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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 402 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE –
NONCHÉ
Controparte_2
-OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione agli atti esecutivi, impugnando l'ordinanza di assegnazione resa dal GOP in funzione di GE nella procedura esecutiva presso terzi n.6758/2021.
Si duole l'opponente della errata determinazione delle spese di esecuzione operata dal GOP nella ordinanza di assegnazione.
Le spese liquidate dal GOP ammontano infatti ad €520 più accessori.
L'opponente invece ritiene dovuta la somma di €855,00 più spese generali IVA e
CPA nonché €104,95 per spese vive ed € 270,00 per gli atti di precetto.
Nonostante la ritualità delle notifiche non si sono costituiti gli opposti per cui ne va dichiarata la contumacia
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 23 settembre 2025 lo scrivente Magistrato ha assegnato la causa in decisione.
Tanto opportunamente chiarito giova osservare quanto segue.
La domanda proposta si inquadra nel genus dell'opposizione agli atti esecutivi perché con essa viene posto in discussione il quomodo della esecuzione stessa.
Le doglianze di parte opponente sono parzialmente fondate.
Dall'esame della complessiva documentazione versata in atti si evince che ha azionato quale titolo esecutivo la sentenza n.2982/2020. Parte_1
Essa prevede in suo favore una condanna di Controparte_1
ad € 650,00 di cui € 150,00 a titolo di spese oltre accessori.
[...] Calcolando il quantum sulla base dei titoli esecutivi si ottiene la somma di
€906,60 ed è questa la base di calcolo delle spese di esecuzione.
Applicando i criteri di cui al DM 147/2022 si ottiene che la somma da liquidarsi a titolo di onorario è pari ad € 500,00, l'istante ha intimato precetto e gli va riconosciuta la relativa spesa per un importo pari ad €425,00 a cui vanno sommati € 104,95 per spese vive.
Di conseguenza la somma complessiva da liquidarsi all'opponente a titolo di spese per l'esecuzione è pari ad €1154,56 comprensiva di accessori.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione va accolta.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, tuttavia facendosi applicazione del principio di causalità, considerato che il ricorso al giudice si è reso necessario per un errore del GOP le stesse vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_3
;
[...]
2. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e per l'effetto determina in complessivi €1154,56 la somma dovuta quale spese di esecuzione;
3. COMPENSA integralmente le spese.
4. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna