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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/10/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro con R.G. n.3094/2024, promossa con ricorso ex art.414 c.p.c., depositato in data 23.9.2024 da
rapp.ta e difesa dall'Avv. Danilo Giaccari e dal Dott. Giordano Giaccari, Parte_1 presso i quali è elett.te dom.ta in Frosinone, P.zza F. Fellini n.4, giusta procura in calce al ricorso contro
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Manzi, in virtù di procura alle liti, su foglio separato ed allegato alla memoria di costituzione, elett.te domiciliata c/o l'Avvocatura dell'Azienda in Frosinone.
Via Armando CP_2
Oggetto del giudizio: nullità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e delle successive proroghe;
accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e dello svolgimento di mansioni ascrivibili alla cat. B del CCNL Sanità; differenze retributive
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 c.p.c., ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale, l' (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1 di Frosinone) per accertare la nullità del contratto di lavoro di collaborazione coordinata e CP_3 continuativa stipulato con la convenuta in data 13.11.2020, poi prorogato, senza soluzione di continuità, sino al 31.3.2022, con la qualità di “collaboratore” addetta ad attività amministrativa, assegnata presso la per “le attività di supporto alle strutture sanitarie nella funzione di data Parte_2 entry e ogni attività connessa” relative all'emergenza per il monitoraggio ed il tracciamento dei casi
Covid-19.
La ricorrente ha dedotto che, diversamente da quanto previsto dalla forma contrattuale, era stata fin dall'origine sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, esercitato dal Dott. (allora direttore della e reggente della UOC Sisp), Persona_1 Parte_3 aveva dovuto rispettare un orario fisso di lavoro ed effettuare le timbrature quotidiane-orarie per ogni giorno lavorato, era stata comandata ad effettuare turni di lavoro straordinario per l'intero periodo lavorativo, aveva utilizzato strumenti di lavoro forniti dalla azienda resistente, era stata dotata di account per la piattaforma Regionale di ECV, per la piattaforma delle prenotazioni ReCup e per il programma I-tel, non era mai stata gravata di alcun rischio in proprio.
L'attrice ha poi precisato che aveva svolto compiti riconducibili al profilo di Coadiutore
Amministrativo del livello B del CCNL Comparto Sanità e che le era quindi dovuta la retribuzione così come prevista dal citato CCNL, in quanto il contratto di co.co.co. aveva avuto il solo scopo di dissimulare un rapporto di lavoro subordinato. Tra il compenso effettivamente erogato e quello spettante in forza del richiamato contratto collettivo, utilizzabile come parametro per l'individuazione della retribuzione dovuta ex artt.36 cost e 2099 cc, sussistevano le differenze evidenziate dai conteggi allegati al ricorso, pari a €.7.414,94, per differenze retributive e T.F.R..
Su queste premesse l'attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “1.
Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa così come simulati tra le parti e stipulati tra e la , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_4 pro tempore, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
2. Per l'effetto, stante la declaratoria di nullità dei suddetti contratti, accertare e dichiarare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 13.11.2020 al 31.03.2022, con riconoscimento dello svolgimento di mansioni ascrivibili alla cat. B del Ccnl Sanità;
3. Condannare conseguentemente la al pagamento in favore Controparte_4 della ricorrente della complessiva somma di €. 7.414,94, o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4. Con condanna della Con convenuta al pagamento delle spese, onorari di causa, oltre rimb. spese forf. 15%, cpa e iva, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
Si è costituita la , eccependo in via preliminare la decadenza dall'impugnazione Controparte_4 dei contratti di collaborazione, essendo l'impugnazione intervenuta oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza naturale del contratto. La convenuta ha anche affermato la non applicabilità al caso concreto dell'art.2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, trattandosi di Pubbliche Amministrazioni, essendo invece applicabile l'art.7, comma 5 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 Nel merito, la ha chiesto il CP_3 rigetto del ricorso in quanto infondato, deducendo che l'attrice aveva svolto un'attività lavorativa autonoma, coordinandola con l'attività propria del committente, secondo la natura propria del
CO.CO.CO.. La convenuta ha anche rilevato che i conteggi attorei erano sbagliati, perché non erano state specificate le ore di lavoro al fine del calcolo, ma solo i giorni di presenza e poi perché per ogni buono pasto non era stata decurtata la parte a carico del lavoratore, pari ad €.1,03.
