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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3712/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da Parte_1
(C.F. , e da
[...] C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. FENILI GRETA (C.F.
[...] C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._3
VIA NICCOLO' TOMMASEO 72, PADOVA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1. La figlia minore (CF: ) viene Persona_1 C.F._4 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
2. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia. I genitori stabiliscono quindi che essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la prole relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. I genitori si impegnano a gestire le frequentazioni con la figlia nel rispetto delle sue necessita, tenuto conto dell'età e delle esigenze 1 lavorative e relazionali di ciascuno, nell'interesse esclusivo di e, pertanto, di seguire la Per_1 figlia nello sport, nelle consegne scolastiche ovvero nelle attività ludiche, riconsegnandola sempre all'altro genitore con i compiti svolti ed in ordine.
4. Per quanto concerne il diritto di visita e frequentazione attesi gli impegni lavorativi dei rispettivi genitori si stabilisce che il padre terrà con sé la figlia , come segue: tutti i fine settimana dal venerdì indicativamente dalle ore 17.00 Per_1 fino alla domenica sera, quando riporterà la minore presso la residenza / casa dei nonni materni entro le ore 20.00. 5. Il padre si impegna obbligatoriamente ad informare sempre e per iscritto la madre entro il martedì sera, qualora insorgessero gravi ed inevitabili impegni, a causa dei quali non riuscirà a tenere con sé la figlia durante il fine settimana, così da permettere alla madre di organizzarsi per tempo. Qualora si verificherà il predetto imprevisto, segnalato tempestivamente, a seguito del quale il papà non potrà trascorrere il fine settimana con la figlia , il padre, si Per_1 occuperà della minore, dal lunedì mattina - quando andrà a prenderla a casa per portarla a scuola ovvero al centro estivo o comunque per tenerla con sé per poi riaccompagnarla il martedì sera indicativamente alle ore 20.00 presso la casa di residenza/casa dei nonni materni.
6. Tutti i giorni della settimana tranne i fine settimana come sopra disciplinati al punto 4), la minore starà con la madre.
7. I genitori garantiscono un giornaliero contatto telefonico con l'altro genitore e si impegnano ad informare l'altro genitore di eventuali spostamenti, gite e allontanamenti anche di breve durata che prevedano il pernotto in luoghi differenti dalle rispettive residenze e/o dimore.
8. I genitori potranno di comune accordo, previa tempestiva comunicazione scritta, con congruo anticipo (tramite wapp ovvero sms o mail) secondo le esigenze personali e lavorative, derogare al suddetto calendario di visita.
9. Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà il tempo equamente diviso tra i genitori e, segnatamente, dal 22 al 29 dicembre con la mamma e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre, alternandoli di anno in anno. 10. Per quanto riguarda le vacanze pasquali esse saranno trascorse interamente con il padre, sempre fatti salvi differenti e concordati accordi scritti tra i genitori. 11. Tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, eventuali ponti ecc.) verranno trascorse con il padre attesi gli impegni lavorativi della madre, sempre fatti salvi differenti accordi scritti;
12. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno una settimana sempre in base alle esigenze lavorative dei genitori e le ferie assegnate alla madre. I singoli periodi di ferie saranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. 13. I genitori prevedono - previa tempestiva comunicazione scritta da farsi almeno un mese prima all'altro genitore - che durante l'anno potranno eventualmente trascorrere con la propria figlia una settimana di ferie extra Per_1 al di fuori dal calendario scolastico, con ciò sospendendo e derogando al calendario di visita che verrà ripreso al rientro dalla settimana di ferie . 14. Il sig. a Parte_2
2 titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia , verserà mensilmente la somma Per_1 di € 300,00 ( euro trecento/00) alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madree dalla medesima indicato;
detto assegno di mantenimento verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT a partire dall'anno 2026. 15. Il padre inoltre verserà alla madre il 50% delle spese straordinarie, come di seguito indicate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione;
- I genitori prevedono già espressamente che: la spese per il vestiario, le spese di pulmino, la mensa, lo studio assistito a scuola, la spesa di un tutor per il sostegno nei compiti, la logopedista, i centri estivi, il campeggio e le gite scolastiche anche con pernotto, verranno sempre sostenute al 50% tra i genitori senza necessità di preventivo accordo. -Infatti durante tutto il periodo estivo fino alla ripresa della scuola frequenterà centri estivi ed il campeggio e tutte le spese saranno Per_1 suddivise a metà 50% tra i genitori ed il padre anticiperà a semplice richiesta la propria quota alla madre che provvederà direttamente ai pagamenti e alle iscrizioni. 16. L' assegno familiare
(attualmente Assegno Unico e universale per i figli a carico) verrà richiesto e percepito integralmente dalla signora con espressa rinuncia dal richiederli e/o percepirlo Parte_1
3 da parte del sig. che si impegna a fornire tutta la Parte_2 documentazione necessaria per fare la pratica al Caaf. 17. I genitori si scambiano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto / carta di identità o di altro documento valido per l'espatrio della minore ove saranno apporti i nomi di entrambi i genitori. 18. I ricorrenti dichiarano di aver definito fra loro ogni rapporto di dare-avere e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione o causa. 19. Le spese e competenze legali relative al presente procedimento debbono intendersi suddivise a metà tra le parti senza vincolo di solidarietà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18/11/2025, e Parte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data Parte_2
l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplinasse i rapporti tra gli stessi e la figlia nata in data [...], secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate Per_1 in epigrafe.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo di euro 3.300,00 circa, mentre Parte_1 Parte_2 di euro 28.000,00 circa.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, della collocazione del mantenimento della figlia, dei quali hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 21.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 27.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, in data 3.12.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
4 Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3712/2025 R.G.V.G. promossa da e con l'intervento del Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
• recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3712/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da Parte_1
(C.F. , e da
[...] C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. FENILI GRETA (C.F.
