Sentenza 17 giugno 1988
Massime • 2
Le tariffe per i portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia ed alla custodia di stabili urbani, si riferiscono a lavoratori non autonomi ma subordinati e di conseguenza non possono trovare applicazione con riguardo alla Determinazione del corrispettivo pattuito, nel quadro di un rapporto di lavoro autonomo, per la pulizia dei locali di una scuola, che rimane affidato a norma dell'art. 2225 cod. civ. alla convenzione stipulata dalle parti del rapporto.*
A concretare il vincolo della subordinazione - ai fini della affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro (la quale non è presunta neppure iuris tantum ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce) - non sono sufficienti delle semplici direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell'attività lavorativa, essendo tali elementi compatibili anche con la prestazione d'opera autonoma, ma occorre che la prestazione del lavoratore sia regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, con la conseguente limitazione della sua libertà, al potere direttivo (e quindi organizzativo e disciplinare) del datore di lavoro. Rispetto alla subordinazione, che è elemento essenziale del rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ., altri elementi caratteristici - quali l'oggetto della prestazione, l'inesistenza, in capo al lavoratore, di un'organizzazione di tipo imprenditoriale anche in termini minimi e l'assenza di rischio - hanno valore secondario, restando comunque escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto privo dell'elemento determinante costituito dalla subordinazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva negato il carattere subordinato dell'attività avente ad oggetto la pulizia di locali scolastici). ( V 3716/87, mass n 452661; ( V 548/87, mass n 450281; ( V 7015/86, mass n 449091; ( V 1242/86, mass n 444705; ( V 648/86, mass n 444215).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1988, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1988 |
Testo completo
Le tariffe per i portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia ed alla custodia di stabili urbani, si riferiscono a lavoratori non autonomi ma subordinati e di conseguenza non possono trovare applicazione con riguardo alla Determinazione del corrispettivo pattuito, nel quadro di un rapporto di lavoro autonomo, per la pulizia dei locali di una scuola, che rimane affidato a norma dell'art. 2225 cod. civ. alla convenzione stipulata dalle parti del rapporto.*