 409 sub. 1 cat D/1, in virtù di contratto sottoscritto tra le parti in data
03/09/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 30/09/2021 al cod. identificativo telematico TG321T007672000PG; che, successivamente, in data 30/04/2024 il conduttore comunicava al ricorrente il recesso anticipato dal contratto de quo, con riconsegna dei locali decorsi 6 mesi dalla comunicazione stessa;
6) che in data 26/11/2024 veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini l'intervenuta risoluzione contrattuale, che assumeva identificativo
; 7) che a tutt'oggi il conduttore non ha provveduto alla riconsegna delle chiavi NumeroDiPatent_1 ed alla conseguente reimmissione dei locatori nel possesso dell'immobile 8) che la conduttrice ha provveduto a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione di € 4.166,66 mensili unicamente per la mensilità di novembre, rimanendo inadempiente a far data dal dicembre 2024, maturando ad oggi un debito di € 24.999,96, oltre alle mensilità a scadere dal mese di giugno 2025 fino al rilascio effettivo¸ ciò premesso chiede “Nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato e sottoscritto tra e unipersonale ora in liquidazione in Parte_1 CP_1 data 03/09/2021 per recesso del conduttore comunicato in data 30/4/2024, accertare e dichiarare che la unipersonale ora in Liquidazione occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di CP_1 proprietà di , ubicata nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, Parte_1
242 a far data dal 01/11/2025, stante il mancato rilascio della stessa in favore dei locatori e conseguentemente condannare la , in persona del liquidatore pro Controparte_1 tempore Sig. , a rilasciare libero e sgombero da sé, persone anche interposte e cose Controparte_2
l'immobile ubicato nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, 242, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del locatore Sig. , fissando contestualmente Parte_1 la data di esecuzione per il rilascio;
condannare nel contempo la , in Controparte_1 persona del liquidatore pro tempore Sig. al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della indennità di occupazione da dicembre 2024 sino a maggio 2025 compreso per complessivi
€24.999,96, oltre alle mensilità a scadere dal mese di giugno 2025 fino al rilascio effettivo nella misura di € 4.166,66 mensili, pari al canone di locazione ex art. 1591 cc, con sentenza esecutiva ex lege, autorizzando sin d'ora il Sig. a porre in parziale compensazione le somme dovutegli Parte_1 con il deposito cauzionale in possesso.
Nessuno si costituiva per , che veniva dichiarato contumace all'udienza Controparte_1 del 8.10.2025.
Espletate la prova per testi, dato atto della mancata comparizione di parte resistente a rendere l'interrogatorio formale, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025.
In via preliminare, il Giudice dà atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità avendo parte ricorrente dato corso al procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula in data 03/09/2021 di contratto ad uso esclusivo di attività artigianale, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 30/09/2021 fra l'intimante e la ora in liquidazione relativamente al capannone con annesso terreno circostante ed CP_1 ufficio, ubicato nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, 242, distinto al catasto urbano del detto Comune al F. 6, part. 409 sub. 1 cat D/1;
risulta inoltre che il conduttore in data 30/04/2024 ha comunicato al ricorrente il recesso anticipato dal contratto registrato e che in data 26/11/2024 veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Rimini l'intervenuta risoluzione contrattuale.
Risulta poi documentata la comunicazione del 13.2.2025– pure ricevuta dalla destinataria – con la quale è stata richiesto il rilascio dell'immobile oltre al versamento dei canoni sino a quel momento non corrisposti.
Orbene, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un valido rapporto contrattuale, la cessazione del titolo che legittimava l'occupazione e la conseguente attuale occupazione sine titulo da parte del convenuto.
Ciò in conformità con l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 13605/2000; cass. 4416/2007) secondo cui la difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero del materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi, con la prima , di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e non essendone in possesso agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve pertanto fornire la prova, ma solo ottenere la riconsegna del bene stesso e quindi può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna del bene stesso in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione e il godimento del bene
18660/2013). CP_4
Il conduttore non costituendosi non ha assolto all'onere a suo carico ed in particolare non ha dato prova di avere un titolo che lo legittimi nell'occupazione dell'immobile dopo la comunicazione del recesso anticipato.
Peraltro lo stesso non è comparso a rendere l'interrogatorio formale senza fornire alcuna giustificazione e pertanto devono essere ritenuti ammessi i fatti dedotti ed in particolare confermate le circostanze come rappresentate dal ricorrente.
Dato quindi atto dell'intervenuta risoluzione del contratto per recesso della conduttrice e decorso del termine semestrale contrattualmente previsto, le domande meritano accoglimento e la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile come descritto in ricorso, e al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo del bene controverso, a far tempo dalla messa in mora (13.2.2025) fino al rilascio.
Quanto alla domanda di indennità per l'occupazione sine titulo, giova richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile (Cass. 20545/2018).
Ne deriva che, purché compiutamente allegato, il danno da occupazione dell'immobile deve presumersi, derivando normalmente dal mancato godimento dello stesso da parte del proprietario, salva la prova contraria del disinteresse manifestato da quest'ultimo all'utilizzazione (Cass.
14222/2012: “In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno "in re ipsa" subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione "iuris tantum", la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il "dominus" si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione”).
Venendo alla liquidazione del danno, ad essa deve provvedersi mediante il ricorso a criteri equitativi, tra i quali il valore locativo del bene (cfr. Cass.9137/2013).
A tal fine si ritiene di poter riconoscere a titolo di indennità per ciascun mese, una somma corrispondente al canone di locazione pari ad € 4.166,66 mensili, somma da ritenersi congrua avuto riguardo alla natura e all'ubicazione del bene occupato come peraltro risulta dalla documentazione depositata il 10.11.2025.
Tale valore deve essere moltiplicato per ogni mese, ovvero dal mese di febbraio 2025 al rilascio effettivo.
Parte ricorrente non richiede interessi e rivalutazione e pertanto null'altro è dovuto.
Va altresì accolta la richiesta di trattenere in parziale compensazione il deposito cauzionale rilasciato dalla conduttrice all'atto della stipula del contratto, posto che la cauzione costituisce una forma di garanzia a fronte di eventuali inadempimenti della controparte e dei conseguenti danni che ne derivano, ivi compresa quella relativa da lucro cessante (quale il danno derivante dalla mancata consegna dell'immobile).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della contenuta durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da contro Parte_1 , ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
accertata la risoluzione anticipata del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 03/09/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 30/09/2021 al cod. identificativo telematico
TG321T007672000PG, per recesso della conduttrice;
accertato che la resistente occupa senza titolo l'immobile meglio Controparte_1 descritto in ricorso (capannone con annesso terreno circostante ed ufficio, ad uso esclusivo di attività artigianale, ubicata nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, 242, distinto al catasto urbano del detto Comune al F. 6, part. 409 sub. 1 cat D/1);
ordina alla resistente di liberare immediatamente l'immobile come Controparte_1 sopra descritto e di consegnarlo senza dilazioni a parte ricorrente libero da persone e cose;
condanna la resistente al pagamento della somma di € 4.166,66 a titolo Controparte_1 di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal mese di febbraio 2025 e sino all'effettivo rilascio, con la possibilità di trattenere in parziale compensazione il deposito cauzionale versato dal conduttore;
condanna la resistente al pagamento a favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 237,00 per esborsi ed €. 3.376,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Pone a carico della soccombente le spese di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 3.12.2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
per , presente di persona,, l'avv. ROGAZZO JESSICA Parte_1 per nessuno compare Controparte_1
L'avv. Rogazzo esibisce originale delle citazioni testi nei confronti dei testi e nei confronti del legale rappresentante della a rendere l'interrogatorio formale. CP_1
Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: Sono e mi chiamo nato a [...], [...] residente in [...] Zavagli 105 , sono la figlia di Parte_1
Interrogato sui capitoli di cui al ricorso introduttivo
Cap. 1) si è vero. Ne abbiamo parlato e ricordo che mi avevo detto di aver richiesto le chiavi.
Cap. 2) si, ne abbiamo parlato io e mio padre
Cap. 3) non lo so
Cap. 4) Non so di cosa si tratti ma mio padre mi ha detto anche questo
Il Giudice dà atto che le dichiarazioni rese dal teste e verbalizzate sono state rilette e dallo stesso confermate.
Viene introdotto il successivo teste che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: Sono e mi chiamo nato a [...], [...] residente in [...] Carlo Zavagli 107 , sono la moglie in regime di separazione dei beni
Cap. 1) si è vero;
io sono stata presente a qualche telefonata intercorsa tra mio marito e il si. Per_1 sentivo mio marito che chiedeva la restituzione delle chiavi Cap. 2) si confermo la circostanza Cap. 3) si è vero, mi è sempre stato detto da mio marito adr siamo passati davanti con mio marito una o due volte e ho visto da fuori che c'erano degli ammassi di cose;
era tutto abbandonato
Cap. 4) dentro non sono mai entrata;
fuori c'erano delle cose ma non so dire esattamente cosa.
Il Giudice dà atto che le dichiarazioni rese dal teste e verbalizzate sono state rilette e dallo stesso confermate.
Viene introdotto il successivo teste che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: Sono e mi chiamo nato a [...], [...] residente in Rimini, Testimone_3 Villa Verucchio via Sacco E Vanzetti 12, indifferente
Cap. 1) Io, essendo un possibile acquirente del capannone, il mi ha detto che a fine ottobre Pt_1 2024 scadeva l'affitto e metteva in vendita l'immobile; volevo andare a visionarlo ma non aveva le chiavi
Cap. 2) lo so per sentito dire
Cap. 3) sempre detto da lui
Cap. 4) non lo so Il Giudice dà atto che le dichiarazioni rese dal teste e verbalizzate sono state rilette e dallo stesso confermate.
Il procuratore della parte ricorrente chiede che il Giudice trattenga la causa in decisione e si riporta alla conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 11.50 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1548/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ROGAZZO JESSICA,
RICORRENTE contro
, in persona del liquidatore pro tempore Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
La causa è iscritta ruolo in data 12.6.2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del
3.12.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato premettendo di aver concesso in Parte_1 locazione, unitamente al comproprietario , alla Nanotecna Srl Unipersonale, un Controparte_3 capannone con annesso terreno circostante ed ufficio, ad uso esclusivo di attività artigianale, ubicata nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, 242, distinto al catasto urbano del detto Comune al F. 6, part. 409 sub. 1 cat D/1, in virtù di contratto sottoscritto tra le parti in data
03/09/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 30/09/2021 al cod. identificativo telematico TG321T007672000PG; che, successivamente, in data 30/04/2024 il conduttore comunicava al ricorrente il recesso anticipato dal contratto de quo, con riconsegna dei locali decorsi 6 mesi dalla comunicazione stessa;
6) che in data 26/11/2024 veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini l'intervenuta risoluzione contrattuale, che assumeva identificativo
; 7) che a tutt'oggi il conduttore non ha provveduto alla riconsegna delle chiavi NumeroDiPatent_1 ed alla conseguente reimmissione dei locatori nel possesso dell'immobile 8) che la conduttrice ha provveduto a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione di € 4.166,66 mensili unicamente per la mensilità di novembre, rimanendo inadempiente a far data dal dicembre 2024, maturando ad oggi un debito di € 24.999,96, oltre alle mensilità a scadere dal mese di giugno 2025 fino al rilascio effettivo¸ ciò premesso chiede “Nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato e sottoscritto tra e unipersonale ora in liquidazione in Parte_1 CP_1 data 03/09/2021 per recesso del conduttore comunicato in data 30/4/2024, accertare e dichiarare che la unipersonale ora in Liquidazione occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di CP_1 proprietà di , ubicata nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, Parte_1
242 a far data dal 01/11/2025, stante il mancato rilascio della stessa in favore dei locatori e conseguentemente condannare la , in persona del liquidatore pro Controparte_1 tempore Sig. , a rilasciare libero e sgombero da sé, persone anche interposte e cose Controparte_2
l'immobile ubicato nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, 242, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del locatore Sig. , fissando contestualmente Parte_1 la data di esecuzione per il rilascio;
condannare nel contempo la , in Controparte_1 persona del liquidatore pro tempore Sig. al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della indennità di occupazione da dicembre 2024 sino a maggio 2025 compreso per complessivi
€24.999,96, oltre alle mensilità a scadere dal mese di giugno 2025 fino al rilascio effettivo nella misura di € 4.166,66 mensili, pari al canone di locazione ex art. 1591 cc, con sentenza esecutiva ex lege, autorizzando sin d'ora il Sig. a porre in parziale compensazione le somme dovutegli Parte_1 con il deposito cauzionale in possesso.
Nessuno si costituiva per , che veniva dichiarato contumace all'udienza Controparte_1 del 8.10.2025.
Espletate la prova per testi, dato atto della mancata comparizione di parte resistente a rendere l'interrogatorio formale, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025.
In via preliminare, il Giudice dà atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità avendo parte ricorrente dato corso al procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula in data 03/09/2021 di contratto ad uso esclusivo di attività artigianale, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 30/09/2021 fra l'intimante e la ora in liquidazione relativamente al capannone con annesso terreno circostante ed CP_1 ufficio, ubicato nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, 242, distinto al catasto urbano del detto Comune al F. 6, part. 409 sub. 1 cat D/1;
risulta inoltre che il conduttore in data 30/04/2024 ha comunicato al ricorrente il recesso anticipato dal contratto registrato e che in data 26/11/2024 veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Rimini l'intervenuta risoluzione contrattuale.
Risulta poi documentata la comunicazione del 13.2.2025– pure ricevuta dalla destinataria – con la quale è stata richiesto il rilascio dell'immobile oltre al versamento dei canoni sino a quel momento non corrisposti.
Orbene, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un valido rapporto contrattuale, la cessazione del titolo che legittimava l'occupazione e la conseguente attuale occupazione sine titulo da parte del convenuto.
Ciò in conformità con l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 13605/2000; cass. 4416/2007) secondo cui la difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero del materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi, con la prima , di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e non essendone in possesso agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve pertanto fornire la prova, ma solo ottenere la riconsegna del bene stesso e quindi può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna del bene stesso in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione e il godimento del bene
18660/2013). CP_4
Il conduttore non costituendosi non ha assolto all'onere a suo carico ed in particolare non ha dato prova di avere un titolo che lo legittimi nell'occupazione dell'immobile dopo la comunicazione del recesso anticipato.
Peraltro lo stesso non è comparso a rendere l'interrogatorio formale senza fornire alcuna giustificazione e pertanto devono essere ritenuti ammessi i fatti dedotti ed in particolare confermate le circostanze come rappresentate dal ricorrente.
Dato quindi atto dell'intervenuta risoluzione del contratto per recesso della conduttrice e decorso del termine semestrale contrattualmente previsto, le domande meritano accoglimento e la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile come descritto in ricorso, e al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo del bene controverso, a far tempo dalla messa in mora (13.2.2025) fino al rilascio.
Quanto alla domanda di indennità per l'occupazione sine titulo, giova richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile (Cass. 20545/2018).
Ne deriva che, purché compiutamente allegato, il danno da occupazione dell'immobile deve presumersi, derivando normalmente dal mancato godimento dello stesso da parte del proprietario, salva la prova contraria del disinteresse manifestato da quest'ultimo all'utilizzazione (Cass.
14222/2012: “In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno "in re ipsa" subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione "iuris tantum", la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il "dominus" si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione”).
Venendo alla liquidazione del danno, ad essa deve provvedersi mediante il ricorso a criteri equitativi, tra i quali il valore locativo del bene (cfr. Cass.9137/2013).
A tal fine si ritiene di poter riconoscere a titolo di indennità per ciascun mese, una somma corrispondente al canone di locazione pari ad € 4.166,66 mensili, somma da ritenersi congrua avuto riguardo alla natura e all'ubicazione del bene occupato come peraltro risulta dalla documentazione depositata il 10.11.2025.
Tale valore deve essere moltiplicato per ogni mese, ovvero dal mese di febbraio 2025 al rilascio effettivo.
Parte ricorrente non richiede interessi e rivalutazione e pertanto null'altro è dovuto.
Va altresì accolta la richiesta di trattenere in parziale compensazione il deposito cauzionale rilasciato dalla conduttrice all'atto della stipula del contratto, posto che la cauzione costituisce una forma di garanzia a fronte di eventuali inadempimenti della controparte e dei conseguenti danni che ne derivano, ivi compresa quella relativa da lucro cessante (quale il danno derivante dalla mancata consegna dell'immobile).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della contenuta durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da contro Parte_1 , ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
accertata la risoluzione anticipata del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 03/09/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 30/09/2021 al cod. identificativo telematico
TG321T007672000PG, per recesso della conduttrice;
accertato che la resistente occupa senza titolo l'immobile meglio Controparte_1 descritto in ricorso (capannone con annesso terreno circostante ed ufficio, ad uso esclusivo di attività artigianale, ubicata nel Comune di Verucchio, Loc. Villa Verucchio, Via Barbatorta, 242, distinto al catasto urbano del detto Comune al F. 6, part. 409 sub. 1 cat D/1);
ordina alla resistente di liberare immediatamente l'immobile come Controparte_1 sopra descritto e di consegnarlo senza dilazioni a parte ricorrente libero da persone e cose;
condanna la resistente al pagamento della somma di € 4.166,66 a titolo Controparte_1 di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal mese di febbraio 2025 e sino all'effettivo rilascio, con la possibilità di trattenere in parziale compensazione il deposito cauzionale versato dal conduttore;
condanna la resistente al pagamento a favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 237,00 per esborsi ed €. 3.376,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Pone a carico della soccombente le spese di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 3.12.2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi