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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3390/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3390/2024 RG promosso da
(CF: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
AL NE (Pd), via G. Bernardi 42/1, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Martelli (c.f.
) e dall'avv. Franco Casano (c.f. ), con studio a C.F._2 C.F._3
AL NE, viale Venezia 40/B, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di telefax 049-9471668 o ai seguenti indirizzi pec:
e Email_1 Email_2 attrice contro
(c.f.: ) residente a [...] C.F._4
20, convenuto contumace e contro
, con sede legale con sede legale e direzione in Controparte_2
Bologna, via Larga 8 (P. IVA in persona del suo procuratore P.IVA_1 CP_3
(nato a [...] il [...]) munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 9.02.2023 a rogito del notaio i Bologna, ai nn. 97364/12515 Persona_1 di rep./racc., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rigoli (CF: C.F._5 con studio in Verona, via Albere 10, fax 045-8102895 e posta elettronica
Email_3 convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno cd parentale per morte del nipote (figlio della sorella)
MOTIVAZIONE
1 1. , nata il [...] (sorella di , la quale era la madre di Parte_1 Persona_2
, nato il [...], deceduto il 18.06.2022 a causa di un incidente stradale), ha Persona_3 convenuto in giudizio la PA CU (che assicura l'autovettura CP_2 responsabile di detto sinistro), e (rimasto contumace), al fine di ottenere il CP_1 risarcimento del danno cd. parentale, indicato in euro 102.284,00 in applicazione delle tabelle di Milano.
La PA CU non ha contestato la responsabilità del proprio CP_2 assicurato, ma solo l'esistenza e la quantificazione del predetto danno parentale subito dalla zia a causa della morte del nipote.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. In punto di diritto questo tribunale ricorda che secondo la giurisprudenza più recente, in casi del genere (morte del nipote o dello zio), ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato: profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere solo sulla personalizzazione del risarcimento. Per tale ragione, Cass., sez. III, 7.09.2023, n. 26.140, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti ex fratre della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio.
Ciò premesso, nella fattispecie concreta la gravità e serietà del pregiudizio - tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale - subito dalla zia Pt_1
a causa della morte dell'unico nipote , risulta dimostrato dai seguenti fatti:
[...] Persona_3
l'attrice è stata la sua madrina di battesimo, come attesta il relativo certificato di battesimo
(doc. n. 17 att); il giorno del matrimonio dell'attrice (20.03.2004), il nipote ha consegnato le fedi nuziali agli sposi nel corso della celebrazione religiosa, come risulta dalla foto doc. n. 26 attorea;
il marito dell'attrice, , nell'anno 2013, è stato il padrino alla cresima del Persona_4 nipote (v. doc. n. 18 att.); il nipote era presente sia al battesimo della figlia dell'attrice,
[...]
(v. doc. n. 28), sia in quella della sua prima comunione (doc. n. 29); il nipote, il Parte_2
24.02.2019, è stato il padrino di cresima della cugina (doc. n. 19), figlia Parte_2 dell'attrice; la Pasqua del 2017 è stata trascorsa dal nipote a casa dell'attrice (v. doc. 39), ed anche il giorno di Natale 2021 è stato festeggiato assieme (v. foto n. 40). Ed infine, non è
2 trascurabile che sia l'attrice sia il nipote vivessero nello stesso territorio comunale di AL
NE (il nipote viveva con i propri genitori;
l'attrice con la propria famiglia).
In applicazione delle attuali tabelle di Milano, considerando l'età della vittima (21 anni),
l'età dell'attrice (47 anni), la non convivenza, la presenza di oltre 3 familiari, ed un valore medio della qualità/intensità della relazione;
sommano complessivi euro 79.806,00.
4. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna in solido con la PA CP_1
CU a pagare a la somma di euro 79.806,00 con interessi CP_2 Parte_1 legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del 18.06.2022 e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.
