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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1585/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) sig.ra Parte_1 nata a: Altamura (BA), il 15.05.1982 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. ti Luca di Gaetano e Manuel Girola presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) il sig. Controparte_1 nato a: Milano, il 04.05.1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Fuccaro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 24 maggio 2014, a Opera (MI), atto n. 4, parte II, serie B, anno 2014, e trascritto a Milano (atto n. 975, parte 2, serie B).
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano reciprocamente a non utilizzare espressioni e/o a non assumere comportamenti che risultino denigratori della figura dell'altro partner.
2. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, idonei a prestare attività lavorativa sufficiente a garantire loro un adeguato reddito, e di aver diviso ogni comune risparmio ed ogni loro bene mobile;
di talché rinunciano ad ogni domanda di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3. Ciascun coniuge si farà carico del pagamento delle spese inerenti all'amministrazione e la manutenzione ordinaria della propria abitazione, vale a dire a titolo meramente esemplificativo: spese condominiali, tassa dei rifiuti ed utenze domestiche (elettricità, gas, telefonia, internet, etc.).
4. Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Opera (MI), in data 24 maggio 2014, atto n. 4, parte II, serie B, anno 2014, trascritto a Milano (atto n. 975, parte 2, serie B)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera (MI) perché provveda alle annotazioni.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG