Articolo 1514 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1482 bisArticolo 1501
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9 ottobre 2010
Art. 1514. Funzioni del maestro vice direttore 1. Il maestro vice direttore:
a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento; b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonche' di trascrizione del repertorio musicale; c) sovrintende alle attivita' di archivio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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