Condanna inoltre gli stessi a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in euro 815,60 per spese ed euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di
. Controparte_2
Padova, 4 aprile 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3390/2024 RG promosso da
(CF: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
AL NE (Pd), via G. Bernardi 42/1, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Martelli (c.f.
) e dall'avv. Franco Casano (c.f. ), con studio a C.F._2 C.F._3
AL NE, viale Venezia 40/B, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di telefax 049-9471668 o ai seguenti indirizzi pec:
e Email_1 Email_2 attrice contro
(c.f.: ) residente a [...] C.F._4
20, convenuto contumace e contro
, con sede legale con sede legale e direzione in Controparte_2
Bologna, via Larga 8 (P. IVA in persona del suo procuratore P.IVA_1 CP_3
(nato a [...] il [...]) munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 9.02.2023 a rogito del notaio i Bologna, ai nn. 97364/12515 Persona_1 di rep./racc., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rigoli (CF: C.F._5 con studio in Verona, via Albere 10, fax 045-8102895 e posta elettronica
Email_3 convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno cd parentale per morte del nipote (figlio della sorella)
MOTIVAZIONE
1 1. , nata il [...] (sorella di , la quale era la madre di Parte_1 Persona_2
, nato il [...], deceduto il 18.06.2022 a causa di un incidente stradale), ha Persona_3 convenuto in giudizio la PA CU (che assicura l'autovettura CP_2 responsabile di detto sinistro), e (rimasto contumace), al fine di ottenere il CP_1 risarcimento del danno cd. parentale, indicato in euro 102.284,00 in applicazione delle tabelle di Milano.
La PA CU non ha contestato la responsabilità del proprio CP_2 assicurato, ma solo l'esistenza e la quantificazione del predetto danno parentale subito dalla zia a causa della morte del nipote.
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. In punto di diritto questo tribunale ricorda che secondo la giurisprudenza più recente, in casi del genere (morte del nipote o dello zio), ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato: profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere solo sulla personalizzazione del risarcimento. Per tale ragione, Cass., sez. III, 7.09.2023, n. 26.140, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti ex fratre della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio.
Ciò premesso, nella fattispecie concreta la gravità e serietà del pregiudizio - tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale - subito dalla zia Pt_1
a causa della morte dell'unico nipote , risulta dimostrato dai seguenti fatti:
[...] Persona_3
l'attrice è stata la sua madrina di battesimo, come attesta il relativo certificato di battesimo
(doc. n. 17 att); il giorno del matrimonio dell'attrice (20.03.2004), il nipote ha consegnato le fedi nuziali agli sposi nel corso della celebrazione religiosa, come risulta dalla foto doc. n. 26 attorea;
il marito dell'attrice, , nell'anno 2013, è stato il padrino alla cresima del Persona_4 nipote (v. doc. n. 18 att.); il nipote era presente sia al battesimo della figlia dell'attrice,
[...]
(v. doc. n. 28), sia in quella della sua prima comunione (doc. n. 29); il nipote, il Parte_2
24.02.2019, è stato il padrino di cresima della cugina (doc. n. 19), figlia Parte_2 dell'attrice; la Pasqua del 2017 è stata trascorsa dal nipote a casa dell'attrice (v. doc. 39), ed anche il giorno di Natale 2021 è stato festeggiato assieme (v. foto n. 40). Ed infine, non è
2 trascurabile che sia l'attrice sia il nipote vivessero nello stesso territorio comunale di AL
NE (il nipote viveva con i propri genitori;
l'attrice con la propria famiglia).
In applicazione delle attuali tabelle di Milano, considerando l'età della vittima (21 anni),
l'età dell'attrice (47 anni), la non convivenza, la presenza di oltre 3 familiari, ed un valore medio della qualità/intensità della relazione;
sommano complessivi euro 79.806,00.
4. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna in solido con la PA CP_1
CU a pagare a la somma di euro 79.806,00 con interessi CP_2 Parte_1 legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del 18.06.2022 e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.
Condanna inoltre gli stessi a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in euro 815,60 per spese ed euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di
. Controparte_2
Padova, 4 aprile 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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