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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/10/25- tenuta secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.324 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Nunzio Rizzo e Nicoletta Rizzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale isola G/8
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , nella qualità di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in data Per_1 24.12.2022, rapp.ti e difesi dall'Avv. Enrico Maria Iossa ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Napoli, al Corso Umberto I n. 23
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/2/2023, la società in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.413/23 del 24/1/23, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'aveva condannata al pagamento in favore dell'ex dipendente di Per_1 euro 25.978,36 a titolo di retribuzione per il lavoro supplementare svolto, oltre accessori di legge e spese di lite.
L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione per non avere accolto l'eccezione di prescrizione relativamente a quanto maturato nel periodo dal 18/7/2007 al 14/12/2010 (data della sottoscrizione della conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro), avendo ritenuto che il rapporto di lavoro non fosse assistito da stabilità reale sulla base del principio espresso da Cass. n. 26246/22, che non era condivisibile;
la società, infatti, occupava oltre 100 dipendenti che godevano di stabilità reale e non vi era alcun metus.
Con il secondo motivo di appello sosteneva la falsità delle dichiarazioni rese dalla teste , sconosciuta alla Testimone_1 società, alle cui dipendenze, contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa, non aveva mai lavorato, come risultava dai libri Unico del lavoro prodotto in giudizio dopo la sua testimonianza.
Il Tribunale aveva ritenuto provato il dedotto lavoro supplementare sulla base di una dichiarazione inveritiera, senza avere tenuto minimamente conto di quanto risultante dai fogli di presenza compilati e firmati mensilmente dalla dipendente che erano Per_1 stati del tutto ignorati, al pari degli accordi sindacali sulla solidarietà, sulla cig e sulla banca ore.
Ribadiva che la ricorrente aveva prestato lavoro con orario ridotto per 27 ore settimanali.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda come proposta in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli eredi di , che hanno chiesto il rigetto dell'appello stante Per_1 la sua infondatezza.
La Corte, ritenutane la necessità, ha disposto nuovamente l'escussione della teste che è stata sentita Testimone_1 all'udienza del 4 marzo 2025.
Quindi, all'esito dell'odierna udienza, dopo il deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Ed invero la decisione di primo grado che ha escluso fosse maturata la prescrizione per i crediti vantati a decorrere dal 18 luglio 2007 in poi è conforme al principio espresso dalla Suprema Corte (cfr sentenza n.26246/22), già condiviso da questa Corte di merito, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. (cfr più di recente nello stesso senso anche Cass. 2024/2674).
Orbene, nel caso concreto, in cui il rapporto di lavoro era cessato nel 2015, la prescrizione, salvo che non fosse già maturata per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge Fornero, non poteva decorrere in corso di rapporto;
la stessa, pertanto, come già affermato dal Tribunale, si era compiuta solo per quanto maturato fino al 17 luglio 2007.
Anche il secondo motivo di censura, con cui si sostiene che l'accertamento del superiore orario di lavoro settimanale (pari a 35 ore in luogo di 27) si fondava su una dichiarazione testimoniale inveritiera, deve essere disatteso.
Ed invero, la teste in sede di rinnovazione Testimone_1 testimoniale dinanzi a questa Corte, ha confermato le circostanze afferenti l'orario di lavoro della quali sostanzialmente Per_1 riferite in primo grado, a sua diretta conoscenza per avere lavorato presso la stessa scuola e con gli stessi orari, ribadendo di avere lavorato per la società resistente a partire dal 2003 e chiarendo che tanto era avvenuto senza essere mai stata formalmente inquadrata.
Alla luce di tale deposizione, non incisa o sconfessata da alcun rilievo della società appellante o da deposizioni di segno contrario, non resta a questa Corte che disattendere il motivo di censura in esame, basato sulla circostanza che agli atti della società non risultasse il nominativo della tra i suoi dipendenti. Tes_1
Deve, quindi, ritenersi fornita la prova del maggiore orario settimanale svolto, a fronte di quello minore risultante dal contratto di lavoro part-time e dai fogli di presenza, come già ritenuto dal Tribunale, che, ha anche evidenziato quanto segue:
“La convenuta eccepisce in proposito che «sono intervenute riduzioni dell'orario di lavoro, dalla ricorrente osservate, per contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni, banca ore (ore di lavoro pagate e totalmente o parzialmente poi lavorate, in esecuzione di accordi nazionali sul lavoro dei dipendenti presso le scuole, a seguito di riduzione degli appalti convenuti con il » CP_7 L'eccezione è tuttavia fondata su una descrizione di fatti talmente generica da non poter essere esaminata.”
Di qui anche il rigetto del motivo di gravame con cui la società si duole del mancato esame della documentazione relativa a tali aspetti, senza tenere conto di quanto osservato dal primo giudice circa la genericità delle allegazioni, pedissequamente reiterate in questo grado del gravame.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono a carico della società appellante e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre Iva, cpa e spese come per legge, con distrazione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 28/10/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 28/10/25- tenuta secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.324 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Nunzio Rizzo e Nicoletta Rizzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale isola G/8
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , nella qualità di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in data Per_1 24.12.2022, rapp.ti e difesi dall'Avv. Enrico Maria Iossa ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Napoli, al Corso Umberto I n. 23
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/2/2023, la società in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.413/23 del 24/1/23, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'aveva condannata al pagamento in favore dell'ex dipendente di Per_1 euro 25.978,36 a titolo di retribuzione per il lavoro supplementare svolto, oltre accessori di legge e spese di lite.
L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione per non avere accolto l'eccezione di prescrizione relativamente a quanto maturato nel periodo dal 18/7/2007 al 14/12/2010 (data della sottoscrizione della conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro), avendo ritenuto che il rapporto di lavoro non fosse assistito da stabilità reale sulla base del principio espresso da Cass. n. 26246/22, che non era condivisibile;
la società, infatti, occupava oltre 100 dipendenti che godevano di stabilità reale e non vi era alcun metus.
Con il secondo motivo di appello sosteneva la falsità delle dichiarazioni rese dalla teste , sconosciuta alla Testimone_1 società, alle cui dipendenze, contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa, non aveva mai lavorato, come risultava dai libri Unico del lavoro prodotto in giudizio dopo la sua testimonianza.
Il Tribunale aveva ritenuto provato il dedotto lavoro supplementare sulla base di una dichiarazione inveritiera, senza avere tenuto minimamente conto di quanto risultante dai fogli di presenza compilati e firmati mensilmente dalla dipendente che erano Per_1 stati del tutto ignorati, al pari degli accordi sindacali sulla solidarietà, sulla cig e sulla banca ore.
Ribadiva che la ricorrente aveva prestato lavoro con orario ridotto per 27 ore settimanali.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda come proposta in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli eredi di , che hanno chiesto il rigetto dell'appello stante Per_1 la sua infondatezza.
La Corte, ritenutane la necessità, ha disposto nuovamente l'escussione della teste che è stata sentita Testimone_1 all'udienza del 4 marzo 2025.
Quindi, all'esito dell'odierna udienza, dopo il deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Ed invero la decisione di primo grado che ha escluso fosse maturata la prescrizione per i crediti vantati a decorrere dal 18 luglio 2007 in poi è conforme al principio espresso dalla Suprema Corte (cfr sentenza n.26246/22), già condiviso da questa Corte di merito, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. (cfr più di recente nello stesso senso anche Cass. 2024/2674).
Orbene, nel caso concreto, in cui il rapporto di lavoro era cessato nel 2015, la prescrizione, salvo che non fosse già maturata per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge Fornero, non poteva decorrere in corso di rapporto;
la stessa, pertanto, come già affermato dal Tribunale, si era compiuta solo per quanto maturato fino al 17 luglio 2007.
Anche il secondo motivo di censura, con cui si sostiene che l'accertamento del superiore orario di lavoro settimanale (pari a 35 ore in luogo di 27) si fondava su una dichiarazione testimoniale inveritiera, deve essere disatteso.
Ed invero, la teste in sede di rinnovazione Testimone_1 testimoniale dinanzi a questa Corte, ha confermato le circostanze afferenti l'orario di lavoro della quali sostanzialmente Per_1 riferite in primo grado, a sua diretta conoscenza per avere lavorato presso la stessa scuola e con gli stessi orari, ribadendo di avere lavorato per la società resistente a partire dal 2003 e chiarendo che tanto era avvenuto senza essere mai stata formalmente inquadrata.
Alla luce di tale deposizione, non incisa o sconfessata da alcun rilievo della società appellante o da deposizioni di segno contrario, non resta a questa Corte che disattendere il motivo di censura in esame, basato sulla circostanza che agli atti della società non risultasse il nominativo della tra i suoi dipendenti. Tes_1
Deve, quindi, ritenersi fornita la prova del maggiore orario settimanale svolto, a fronte di quello minore risultante dal contratto di lavoro part-time e dai fogli di presenza, come già ritenuto dal Tribunale, che, ha anche evidenziato quanto segue:
“La convenuta eccepisce in proposito che «sono intervenute riduzioni dell'orario di lavoro, dalla ricorrente osservate, per contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni, banca ore (ore di lavoro pagate e totalmente o parzialmente poi lavorate, in esecuzione di accordi nazionali sul lavoro dei dipendenti presso le scuole, a seguito di riduzione degli appalti convenuti con il » CP_7 L'eccezione è tuttavia fondata su una descrizione di fatti talmente generica da non poter essere esaminata.”
Di qui anche il rigetto del motivo di gravame con cui la società si duole del mancato esame della documentazione relativa a tali aspetti, senza tenere conto di quanto osservato dal primo giudice circa la genericità delle allegazioni, pedissequamente reiterate in questo grado del gravame.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono a carico della società appellante e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre Iva, cpa e spese come per legge, con distrazione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 28/10/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente