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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1238/2019 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Domenico Parte_1
Attanasio;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano;
PARTE CONVENUTA
; Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che in data 19/08/2017, ore 18:00 circa, in Siano, Via
Wojtyla, il conducente del veicolo Fiat Panda TG EA558GZ, proprietà di Controparte_2
assicurata dalla tamponava parte attrice, in sella alla propria Controparte_1
bicicletta; si domandava, pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del responsabile civile, con condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'azione ex artt. 148, 149 e 142, co. 2, d.lgs. n. 209 del 2005, la nullità dell'atto di citazione, il concorso di colpa di parte attrice, e nel merito domandava il rigetto della domanda.
Rimaneva contumace il responsabile civile.
In relazione alle questioni pregiudiziali, in primo luogo, risulta rispettata la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, posto che agli atti risulta prodotta la copia della messa in mora, inviata nel rispetto del termine previsto.
Inoltre, risultano rispettati i requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148, D. Lgs.
209/2005; con l'ulteriore precisazione che l'onere imposto al danneggiato ben può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali (Cass. ord. n. 1699 del 2021, che richiama
Cass., n. 22883 del 2007; Cass., n. 10371 del 2008; Cass., n. 14385 del 2019); ratio rispettata nel caso in esame, tenuto peraltro conto che “scaduto il termine previsto dall'art. 148 D.Lgs. n.
209/2005 assegnato all'assicuratore per richiedere l'integrazione della documentazione già inviata dal danneggiato (ossia una volta che l'assicuratore abbia lasciato scadere tale termine senza inoltrare alcuna richiesta di integrazione della documentazione già inviata dal danneggiato), la domanda giudiziale di quest'ultimo deve ritenersi proponibile, dovendo ritenersi del tutto paradossale (oltreché contrario ai principi di correttezza e buona fede che presiedono allo svolgimento delle relazioni tra le parti nel periodo anteriore all'eventuale esercizio dell'azione giudiziaria) consentire all'assicuratore di ricavare dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta) il vantaggio della persistente improponibilità della domanda risarcitoria” (Cass., n. 20802 del 2024; peraltro, non risulta alcuna richiesta formulata dalla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 142, co.2, d.lgs. 209/2005).
Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento.
L'atto di citazione, difatti, circoscrive i fatti indicati a sostegno della domanda, ritenendo di aver patito un danno a seguito del caduta descritta, precisando anche il luogo, la data e l'ora. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164
c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3
"costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent. n. 11751 del 2013).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa.
Esaurito l'esame relativo alle eccezioni preliminari, è possibile analizzare il merito della controversia.
La domanda giudiziale proposta da parte attrice è fondata, e può trovare accoglimento nei limiti indicati.
In relazione alla dinamica dell'evento, la stessa risulta descritta dai testimoni, secondo i quali:
“conosco da circa 5-6 anni, siamo dello stesso paese;
circa nel 2017, in estate, Parte_1
io e il sig. facevamo benzina al distributore sulla variante di Siano;
affianco a questo CP_3
distributore di benzina, ho notato che scendeva la variante da Bracigliano e Parte_1 svoltava all'incrocio in direzione della traversa via OL WO;
ho visto che una macchina che veniva dal senso opposto, mentre impegnava l'incrocio, impattava sul lato Parte_1 sinistro della bici condotta dall'attore; l'auto percorreva il senso opposto a quello della bici;
la macchina era una Fiat Panda Blu;
l'attore dopo l'impatto è caduto sul lato destro ed è caduto sul marciapiede;
si è fermato il proprietario della Panda, io e ci siamo avvicinati CP_3 all'infortunato, che lamentava dolori al piede sinistro;
noi l'abbiamo caricato nella nostra macchina
