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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1227/2023 tra
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in Modena, Via Galeno n. 62, elettivamente domiciliata in Modena, Viale Trento Trieste n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Giacchetti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede Legale in Roma, Via Ciro Il Grande 21, in persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale V. Reiter 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Oggi, 01/04/2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. GIACCHETTI FRANCESCA ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta.
Per gli Avv.ti GUSEPPE Controparte_1
BASILE ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in Modena, Via Galeno n. 62, elettivamente domiciliata in Modena, Viale Trento Trieste n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Giacchetti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede Legale in Roma, Via Ciro Il Grande 21, in persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale V. Reiter 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/10/2023, già titolare della pensione INVCIV n. Parte_1
07050077, premettendo che, con provvedimento del 24.10.2019, l' le avrebbe comunicato di aver CP_1
proceduto a un ricalcolo della suddetta pensione, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017, così elaborando un indebito di complessivi euro 6.815,41, eccependo l'illegittimità della richiesta restitutoria, ha chiesto di:
-in via preliminare, accertare e dichiarare la procedibilità ex art. 443 c.p.c. del presente ricorso e delle domande ivi azionate;
-nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di CP_1
comunicazione di riliquidazione e del correlativo indebito del 24.10.2019 e quindi annullarlo e/o pagina 2 di 7 revocarlo e/o privarlo di qualsivoglia efficacia ovvero comunque disapplicarlo;
accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento del 22.04.2021 di ripetizione di indebito e CP_1
quindi annullarlo e/o revocarlo e/o privarlo di qualsivoglia efficacia ovvero, comunque, disapplicarlo;
accertare e dichiarare che la sig.ra , in relazione ai provvedimenti di cui sopra, Parte_1 CP_1 oggi impugnati, nulla deve all' a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito, e ciò anche CP_1
perché in capo alla medesima non si profila alcun dolo rilevante ex lege;
-per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che l' , per il titolo di cui sopra e per la sua (non CP_1
dovuta) ripetizione e/o restituzione, nulla può trattenere alla ricorrente. Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In tema di indebito previdenziale si condivide l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui, “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n.
18046). Va altresì ricordato che tale principio opera “senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente CP_1
l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1228 del
20/01/2011).
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie il principio generale di ripetibilità dell'indebito, espresso dall'art. 2033 c.c., cede il passo a specifiche previsioni normative che escludono la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed pagina 3 di 7 una situazione idonea a generare affidamento: il principio trova copertura costituzionale nell'art. 38
Cost. a tutela di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, nonostante che con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (D.L. n. 850 del
1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella
L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e 431/1993) hanno delineato un regime di favore rispetto alla disciplina generale dell'indebito civile contenuta nell'art. 2033 c.c., venendo in considerazione prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia del beneficiario.
E' stato così posto l'accento dalla giurisprudenza di legittimità sulla buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione,
pagina 4 di 7 affermandosi che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di “dolo comprovato” (cfr ex multis Cass. Sez. Lav. 26036/2019;
Cass. Sez. Lav. 28771/2018).
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (13223/2020) sul solco delle pronunce da ultimo citate, nel ribadire che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce invece all'indebito previdenziale, ha tuttavia ancora una volta affermato che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., dovendosi invece applicare i seguenti principi (sintetizzati nelle pronunce Cass. n. 1446/2008; n.
11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento", che deve essere escluso nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Sul solco delle sentenze sopra richiamate (Cass. 28771/2018 e Cass. 31372/2019) l'ordinanza
13223/2020 conferma il principio secondo il quale nella specifica fattispecie dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione deve ricorrere il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno il suo affidamento e ha escluso che tale situazione soggettiva possa configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall . Già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1
telematico dei requisiti reddituali. Lo scambio di informazioni e dati tra Amministrazioni Pubbliche è stato poi normativamente rafforzato dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per cui l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
pagina 5 di 7 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ancor più dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come sia pacifica la genesi dell'indebito per il superamento dei limiti reddituali fissati per legge per la fruizione della pensione di invalidità civile.
Senonché, non sussiste un'ipotesi di dolo che giustifichi la ripetizione dei ratei erogati in epoca antecedente all'accertamento dell'indebito, in quanto il compendio reddituale della ricorrente era stato correttamente raffigurato nella dichiarazione RED 2018, relativa ai redditi del 2017, trasmessa in data 9 gennaio 2019.
Dunque, in accordo con la giurisprudenza sopra citata, sono ripetibili i ratei erogati successivamente alla comunicazione di indebito, di importo pari a euro 285,66.
In questi termini il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00), e si determina in € 1.865,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara dovuto all' l'importo di € 285,66, erogato a titolo di pensione INVCIV n. CP_1
07050077 per la mensilità di novembre 2019;
2. Dichiara non dovute all' le ulteriori somme indicate nel provvedimento del 24.10.2019; CP_1
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre rimb. forf., IVA CP_1
e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1227/2023 tra
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in Modena, Via Galeno n. 62, elettivamente domiciliata in Modena, Viale Trento Trieste n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Giacchetti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede Legale in Roma, Via Ciro Il Grande 21, in persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale V. Reiter 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Oggi, 01/04/2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. GIACCHETTI FRANCESCA ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta.
Per gli Avv.ti GUSEPPE Controparte_1
BASILE ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in Modena, Via Galeno n. 62, elettivamente domiciliata in Modena, Viale Trento Trieste n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Giacchetti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede Legale in Roma, Via Ciro Il Grande 21, in persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Viale V. Reiter 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/10/2023, già titolare della pensione INVCIV n. Parte_1
07050077, premettendo che, con provvedimento del 24.10.2019, l' le avrebbe comunicato di aver CP_1
proceduto a un ricalcolo della suddetta pensione, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017, così elaborando un indebito di complessivi euro 6.815,41, eccependo l'illegittimità della richiesta restitutoria, ha chiesto di:
-in via preliminare, accertare e dichiarare la procedibilità ex art. 443 c.p.c. del presente ricorso e delle domande ivi azionate;
-nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di CP_1
comunicazione di riliquidazione e del correlativo indebito del 24.10.2019 e quindi annullarlo e/o pagina 2 di 7 revocarlo e/o privarlo di qualsivoglia efficacia ovvero comunque disapplicarlo;
accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento del 22.04.2021 di ripetizione di indebito e CP_1
quindi annullarlo e/o revocarlo e/o privarlo di qualsivoglia efficacia ovvero, comunque, disapplicarlo;
accertare e dichiarare che la sig.ra , in relazione ai provvedimenti di cui sopra, Parte_1 CP_1 oggi impugnati, nulla deve all' a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito, e ciò anche CP_1
perché in capo alla medesima non si profila alcun dolo rilevante ex lege;
-per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che l' , per il titolo di cui sopra e per la sua (non CP_1
dovuta) ripetizione e/o restituzione, nulla può trattenere alla ricorrente. Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In tema di indebito previdenziale si condivide l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui, “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n.
18046). Va altresì ricordato che tale principio opera “senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente CP_1
l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1228 del
20/01/2011).
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie il principio generale di ripetibilità dell'indebito, espresso dall'art. 2033 c.c., cede il passo a specifiche previsioni normative che escludono la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed pagina 3 di 7 una situazione idonea a generare affidamento: il principio trova copertura costituzionale nell'art. 38
Cost. a tutela di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993).
Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, nonostante che con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un “avvicinamento” nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto, la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (D.L. n. 850 del
1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella
L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
La giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e 431/1993) hanno delineato un regime di favore rispetto alla disciplina generale dell'indebito civile contenuta nell'art. 2033 c.c., venendo in considerazione prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia del beneficiario.
E' stato così posto l'accento dalla giurisprudenza di legittimità sulla buona fede del percettore e la presenza di una situazione idonea a generare affidamento circa la spettanza della prestazione,
pagina 4 di 7 affermandosi che il rateo è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di “dolo comprovato” (cfr ex multis Cass. Sez. Lav. 26036/2019;
Cass. Sez. Lav. 28771/2018).
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (13223/2020) sul solco delle pronunce da ultimo citate, nel ribadire che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce invece all'indebito previdenziale, ha tuttavia ancora una volta affermato che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., dovendosi invece applicare i seguenti principi (sintetizzati nelle pronunce Cass. n. 1446/2008; n.
11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento", che deve essere escluso nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Sul solco delle sentenze sopra richiamate (Cass. 28771/2018 e Cass. 31372/2019) l'ordinanza
13223/2020 conferma il principio secondo il quale nella specifica fattispecie dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione deve ricorrere il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno il suo affidamento e ha escluso che tale situazione soggettiva possa configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall . Già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1
telematico dei requisiti reddituali. Lo scambio di informazioni e dati tra Amministrazioni Pubbliche è stato poi normativamente rafforzato dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per cui l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
pagina 5 di 7 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ancor più dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la CP_1
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come sia pacifica la genesi dell'indebito per il superamento dei limiti reddituali fissati per legge per la fruizione della pensione di invalidità civile.
Senonché, non sussiste un'ipotesi di dolo che giustifichi la ripetizione dei ratei erogati in epoca antecedente all'accertamento dell'indebito, in quanto il compendio reddituale della ricorrente era stato correttamente raffigurato nella dichiarazione RED 2018, relativa ai redditi del 2017, trasmessa in data 9 gennaio 2019.
Dunque, in accordo con la giurisprudenza sopra citata, sono ripetibili i ratei erogati successivamente alla comunicazione di indebito, di importo pari a euro 285,66.
In questi termini il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00), e si determina in € 1.865,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara dovuto all' l'importo di € 285,66, erogato a titolo di pensione INVCIV n. CP_1
07050077 per la mensilità di novembre 2019;
2. Dichiara non dovute all' le ulteriori somme indicate nel provvedimento del 24.10.2019; CP_1
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre rimb. forf., IVA CP_1
e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
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