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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1074/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE il giudice, dott.ssa RI ER,
provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c.,
pronuncia la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 1074 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/08/1936, rappresentato e difeso dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
(C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
25.10.1952, e , (C.F. ) nata a Controparte_2 C.F._3
SE (CL) il 30.03.1952, rappresentati e difesi dall'avv. CASUCCIO CARMELO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- resistenti -
oggetto: accettazione tacita dell'eredità
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di accertare e dichiarare che e hanno accettato tacitamente Parte_2 CP_1
l'eredità del loro padre e che i convenuti e Persona_1 Controparte_3 [...]
hanno accettato tacitamente l'eredità del loro padre e ordinare CP_2 Parte_3
al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione delle dette accettazioni tacite con vittoria di spese e compensi.
A fondamento della propria domanda ha affermato che:
1 - con sentenza n. 571/2014, emessa dal Tribunale di Agrigento, la Parte_4
in persona dell'Amministratore pro tempore, era stata condannata al pagamento
[...]
in favore del ricorrente della somma di € 117.030,79, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- nonostante la notifica dell'atto di precetto in data 21.4.2020, l'intimata non aveva provveduto al pagamento della suddetta somma e l'odierno ricorrente procedeva ad eseguire pignoramento immobiliare che veniva iscritto al n. 80/2020 R.G. Es del Tribunale di Agrigento,
sottoponendo a pignoramento immobiliare i beni intestati alla Cooperativa meglio specificati nell'atto;
- i beni pignorati alla Cooperativa sono stati edificati su terreni (particelle 1561 - 1563 -
1565 - 1567 del foglio 27 Campobello di Licata) che i resistenti avevano ereditato in forza di successione ereditaria apertasi il 24.10.1997 in morte di , come da denuncia Persona_1
di successione n.159 volume 369 e successione ereditaria apertasi in data 16.2.1998 in morte di come da denuncia di successione registrata a Catania il 4.8.1998 al n. 28 Parte_3
(con riferimento alla particella 1569 del foglio 27) e successivamente ceduti al Comune di
Campobello di Licata con atti amministrativi di cessione volontaria del 5.9.2000 e del 17.5.2002
debitamente trascritti dal Comune di Campobello di Licata;
- tali cessioni hanno valore di accettazione tacita dell'eredità ma le stesse non sono state trascritte;
- con provvedimento del 14.2.2023 il G.E. del Tribunale di Agrigento ha onerato il creditore a provvedere alla trascrizione degli atti comportanti tale accettazione;
pertanto, si è
reso necessario introdurre il presente giudizio al fine di accertare l'accettazione dell'eredità e garantire la continuità delle trascrizioni.
Regolarmente citate si sono costituite e , le quali hanno CP_1 Controparte_2
dichiarato di avere accettato l'eredità dei propri genitori e chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per mancata notifica del ricorso del decreto di fissazione udienza ai litisconsorti necessari e in quanto deceduti. Parte_2 Controparte_3
Ciò detto in punto di fatto, preliminarmente va dato atto che il presente procedimento non
è stato instaurato nei confronti di e per inesistenza Parte_2 Controparte_3
della notifica - come da ordinanza del 13.12.2023 che si intende integralmente richiamata. Tale
2 circostanza, tuttavia, non comporta l'improcedibilità della domanda con riferimento alle altre convenute, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel merito, la domanda promossa da parte ricorrente nei confronti di e CP_1
può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Controparte_2
In linea generale, la trascrizione dell'acquisto mortis causa che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari va effettuata ai sensi dell'articolo 2648 c.c. e, nel dettaglio:
- in caso di accettazione espressa essa opera, ai sensi del secondo comma, in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico, ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
- in caso di accettazione tacita, la stessa, ove non sia curata dall'erede, ben può essere richiesta, ai sensi del terzo comma, da chiunque vi abbia interesse sempre che, s'intende, il chiamato abbia compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, e ciò
risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La fattispecie oggi in analisi riguarda questa seconda ipotesi, per la quale è pertanto necessario verificare se ne sono integrati i presupposti nel caso di specie.
Così, in primo luogo, dalla documentazione in atti (ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva 80/20 R.G.es. del Tribunale di
Agrigento) emerge che sussiste un interesse concreto e attuale in capo al ricorrente ad ottenere il richiesto accertamento per provvedere alle suddette formalità pubblicitarie.
Muovendo poi alla verifica del perfezionamento della fattispecie acquisitiva invocata da parte ricorrente, la disposizione di cui all'art. 476 c.c. richiede la presenza di due presupposti,
e cioè che il chiamato effettui un atto che esprima necessariamente la sua volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere quell'atto se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che integra la fattispecie anche il comportamento del chiamato consistente in una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. Civ. n.
21902/2011), dovendosi verificare che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, detta volontà di accettazione (Cass. Civ. n. 16507/2006).
3 Nel caso di specie risultano agli atti la denuncia di successione di (n. Persona_1
369 vol. 159), la denuncia di successione di (registrata a Catania il 4.8.1998 Parte_3
al n.28), la nota di trascrizione dell'atto amministrativo di cessione a seguito di procedura espropriativa con cui ha ceduto il terreno pervenutole per successione Controparte_2
ereditaria del padre e la certificazione notarile che riferisce della Parte_3
trascrizione dell'atto amministrativo di cessione a seguito di procedura espropriativa con cui ha ceduto il terreno pervenutole per successione ereditaria del padre CP_1 [...]
. Per_1
Ebbene, se da un lato si è concordi nel negare valore di comportamento qualificato ai sensi della disposizione citata alla presentazione della denuncia di successione (la quale svolge una funzione meramente fiscale e perciò può al più costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal Giudice del merito, cfr. Cass. n. 5463/1995 e Cass. n. 11813/1992),
l'aver disposto di un bene che faceva parte dell'eredità può intendersi come accettazione tacita della stessa, in quanto atto che manifesta l'intenzione del chiamato di comportarsi come erede e dunque la sua volontà di assumere tale qualità.
In ogni caso, le convenute, costituendosi, hanno dichiarato di aver accettato l'eredità del padre.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la necessità della trascrizione ai fini della procedura esecutiva e del contegno processuale delle convenute.
P.Q.M
il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda proposta da : Parte_1
- DICHIARA che ha accettato tacitamente l'eredità a lei devoluta dal Controparte_2
padre (nato a [...] il [...] e deceduto il 16 Parte_3
febbraio 1998);
-DICHIARA che ha accettato tacitamente l'eredità a lei devoluta dal padre CP_1
(nato a [...] il [...] e deceduto il 24 ottobre Persona_1
1997);
4 - ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio
Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, in data 14 novembre 2025
il Giudice
RI ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE il giudice, dott.ssa RI ER,
provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c.,
pronuncia la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 1074 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/08/1936, rappresentato e difeso dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
(C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
25.10.1952, e , (C.F. ) nata a Controparte_2 C.F._3
SE (CL) il 30.03.1952, rappresentati e difesi dall'avv. CASUCCIO CARMELO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- resistenti -
oggetto: accettazione tacita dell'eredità
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di accertare e dichiarare che e hanno accettato tacitamente Parte_2 CP_1
l'eredità del loro padre e che i convenuti e Persona_1 Controparte_3 [...]
hanno accettato tacitamente l'eredità del loro padre e ordinare CP_2 Parte_3
al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione delle dette accettazioni tacite con vittoria di spese e compensi.
A fondamento della propria domanda ha affermato che:
1 - con sentenza n. 571/2014, emessa dal Tribunale di Agrigento, la Parte_4
in persona dell'Amministratore pro tempore, era stata condannata al pagamento
[...]
in favore del ricorrente della somma di € 117.030,79, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- nonostante la notifica dell'atto di precetto in data 21.4.2020, l'intimata non aveva provveduto al pagamento della suddetta somma e l'odierno ricorrente procedeva ad eseguire pignoramento immobiliare che veniva iscritto al n. 80/2020 R.G. Es del Tribunale di Agrigento,
sottoponendo a pignoramento immobiliare i beni intestati alla Cooperativa meglio specificati nell'atto;
- i beni pignorati alla Cooperativa sono stati edificati su terreni (particelle 1561 - 1563 -
1565 - 1567 del foglio 27 Campobello di Licata) che i resistenti avevano ereditato in forza di successione ereditaria apertasi il 24.10.1997 in morte di , come da denuncia Persona_1
di successione n.159 volume 369 e successione ereditaria apertasi in data 16.2.1998 in morte di come da denuncia di successione registrata a Catania il 4.8.1998 al n. 28 Parte_3
(con riferimento alla particella 1569 del foglio 27) e successivamente ceduti al Comune di
Campobello di Licata con atti amministrativi di cessione volontaria del 5.9.2000 e del 17.5.2002
debitamente trascritti dal Comune di Campobello di Licata;
- tali cessioni hanno valore di accettazione tacita dell'eredità ma le stesse non sono state trascritte;
- con provvedimento del 14.2.2023 il G.E. del Tribunale di Agrigento ha onerato il creditore a provvedere alla trascrizione degli atti comportanti tale accettazione;
pertanto, si è
reso necessario introdurre il presente giudizio al fine di accertare l'accettazione dell'eredità e garantire la continuità delle trascrizioni.
