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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16461 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XI^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. ult. comma, nella causa civile in I° grado iscritta al n°
20380/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3.11.2025, vertente tra
- Parte_1
già con
[...] Parte_2
sede in alla via Don Carlo Gnocchi, 3, (C.F. ), in persona Pt_1 P.IVA_1
del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott Parte_3
nato a [...] [...], rappresentata e difesa, per procura conferita a Pt_1
margine della comparsa di riassunzione, dall'Avv. TA IV
( ), entrambe elettivamente domiciliate in San Marzano C.F._1
sul Sarno alla via Vittorio Veneto, 19, (PEC Email_1
- attrice in riassunzione;
e
- (Cod. Fisc.: ), contumace;
CP_1 C.F._2
- convenuta in riassunzione;
OGGETTO: riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
18049/2023 (n.r.g. 47408/2023) emesso dal Tribunale di Salerno in data
27.11.2023, a seguito di declatatoria di incompetenza territoriale del giudice dell'opposizione e conseguente pronuncia di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto – pagamento somme relative alla retta universitaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 3.11.2025 la parte attrice discuteva la causa ed il giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato a , CP_1
l' esponeva che: Parte_4
- in data 15.09.2021, l' aveva depositato ricorso per decreto Parte_2
ingiuntivo RG.n. 7246/2021 dinnanzi al Tribunale di Salerno, con il quale aveva chiesto ingiungersi alla sig.ra il pagamento della somma di € CP_1
6.069,00 per rette universitarie non pagate;
- in data 27.09.2021, il Tribunale di Salerno aveva emesso decreto ingiuntivo n. 2242/22, con il quale ingiungeva alla sig.ra , il pagamento CP_1
della richiesta somma in favore dell' istante;
Parte_2
- in data 24.11.2021, l'Università aveva provveduto a notificare il richiamato ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo;
- con atto di citazione notificato in data 09.12.2021, aveva CP_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2242/2021, chiedendone dichiararsi l'illegittimità, deducendo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del predetto giudicante;
- si era costituita l' opposta, impugnando e contestando gli avversi Parte_2
motivi di opposizione, sia in rito che nel merito;
- con sentenza resa in data 14.02.2024, depositata in data pari data e mai notificata, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato, quale foro esclusivo concordato tra le parti, quello del Tribunale di Roma, con conseguente declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo e con compensazione integrale delle spese e competenze processuali;
- a norma dell'art. 50 c.p.c., “se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice
e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice [ disp. att. 125 ]”;
- pertanto, con la riassunzione tempestiva del giudizio, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice dichiaratosi incompetente (cfr.: Cass. civ. sez. II 9 aprile 2019, n. 9915);
- intendendo pertanto la parte opposta riassumere il giudizio n.r.g.
10170/2021 del Tribunale di Salerno, introdotto da con l'atto CP_1
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, così concludeva:
a) dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la presente domanda in fatto ed in diritto;
b) accertare e condannare, per le ragioni di fatto e diritto espresse nell'allegato ricorso per decreto ingiuntivo n. 2242/2021 del Tribunale di
Salerno, la convenuta al pagamento della somma CP_1
complessiva di €. 6.069,00, di cui €. 3.000,00 per ciascuno dei due anni accademici d'iscrizione (2019/2020 e 2020/2021), come da punto 12 della domanda di immatricolazione (cfr.: doc. 3, pag. 7 allegato al fascicolo della fase monitoria), nonché della somma di €. 69,00 per spese d'insoluto
e di addebito RID, come da allegato 5 alla domanda d'immatricolazione
(cfr.: doc 7 allegato al fascicolo della fase monitoria). a favore dell' istante;
Parte_2
c) condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi della presente procedura, oltre maggiorazione per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato intestatario in sentenza esecutiva ex lege.
- nessuno si costituiva per;
CP_1 - la causa, documentale, era rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.11.2025 ed in detta udienza, all'esito della discussione, il giudice riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma;
- la domanda spiegata dall' è fondata e va pertanto accolta;
Parte_2
- preliminarmente si rileva che il provvedimento con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può, evidentemente, essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria;
- la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie (cfr., in tal senso, ad es. Cass.
9633/2022, Cass. 41230/2021, 5415/2019);
- orbene, dall'esame della documentazione acquisita agli atti (fra cui, il fascicolo d'ufficio del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Salerno) deve ritenersi provato che , in CP_1
data 26.3.2020, presentava domanda di immatricolazione, prot. n. 590, al corso di Laurea triennale in Economia Aziendale e Management, per l'anno accademico 2019/2020, sottoscrivendo il “Contratto con lo Studente”; - la stessa sottoscriveva ed espressamente approvava l'art. 8 del Regolamento di Ateneo, il quale disponeva che: “La rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti. Per chi non volesse essere iscritto all'anno accademico successivo la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata a
[...]
entro il 31 dicembre di ogni anno”; Parte_5
- nella domanda di immatricolazione dichiarava espressamente CP_1
di aver preso atto “ … che mi sono iscritta all'intero corso di studi da me scelto e che la mia iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea.
Prendo atto comunque di poter interrompere l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando una raccomandata a.r. alla sede centrale dell'Università
( , entro il 31 dicembre dell'anno accademico in corso in modo da Pt_1
non essere iscritto all'anno accademico successivo”;
- orbene non si rinviene in atti, nemmeno del procedimento di opposizione instaurato innanzi al Tribunale di Salerno, idonea prova che CP_1
abbia comunicato, nei termini di cui all'art. 8 del Regolamento, la volontà di non rinnovare l'iscrizione per i successivi anni accademici;
- ne consegue che va riconosciuto all' odierna attrice, il Parte_4
diritto ad ottenere da il pagamento della retta universitaria CP_1
per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, da liquidarsi in complessivi
€ 6.000,00 (avendo le parti concordato, per ogni anno accademico di iscrizione, l'importo pari ad € 3.000,00, come risulta per tabulas);
- ancora, ha dato espresso e formale atto che “ … oltre il CP_1
pagamento della retta universitaria, i costi per il RID bancario, a mio esclusivo carico, corrispondono ad €. 3,00 per ogni addebito e ad €. 20,00 in caso di insoluto”, con la conseguenza, che mancando in atti ogni prova che la abbia versato alcuna le rate della retta per gli anni accademici CP_1 2019/20 e 2020/21, la stessa è tenuta altresì al pagamento della ulteriore somma, pari ad € 69,00, per le spese d'insoluto e per l'addebito RID, non essendovi ragione alcuna di ritenere non valide le clausole contrattuali disciplinanti la rinuncia agli studi, regolarmente accettate e specificatamente sottoscritte;
- ne consegue che, in accoglimento della spiegata domanda, va CP_1
condannata altresì al pagamento, in favore dell' attrice, Parte_2
dell'importo complessivo di € 6.069,00 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. antistatario TA IV;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 [...]
, della somma di € 6.069,00 oltre interessi Parte_4
come in motivazione;
-) condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di CP_2
lite, che liquida in € 260,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
TA IV, che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025 Il Giudice