Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 999/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 999/2021 tra Parte_1
(entrambi con l'avv. DOSI LUCIA)
[...]
OPPONENTI e
(avv. LANZA CALOGERO) Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 13 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Lucia Dosi per e e l'Avv. Silvia Maria Grillo, in sostituzione degli Avv.ti Controparte_2 Pt_1
Lanza e Giarratana per i quali concludono rispettivamente come da nota Controparte_1 conclusiva (opponenti) e da comparsa di risposta (parte opposta). Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 999/2021 tra Parte_2
[...] con il patrocinio dell'Avv. Lucia Dosi come da mandato in atti, OPPONENTI
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Calogero Lanza e Matteo Giarratana come da mandato in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 04.01.2021”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo in Controparte_2 Parte_1 oggetto, con cui è stato ingiunto loro il pagamento della somma di 70.952,47 Euro, oltre interessi e spese di procedura, quali garanti dell'adempimento dei contratti bancari di conto corrente e finanziamento stipulati da (divenuta , società Controparte_3 CP_4 della quale era stato dichiarato il fallimento il 22.04.2013 e con procedura concorsuale chiusasi il 06.06.2017. ha agito per ottenere tali somme, essendo cessionaria in blocco di crediti Controparte_1 originariamente nella titolarità di Credit Agricole Italia S.p.A. e poi di così Controparte_5 come risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 141 del 30.11.2019. Gli opponenti, in citazione, hanno fatto valere carenze documentali della controparte, tali da non permettere la verifica della effettiva esistenza/consistenza del credito, l'invalidità delle fideiussioni perché riproduttive dello schema contrattuale elaborato dall'ABI, in particolare per quanto attiene alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ., con conseguente operatività della norma codicistica e già maturata decadenza dall'azione per decorso del termine, nonché
2 l'estinzione della garanzia ex art. 1955 cod. civ., per il caso di eventuale mancata insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale da parte dell'opposta o sua dante causa. ha replicato alle singole eccezioni di controparte, anche attraverso ampi Controparte_1 richiami giurisprudenziali rilevanti di legittimità e merito, e chiesto la reiezione dell'opposizione. Con ordinanza del 19.11.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto;
è stato altresì assegnato termine per avviare il procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 chiusosi con esito negativo. In assenza di istruttoria la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'opposizione è risultata fondata solo in parte, per le ragioni e nei limiti a seguire. Preliminarmente, gli opponenti hanno sollevato eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate il 22.02.2008, in successivi momenti elevate nell'importo garantito fino alla concorrenza di 160.000,00 Euro, perché riproduttive dello schema ABI e contrarie all'art. 2 comma secondo lett. a) della L. 287/1990 (legge antitrust): tale eccezione è da respingere. Viene in rilievo, in modo specifico, l'art. 6 dei contratti di fideiussione, contenente la seguente previsione: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” Orbene, la scrivente recepisce e fa proprio l'orientamento secondo cui dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Qualora il contratto sia viziato da nullità derivata dall'intesa restrittiva denunciata dalla Banca d'Italia, il contratto è dunque ugualmente suscettibile di essere eseguito, pur se privato delle clausole invalide, secondo il principio dato dall' art. 1419 c.c., secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, dunque, onere specifico della parte che reclama la nullità quello di allegare sia le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto sia il concreto ricorso da parte della Banca alle specifiche previsioni contrattuali delle quali lamenta la nullità, onere non assolto dagli odierni opponenti Inoltre, va rilevato che non sussiste l'interesse alla declaratoria della nullità parziale della fideiussione limitatamente alla clausola n. 6 sopra riportata per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, in quanto predisposta su formulari ABI, sulla scorta di quanto disposto nel provvedimento n. 55 del 3 2.5.2005 di Banca d'Italia e da cui si evince l'adesione allo schema ABI, atteso che non può essere accolta l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine semestrale, applicabile al caso di specie per effetto della nullità della clausola derogatoria contenuta nell'art. 6, che impone al creditore che intende conservare la garanzia di agire giudizialmente nel termine di sei mesi dalla scadenza
3 dell'obbligazione principale. Al riguardo va infatti osservato che, anche in caso di nullità della clausola che stabilisce la deroga all'art. 1957 c.c., resta tuttavia valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale la previsione del successivo art. 7 ("Il fideiussore, in relazione alle obbligazioni nascenti dalla presente fideiussione, è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e non potrà opporre alla banca le eccezioni opponibili al debitore principale”). La Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto legittima ("81. La clausola "a prima richiesta" è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione … 82. Il confronto con le esperienze dei principali Paesi europei ha posto in evidenza l'ampia diffusione della clausola a prima richiesta nell'ambito della prassi bancaria e commerciale;
essa riveste altresì un ruolo essenziale ai fini dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea 2"). La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di "pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta" deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. civ. sez. I, 03.11.2021, n. 31509: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cod. civ., deve intendersi riferito giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 c.c. esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente"). Nella fattispecie, a prescindere dalla declaratoria di nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale. Ciò posto deve osservarsi come sia documentale che l'originaria creditrice Credit Agricole Italia S.p.A., cui è subentrata dapprima e poi , abbia depositato domanda di CP_5 CP_1 ammissione al passivo fallimentare di il 12.12.2013 per i crediti nascenti dai contratti CP_4 di conto corrente e di finanziamento chirografario oggetto della presente causa (doc. n. 26 allegato alla comparsa di risposta) e vi sia stata formale messa in mora dei garanti per le
4 medesime esposizioni debitorie (doc. 13 fascicolo monitorio): non può pertanto dirsi maturata la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., né può operare nella fattispecie l'ipotesi estintiva invocata dai sulla base dell'art. 1955 cod. civ. CP_2
Passando così al merito, la documentazione allegata al ricorso monitorio da Controparte_1
è confermativa della qualità di cessionaria del credito in capo all'opposta – tale qualità non è neppure posta in contestazione dai garanti opponenti, dunque provata in applicazione del principio dell'art. 115 cod. civ. - poiché la società ha dimostrato l'adempimento degli obblighi pubblicitari imposti ai fini della opponibilità della cessione in blocco, ha depositato l'elenco dei crediti ceduti e copia dei contratti bancari aventi come parti sia la debitrice principale che i fideiussori. Ciò posto, l'obbligo dimostrativo dell'esistenza e preciso ammontare del credito può ritenersi, tuttavia, assolto da soltanto per i 5.431,04 Euro relativi al finanziamento del CP_1
29.09.2009 e per l'esposizione debitoria del conto corrente bancario n. 358826/62, acceso il 03.06.2005, pari a 6.279,26 Euro. Il contratto di finanziamento è stato versato unitamente al piano di ammortamento del mutuo e all'estratto conto dello stesso, così come sono stati depositati il contratto di conto corrente n. 35826/62 e gli estratti conto continuativi dall'accensione del giugno 2005 al passaggio a sofferenza del settembre 2013, come da doc. 27 allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dell'opposta, in cui si evidenzia la somma a debito di 4.330,00 Euro sulla quale sono maturati gli interessi calcolati da . CP_1
Sebbene quest'ultima abbia recepito l'indicazione posta dal Giudice alla base dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. – la mancanza degli estratti conto sì da permettere la ricostruzione del rapporto per la sua intera durata e l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub -, ciò ha fatto per il solo contratto di conto corrente suindicato, non anche per quello acceso con il n. 87/1473/9 a cui è riferito da un credito di 59.242,17 Controparte_1
Euro, oltre accessori, azionato nei confronti dei due garanti. La cessionaria è rimasta così inadempiente, per il credito scaturente dal contratto di c/c bancario più recente, all'onere della prova su di essa gravante, così come delineato da giurisprudenza ormai consolidata, richiamata anche nel provvedimento del 19.11.2021. Presupposto generale è che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, peraltro, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a differenza della fase monitoria inaudita altera parte, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale che, eccezionalmente, stante l'art. 634 c.p.c., è ammessa nella fase sommaria inaudita altera parte del procedimento. In sostanza, quindi, nel giudizio di opposizione, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del Giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione, nel quale, secondo i principi generali, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Interessanti applicazioni di tali regole sono state effettuate, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza proprio in tema di prova del credito fatto valere con ricorso monitorio dalla Banca nei confronti del correntista e/o dei fideiussori dello stesso. Si è ritenuto, invero, che
5 l'estratto conto certificato conforme exart. 50 Tub è sufficiente soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta all'opposta, attrice in senso sostanziale, documentare l'intero svolgimento del rapporto di conto corrente bancario producendo tutti gli estratti conto relativi a tale rapporto. Pertanto, nel caso in cui gli estratti non siano prodotti, se è la banca ad agire per la riscossione di un credito, la mancata produzione degli estratti conto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, comporta il rigetto della domanda, in presenza di contestazioni della controparte sul rapporto, riverberandosi la lacuna istruttoria sulla parte onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria. L'applicazione di tali principi nell'ipotesi di mancata produzione degli estratti conto iniziali (cfr, già. Cass. civ., 26 gennaio 2011, n. 842). Occorre pertanto ribadire che la banca (qui il suo cessionario) che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni" (Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018, Cass. 21092/2016). Conseguentemente per fornire piena prova dell'intera pretesa nel giudizio Controparte_1 di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto produrre anche gli estratti del conto corrente accesso il 01.12.2005 dall'apertura del rapporto fino al suo termine. Dai precedenti assunti discende il parziale accoglimento dell'opposizione di Controparte_2
e con conseguente necessità di revocare del decreto ingiuntivo. La Parte_1 condanna degli opponenti in solido può essere emessa soltanto per la somma di 11.710,30 Euro, oltre interessi legali dalla messa in mora del 04.05.2020 al saldo effettivo. Infine le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico dei , liquidate sul CP_2 valore dell'accolto e sui quelli medi di scaglione per le fasi di studio e introduttiva, su quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la concentrazione dei relativi incombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da e nei Controparte_2 Parte_1 confronti di così decide: Controparte_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 04.01.2020;
- dichiara tenuti e condanna e in solido, al pagamento in Controparte_2 Parte_1 favore di della somma di 11.710,30 Euro, oltre interessi legali dal Controparte_1
04.05.2020 al saldo effettivo;
- condanna gli opponenti, in solido, a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 opposizione, liquidate sul valore dell'accolto in Euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Parma il 13 marzo 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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