[...] C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._3
VIA NICCOLO' TOMMASEO 72, PADOVA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1. La figlia minore (CF: ) viene Persona_1 C.F._4 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
2. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia. I genitori stabiliscono quindi che essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la prole relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. I genitori si impegnano a gestire le frequentazioni con la figlia nel rispetto delle sue necessita, tenuto conto dell'età e delle esigenze 1 lavorative e relazionali di ciascuno, nell'interesse esclusivo di e, pertanto, di seguire la Per_1 figlia nello sport, nelle consegne scolastiche ovvero nelle attività ludiche, riconsegnandola sempre all'altro genitore con i compiti svolti ed in ordine.
4. Per quanto concerne il diritto di visita e frequentazione attesi gli impegni lavorativi dei rispettivi genitori si stabilisce che il padre terrà con sé la figlia , come segue: tutti i fine settimana dal venerdì indicativamente dalle ore 17.00 Per_1 fino alla domenica sera, quando riporterà la minore presso la residenza / casa dei nonni materni entro le ore 20.00. 5. Il padre si impegna obbligatoriamente ad informare sempre e per iscritto la madre entro il martedì sera, qualora insorgessero gravi ed inevitabili impegni, a causa dei quali non riuscirà a tenere con sé la figlia durante il fine settimana, così da permettere alla madre di organizzarsi per tempo. Qualora si verificherà il predetto imprevisto, segnalato tempestivamente, a seguito del quale il papà non potrà trascorrere il fine settimana con la figlia , il padre, si Per_1 occuperà della minore, dal lunedì mattina - quando andrà a prenderla a casa per portarla a scuola ovvero al centro estivo o comunque per tenerla con sé per poi riaccompagnarla il martedì sera indicativamente alle ore 20.00 presso la casa di residenza/casa dei nonni materni.
6. Tutti i giorni della settimana tranne i fine settimana come sopra disciplinati al punto 4), la minore starà con la madre.
7. I genitori garantiscono un giornaliero contatto telefonico con l'altro genitore e si impegnano ad informare l'altro genitore di eventuali spostamenti, gite e allontanamenti anche di breve durata che prevedano il pernotto in luoghi differenti dalle rispettive residenze e/o dimore.
8. I genitori potranno di comune accordo, previa tempestiva comunicazione scritta, con congruo anticipo (tramite wapp ovvero sms o mail) secondo le esigenze personali e lavorative, derogare al suddetto calendario di visita.
9. Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà il tempo equamente diviso tra i genitori e, segnatamente, dal 22 al 29 dicembre con la mamma e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre, alternandoli di anno in anno. 10. Per quanto riguarda le vacanze pasquali esse saranno trascorse interamente con il padre, sempre fatti salvi differenti e concordati accordi scritti tra i genitori. 11. Tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, eventuali ponti ecc.) verranno trascorse con il padre attesi gli impegni lavorativi della madre, sempre fatti salvi differenti accordi scritti;
12. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno una settimana sempre in base alle esigenze lavorative dei genitori e le ferie assegnate alla madre. I singoli periodi di ferie saranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. 13. I genitori prevedono - previa tempestiva comunicazione scritta da farsi almeno un mese prima all'altro genitore - che durante l'anno potranno eventualmente trascorrere con la propria figlia una settimana di ferie extra Per_1 al di fuori dal calendario scolastico, con ciò sospendendo e derogando al calendario di visita che verrà ripreso al rientro dalla settimana di ferie . 14. Il sig. a Parte_2
2 titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia , verserà mensilmente la somma Per_1 di € 300,00 ( euro trecento/00) alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madree dalla medesima indicato;
detto assegno di mantenimento verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT a partire dall'anno 2026. 15. Il padre inoltre verserà alla madre il 50% delle spese straordinarie, come di seguito indicate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione;
- I genitori prevedono già espressamente che: la spese per il vestiario, le spese di pulmino, la mensa, lo studio assistito a scuola, la spesa di un tutor per il sostegno nei compiti, la logopedista, i centri estivi, il campeggio e le gite scolastiche anche con pernotto, verranno sempre sostenute al 50% tra i genitori senza necessità di preventivo accordo. -Infatti durante tutto il periodo estivo fino alla ripresa della scuola frequenterà centri estivi ed il campeggio e tutte le spese saranno Per_1 suddivise a metà 50% tra i genitori ed il padre anticiperà a semplice richiesta la propria quota alla madre che provvederà direttamente ai pagamenti e alle iscrizioni. 16. L' assegno familiare
(attualmente Assegno Unico e universale per i figli a carico) verrà richiesto e percepito integralmente dalla signora con espressa rinuncia dal richiederli e/o percepirlo Parte_1
3 da parte del sig. che si impegna a fornire tutta la Parte_2 documentazione necessaria per fare la pratica al Caaf. 17. I genitori si scambiano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto / carta di identità o di altro documento valido per l'espatrio della minore ove saranno apporti i nomi di entrambi i genitori. 18. I ricorrenti dichiarano di aver definito fra loro ogni rapporto di dare-avere e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione o causa. 19. Le spese e competenze legali relative al presente procedimento debbono intendersi suddivise a metà tra le parti senza vincolo di solidarietà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18/11/2025, e Parte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data Parte_2
l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplinasse i rapporti tra gli stessi e la figlia nata in data [...], secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate Per_1 in epigrafe.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo di euro 3.300,00 circa, mentre Parte_1 Parte_2 di euro 28.000,00 circa.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, della collocazione del mantenimento della figlia, dei quali hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 21.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 27.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, in data 3.12.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
4 Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3712/2025 R.G.V.G. promossa da e con l'intervento del Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
• recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
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