Decreto cautelare 16 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto ND, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi, n. 18;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione della Regione Abruzzo - Servizio Organizzazione n. -OMISSIS-e del relativo allegato di pari data con cui è stata disposta la esclusione della candidata Dott.ssa -OMISSIS- (cod. id. -OMISSIS-) dalla procedura selettiva di cui all' “Avviso pubblico per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale non dirigenziale “Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione”, vari profili professionali, da assegnare al Dipartimento “Presidenza - Programmazione - Turismo” Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE” della Giunta Regionale d'Abruzzo, riservato ai soggetti di cui all'art. 50, comma 17 bis, del Decreto Legge 24 Febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21 Aprile 2023”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi e richiamati ivi compresi, per quanto occorrer possa, la relazione sull'attività lavorativa della candidata prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, il verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del -OMISSIS-e la nota prot. del Servizio Personale prot. n. -OMISSIS-, con riguardo altresì al provvedimento disciplinare ivi richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa MA ND;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato il-OMISSIS- domanda di partecipazione al concorso pubblicato in data 8.1.2025 per la stabilizzazione di quattro unità di personale non dirigenziale con anzianità di servizio prestato a tempo determinato di ventiquattro mesi presso la Regione Abruzzo nelle funzioni oggetto della selezione.
Con il ricorso in decisione impugna la determinazione regionale n. -OMISSIS-con la quale è stata esclusa dal concorso per carenza del requisito di cui all’art. 2, co. 1, “lett. A Requisiti generali”, lett. e), del bando in quanto licenziata dal precedente impiego presso la Regione con provvedimento n. -OMISSIS-e per avere riportato una “ -OMISSIS-- ”.
Il ricorso è affidato a un unico motivo di censura dell’esclusione per vizi di “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e ss. l. n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 2 e 8 dell’avviso pubblico di selezione, dell’art. 55-bis e ss. d.lgs. n. 165/2001, nonché della disciplina nazionale e regionale in tema di “misurazione e valutazione dei risultati”; eccesso di potere: sviamento; errore di fatto e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; illogicità e irragionevolezza; ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 Cost.”.
Il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo:
- perché assunto prima dell’espletamento della prova selettiva in violazione degli artt. 2 e 8 del bando che richiedono il possesso dei requisiti al momento della domanda e dell’assunzione e prevedono l’ammissione dei candidati alla selezione con riserva di verifica dei requisiti prescritti sulla base delle dichiarazioni, della domanda e degli accertamenti d’ufficio;
- perché si fonda sul presupposto errato e travisato che la ricorrente era stata licenziata benché il recesso datoriale sia privo dei relativi presupposti in quanto intervenuto all’esito della cessazione per scadenza naturale del rapporto di lavoro in data -OMISSIS-;
- perché sproporzionato e arbitrario rispetto alla condotta della ricorrente che, a causa di un difetto di notifica, avrebbe fatto registrare la propria presenza in servizio in quattro degli otto giorni di una precedente sanzione disciplinare di sospensione dal servizio;
- e comunque inefficace perché non ritualmente notificato e irrogato il -OMISSIS- a rapporto di lavoro scaduto il -OMISSIS-;
- perché adottato sulla base di una relazione dirigenziale del -OMISSIS- sconosciuta alla ricorrente, conclusa con una “ -OMISSIS-- ”, benché il bando richiedesse la valutazione positiva limitatamente a un periodo di 24 mesi di servizio, richiesto quale requisito speciale di ammissione;
- perché ha valorizzato la relazione del -OMISSIS- che al servizio reso dalla ricorrente -OMISSIS- ha attribuito una valutazione “ non sufficiente ” senza considerare che per gli anni 2022 e 2023 la ricorrente aveva ottenuto una valutazione di livello “ ottimo ”, come risultante dalla scheda di valutazione del 2024 redatta e comunicata il -OMISSIS-.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha superato la prova selettiva dopo essere stata ammessa con riserva alla selezione con decreto monocratico del 16.7.2025, confermato con ordinanza cautelare n. 194/2025.
Resiste la Regione Abruzzo.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
1. Preliminarmente deve darsi atto che il provvedimento di esclusione è stato adottato per difetto dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 comma 1 lett. A sub f) (licenziamento disciplinare) e lett. B sub d) (valutazione negativa) dell’avviso prima dello svolgimento del colloquio al quale i candidati, secondo l’art. 8 comma 1 dell’avviso, sono ammessi con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti dei quali i candidati devono risultare in possesso sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell’eventuale assunzione.
La ricorrente, che - è incontestato - disponeva dei requisiti di ammissione alla data della presentazione della domanda, censura l’esclusione per violazione del citato art. 8 comma 1, perché disposta prima dello svolgimento del colloquio, mentre la Regione difende il proprio operato richiamando il comma 4 dell’art. 2 dell’avviso che invece dispone l’esclusione dalla selezione in qualsiasi momento, ove sia accertato che il candidato è privo di uno dei requisiti di ammissione.
Nondimeno l’accoglimento del motivo sarebbe ininfluente perché avrebbe il solo effetto di differire l’efficacia dell’esclusione alla data della formazione della graduatoria medio tempore intervenuta, nella quale la ricorrente risulta iscritta.
L’interesse alla decisione si concentra pertanto sulle censure di eccesso di potere che ritengono inidonei a giustificare l’esclusione sia il licenziamento “ per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale ” (art. 2 comma 1 lett. A sub f) dell’avviso), che la “ valutazione insufficiente ” del servizio prestato nel pregresso rapporto di lavoro a termine (art. 2 comma 1 lett. B sub d).
1.1. Deve pertanto accertarsi, ai sensi e nei limiti dell’art. 8 del codice del processo amministrativo, se detti presupposti siano sussumibili nelle disposizioni dell’avviso che li considerano motivo di esclusione dalla selezione.
2. A tal fine le censure articolate nel ricorso avverso i due motivi di esclusione possono essere esaminate partitamente.
2.1. Il licenziamento con preavviso prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
L’atto di licenziamento adottato dall’Ufficio procedimenti disciplinari della Regione Abruzzo:
- premette che la ricorrente ha subito due sanzioni disciplinari conservative: la prima irrogata con provvedimento n. -OMISSIS-, consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per otto giorni con decorrenza dal -OMISSIS-, la seconda – non specificata nel contenuto - irrogata con provvedimento n.-OMISSIS-;
- addebita alla ricorrente di essersi presentata in servizio nei giorni 4, 5, 6 e 7 novembre 2024, così disattendendo l’ordine di astensione dall’attività lavorativa conseguente alla sospensione disciplinare irrogatale con il provvedimento n.-OMISSIS-.
- riconduce il comportamento contestato alla ricorrente a un’ipotesi di “ insubordinazione non lieve ”;
- “ dispone di irrogare alla dipendente Dott.ssa -OMISSIS-…. la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso ai sensi dell’art. 72 comma 9, punto 1, lett. a), c) e lett. g) del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali 2019 – 2021 ”;
- dà atto che “ l’irrogata sanzione ha effetto anche ad intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9, del D.Lgs. 165/2001 ” secondo il quale “ La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio ”.
È quindi decisivo accertare se l’infrazione contestata alla ricorrente sia espressamente sanzionata con il licenziamento dalle fonti citate nel provvedimento disciplinare.
In caso contrario il licenziamento, ove fondato su fatti diversi da quelli tassativamente individuati da dette fonti e ancorché proporzionato alla gravità dell’infrazione, sarebbe inefficace perché irrogato dopo la scadenza del rapporto di lavoro, a procedimento disciplinare ormai estinto.
L’art. 72 comma 9, punto 1, lett. a), c) e lett. g) del CCNL del personale del comparto Funzioni locali 2019 – 2021, citato nel dispositivo del licenziamento inflitto alla ricorrente, prevede l’irrogazione di detta sanzione con preavviso nei seguenti casi:
a) ipotesi considerate dall’art. 55 quater , comma 1, lett. b) e c) da f bis ) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001 [ b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ] e dal comma 3 quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001 [ Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati ];
c) “ recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione ”;
g) “ violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ”.
Gli articoli 3 e 16 del d.P.R. n. 62/2013 richiamati nella narrativa del licenziamento si riferiscono a mancanze che devono essere valutate a fini sanzionatori “ in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza ”.
Gli articoli 3 e 18 della d.G.R. Abruzzo n. 983/2018, parimenti richiamati nella narrativa del licenziamento, dettano, rispettivamente, i principi ai quali il dipendente della Regione Abruzzo deve conformarsi e rinviano al d.P.R. n. 62/2013, al contratto collettivo di settore e all’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001.
È agevole constatare che le disposizioni in rassegna prevedono ipotesi tassative e tipizzate di infrazioni, sanzionate con il licenziamento per il solo fatto che siano state accertate come vere [art. 72 CCNL, comma 9, punto1, lett. a), limitatamente alle ipotesi, cui fa espresso rinvio, delle lettere b) c) f ter ), f quater ) e f quinquies ) dell’art. 55 quater, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 - e art. 72 comma 9 lett. c)], e condotte sussumibili in clausole generali di fonte pattizia e normativa che, una volta accertate, sono sanzionate con misure conservative o gradatamente con il licenziamento, se ritenute in concreto, con giudizio discrezionale, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro [art. 72 CCNL, comma 9, punto1, lett. a), limitatamente alle ipotesi ivi richiamate di cui alla lettera f bis ), del comma 1 dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001, degli articoli 3 e 16 del d.P.R. n. 62/2013 e degli articoli 3 e 18 della d.G.R. Abruzzo n. 983/2018].
Ebbene, il comma 9 dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, richiamato nell’atto di licenziamento, dopo aver ribadito che la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare, consente eccezionalmente di licenziare il dipendente cessato dal servizio quando per “ l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento ” ai fini dell’applicazione delle disposizioni che considerano il licenziamento un fatto produttivo di effetti anche dopo l’estinzione del rapporto di lavoro.
Il Collegio ritiene che la disposizione, in quanto eccezionale, debba essere interpretata in senso restrittivo e dunque limitata alle ipotesi tipiche di infrazioni giudicate ex ante , dalla legge o dal contratto collettivo, tanto gravi da esigere il licenziamento come unica e automatica risposta sanzionatoria all’infrazione commessa, perché incompatibile, non solo con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ma anche – come nel caso in decisione - con la possibilità di costituirne uno nuovo con lo stesso soggetto che l’ha subita.
Diverso è il caso delle clausole generali che contemplano fattispecie aperte di illeciti disciplinari senza elencare, né descrivere le singole infrazioni, ma collegano le sanzioni alla violazione degli obblighi del prestatore di lavoro e consentono di irrogare la sanzione più severa in luogo di una conservativa, quanto più grave il datore di lavoro giudichi l’infrazione in concreto ascritta alla violazione di detti obblighi (art. 2119 c.c. art. 55 quater comma 1, lett f bis ), art. 72 comma 9, punto 1, lett. g) CCNL – funzioni locali),
Se si ammettesse il licenziamento postumo anche in detti casi non tipizzati per i quali esso è la reazione solo eventuale e ponderata alla mancanza in concreto contestata, si arriverebbe a dilatare la locuzione “ salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento ” fino a comprendervi ipotesi non tipiche, sussumibili nelle categorie aperte di violazioni dei doveri del lavoratore sanzionabili con misure conservative e se di particolare gravità con il licenziamento quale extrema ratio , secondo criteri di proporzionalità e gradualità.
La natura eccezionale della disposizione esige pertanto che ne sia limitata l’applicazione alle ipotesi tassative e tipizzate, sanzionabili solo e automaticamente con il licenziamento, con esclusione delle ipotesi di licenziamento previste da clausole generali ed elastiche in alternativa alle sanzioni conservative, in ragione della gravità di mancanze definite per categorie generali, che si prestano quindi ad integrazioni in via interpretativa incompatibili con il regime delle norme eccezionali.
Venendo al caso in decisione il licenziamento della ricorrente richiama sia disposizioni che ammettono in via automatica il recesso del datore di lavoro, sia disposizioni che invece richiedono la ponderazione fra gravità della condotta e gradualità della sanzione.
Non può quindi escludersi - anzi l’addebito di “ insubordinazione non lieve ” e l’esigenza avvertita dall’organo disciplinare di “ valutare la sanzione in base alla gravità della condotta ” - lasciano presumere - che il licenziamento irrogato alla ricorrente esuli dalle fattispecie di licenziamento automatico e pertanto non poteva essere adottato in via postuma perché il procedimento disciplinare si era già estinto ope legis con la cessazione del rapporto di lavoro.
Su tali premesse deve essere accolto il motivo secondo il quale il licenziamento postumo della ricorrente non costituisce valido presupposto dell’esclusione perché estraneo alle ipotesi che ai sensi del comma 9 del citato art. 55 bis , attribuiscono efficacia giuridica alla sanzione espulsiva irrogata dopo la cessazione del rapporto di impiego.
2.2. La valutazione negativa – relazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Il servizio prestato dalla ricorrente presso la Regione Abruzzo dal 15.1.2022 al -OMISSIS- è stata valutato “ ottimo ” per il biennio 2022/2023.
Su richiesta della commissione di concorso il Servizio Autorità di gestione unica FESR FSE della Regione ha valutato come “ NON positiva l'attività lavorativa svolta dalla Dott.ssa -OMISSIS- nel periodo 15.01.2022 - 14.01.2025 ” e anche su tale presupposto la Regione ha adottato il provvedimento di esclusione della la ricorrente dalla selezione per difetto del requisito previsto dall’art. 2, punto1 lett. A) sub d) dell’avviso.
Il giudizio sull’attività lavorativa della ricorrente espressamente riferito al “ periodo 15.01.2022 - 14.01.2025 ”, ha ad oggetto la sola l’attività svolta nell’ultimo anno di servizio, benché l’avviso richieda la valutazione positiva dell’attività svolta da coloro che avessero maturato almeno ventiquattro mesi di servizio, riferendosi chiaramente a tutto il periodo di servizio.
Lo si desume dal contrappunto evidenziato dal relatore della valutazione fra il giudizio di livello “ ottimo ” per la prestazione degli anni 2022 e 2023 e “ la valutazione per l’anno 2024 [ è ] insufficiente e fortemente negativa ” e ciononostante conclude il giudizio con una valutazione globale “ non positiva ”, giustificando l’evidente contraddizione asserendo che le valutazioni positive degli anni 2022 e 2023 sarebbero nulla di più che uno “ stimolo al miglioramento delle prestazioni e ad un maggior coinvolgimento nelle attività d’ufficio ”.
Si tratta, come è evidente, di una riserva mentale che non scalfisce il giudizio “ ottimo ” della prestazione resa negli anni precedenti, espresso con formale atto di gestione del rapporto di lavoro della ricorrente e analiticamente motivato con l’attribuzione di punteggi numerici per ciascuno dei criteri di giudizio dettagliati nella tabella di valutazione.
Ne consegue che la valutazione del servizio della ricorrente contenuta nella relazione del -OMISSIS- è parziale e non corrisponde a quella richiesta dall’avviso di selezione e dalla commissione “ sull’attività lavorativa svolta dal candidato -OMISSIS- ”.
Essa pertanto non costituisce valido presupposto del provvedimento di esclusione perché non tiene conto del fatto che per due terzi dell’attività svolta e comunque per un periodo pari a ventiquattro mesi alle dipendenze della Regione Abruzzo la ricorrente ha ottenuto una valutazione di livello ottimo e non può quindi escludersi che la valutazione complessiva richiesta dall’avviso avrebbe potuto essere almeno “positiva”, così da integrare il possesso del requisito richiesto dall’art. 2 comma 1 lett. A sub d) dell’avviso richiesto ai fini dell’accesso alla selezione.
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione della Regione Abruzzo – Servizio Organizzazione n. -OMISSIS-.
Condanna la Regione Abruzzo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MA ND, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ND | MA PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.