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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale del Lavoro di Nola, in composizione monocratica, nella persona del Giudice del lavoro - G.O.P. Dott.ssa Maria Bertha Romano:
esaminati gli atti della procedura n. R.G. 6206/2024 introdotta dalla sig.ra , nata il [...] a [...], difesa dall'avv. Teresa Parte_1
Ercolanese
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., difeso dai propri funzionari. CP_1
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Rilevato che con ricorso depositato il 10.10.2024 parte ricorrente richiedeva il riconoscimento dei presupposti legittimanti i benefici di cui alla L.104/92 art.3 comma 3, a cui faceva seguito la regolare instaurazione del contraddittorio;
CP_
- Considerato che nelle more del giudizio l' deduceva che la Commissione medica per l'handicap, nella seduta del 28.09.2024, aveva riconosciuto in favore della ricorrente la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 3 comma 3 L.104/1992, come da verbale depositato telematicamente, in allegato alla memoria di costituzione in data 30.10.2024, pertanto chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere;
- verificato che con note di trattazione scritta depositate il 6.01.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio;
- tenuto conto che il riconoscimento in sede amministrativa interveniva in data antecedente al deposito del ricorso, avvenuto il 10.10.2024, con verbale della Commissione medica per l'handicap del
28.09.2024, comunicato dall' il 20.12.2024; CP_1 - ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti legittimanti la fattispecie della cessata materia del contendere ed essendo venuta meno la ragione d'essere della lite ( cfr ex plurimis Cass n.
10478/04; Cass 2268/99; Cass 6395/04);
P.Q.M.
- Previa revoca della nomina di CTU,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, addì 18/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Gop dott.ssa Maria Bertha Romano