CASS
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2024, n. 27144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27144 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO AM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 21/12/2023 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27144 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2023 la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da AM NO, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato in ventitré anni e sei mesi di reclusione. Più precisamente, con la sentenza di cui al punto 1, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 16 luglio 1996, AM NO veniva condannato alla pena di sette anni di reclusione, per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 416-bis, secondo, terzo, quinto comma, cod. pen., commesso a Palermo fino al 1993, e 9 comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, commesso a Palermo 1'8 dicembre 2003; con la sentenza di cui al punto 2, pronunciata il 20 luglio 2009, il ricorrente veniva condannato dalla Corte di appello di Palermo alla pena di undici anni di reclusione, per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 416-bis, terzo, quarto, sesto comma, cod. pen., a sua volta unificato con il delitto associativo giudicato con la pronuncia di cui al punto 1, commesso a Palermo fino al giugno del 2006, e 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso a Palermo nelle date del 29 luglio 2005 e del 22 settembre 2005; con la sentenza di cui al punto 3, deliberata il 12 aprile 2018, NO veniva condannato dalla Corte di appello di Palermo alla pena di tredici anni e otto mesi di reclusione, per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 416-bis, secondo, quarto, sesto comma, cod. pen., 629 cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, cod. pen., 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi a Palermo dal gennaio al settembre del 2013, e 9 comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso a Palermo 1'8 dicembre 2003. 2. Avverso questa ordinanza AM NO, a mezzo dell'avv. Salvatore Petronio, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., conseguenti all'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, che, pur riconoscendo la sussistenza del vincolo della continuazione per i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3, aveva omesso di comprendere in tale ambito valutativo i reati di cui 2 all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli art. 656 e 657, commi 2 e 4, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare scontati da NO dei procedimenti indicati nell'originaria istanza di applicazione del vincolo della continuazione, sulla quale il provvedimento impugnato non forniva alcuna risposta. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AM NO è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., conseguenti all'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, che, pur riconoscendo la sussistenza del vincolo della continuazione per i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3, aveva omesso di comprendere in tale ambito valutativo i reati di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la Corte di appello di Palermo, pur riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato, ometteva di comprendere nel calcolo funzionale alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a AM ND una parte dei reati per i quali, in sede di cognizione, era intervenuta sentenza di condanna nei confronti del ricorrente. Tale omissione valutativa, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, riguardava il reato di cui all'art. 9 comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso a Palermo l'8 dicembre 2003, giudicato con la sentenza di cui al punto 1; il reato di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso a Palermo nelle date del 29 luglio 2005 e del 22 settembre 2005, giudicato con la decisione di cui al punto 2; il reato di cui all'art. 9 comma 2, legge n. 1423 del 3 \Sbi4^ 1956, commesso a Palermo 1'8 dicembre 2003, giudicato con la sentenza di cui al punto 3. Né è possibile desumere il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo dal riferimento alle frazioni sanzionatorie applicate in relazione a ciascuna delle decisioni irrevocabili presupposte, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01). Deve, per altro verso, rilevarsi che la circostanza che le pene riportate per il delitto di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956 potrebbero essere dichiarate estinte non esclude la sussistenza di un interesse processuale del ricorrente, in base al principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «L'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al reato per il quale è stata irrogata la sanzione condonata» (Sez. 1, n. 4786 del 27/10/2020, dep. 2021, Lo Prete, Rv. 280801 -01). 3. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Palermo aveva omesso di pronunciarsi sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare scontati da NO dei procedimenti indicati nell'originaria richiesta di applicazione del vincolo della continuazione, sulla quale si riscontrava l'integrale elusione dell'istanza difensiva. Non può, in proposito, non rilevarsi che su tale questione dosimetrica, oggetto dell'istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata alla Corte di appello di Palermo, la difesa del ricorrente aveva depositato apposita documentazione, posta a fondamento dell'allegato 9 della domanda, che era finalizzata a dimostrare i periodi di detenzione presofferta patita da NO, per i quali si invocava l'applicazione del principio della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 4 kre" Risulta, pertanto, dimostrato per tabulas che la Corte di appello di Palermo ometteva di pronunciarsi sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare scontati da AM NO dei procedimenti indicati nell'allegato 9 dell'originaria istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata dal suo difensore. 4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso il 30 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27144 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2023 la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da AM NO, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato in ventitré anni e sei mesi di reclusione. Più precisamente, con la sentenza di cui al punto 1, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 16 luglio 1996, AM NO veniva condannato alla pena di sette anni di reclusione, per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 416-bis, secondo, terzo, quinto comma, cod. pen., commesso a Palermo fino al 1993, e 9 comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, commesso a Palermo 1'8 dicembre 2003; con la sentenza di cui al punto 2, pronunciata il 20 luglio 2009, il ricorrente veniva condannato dalla Corte di appello di Palermo alla pena di undici anni di reclusione, per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 416-bis, terzo, quarto, sesto comma, cod. pen., a sua volta unificato con il delitto associativo giudicato con la pronuncia di cui al punto 1, commesso a Palermo fino al giugno del 2006, e 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso a Palermo nelle date del 29 luglio 2005 e del 22 settembre 2005; con la sentenza di cui al punto 3, deliberata il 12 aprile 2018, NO veniva condannato dalla Corte di appello di Palermo alla pena di tredici anni e otto mesi di reclusione, per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 416-bis, secondo, quarto, sesto comma, cod. pen., 629 cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, cod. pen., 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi a Palermo dal gennaio al settembre del 2013, e 9 comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso a Palermo 1'8 dicembre 2003. 2. Avverso questa ordinanza AM NO, a mezzo dell'avv. Salvatore Petronio, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., conseguenti all'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, che, pur riconoscendo la sussistenza del vincolo della continuazione per i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3, aveva omesso di comprendere in tale ambito valutativo i reati di cui 2 all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli art. 656 e 657, commi 2 e 4, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare scontati da NO dei procedimenti indicati nell'originaria istanza di applicazione del vincolo della continuazione, sulla quale il provvedimento impugnato non forniva alcuna risposta. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AM NO è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., conseguenti all'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, che, pur riconoscendo la sussistenza del vincolo della continuazione per i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3, aveva omesso di comprendere in tale ambito valutativo i reati di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la Corte di appello di Palermo, pur riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato, ometteva di comprendere nel calcolo funzionale alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a AM ND una parte dei reati per i quali, in sede di cognizione, era intervenuta sentenza di condanna nei confronti del ricorrente. Tale omissione valutativa, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, riguardava il reato di cui all'art. 9 comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso a Palermo l'8 dicembre 2003, giudicato con la sentenza di cui al punto 1; il reato di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso a Palermo nelle date del 29 luglio 2005 e del 22 settembre 2005, giudicato con la decisione di cui al punto 2; il reato di cui all'art. 9 comma 2, legge n. 1423 del 3 \Sbi4^ 1956, commesso a Palermo 1'8 dicembre 2003, giudicato con la sentenza di cui al punto 3. Né è possibile desumere il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo dal riferimento alle frazioni sanzionatorie applicate in relazione a ciascuna delle decisioni irrevocabili presupposte, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01). Deve, per altro verso, rilevarsi che la circostanza che le pene riportate per il delitto di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956 potrebbero essere dichiarate estinte non esclude la sussistenza di un interesse processuale del ricorrente, in base al principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «L'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al reato per il quale è stata irrogata la sanzione condonata» (Sez. 1, n. 4786 del 27/10/2020, dep. 2021, Lo Prete, Rv. 280801 -01). 3. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Palermo aveva omesso di pronunciarsi sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare scontati da NO dei procedimenti indicati nell'originaria richiesta di applicazione del vincolo della continuazione, sulla quale si riscontrava l'integrale elusione dell'istanza difensiva. Non può, in proposito, non rilevarsi che su tale questione dosimetrica, oggetto dell'istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata alla Corte di appello di Palermo, la difesa del ricorrente aveva depositato apposita documentazione, posta a fondamento dell'allegato 9 della domanda, che era finalizzata a dimostrare i periodi di detenzione presofferta patita da NO, per i quali si invocava l'applicazione del principio della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 4 kre" Risulta, pertanto, dimostrato per tabulas che la Corte di appello di Palermo ometteva di pronunciarsi sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare scontati da AM NO dei procedimenti indicati nell'allegato 9 dell'originaria istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata dal suo difensore. 4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso il 30 maggio 2024.