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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1457/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
GI LO, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2322/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 28/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018000417767 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1mpugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento di € 1.656,99 notificatale dalla Riscossione Sicilia s.p.a. per debito nascente da tre avvisi di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad altrettanti decreti ingiuntivi. Nel corso del giudizio venne documentato che l'uno avviso era stato annullato con sentenza della stessa
C.T.P., l'altro pure era stato annullato, sebbene con riduzione dell'originaria pretesa, con sentenza del medesimo Organo giudiziario;
l'ultimo avviso aveva formato oggetto di definizione agevolata.
Si costituì la A.t.o. Me 1 s.p.a. in liquidazione affermando la tempestiva notificazione degli atti prodromici, depositando documenti a dimostrazione del fatto.
Il IU adìto ha accolto il ricorso per quanto atteneva all'avviso di liquidazione interamente annullato e quello oggetto di definizione agevolata;
lo ha accolto parzialmente per quanto atteneva all'avviso di liquidazione che aveva visto ridotto giudizialmente l'importo ivi preteso.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello lamentando che l'avviso di liquidazione dedotto a definizione agevolata era tornato vitale a causa dell'opposizione dell'Ufficio al beneficio, mentre le due sentenze che avevano accolto i ricorsi avverso gli altri due avvisi di liquidazione erano stata gravate d'appello, che pendeva.
Non si è costituita la Società appellata, sebbene regolarmente e tempestivamente attinta dall'atto d'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina, anzitutto, la doglianza per la quale la pendenza degli appelli concernenti due dei tre avvisi di liquidazione avrebbe dovuto impedire la definizione della vertenza. Il Collegio ignora se i due giudizi d'appello siano stati definiti e constata l'assenza di notizie in merito da parte dell'Ufficio appellante. Rileva, in ogni caso, che il venire meno giudizialmente del titolo del credito destituisce di fondamento la cartella di pagamento, di guisa che essa va annullata nonostante penda l'appello sul verdetto di annullamento. Corretta, dunque, appare la corrispondente statuizione del primo IU.
Per quanto attiene, poi, al terzo avviso di liquidazione – n° 2016/004/DI/00001219/00 – la Corte riconosce che il documentato diniego opposto dall'Ufficio impositore alla domanda di definizione agevolata del relativo credito restituisce vitalità all'avviso stesso e comporta, per questa parte, la riforma della sentenza impugnata.
Non v'è adito a pronuncia circa il rimborso delle spese di difesa, dato l'accoglimento parziale dell'appello.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1142/2021 r.g., lo accoglie limitatamente alla parte della sentenza concernente l'avviso di liquidazione n° 2016/004/DI/00001219/00, che resta dunque confermato e vitale. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
GI LO, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2322/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 28/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018000417767 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1mpugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento di € 1.656,99 notificatale dalla Riscossione Sicilia s.p.a. per debito nascente da tre avvisi di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad altrettanti decreti ingiuntivi. Nel corso del giudizio venne documentato che l'uno avviso era stato annullato con sentenza della stessa
C.T.P., l'altro pure era stato annullato, sebbene con riduzione dell'originaria pretesa, con sentenza del medesimo Organo giudiziario;
l'ultimo avviso aveva formato oggetto di definizione agevolata.
Si costituì la A.t.o. Me 1 s.p.a. in liquidazione affermando la tempestiva notificazione degli atti prodromici, depositando documenti a dimostrazione del fatto.
Il IU adìto ha accolto il ricorso per quanto atteneva all'avviso di liquidazione interamente annullato e quello oggetto di definizione agevolata;
lo ha accolto parzialmente per quanto atteneva all'avviso di liquidazione che aveva visto ridotto giudizialmente l'importo ivi preteso.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello lamentando che l'avviso di liquidazione dedotto a definizione agevolata era tornato vitale a causa dell'opposizione dell'Ufficio al beneficio, mentre le due sentenze che avevano accolto i ricorsi avverso gli altri due avvisi di liquidazione erano stata gravate d'appello, che pendeva.
Non si è costituita la Società appellata, sebbene regolarmente e tempestivamente attinta dall'atto d'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina, anzitutto, la doglianza per la quale la pendenza degli appelli concernenti due dei tre avvisi di liquidazione avrebbe dovuto impedire la definizione della vertenza. Il Collegio ignora se i due giudizi d'appello siano stati definiti e constata l'assenza di notizie in merito da parte dell'Ufficio appellante. Rileva, in ogni caso, che il venire meno giudizialmente del titolo del credito destituisce di fondamento la cartella di pagamento, di guisa che essa va annullata nonostante penda l'appello sul verdetto di annullamento. Corretta, dunque, appare la corrispondente statuizione del primo IU.
Per quanto attiene, poi, al terzo avviso di liquidazione – n° 2016/004/DI/00001219/00 – la Corte riconosce che il documentato diniego opposto dall'Ufficio impositore alla domanda di definizione agevolata del relativo credito restituisce vitalità all'avviso stesso e comporta, per questa parte, la riforma della sentenza impugnata.
Non v'è adito a pronuncia circa il rimborso delle spese di difesa, dato l'accoglimento parziale dell'appello.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1142/2021 r.g., lo accoglie limitatamente alla parte della sentenza concernente l'avviso di liquidazione n° 2016/004/DI/00001219/00, che resta dunque confermato e vitale. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone