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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4539 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
c.f. rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1
so dall'avvocato MORUZZI LAURA SOFIA per procura atto di citazione
- attore - contro
, c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avvocato PORCHERA ALESSANDRO per procura comparsa di costituzione
- convenuto-
Nonché contro
– ora rappresentata e dife- Controparte_2 Controparte_3
sa dall'avvocato Paolo Savoldi per procura comparsa di costituzione avente ad OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice : voglia l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accerta- re e dichiarare l'esclusiva responsabilità di – ai sensi dell'art. Controparte_1
2052 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ. - nella causazione del si- nistro avvenuto in data 6 agosto 2020 e meglio descritto nella narrativa dell'atto di citazione;
conseguentemente condannare al ri- Controparte_1
sarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti dall'attore in conseguenza del sinistro nella misura di euro 19.482,90 o in quella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ricorrendo se del ca- so a valutazione equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella del pagamento. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: 10) Vero che , dopo aver fermato la Testimone_1
propria vettura, scendeva dall'auto e prestava soccorso al chiedendogli Pt_1
come stava e offrendogli dell'acqua. 11)Vero che pochi istanti Parte_1
dopo l'incidente telefonava al figlio , questi poco dopo arrivava e ri- Per_1
chiedeva l'intervento di un'ambulanza, che arrivava sul posto insieme ad una pattuglia dei Carabinieri di Caravaggio. 14) Vero che veniva Parte_1
condotto in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviglio.
15) Vero che la bici di a seguito dell'incidente ha riportato i Parte_1
danni rappresentati dalle fotografie che mi si rammostrano (doc. 9 di parte at- trice). Si indicano a testi: - – (su tutti i capitoli). - Testimone_2 CP_4 Tes_3
– Caravaggio, vicolo San Rocchetto V/16 (capitoli da 10 a 14). -
[...]
Agenti stazione dei Carabinieri di Caravaggio (capitoli da 10 a 14). - Titolare o chi per esso G.R. Bike di IN (sul capitolo 15). Si chiede ammettersi con-
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sulenza tecnica sulla bicicletta dell'attore al fine di accertare e quantificare i danni dalla stessa riportati a seguito dell'incidente; per parte convenuta Voglia l'On. Tribunale di Bergamo, Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportu- ne declaratorie, così giudicare: In via principale nel merito: contenere il risar- cimento del danno nei limiti di cui alla L. 53/01, anche a seguito di consulen- za medico-legale d'ufficio sulla persona del IG. , e conseguen- Parte_1
temente dichiarare e condannare in persona del legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore con sede legale in Milano, Via A. Scarsellini, 14, a tenere indenne e garantire la IG.ra dal pagamento di qualsi- Controparte_1
voglia importo dovuto per risarcimento danni e conseguenti spese sopportate dall'odierno attore, il tutto in forza della polizza per responsabilità civile n.
8000270489-07, nel limite del massimale garantito al netto di eventuali fran- chigie contrattualmente previste. In ogni caso con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari del presente giudizio nei confronti del terzo chiamato. In via istruttoria: voglia l'On. Tribunale di Bergamo ammettere la prova per testi con i IG.ri: - Dott. , domiciliato presso la Testimone_4 Controparte_5
sita in Crema (CR), Via Boldori 15; - residente
[...] Tes_5
e/o domiciliato in Credera Rubbiano (CR), Via Vagni 18; - , Tes_6
domiciliata presso il Gruppo Cinofilo Cremonese – Sede di sito in CP_4
Crema (CR), Via Montello 52; - , residente e/o domiciliata in Ca- Testimone_1
ravaggio (BG), Vicolo San Rocchetto V/16; - , residente Controparte_6
e/o domiciliata in Caravaggio (BG), Via Valle 53; - residente Tes_7
e/o domiciliata in Caravaggio (BG), Via Calvenzano 23/25 sui seguenti capi- toli di prova: 1. “Vero che, a far tempo dal marzo 2019, in più occasioni ha
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visitato a domicilio il dogo argentino avente microchip n. 380260002268144 di proprietà della IG.ra (Dott. )”; Controparte_1 Testimone_4
2. “Vero che tali visite a domicilio sono sempre state effettuate presso l'abitazione della IG.ra sita a Caravaggio (BG), Via Calven- Controparte_1
zano 25” (Dott. )”; 3. “Vero che in data 03.03.2019 Testimone_4
affidava il dogo argentino avente microchip n. 380260002268144 alla custodia della IG.ra già proprietaria dell'animale, come da doc. 5 che Controparte_1
si rammostra” (IG. ); 4. “Vero che dal 03.03.2019 la detenzione del Tes_5
dogo argentino avente microchip n. 380260002268144 di proprietà della IG.ra rimaneva sempre in capo a quest'ultima, nella sua abitazione Controparte_1
sita a Caravaggio (BG), Via Calvenzano 25” (IG. ); 5. “Vero che in Tes_5
data 03.03.2019 si recava, per conto della IG.ra presso Controparte_1
l'abitazione del IG. al fine di ritirare il cane di razza dogo argentino Tes_5
di proprietà della IG.ra ” (IG.ra ); 6. “Vero che, dopo CP_1 Tes_6
aver ritirato il cane dal IG. conduceva l'animale presso Tes_5
l'allevamento San Francesco di Brignano Gera d'Adda, affinchè ivi venisse ri- coverato per il tempo necessario alla IG.ra per organizzare la propria CP_1
abitazione ad ospitare l'animale” (IG.ra ). 7. “Vero che lei abita Tes_6
nelle vicinanze dell'abitazione di proprietà della IG.ra sita a Controparte_1
Caravaggio (BG), Via Calvenzano 25” (IG.re , Testimone_1 Controparte_6
e ; 8. “Vero che, a far tempo dal marzo 2019, presso l'abitazione Tes_7
di proprietà della IG.ra è detenuto un cane di razza dogo ar- Controparte_1
gentino” (IG.re , e . Testimone_1 Controparte_6 Tes_7
Per parte terza chiamata ora Controparte_2 CP_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis, così giudica-
[...]
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re: 1) NEL MERITO: respingersi in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile e/o comunque assolutamente infondata in fatto e in diritto ogni domanda proposta nei confronti di ora Controparte_2 CP_3
in virtù della istruttoria svolta in ordine alla ricostruzione dell'evento di
[...]
cui è causa e tenere indenne già in per- Controparte_3 Controparte_2
sona del suo legale rappresentante pro tempore, da ogni richiesta di manleva della convenuta - Spese e competenze di lite in ogni caso Controparte_1
interamente rifuse - 2) IN VIA ISTRUTTORIA: si formula ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2021, con- Parte_1
veniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo, chie- Controparte_1
dendo che ne venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ. nella causazione del sinistro avvenuto in data 6 agosto 2020, allorquando egli percorrendo in bicicletta la via Calvenzano a Caravaggio, cadeva dalla sua bicicletta in quanto gli veniva tagliata la strada dal cane di proprietà della convenuta, che usciva all'improvviso dal campo adiacente. Chiedeva quindi che Controparte_1
venisse condannata a risarcirgli tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro nella misura di € 19.482,90 o in quella misura che fosse risultata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione e vittoria di spese del giudizio.
In data 28 luglio 2021 si costituiva in giudizio la quale, non Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree e concludeva con una richiesta di
“contenere il risarcimento del danno nei limiti di cui alla legge 53/01“; chie- deva altresì il differimento d'udienza al fine di consentire la chiamata dal terzo
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(ora con cui aveva sottoscritto la poliz- Controparte_2 Controparte_3
za n. 8000270489-07. Controparte_7
A seguito del differimento di udienza disposto dal Tribunale per consentire la chiamata in causa, si costituiva in data 30 dicembre 2021 la compagnia assicu- rativa (ora , la quale, argomentando che Controparte_2 Controparte_3
dall'esame della documentazione non risultavano forniti elementi di prova sia sulla effettiva responsabilità dell'assicurata sia sul nesso di Controparte_1
causalità tra l'incidente descritto nella richiesta e le conseguenze lesive riporta- te, chiedeva il rigetto delle domande verso essa svolte.
Previa concessione dei termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. la causa veniva istruita con la prova per testi richiesta da parte attrice coi testi Tes_2
e , escussi all'udienza del 27.01.2023 e del 13.04.2023 e
[...] Testimone_1
veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al Dott. , che Persona_2
depositava la relazione tecnica in data 06.11.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.12.2023 e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa viene ora in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
La dinamica del sinistro è in parte incontestata e in parte provata dall'istruttoria espletata.
Invero la stessa convenuta , nel proprio atto costitutivo afferma che CP_1
“nella mattinata del 06/08/2020 alle ore 11.30 circa … stava … nella campa- gna di Caravaggio in compagnia del proprio cane che teneva al guinzaglio.
Inavvertitamente il cane, forse “disturbato” da selvaggina o altri animali na- scosti in un campo di granoturco, si agitava e “strappava” in maniera improv- visa per cui la IG.ra si lasciava sfuggire il guinzaglio che te- Controparte_1
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neva e pertanto il cane, che in quel momento si trovava in sua compagnia nei terreni circostanti, si divincolava e dopo pochi metri raggiungeva il tratto di strada evidenziata nelle fotografie di cui al doc. 1 di parte attrice. La IG. ra cercava di rincorrere il cane ma nulla poteva, attesa la corsa Controparte_1
veloce del cane stesso che, impegnando la carreggiata stradale, ostruiva il pas- saggio alla bicicletta da corsa, che giungeva dalla sua destra, condotta dal IG.
”. Parte_1
Anche in sede di comparsa conclusionale la convenuta affermava di aver
“sempre riconosciuto la responsabilità del cane nella causazione del sinistro, dimostrando piena ed assoluta volontà nella definizione di ogni controversia”
e non contestava la dinamica del sinistro.
Anche l'istruttoria ha confermato i fatti descritti in atto di citazione.
Invero il teste , figlio dell'attore, sopraggiunto dopo il verifi- Testimone_2
carsi del sinistro, ha dichiarato: “ parlai subito con la , che mi spiegò CP_1
che le era scappato il cane che era andato in mezzo alla strada e disse subito che la caduta era colpa del cane”.
In secondo luogo la dinamica del sinistro è risultata confermata dalla teste oculare , che sopraggiungeva in auto dalla direzione di marcia Testimone_1
opposta rispetto al e ha potuto così assistere al verificarsi del sinistro. Pt_1
Interrogata sui capitoli di prova dedotti dall'attore, ha riferito: “stavo arrivan- do nel punto in cui si trovava il ciclista, e vidi uscire il cane dal campo all'improvviso: il cane correva, è saltato fuori dal campo che è visibile dalle fo- to che mi vengono mostrate;
il cane correndo si parò davanti alla bicicletta. Si trattò di frazioni di attimi: il ciclista cadde e il cane scappò via. Adr: vidi un impatto tra il cane e la bicicletta”.
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Aggiungasi che risulta in causa che, nella denuncia di sinistro inoltrata alla sua assicurazione, la convenuta ha dichiarato: “il mio cane mi sfuggiva dal guinza- glio e faceva cadere dalla bicicletta il sig. ” (doc. 3 di parte Parte_1
convenuta ). CP_1
La circostanza è stata riferita dalla anche al perito della CP_1 CP_2
incaricato di accertare la natura e l'entità dei danni alla bicicletta, che
[...]
nella sua relazione ha scritto: “Il cane di proprietà dell'assicurato, razza Dogo
Argentino di anni 6, in data 06/08/2020 sfuggiva alle redini della propria pa- drona, mentre stavano passeggiando lungo la civica di via Calvenzano, in Ca- ravaggio (BG), facendo cadere dalla propria bicicletta il IG. , Parte_1
in fase di passaggio lungo la civica stessa, provocandone la caduta ed il dan- neggiamento della bici da corsa stessa” (doc. 009).
Dunque può ritenersi accertato che sia stato il cane a urtare la bicicletta dell'attore provocandone la caduta e le conseguenti lesioni occorse all'attore.
La fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c. (“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custo- dia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”). La norma prevede dunque un'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale. La responsabilità del proprietario è, dunque, presunta e fondata non sulla colpa, bensì sul rapporto di fatto con l'animale stesso (Cass. civ. n.
6454/2007). Il tenore letterale della norma, infatti, è chiaro nel ritenere suffi- ciente, per la sua applicazione, la sussistenza del rapporto – di proprietà o uso
– tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo (cfr. Cass. civ. n. 9037/2010), con la conseguenza che al danneggiato sarà sufficiente
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provare il nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno subito e non anche la colpa del proprietario del cane mentre al convenuto spetterà di provare il verificarsi di un caso fortuito.
La proprietà del cane in capo alla non è mai stata posta in discussione CP_1
dalla convenuta.
L'assicurazione terza chiamata ha invece sollevato riserve in punto, afferman- do che il cane in questione, nel periodo del sinistro, risultava in custodia ad una terza persona mentre il microchip veniva trasferito come proprietario all'assicurata in una data non meglio precisata ma successiva all'evento lamen- tato.
Parte convenuta contesta tale assunto, affermando che la proprietà del CP_1
cane, nato nel 2014, è sempre rimasta in capo alla stessa e che solo tempora- neamente, la mera detenzione dell'animale era stata trasferita a Tes_5
esclusivamente sino al 03.03.2019, data anteriore al sinistro allorquando la medesima veniva ritrasferita alla IG.ra , circostanza questa che trova CP_1
conferma nel documento prodotto (cfr. doc.5).
La mera detenzione, risultante anche dal doc. 5 in atti, ad altro soggetto che non persegua un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprie- tario, non vale ad escludere la responsabilità della proprietaria.
Infatti sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità grava sul custode, tale intendendosi non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario (Cass. civ. Sez. 3, 28 aprile 2010 n. 10189), ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un in- teresse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, 7 luglio 2010 n. 16023 e Cass. civ. n. 22632/2012), il che qui non è ri-
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sultato in causa ma neppure dedotto dalla terza chiamata.
Ciò premesso, l'attore ha dato prova del nesso causale tra il fatto dell'animale di proprietà e in custodia della convenuta e il danno subito attraverso le risul- tanze della CTU medico legale (oltre che del comportamento negligente ed imprudente per non essere l'animale stato tenuto al guinzaglio e munito di museruola), mentre le controparti, viceversa, non hanno adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravante per andare esente da responsabilità (Cass. civ.
n. 10402/2016; Cass. civ. n. 17091/2014).
La CTU medico legale svolta, le cui conclusioni sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate e rispetto alle quali le parti e/o i loro consulenti nulla hanno osservato, ha ritenuto “soddisfatti i classici criteri medico-legali di rife- rimento eziologico tendenti a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra evento traumatico e lesività” a seguito del qiuale l'attore ha ripor- tato riportando la seguente lesione: - FRATTURA ARTICOLARE SCOM-
POSTA DI POLSO SINISTRO come conseguente alla caduta dalla biciclet- ta e l'aggressione da parte del cane della convenuta.
La CTU medico legale ha altresì riconosciuto, che “attualmente la lesione è stabilizzata ed i postumi sono caratterizzati da una limitazione articolare del polso al movimento di flesso-estensione.
E' da ritenere, tenuto conto delle caratteristiche della lesività iniziale, della do- cumentazione sanitaria prodotta e di quanto solitamente accade nella evolu- zione clinica di lesioni consimili, che i fenomeni organici riparativi che caratte- rizzano, in sede medico-legale, lo stato di malattia abbiano avuto il seguente andamento: - DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 75
% GIORNI 35 (trentacinque). - DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO
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PARZIALE AL 50 % GIORNI 15 (quindici). - DANNO BIOLOGICO
TEMPORANEO PARZIALE AL 25 % GIORNI 10 (dieci). La menomazio- ne in atto si prospetta configurare essenzialmente soltanto un danno all'inte- grità psicofisica (danno biologico), senza concreti riflessi negativi sulla effi- cienza lavorativa-lucrativa del IG. quale pensionato. Parte_1
Soccorrono, pertanto, ai fini di una valutazione percentuale del menzionato danno, le indicazioni valutative tabellari elaborate in sede di dottrina medico- legale, e dalla consultazione del barheim “Linee Guida per la Valutazione Me- dico Legale della Persona in Ambito Civilistico della Società Italiana di Medi- cina Legale e delle Assicurazioni, ”, si indica quale DANNO Controparte_8
BIOLOGICO PERMANENTE la misura del 5 – 6 % (cinque - sei per cen- to).
Il CTU ha altresì ritenuto congrue e riferibili al sinistro le spese mediche do- cumentate da parte attrice pari a complessivi € 459,90 come meglio dettagliati nell'elaborato, cui si rimanda.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimen- to alle Tabelle del Tribunale di Milano in quanto la Cassazione ha ritenuto che tali tabelle costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.06.2011, n. 14402).
In particolare, nelle tabelle milanesi viene considerato il risarcimento sia della lesione, temporanea e permanente, dell'integrità psicofisica suscettibile di ac- certamento medico-legale negli aspetti anatomo-funzionali, sia del danno non patrimoniale conseguente a tali lesioni, in termini di dolore e sofferenza sog- gettiva presuntivamente discendenti dalle stesse, in quanto conseguenze nor-
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mali e prevedibili, salva possibilità di modificare tali importi per effetto di per- sonalizzazione in base alle concrete e specifiche circostanze del caso di specie.
Pertanto, nei valori espressi nelle nuove tabelle sono già compresi il c.d. dan- no biologico standard e il c.d. danno morale in termini “medi”, vale a dire in quanto frequentemente ricorrente in situazioni del genere, salva possibilità di ulteriore personalizzazione in aumento sulla base delle specifiche allegazioni e risultanze probatorie.
Dette tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico del 6% e di una età dell'attore al momento del sinistro, pari a 70 anni, preve- dono un valore di indennizzo di € 7.529,00, senza incremento per sofferenza soggettiva, avendo considerato il massimo (6%) del punteggio riconosciuto dal CTU(tra 5 e il 6%).
Non si ritiene che il caso in esame giustifichi il riconoscimento di alcuna somma a titolo di personalizzazione non essendo emersi elementi particolari che consentano il superamento di quei valori medi che sono già liquidati at- traverso le suddette tabelle e che dunque comprendono quel grado di soffe- renza lieve riconosciuto dal CTU relativamente all'invalidità permanente ri- scontrata.
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dell'elaborato peritale e del grado di sofferenza lieve eviden- ziato dal CTU, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, indivi- duare in € 115,00 giornalieri il punto di inabilità temporanea all'interno della forbice prevista in tabella da € 115,00 a € 173,00.
A tale titolo, le predette tabelle riconoscono l'ulteriore somma di € 4.168,75, di cui € 3.018,75 per 35 giorni di inabilità temporanea al 75%, € 862,50 per 15
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giorni di inabilità temporanea al 50%, € 287,50 per 10 giorni di inabilità tem- poranea al 25% ed oltre € 459,90 per spese mediche.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta quindi ad € 12.157,65
(€ 7.529,00 + € 4.168,75+459,90). La liquidazione di tale danno, al valore at- tuale della moneta in applicazione dei suddetti criteri, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma riconosciu- ta devalutata all'epoca del fatto (6 agosto 2020) e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta an- dranno poi calcolati gli interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo
(Sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Il CTU ha inoltre riconosciuto che le menomazioni di carattere permanente evidenziate non incidono sull'attività lavorativa specifica.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno occorso alla bicicletta dell'attore quanto alle spese necessarie per la sua riparazione e per la sostitu- zione di scarpe e del casco che, sulla base del preventivo allegato, non conte- stato, va liquidato in € 3.543,00.
All'attore va dunque riconosciuto l'importo complessivo di € 15.700,65, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempesti- vo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte.
La convenuta ha infine chiesto che la compagnia terza chiamata sia tenuta a manlevarla e tenerla indenne in virtù della polizza “ n° Controparte_7
8000270489-07 richiamando le condizioni contrattuali di cui alla polizza, al capo 3 denominato “Responsabilità civile” ed espressamente al n° 16, preve- dono che la Società si obbliga a tenere indenne l' in relazione a “… Parte_2
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proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile …”.
La compagnia non ha contestato l'operatività della polizza, del che la doman- da va accolta.
La terza chiamata va condannata a manlevare e tenere Controparte_3
indenne la convenuta dal pagamento dell'importo di euro 15.700,65, relativo al danno subito dall'attore, nonché al pagamento di ogni ulteriore importo dovuto dall'assicurata in forza della presente sentenza (ed in particolare, ex art. 1917, 3° comma c.c., a titolo di spese legali, rimborso spese CTU e CTP).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indi- cata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della convenuta e della parte chiamata, in solido;
la convenuta e la terza chiamate vanno altresì con- dannate, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore delle spese di
CTP, nella misura di euro 820,30 (244,00+576,30). Vedasi Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24188 “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice di procedura civi- le della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o super- flue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quanto- meno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza. Ai fini di dar prova delle spese assunte
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o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, non rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologi- co, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al thema deciden- dum dibattuto nel giudizio”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta in relazione al sinistro oggetto di causa, condanna la medesima al Controparte_1
risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura complessiva di €
15.700,65, secondo valori già attuali, oltre accessori da calcolarsi come in mo- tivazione;
2) condanna già a manlevare e Controparte_3 Controparte_2
tenere indenne dal pagamento dell'importo di € 15.700,65 relativo al danno subito dall'attore, nonché di ogni ulteriore somma posta a carico dell'assicurata con la presente sentenza;
3) condanna la convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo complessi- vo di € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso in favore dell'attore delle spese di CTP, nella misura di € 820,30;
4) pone le spese di CTU in via definitiva, in solido, a carico della convenuta e
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della terza chiamata, condannando le stesse al rimborso in favore dell'attore dell'importo eventualmente anticipato.
Così deciso in Bergamo il 3 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Belgeri GoP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4539 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
c.f. rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1
so dall'avvocato MORUZZI LAURA SOFIA per procura atto di citazione
- attore - contro
, c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avvocato PORCHERA ALESSANDRO per procura comparsa di costituzione
- convenuto-
Nonché contro
– ora rappresentata e dife- Controparte_2 Controparte_3
sa dall'avvocato Paolo Savoldi per procura comparsa di costituzione avente ad OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice : voglia l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accerta- re e dichiarare l'esclusiva responsabilità di – ai sensi dell'art. Controparte_1
2052 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ. - nella causazione del si- nistro avvenuto in data 6 agosto 2020 e meglio descritto nella narrativa dell'atto di citazione;
conseguentemente condannare al ri- Controparte_1
sarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti dall'attore in conseguenza del sinistro nella misura di euro 19.482,90 o in quella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ricorrendo se del ca- so a valutazione equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella del pagamento. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: 10) Vero che , dopo aver fermato la Testimone_1
propria vettura, scendeva dall'auto e prestava soccorso al chiedendogli Pt_1
come stava e offrendogli dell'acqua. 11)Vero che pochi istanti Parte_1
dopo l'incidente telefonava al figlio , questi poco dopo arrivava e ri- Per_1
chiedeva l'intervento di un'ambulanza, che arrivava sul posto insieme ad una pattuglia dei Carabinieri di Caravaggio. 14) Vero che veniva Parte_1
condotto in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviglio.
15) Vero che la bici di a seguito dell'incidente ha riportato i Parte_1
danni rappresentati dalle fotografie che mi si rammostrano (doc. 9 di parte at- trice). Si indicano a testi: - – (su tutti i capitoli). - Testimone_2 CP_4 Tes_3
– Caravaggio, vicolo San Rocchetto V/16 (capitoli da 10 a 14). -
[...]
Agenti stazione dei Carabinieri di Caravaggio (capitoli da 10 a 14). - Titolare o chi per esso G.R. Bike di IN (sul capitolo 15). Si chiede ammettersi con-
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sulenza tecnica sulla bicicletta dell'attore al fine di accertare e quantificare i danni dalla stessa riportati a seguito dell'incidente; per parte convenuta Voglia l'On. Tribunale di Bergamo, Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportu- ne declaratorie, così giudicare: In via principale nel merito: contenere il risar- cimento del danno nei limiti di cui alla L. 53/01, anche a seguito di consulen- za medico-legale d'ufficio sulla persona del IG. , e conseguen- Parte_1
temente dichiarare e condannare in persona del legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore con sede legale in Milano, Via A. Scarsellini, 14, a tenere indenne e garantire la IG.ra dal pagamento di qualsi- Controparte_1
voglia importo dovuto per risarcimento danni e conseguenti spese sopportate dall'odierno attore, il tutto in forza della polizza per responsabilità civile n.
8000270489-07, nel limite del massimale garantito al netto di eventuali fran- chigie contrattualmente previste. In ogni caso con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari del presente giudizio nei confronti del terzo chiamato. In via istruttoria: voglia l'On. Tribunale di Bergamo ammettere la prova per testi con i IG.ri: - Dott. , domiciliato presso la Testimone_4 Controparte_5
sita in Crema (CR), Via Boldori 15; - residente
[...] Tes_5
e/o domiciliato in Credera Rubbiano (CR), Via Vagni 18; - , Tes_6
domiciliata presso il Gruppo Cinofilo Cremonese – Sede di sito in CP_4
Crema (CR), Via Montello 52; - , residente e/o domiciliata in Ca- Testimone_1
ravaggio (BG), Vicolo San Rocchetto V/16; - , residente Controparte_6
e/o domiciliata in Caravaggio (BG), Via Valle 53; - residente Tes_7
e/o domiciliata in Caravaggio (BG), Via Calvenzano 23/25 sui seguenti capi- toli di prova: 1. “Vero che, a far tempo dal marzo 2019, in più occasioni ha
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visitato a domicilio il dogo argentino avente microchip n. 380260002268144 di proprietà della IG.ra (Dott. )”; Controparte_1 Testimone_4
2. “Vero che tali visite a domicilio sono sempre state effettuate presso l'abitazione della IG.ra sita a Caravaggio (BG), Via Calven- Controparte_1
zano 25” (Dott. )”; 3. “Vero che in data 03.03.2019 Testimone_4
affidava il dogo argentino avente microchip n. 380260002268144 alla custodia della IG.ra già proprietaria dell'animale, come da doc. 5 che Controparte_1
si rammostra” (IG. ); 4. “Vero che dal 03.03.2019 la detenzione del Tes_5
dogo argentino avente microchip n. 380260002268144 di proprietà della IG.ra rimaneva sempre in capo a quest'ultima, nella sua abitazione Controparte_1
sita a Caravaggio (BG), Via Calvenzano 25” (IG. ); 5. “Vero che in Tes_5
data 03.03.2019 si recava, per conto della IG.ra presso Controparte_1
l'abitazione del IG. al fine di ritirare il cane di razza dogo argentino Tes_5
di proprietà della IG.ra ” (IG.ra ); 6. “Vero che, dopo CP_1 Tes_6
aver ritirato il cane dal IG. conduceva l'animale presso Tes_5
l'allevamento San Francesco di Brignano Gera d'Adda, affinchè ivi venisse ri- coverato per il tempo necessario alla IG.ra per organizzare la propria CP_1
abitazione ad ospitare l'animale” (IG.ra ). 7. “Vero che lei abita Tes_6
nelle vicinanze dell'abitazione di proprietà della IG.ra sita a Controparte_1
Caravaggio (BG), Via Calvenzano 25” (IG.re , Testimone_1 Controparte_6
e ; 8. “Vero che, a far tempo dal marzo 2019, presso l'abitazione Tes_7
di proprietà della IG.ra è detenuto un cane di razza dogo ar- Controparte_1
gentino” (IG.re , e . Testimone_1 Controparte_6 Tes_7
Per parte terza chiamata ora Controparte_2 CP_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis, così giudica-
[...]