Regolarmente citate si sono costituite e , le quali hanno CP_1 Controparte_2
dichiarato di avere accettato l'eredità dei propri genitori e chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per mancata notifica del ricorso del decreto di fissazione udienza ai litisconsorti necessari e in quanto deceduti. Parte_2 Controparte_3
Ciò detto in punto di fatto, preliminarmente va dato atto che il presente procedimento non
è stato instaurato nei confronti di e per inesistenza Parte_2 Controparte_3
della notifica - come da ordinanza del 13.12.2023 che si intende integralmente richiamata. Tale
2 circostanza, tuttavia, non comporta l'improcedibilità della domanda con riferimento alle altre convenute, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel merito, la domanda promossa da parte ricorrente nei confronti di e CP_1
può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Controparte_2
In linea generale, la trascrizione dell'acquisto mortis causa che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari va effettuata ai sensi dell'articolo 2648 c.c. e, nel dettaglio:
- in caso di accettazione espressa essa opera, ai sensi del secondo comma, in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico, ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
- in caso di accettazione tacita, la stessa, ove non sia curata dall'erede, ben può essere richiesta, ai sensi del terzo comma, da chiunque vi abbia interesse sempre che, s'intende, il chiamato abbia compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, e ciò
risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La fattispecie oggi in analisi riguarda questa seconda ipotesi, per la quale è pertanto necessario verificare se ne sono integrati i presupposti nel caso di specie.
Così, in primo luogo, dalla documentazione in atti (ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva 80/20 R.G.es. del Tribunale di
Agrigento) emerge che sussiste un interesse concreto e attuale in capo al ricorrente ad ottenere il richiesto accertamento per provvedere alle suddette formalità pubblicitarie.
Muovendo poi alla verifica del perfezionamento della fattispecie acquisitiva invocata da parte ricorrente, la disposizione di cui all'art. 476 c.c. richiede la presenza di due presupposti,
e cioè che il chiamato effettui un atto che esprima necessariamente la sua volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere quell'atto se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che integra la fattispecie anche il comportamento del chiamato consistente in una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. Civ. n.
21902/2011), dovendosi verificare che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, detta volontà di accettazione (Cass. Civ. n. 16507/2006).
3 Nel caso di specie risultano agli atti la denuncia di successione di (n. Persona_1
369 vol. 159), la denuncia di successione di (registrata a Catania il 4.8.1998 Parte_3
al n.28), la nota di trascrizione dell'atto amministrativo di cessione a seguito di procedura espropriativa con cui ha ceduto il terreno pervenutole per successione Controparte_2
ereditaria del padre e la certificazione notarile che riferisce della Parte_3
trascrizione dell'atto amministrativo di cessione a seguito di procedura espropriativa con cui ha ceduto il terreno pervenutole per successione ereditaria del padre CP_1 [...]
. Per_1
Ebbene, se da un lato si è concordi nel negare valore di comportamento qualificato ai sensi della disposizione citata alla presentazione della denuncia di successione (la quale svolge una funzione meramente fiscale e perciò può al più costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal Giudice del merito, cfr. Cass. n. 5463/1995 e Cass. n. 11813/1992),
l'aver disposto di un bene che faceva parte dell'eredità può intendersi come accettazione tacita della stessa, in quanto atto che manifesta l'intenzione del chiamato di comportarsi come erede e dunque la sua volontà di assumere tale qualità.
In ogni caso, le convenute, costituendosi, hanno dichiarato di aver accettato l'eredità del padre.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la necessità della trascrizione ai fini della procedura esecutiva e del contegno processuale delle convenute.
P.Q.M
il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda proposta da : Parte_1
- DICHIARA che ha accettato tacitamente l'eredità a lei devoluta dal Controparte_2
padre (nato a [...] il [...] e deceduto il 16 Parte_3
febbraio 1998);
-DICHIARA che ha accettato tacitamente l'eredità a lei devoluta dal padre CP_1
(nato a [...] il [...] e deceduto il 24 ottobre Persona_1
1997);
4 - ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio
Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, in data 14 novembre 2025
il Giudice
RI ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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