e l'abbiamo portato, al pronto soccorso di Siano che si trova a circa 100 metri di distanza”; “non ho mai testimoniato in relazione a giudizi attinenti a sinistri stradali prima della data odierna”; “preciso che dal punto in cui mi trovavo l'impatto è avvenuto a circa 20 metri di distanza”; “in seguito alla lettura della presente testimonianza, voglio precisare che la bici aveva già superato l'incrocio Par quando è avvenuto l'impatto” (Testimone udienza del 27/04/2022); “ Testimone_1
è un mio conoscente in quanto abitiamo nello stesso paese;
nel 2017, nel tardo Parte_1 pomeriggio, d'estate, io e il sig. eravamo fermi al distributore di benzina, in Testimone_1
via variante, Comune di Siano;
ho visto quindi il sig. percorrere in bici via Parte_1
OL WO, scendeva dalla variante – che è una strada a doppio senso – ed ha svoltato in via
OL Wojtila;
nel frattempo dal senso opposto della variante svoltava una panda blu a sinistra, sempre in direzione OL WO;
l'impatto è avvenuto sulla via OL WO e la panda blu ha colpito il lato sinistro della bici;
io e ci siamo avvicinati con la nostra Testimone_1
macchina, e abbiamo notato che il sig. era sul marciapiede, lamentava dolore al piede Pt_1
sinistro; il conducente della Fiat è sceso dalla macchina;
io e abbiamo Testimone_1 caricato l'infortunato nella nostra macchina e lo abbiamo portato al 118, che era poco distante;
”;
“è la mia prima testimonianza in relazione a giudizi per sinistri stradali”; “il punto di impatto distava circa 20 metri dal mio punto di osservazione” (Testimone , udienza del 27/04/2022). CP_3
Le dichiarazioni testimoniali si presentano sufficientemente precise nella descrizione della dinamica,
e dalle stesse, nonché dall'interrogatorio formale del responsabile civile (udienza 27.04.2023) e dalla compatibilità tra dinamica e danno dichiarata dal CTU (pag. 26 della relazione tecnica in atti), emerge che il sinistro è stato cagionato esclusivamente in ragione della incauta condotta eseguita dal veicolo di proprietà del responsabile civile, mentre non emerge alcun contributo causale, nella produzione dell'evento, in capo al danneggiato. Testi Si aggiunga, inoltre, che “la dichiarazione della sig.ra esa al medico durante il suo accesso presso il Pronto Soccorso del 12.3.2017 (per cui la caduta sarebbe avvenuta la sera prima), non ha valore di prova legale, poiché il referto del Pronto Soccorso fa fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino
a querela di falso, solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o dallo stesso compiuti, e non della veridicità delle dichiarazioni in questione;
del resto il medico (pubblico ufficiale) non può accertare né garantire che le parti abbiano effettivamente dichiarato il vero, ma solo del fatto che esse sono state effettivamente rese in sua presenza come indicato nell'atto (Cass. n. 9380/2011; Cass. n. 12386/2006)” (Trib. Firenze, n. 3033 del 2022).
Nel caso di specie, la dichiarazione riportata nel verbale di pronto soccorso nulla descrive, in modo sufficientemente dettagliato, in relazione all'evento, non essendo sufficiente, in proposito, la sola specificazione secondo la quale il paziente “riferisce unicamente traumatismo al piede sx. Caduta dal proprio motociclo, senza collisione con altri veicoli …”, posto che seguiva la successiva correzione, nella quale si legge “ritorna in PS riferendo, in merito al verbale precedentemente redatto, che la dinamica dell'incidente fosse la seguente: una autovettura gli tagliava la strada investendo l'infortunato, il quale cadeva al suolo …”; viceversa, la responsabilità del veicolo di proprietà del responsabile civile nella produzione del danno emerge sia dalle dichiarazioni testimoniali in atti, sia dall'interrogatorio formale del responsabile civile stesso, il cui contenuto non può essere superato dalle dichiarazioni riportate nel verbale di pronto soccorso.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore sono quantificabili nella misura del 11%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 55 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 20 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, e giorni 15 quale periodo di inabilità temporanea parziale al
25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato come sussistano spese sostenute pari ad euro
276,39.