Su queste premesse la resistente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, si eccepisce la decadenza dall'impugnazione formulata, così come specificato e motivato al punto 1; In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, perché non applicabile al caso di specie la normativa invocata da parte ricorrente e perché già retribuita in virtù dei contratti stipulati con l' ; in CP_1 via subordinata: nella denegata ipotesi che venga riconosciuto quanto richiesto, ridurre l'importo dovuto in virtù delle ore e dell'attività lavorativa effettivamente prestata, tenendo conto di quanto già percepito. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi ammessi. All'udienza del 7.10.2025, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza di cui si è data lettura.
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Osserva il Tribunale che è incontestato che la ricorrente abbia svolto dal 13.11.2020 sino al
31.3.2022, attività lavorativa la della convenuta, senza soluzione di continuità, con la Parte_2 qualità di “collaboratore” addetta ad attività amministrativa (“le attività di supporto alle strutture sanitarie nella funzione di data entry e ogni attività connessa”). E' altresì incontroverso che la ricorrente abbia prestato tale attività in favore dell'Azienda sanitaria convenuta in virtù di tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati il 12.11.2020, il 29.1.2021 e il 6.6.2022, per un rapporto protrattosi senza soluzione di continuità sino al 31.3.2022.
La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa in questione e di accertare e dichiarare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 13.11.2020 sino al 31.3.2022.
Orbene, la convenuta ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei contratti di collaborazione, in quanto effettuata dall'attrice oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del contratto, previsto dall'art.32, L. n.183/2010.
L'eccezione va rigettata. Al riguardo va chiarito che il regime decadenziale di cui all'art.32 L.
n.183 del 2010, di stretta interpretazione, non si applica ai casi in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato. Questa
è invero un'operazione che non ha nulla a che vedere con il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed è di tutt'altra natura rispetto all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito. Mentre l'operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per un'attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (cfr. Cass. n.11424/2021; Cass. n.17845/
2023; Cass. n. n. 18210 del 2024). A ciò si aggiunga che la convenuta neanche ha censurato l'assunto della ricorrente, conforme a Cass. n.32254/2019, secondo cui la decadenza non può operare in mancanza “di un atto che il lavoratore abbia interesse a confutare e contestare”, atto che è pacificamente mancato anche nel caso di specie.
Venendo al merito del giudizio, va osservato, con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro oggetto di causa in termini di collaborazione, che il nomen iuris che le parti abbiano inteso dare al rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo carattere prevalente, in caso di contestazione, l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n.23371/2022; Cass. n.12871/2020; Cass.
n.48884/2018 e Cass. n.3303/2016). Si è inoltre affermato che l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato dal giudice di merito (Cass. n.19568/2013; Cass. n.13858/2009) e che, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. S.U.
n.379/1999; Cass. n.22083/2023; Cass. n.19568/2013; Cass. n.13858/2009), che ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Pertanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, se è la soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale) ad assumere la funzione di parametro normativo principale di individuazione della natura subordinata del rapporto, tuttavia, soprattutto in particolari realtà lavorative, anche ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione ed eventualmente altri, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una valutazione complessiva e non meramente atomistica delle risultanze processuali, adeguati indici rivelatori della reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sulla formale contraria volontà manifestata dalle medesime (Cass. S.U. n.379/1999; Cass. n.4171/2006; Cass. n.5645/2009; Cass. n.
11207/2009, tutte richiamate da Cass. n. 2212/2017).
La rilevanza dei criteri sussidiari e la necessità della loro valutazione globale è stata ribadita con riferimento alle ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto e della peculiarità delle mansioni, ed in particolare della loro natura intellettuale o professionale. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che in tali casi occorre fare riferimento a criteri complementari come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. n.9252/2010; Cass. n.5436/2019 e Cass. n.6946/2023).
Tali principi vanno calati nello specifico contesto del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
L'attrice, come già evidenziato, è stata formalmente assunta, quale “collaboratore” presso la di Frosinone, in qualità di “addetto ad attività amministrative” presso la della CP_3 Parte_2 convenuta (doc.1 di parte ricorrente).
Il contratto di collaborazione prevedeva l'obbligo di rendere la prestazione per 35 ore settimanali, un compenso di €.15,00 all'ora, la non esclusività del rapporto e l'assenza di subordinazione.
L'attrice ha dedotto che, contrariamente a quanto previsto nei contratti di collaborazione, al pari di ogni dipendente della convenuta: 1) era stata fin dall'inizio sottoposta al potere direttivo e CP_3 gerarchico del datore di lavoro, esercitato dal Dott. (allora direttore della Persona_1 [...]
e reggente della UOC Sisp); 2) aveva dovuto rispettare un orario fisso di Parte_3 lavoro, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 15,30, ed effettuare le timbrature quotidiane-orarie per ogni giorno lavorato (doc.2 di parte ricorrente); 3) era stata comandata ad effettuare turni di lavoro straordinario per l'intero periodo lavorativo;
4) aveva utilizzato strumenti di lavoro forniti dalla azienda resistente;
5) nello specifico, aveva svolto le seguenti mansioni: si occupava di compiti di data-entry, come addetta all'inserimento dati e al contact tracing per il monitoraggio e tracciamento dei casi Covid;
in base alle esigenze e alle difficoltà legate all'aumento dei casi di COVID-19, aveva fornito supporto ai medici durante le chiamate ai pazienti, occupandosi dell'inserimento delle schede dei pazienti o della ricerca di numeri telefonici tramite vari motori di ricerca;
le domeniche partecipava a task force operative da casa per contribuire alla gestione della situazione epidemiologica;
si occupava del servizio interno di protocollo e invio e-mail, utilizzando la email aziendale e un account per le piattaforme regionali di ECV, la Email_1 piattaforma delle prenotazioni ReCup, il programma I-tel; 6) non era mai stata gravata di alcun rischio in proprio.
Le allegazioni attoree hanno avuto pino riscontro nelle deposizioni dei testi escussi.
Invero, la teste ha riferito: “Ho conosciuto la ricorrente che ha svolto la mia stessa attività Tes_1
Pt_ presso il di Frosinone. Collaboravamo nel senso che ci scrivevamo mails, con riferimento all'attività che svolgevamo. Mandavo alla ricorrente dati relativi a casi COVID, turni dei tecnici della prevenzione e qualunque altro aspetto di cui ci occupavamo al Sisp. So che la ricorrente si occupava anche del tracciamento dei casi Covid. La ricorrente, come anche per me, aveva una mail t. So che la Email_2 ricorrente poteva accedere alle piattaforme regionali ECV e di prenotazione Recup. Avevamo tutti un orario di lavoro: dal lunedì al venerdi dovevamo entrare alle 8.30 ed uscivamo alle 15.30, invece il sabato dalle 8.30 alle 10.30- 11.00. Questo valeva anche per la Spesso ci sentivamo anche di sabato. Avevamo tutti la Pt_1 modalità di registrazione dell'orario mediante una firma su un foglio, sia da parte nostra sia da parte del Pt_ responsabile . Il dr. era il coordinatore di tutti i Sisp e responsabile di quello di Persona_1 Per_ Frosinone. Era di che dava alla ricorrente indicazioni sul lavoro da fare. ADR parte ricorrente: non avevamo ferie a disposizione;
al limite, se avevamo problemi, potevamo chiedere di non andare al lavoro quel certo giorno, senza essere pagati. Lo stesso avveniva in caso di malattia”. Co
Conformemente, il teste ha dichiarato: “Sono dipendente in servizio presso il Testimone_2
Servizio Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. In precedenza, ho avuto un contratto di collaborazione Co Pt_ con da fine 2020 al 31.3.2022. Inizialmente, ho lavorato presso il di Frosinone, a Viale Mazzini. Ci occupavamo di attività di tracciamento Covid. La ricorrente era una mia collega. Abbiamo lavorato nello stesso ufficio e faceva la mia stessa attività. Avevamo un orario di lavoro dalle 8.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì. Quando era necessario andavamo anche il sabato dalle 7.30 alle 10.30-11.00. Quest'orario dovevamo rispettarlo e ci era stato assegnato dal responsabile del servizio . Attestavamo la presenza Per_1 firmando un foglio che, a fine mese, firmava anche il responsabile . La ricorrente aveva una mail Per_1
t. La ricorrente aveva un account per le piattaforme regionali ECV, Recup e I-tel su Email_2 cui inseriva i dati per poi fare le chiamate automatiche. Con il responsabile del servizio dovevamo concordare le eventuali assenze che non erano retribuite. Dovevamo fare 35 ore settimanali. Nel caso di assenza, le ore dovevamo essere recuperate in un altro giorno. Le indicazioni sul lavoro ci venivano date dal responsabile
[...] Per_
. Questo discorso vale anche per i casi di malattia. La aveva una sua postazione di lavoro ed Pt_1 utilizzava un pc aziendale. Anch'io ho avuto una controversia dello stesso tipo, con lo stesso oggetto che si è conclusa. ADR parte resistente: io svolgevo attività amministrativa come la ricorrente”.