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re: 1) NEL MERITO: respingersi in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile e/o comunque assolutamente infondata in fatto e in diritto ogni domanda proposta nei confronti di ora Controparte_2 CP_3
in virtù della istruttoria svolta in ordine alla ricostruzione dell'evento di
[...]
cui è causa e tenere indenne già in per- Controparte_3 Controparte_2
sona del suo legale rappresentante pro tempore, da ogni richiesta di manleva della convenuta - Spese e competenze di lite in ogni caso Controparte_1
interamente rifuse - 2) IN VIA ISTRUTTORIA: si formula ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2021, con- Parte_1
veniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo, chie- Controparte_1
dendo che ne venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ. nella causazione del sinistro avvenuto in data 6 agosto 2020, allorquando egli percorrendo in bicicletta la via Calvenzano a Caravaggio, cadeva dalla sua bicicletta in quanto gli veniva tagliata la strada dal cane di proprietà della convenuta, che usciva all'improvviso dal campo adiacente. Chiedeva quindi che Controparte_1
venisse condannata a risarcirgli tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro nella misura di € 19.482,90 o in quella misura che fosse risultata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione e vittoria di spese del giudizio.
In data 28 luglio 2021 si costituiva in giudizio la quale, non Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree e concludeva con una richiesta di
“contenere il risarcimento del danno nei limiti di cui alla legge 53/01“; chie- deva altresì il differimento d'udienza al fine di consentire la chiamata dal terzo
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(ora con cui aveva sottoscritto la poliz- Controparte_2 Controparte_3
za n. 8000270489-07. Controparte_7
A seguito del differimento di udienza disposto dal Tribunale per consentire la chiamata in causa, si costituiva in data 30 dicembre 2021 la compagnia assicu- rativa (ora , la quale, argomentando che Controparte_2 Controparte_3
dall'esame della documentazione non risultavano forniti elementi di prova sia sulla effettiva responsabilità dell'assicurata sia sul nesso di Controparte_1
causalità tra l'incidente descritto nella richiesta e le conseguenze lesive riporta- te, chiedeva il rigetto delle domande verso essa svolte.
Previa concessione dei termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. la causa veniva istruita con la prova per testi richiesta da parte attrice coi testi Tes_2
e , escussi all'udienza del 27.01.2023 e del 13.04.2023 e
[...] Testimone_1
veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al Dott. , che Persona_2
depositava la relazione tecnica in data 06.11.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.12.2023 e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa viene ora in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
La dinamica del sinistro è in parte incontestata e in parte provata dall'istruttoria espletata.
Invero la stessa convenuta , nel proprio atto costitutivo afferma che CP_1
“nella mattinata del 06/08/2020 alle ore 11.30 circa … stava … nella campa- gna di Caravaggio in compagnia del proprio cane che teneva al guinzaglio.
Inavvertitamente il cane, forse “disturbato” da selvaggina o altri animali na- scosti in un campo di granoturco, si agitava e “strappava” in maniera improv- visa per cui la IG.ra si lasciava sfuggire il guinzaglio che te- Controparte_1
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neva e pertanto il cane, che in quel momento si trovava in sua compagnia nei terreni circostanti, si divincolava e dopo pochi metri raggiungeva il tratto di strada evidenziata nelle fotografie di cui al doc. 1 di parte attrice. La IG. ra cercava di rincorrere il cane ma nulla poteva, attesa la corsa Controparte_1
veloce del cane stesso che, impegnando la carreggiata stradale, ostruiva il pas- saggio alla bicicletta da corsa, che giungeva dalla sua destra, condotta dal IG.
”. Parte_1
Anche in sede di comparsa conclusionale la convenuta affermava di aver
“sempre riconosciuto la responsabilità del cane nella causazione del sinistro, dimostrando piena ed assoluta volontà nella definizione di ogni controversia”
e non contestava la dinamica del sinistro.
Anche l'istruttoria ha confermato i fatti descritti in atto di citazione.
Invero il teste , figlio dell'attore, sopraggiunto dopo il verifi- Testimone_2
carsi del sinistro, ha dichiarato: “ parlai subito con la , che mi spiegò CP_1
che le era scappato il cane che era andato in mezzo alla strada e disse subito che la caduta era colpa del cane”.
In secondo luogo la dinamica del sinistro è risultata confermata dalla teste oculare , che sopraggiungeva in auto dalla direzione di marcia Testimone_1
opposta rispetto al e ha potuto così assistere al verificarsi del sinistro. Pt_1
Interrogata sui capitoli di prova dedotti dall'attore, ha riferito: “stavo arrivan- do nel punto in cui si trovava il ciclista, e vidi uscire il cane dal campo all'improvviso: il cane correva, è saltato fuori dal campo che è visibile dalle fo- to che mi vengono mostrate;
il cane correndo si parò davanti alla bicicletta. Si trattò di frazioni di attimi: il ciclista cadde e il cane scappò via. Adr: vidi un impatto tra il cane e la bicicletta”.
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Aggiungasi che risulta in causa che, nella denuncia di sinistro inoltrata alla sua assicurazione, la convenuta ha dichiarato: “il mio cane mi sfuggiva dal guinza- glio e faceva cadere dalla bicicletta il sig. ” (doc. 3 di parte Parte_1
convenuta ). CP_1
La circostanza è stata riferita dalla anche al perito della CP_1 CP_2
incaricato di accertare la natura e l'entità dei danni alla bicicletta, che
[...]
nella sua relazione ha scritto: “Il cane di proprietà dell'assicurato, razza Dogo
Argentino di anni 6, in data 06/08/2020 sfuggiva alle redini della propria pa- drona, mentre stavano passeggiando lungo la civica di via Calvenzano, in Ca- ravaggio (BG), facendo cadere dalla propria bicicletta il IG. , Parte_1
in fase di passaggio lungo la civica stessa, provocandone la caduta ed il dan- neggiamento della bici da corsa stessa” (doc. 009).
Dunque può ritenersi accertato che sia stato il cane a urtare la bicicletta dell'attore provocandone la caduta e le conseguenti lesioni occorse all'attore.
La fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c. (“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custo- dia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”). La norma prevede dunque un'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale. La responsabilità del proprietario è, dunque, presunta e fondata non sulla colpa, bensì sul rapporto di fatto con l'animale stesso (Cass. civ. n.
6454/2007). Il tenore letterale della norma, infatti, è chiaro nel ritenere suffi- ciente, per la sua applicazione, la sussistenza del rapporto – di proprietà o uso
– tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo (cfr. Cass. civ. n. 9037/2010), con la conseguenza che al danneggiato sarà sufficiente
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provare il nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno subito e non anche la colpa del proprietario del cane mentre al convenuto spetterà di provare il verificarsi di un caso fortuito.
La proprietà del cane in capo alla non è mai stata posta in discussione CP_1
dalla convenuta.
L'assicurazione terza chiamata ha invece sollevato riserve in punto, afferman- do che il cane in questione, nel periodo del sinistro, risultava in custodia ad una terza persona mentre il microchip veniva trasferito come proprietario all'assicurata in una data non meglio precisata ma successiva all'evento lamen- tato.
Parte convenuta contesta tale assunto, affermando che la proprietà del CP_1
cane, nato nel 2014, è sempre rimasta in capo alla stessa e che solo tempora- neamente, la mera detenzione dell'animale era stata trasferita a Tes_5
esclusivamente sino al 03.03.2019, data anteriore al sinistro allorquando la medesima veniva ritrasferita alla IG.ra , circostanza questa che trova CP_1
conferma nel documento prodotto (cfr. doc.5).
La mera detenzione, risultante anche dal doc. 5 in atti, ad altro soggetto che non persegua un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprie- tario, non vale ad escludere la responsabilità della proprietaria.
Infatti sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità grava sul custode, tale intendendosi non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario (Cass. civ. Sez. 3, 28 aprile 2010 n. 10189), ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un in- teresse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, 7 luglio 2010 n. 16023 e Cass. civ. n. 22632/2012), il che qui non è ri-
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sultato in causa ma neppure dedotto dalla terza chiamata.
Ciò premesso, l'attore ha dato prova del nesso causale tra il fatto dell'animale di proprietà e in custodia della convenuta e il danno subito attraverso le risul- tanze della CTU medico legale (oltre che del comportamento negligente ed imprudente per non essere l'animale stato tenuto al guinzaglio e munito di museruola), mentre le controparti, viceversa, non hanno adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravante per andare esente da responsabilità (Cass. civ.
n. 10402/2016; Cass. civ. n. 17091/2014).
La CTU medico legale svolta, le cui conclusioni sono condivisibili in quanto adeguatamente motivate e rispetto alle quali le parti e/o i loro consulenti nulla hanno osservato, ha ritenuto “soddisfatti i classici criteri medico-legali di rife- rimento eziologico tendenti a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra evento traumatico e lesività” a seguito del qiuale l'attore ha ripor- tato riportando la seguente lesione: - FRATTURA ARTICOLARE SCOM-
POSTA DI POLSO SINISTRO come conseguente alla caduta dalla biciclet- ta e l'aggressione da parte del cane della convenuta.
La CTU medico legale ha altresì riconosciuto, che “attualmente la lesione è stabilizzata ed i postumi sono caratterizzati da una limitazione articolare del polso al movimento di flesso-estensione.
E' da ritenere, tenuto conto delle caratteristiche della lesività iniziale, della do- cumentazione sanitaria prodotta e di quanto solitamente accade nella evolu- zione clinica di lesioni consimili, che i fenomeni organici riparativi che caratte- rizzano, in sede medico-legale, lo stato di malattia abbiano avuto il seguente andamento: - DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 75
% GIORNI 35 (trentacinque). - DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO
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PARZIALE AL 50 % GIORNI 15 (quindici). - DANNO BIOLOGICO
TEMPORANEO PARZIALE AL 25 % GIORNI 10 (dieci). La menomazio- ne in atto si prospetta configurare essenzialmente soltanto un danno all'inte- grità psicofisica (danno biologico), senza concreti riflessi negativi sulla effi- cienza lavorativa-lucrativa del IG. quale pensionato. Parte_1
Soccorrono, pertanto, ai fini di una valutazione percentuale del menzionato danno, le indicazioni valutative tabellari elaborate in sede di dottrina medico- legale, e dalla consultazione del barheim “Linee Guida per la Valutazione Me- dico Legale della Persona in Ambito Civilistico della Società Italiana di Medi- cina Legale e delle Assicurazioni, ”, si indica quale DANNO Controparte_8
BIOLOGICO PERMANENTE la misura del 5 – 6 % (cinque - sei per cen- to).
Il CTU ha altresì ritenuto congrue e riferibili al sinistro le spese mediche do- cumentate da parte attrice pari a complessivi € 459,90 come meglio dettagliati nell'elaborato, cui si rimanda.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimen- to alle Tabelle del Tribunale di Milano in quanto la Cassazione ha ritenuto che tali tabelle costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.06.2011, n. 14402).
In particolare, nelle tabelle milanesi viene considerato il risarcimento sia della lesione, temporanea e permanente, dell'integrità psicofisica suscettibile di ac- certamento medico-legale negli aspetti anatomo-funzionali, sia del danno non patrimoniale conseguente a tali lesioni, in termini di dolore e sofferenza sog- gettiva presuntivamente discendenti dalle stesse, in quanto conseguenze nor-
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mali e prevedibili, salva possibilità di modificare tali importi per effetto di per- sonalizzazione in base alle concrete e specifiche circostanze del caso di specie.
Pertanto, nei valori espressi nelle nuove tabelle sono già compresi il c.d. dan- no biologico standard e il c.d. danno morale in termini “medi”, vale a dire in quanto frequentemente ricorrente in situazioni del genere, salva possibilità di ulteriore personalizzazione in aumento sulla base delle specifiche allegazioni e risultanze probatorie.
Dette tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico del 6% e di una età dell'attore al momento del sinistro, pari a 70 anni, preve- dono un valore di indennizzo di € 7.529,00, senza incremento per sofferenza soggettiva, avendo considerato il massimo (6%) del punteggio riconosciuto dal CTU(tra 5 e il 6%).
Non si ritiene che il caso in esame giustifichi il riconoscimento di alcuna somma a titolo di personalizzazione non essendo emersi elementi particolari che consentano il superamento di quei valori medi che sono già liquidati at- traverso le suddette tabelle e che dunque comprendono quel grado di soffe- renza lieve riconosciuto dal CTU relativamente all'invalidità permanente ri- scontrata.
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dell'elaborato peritale e del grado di sofferenza lieve eviden- ziato dal CTU, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, indivi- duare in € 115,00 giornalieri il punto di inabilità temporanea all'interno della forbice prevista in tabella da € 115,00 a € 173,00.
A tale titolo, le predette tabelle riconoscono l'ulteriore somma di € 4.168,75, di cui € 3.018,75 per 35 giorni di inabilità temporanea al 75%, € 862,50 per 15
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giorni di inabilità temporanea al 50%, € 287,50 per 10 giorni di inabilità tem- poranea al 25% ed oltre € 459,90 per spese mediche.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta quindi ad € 12.157,65
(€ 7.529,00 + € 4.168,75+459,90). La liquidazione di tale danno, al valore at- tuale della moneta in applicazione dei suddetti criteri, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma riconosciu- ta devalutata all'epoca del fatto (6 agosto 2020) e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta an- dranno poi calcolati gli interessi legali da tale data fino all'effettivo soddisfo
(Sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Il CTU ha inoltre riconosciuto che le menomazioni di carattere permanente evidenziate non incidono sull'attività lavorativa specifica.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno occorso alla bicicletta dell'attore quanto alle spese necessarie per la sua riparazione e per la sostitu- zione di scarpe e del casco che, sulla base del preventivo allegato, non conte- stato, va liquidato in € 3.543,00.
All'attore va dunque riconosciuto l'importo complessivo di € 15.700,65, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempesti- vo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte.
La convenuta ha infine chiesto che la compagnia terza chiamata sia tenuta a manlevarla e tenerla indenne in virtù della polizza “ n° Controparte_7
8000270489-07 richiamando le condizioni contrattuali di cui alla polizza, al capo 3 denominato “Responsabilità civile” ed espressamente al n° 16, preve- dono che la Società si obbliga a tenere indenne l' in relazione a “… Parte_2
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proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile …”.
La compagnia non ha contestato l'operatività della polizza, del che la doman- da va accolta.
La terza chiamata va condannata a manlevare e tenere Controparte_3
indenne la convenuta dal pagamento dell'importo di euro 15.700,65, relativo al danno subito dall'attore, nonché al pagamento di ogni ulteriore importo dovuto dall'assicurata in forza della presente sentenza (ed in particolare, ex art. 1917, 3° comma c.c., a titolo di spese legali, rimborso spese CTU e CTP).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indi- cata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della convenuta e della parte chiamata, in solido;
la convenuta e la terza chiamate vanno altresì con- dannate, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore delle spese di
CTP, nella misura di euro 820,30 (244,00+576,30). Vedasi Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24188 “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice di procedura civi- le della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o super- flue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quanto- meno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza. Ai fini di dar prova delle spese assunte
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o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, non rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologi- co, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al thema deciden- dum dibattuto nel giudizio”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta in relazione al sinistro oggetto di causa, condanna la medesima al Controparte_1
risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura complessiva di €
15.700,65, secondo valori già attuali, oltre accessori da calcolarsi come in mo- tivazione;
2) condanna già a manlevare e Controparte_3 Controparte_2
tenere indenne dal pagamento dell'importo di € 15.700,65 relativo al danno subito dall'attore, nonché di ogni ulteriore somma posta a carico dell'assicurata con la presente sentenza;
3) condanna la convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo complessi- vo di € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso in favore dell'attore delle spese di CTP, nella misura di € 820,30;
4) pone le spese di CTU in via definitiva, in solido, a carico della convenuta e
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della terza chiamata, condannando le stesse al rimborso in favore dell'attore dell'importo eventualmente anticipato.
Così deciso in Bergamo il 3 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Belgeri GoP
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