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Ciò posto, in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, deve essere riconosciuto un importo complessivo pari ad euro 41.499,25, comprensivo del danno morale.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma all'attore: costui, difatti, non ha concretamente né dedotto, né allegato, né tantomeno provato alcun ulteriore danno patito.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 41.499,25,
a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 19/08/2017 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Infine, non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1238/2019 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna le parti convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di parte attrice, della somma complessiva pari ad euro 41.499,25, oltre interessi come in motivazione, ed euro 276,39 per spese mediche, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del 16 settembre 2024;
3. condanna le parti convenute al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 3.809,00 per compenso professionale, euro 550,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 03 novembre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1238/2019 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Domenico Parte_1
Attanasio;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano;
PARTE CONVENUTA
; Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che in data 19/08/2017, ore 18:00 circa, in Siano, Via
Wojtyla, il conducente del veicolo Fiat Panda TG EA558GZ, proprietà di Controparte_2
assicurata dalla tamponava parte attrice, in sella alla propria Controparte_1
bicicletta; si domandava, pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del responsabile civile, con condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'azione ex artt. 148, 149 e 142, co. 2, d.lgs. n. 209 del 2005, la nullità dell'atto di citazione, il concorso di colpa di parte attrice, e nel merito domandava il rigetto della domanda.
Rimaneva contumace il responsabile civile.
In relazione alle questioni pregiudiziali, in primo luogo, risulta rispettata la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, posto che agli atti risulta prodotta la copia della messa in mora, inviata nel rispetto del termine previsto.
Inoltre, risultano rispettati i requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148, D. Lgs.
209/2005; con l'ulteriore precisazione che l'onere imposto al danneggiato ben può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali (Cass. ord. n. 1699 del 2021, che richiama
Cass., n. 22883 del 2007; Cass., n. 10371 del 2008; Cass., n. 14385 del 2019); ratio rispettata nel caso in esame, tenuto peraltro conto che “scaduto il termine previsto dall'art. 148 D.Lgs. n.
209/2005 assegnato all'assicuratore per richiedere l'integrazione della documentazione già inviata dal danneggiato (ossia una volta che l'assicuratore abbia lasciato scadere tale termine senza inoltrare alcuna richiesta di integrazione della documentazione già inviata dal danneggiato), la domanda giudiziale di quest'ultimo deve ritenersi proponibile, dovendo ritenersi del tutto paradossale (oltreché contrario ai principi di correttezza e buona fede che presiedono allo svolgimento delle relazioni tra le parti nel periodo anteriore all'eventuale esercizio dell'azione giudiziaria) consentire all'assicuratore di ricavare dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta) il vantaggio della persistente improponibilità della domanda risarcitoria” (Cass., n. 20802 del 2024; peraltro, non risulta alcuna richiesta formulata dalla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 142, co.2, d.lgs. 209/2005).
Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento.
L'atto di citazione, difatti, circoscrive i fatti indicati a sostegno della domanda, ritenendo di aver patito un danno a seguito del caduta descritta, precisando anche il luogo, la data e l'ora. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164
c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3
"costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent. n. 11751 del 2013).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa.
Esaurito l'esame relativo alle eccezioni preliminari, è possibile analizzare il merito della controversia.
La domanda giudiziale proposta da parte attrice è fondata, e può trovare accoglimento nei limiti indicati.
In relazione alla dinamica dell'evento, la stessa risulta descritta dai testimoni, secondo i quali:
“conosco da circa 5-6 anni, siamo dello stesso paese;
circa nel 2017, in estate, Parte_1
io e il sig. facevamo benzina al distributore sulla variante di Siano;
affianco a questo CP_3
distributore di benzina, ho notato che scendeva la variante da Bracigliano e Parte_1 svoltava all'incrocio in direzione della traversa via OL WO;
ho visto che una macchina che veniva dal senso opposto, mentre impegnava l'incrocio, impattava sul lato Parte_1 sinistro della bici condotta dall'attore; l'auto percorreva il senso opposto a quello della bici;
la macchina era una Fiat Panda Blu;
l'attore dopo l'impatto è caduto sul lato destro ed è caduto sul marciapiede;
si è fermato il proprietario della Panda, io e ci siamo avvicinati CP_3 all'infortunato, che lamentava dolori al piede sinistro;
noi l'abbiamo caricato nella nostra macchina
e l'abbiamo portato, al pronto soccorso di Siano che si trova a circa 100 metri di distanza”; “non ho mai testimoniato in relazione a giudizi attinenti a sinistri stradali prima della data odierna”; “preciso che dal punto in cui mi trovavo l'impatto è avvenuto a circa 20 metri di distanza”; “in seguito alla lettura della presente testimonianza, voglio precisare che la bici aveva già superato l'incrocio Par quando è avvenuto l'impatto” (Testimone udienza del 27/04/2022); “ Testimone_1
è un mio conoscente in quanto abitiamo nello stesso paese;
nel 2017, nel tardo Parte_1 pomeriggio, d'estate, io e il sig. eravamo fermi al distributore di benzina, in Testimone_1
via variante, Comune di Siano;
ho visto quindi il sig. percorrere in bici via Parte_1
OL WO, scendeva dalla variante – che è una strada a doppio senso – ed ha svoltato in via
OL Wojtila;
nel frattempo dal senso opposto della variante svoltava una panda blu a sinistra, sempre in direzione OL WO;
l'impatto è avvenuto sulla via OL WO e la panda blu ha colpito il lato sinistro della bici;
io e ci siamo avvicinati con la nostra Testimone_1
macchina, e abbiamo notato che il sig. era sul marciapiede, lamentava dolore al piede Pt_1
sinistro; il conducente della Fiat è sceso dalla macchina;
io e abbiamo Testimone_1 caricato l'infortunato nella nostra macchina e lo abbiamo portato al 118, che era poco distante;
”;
“è la mia prima testimonianza in relazione a giudizi per sinistri stradali”; “il punto di impatto distava circa 20 metri dal mio punto di osservazione” (Testimone , udienza del 27/04/2022). CP_3
Le dichiarazioni testimoniali si presentano sufficientemente precise nella descrizione della dinamica,
e dalle stesse, nonché dall'interrogatorio formale del responsabile civile (udienza 27.04.2023) e dalla compatibilità tra dinamica e danno dichiarata dal CTU (pag. 26 della relazione tecnica in atti), emerge che il sinistro è stato cagionato esclusivamente in ragione della incauta condotta eseguita dal veicolo di proprietà del responsabile civile, mentre non emerge alcun contributo causale, nella produzione dell'evento, in capo al danneggiato. Testi Si aggiunga, inoltre, che “la dichiarazione della sig.ra esa al medico durante il suo accesso presso il Pronto Soccorso del 12.3.2017 (per cui la caduta sarebbe avvenuta la sera prima), non ha valore di prova legale, poiché il referto del Pronto Soccorso fa fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino
a querela di falso, solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o dallo stesso compiuti, e non della veridicità delle dichiarazioni in questione;
del resto il medico (pubblico ufficiale) non può accertare né garantire che le parti abbiano effettivamente dichiarato il vero, ma solo del fatto che esse sono state effettivamente rese in sua presenza come indicato nell'atto (Cass. n. 9380/2011; Cass. n. 12386/2006)” (Trib. Firenze, n. 3033 del 2022).
Nel caso di specie, la dichiarazione riportata nel verbale di pronto soccorso nulla descrive, in modo sufficientemente dettagliato, in relazione all'evento, non essendo sufficiente, in proposito, la sola specificazione secondo la quale il paziente “riferisce unicamente traumatismo al piede sx. Caduta dal proprio motociclo, senza collisione con altri veicoli …”, posto che seguiva la successiva correzione, nella quale si legge “ritorna in PS riferendo, in merito al verbale precedentemente redatto, che la dinamica dell'incidente fosse la seguente: una autovettura gli tagliava la strada investendo l'infortunato, il quale cadeva al suolo …”; viceversa, la responsabilità del veicolo di proprietà del responsabile civile nella produzione del danno emerge sia dalle dichiarazioni testimoniali in atti, sia dall'interrogatorio formale del responsabile civile stesso, il cui contenuto non può essere superato dalle dichiarazioni riportate nel verbale di pronto soccorso.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore sono quantificabili nella misura del 11%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 55 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 20 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, e giorni 15 quale periodo di inabilità temporanea parziale al
25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato come sussistano spese sostenute pari ad euro
276,39.
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Ciò posto, in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, deve essere riconosciuto un importo complessivo pari ad euro 41.499,25, comprensivo del danno morale.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma all'attore: costui, difatti, non ha concretamente né dedotto, né allegato, né tantomeno provato alcun ulteriore danno patito.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 41.499,25,
a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 19/08/2017 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Infine, non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1238/2019 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna le parti convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di parte attrice, della somma complessiva pari ad euro 41.499,25, oltre interessi come in motivazione, ed euro 276,39 per spese mediche, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del 16 settembre 2024;
3. condanna le parti convenute al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 3.809,00 per compenso professionale, euro 550,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 03 novembre 2025.