Le testimonianze riportate appaiono attendibili in quanto precise e concordanti, provenienti da persone che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti riferiti per aver lavorato insieme alla ricorrente e che non risultano avere motivi di inimicizia con le parti in causa.
La prova orale ha dimostrato che la ricorrente, nel periodo in esame (dal 13.11.2020 sino al
31.3.2022), ha lavorato con continuità per la parte convenuta, rispettando l'orario di lavoro indicato in ricorso e imposto dal datore di lavoro, utilizzando strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, rimanendo soggetta al suo potere direttivo e organizzativo, svolgendo un'attività fortemente inserita nell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, percependo a cadenze fisse una retribuzione prestabilita, il tutto nella totale assenza in capo alla lavoratrice di una seppur minima struttura imprenditoriale.
Si tratta di elementi che, valutati globalmente, costituiscono forti indizi probatori della subordinazione Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi affermata la nullità dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra le parti e l'esistenza in capo all'attrice di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della di Frosinone per il periodo dedotto in CP_3 ricorso.
La declaratoria di nullità dei suddetti contratti è imposta dall'applicabilità al rapporto di lavoro intercorso tra le parti del disposto dell'art.7, comma 5 bis, del D. Lgs. n.165/2001 che così dispone:
“È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”. Si osservi che il D.Lgs.
n.75/2017 ha disposto, all'art.22, comma 8, che il divieto di cui al richiamato art.7, comma 5-bis, del
D.Lgs. n.165 del 2001, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
L'istruttoria ha poi confermato l'orario di lavoro a tempo pieno così come dedotto dall'attrice, nonché le mansioni svolte dalla ricorrente, che comportano l'inquadramento contrattuale nel richiesto livello B, profilo di Coadiutore Amministrativo, del CCNL Comparto Sanità applicato dalla convenuta (come indicato anche dalla stessa ei cedolini paga: doc.3 di parte ricorrente). Invero, CP_3 la declaratoria contrattuale del profilo del Coadiutore Amministrativo così testualmente recita:
“Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad es. la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello” (doc.5 di parte ricorrente).
Pertanto, a parte ricorrente è dovuta la retribuzione così come prevista dal citato CCNL, in quanto i contratti di co.co.co. hanno dissimulato un rapporto di lavoro subordinato. Tra il compenso effettivamente erogato all'attrice, risultante dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, e quello spettante in forza del richiamato contratto collettivo, utilizzabile come parametro per l'individuazione della retribuzione dovuta ex artt.36 Cost e 2099 cc, sussistono le differenze evidenziate dai conteggi allegati al ricorso (doc.3 di parte ricorrente), per un totale di €.7.414,94, di cui
€.5.162,73 per differenze retributive ed €.2.252,21 per T.F.R.. Si osservi che gli importi indicati, risultanti dai conteggi contenuti in ricorso, sono stati quantificati sulla base delle tabelle retributive del CCNL e non sono stati oggetto di specifiche contestazioni da parte della convenuta.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini specificati in dispositivo. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente in base alla regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura prevista dal D.M. n.55/2014, come aggiornato dal D.M.
n.37/2018, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da €.
5.201 a €.26.000) e dei valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra e la e la natura subordinata del rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_4 intercorso tra le parti dal 13.11.2020 sino al 31.3.2022, rapporto nel corso del quale la ricorrente ha svolto mansioni ascrivibili alla categoria B del CCNL Comparto Sanità;
2) condanna la al pagamento in favore della ricorrente della complessiva Controparte_4 somma di €.7.414,94, a titolo di differenze retributive e T.F.R., oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi
€.2.695,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 8.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi