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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/09/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 964/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECCARIGLIA GIACOMO;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONNI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
PARIGI ANTONIO e dell'avv. PISANI PAOLO;
APPELLATI avverso la sentenza n. 230/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto il 13.4.2022 e pubblicata il
14.4.2022;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 12/13.5.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'8.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 15 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, procedendo ex art. 281 sexies Cod. Proc. Civ. per essere particolarmente evidente la fondatezza del presente appello, in totale riforma della sentenza n. 230/2022 del
Tribunale di Grosseto ed in accoglimento della presente impugnazione e quindi della domanda risarcitoria già proposta in 1° grado avanti il Tribunale di Grosseto contro l'Avv.
voglia, per i titoli esposti nel ricorso introduttivo di cui alla causa n. CP_1
3314/2014 RG Tribunale Grosseto facente parte integrante e sostanziale dell'atto di appello, condannare l'Avv. , nato a [...] l'[...], residente in [...]
Piombino (LI), via Filippo Turati n. 26, con Studio in Piombino (LI), Corso Italia n. 107
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bonni e C.F._2 presso il di Lui Studio elettivamente domiciliato in Piombino (LI), Via B. Cellini n. 86 (ora
Corso Italia n. 107), al pagamento della somma di € 200.000,00 od a quella maggiore o minore di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. In ipotesi, ove necessario per il completo accoglimento della domanda, disporsi CTU medica volta ad accertare l'incidenza delle lesioni riportate da nel sinistro avvenuto in Parte_1 data 2/3/08 sulla di lei capacità lavorativa e di produrre reddito. Con vittoria di spese, corrispettivi professionali, spese generali, CAP-IVA di ambo i gradi del giudizio;
Per parte appellata ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis CP_1 reictis, In rito: dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per come meglio esposto sub. A;
Nel merito e in via principale: rigettare l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 230/2022 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 13.04.2022 e pubblicata il 14.04.2022; In via rigorosamente subordinata: per il caso, denegato e non creduto, in cui l'Ill.mo Giudice adito Volesse accogliere l'appello de quo e, per l'effetto individuare una qualsivoglia responsabilità professionale a carico dell'Avv. CP_1
limitare il risarcimento a cui quest'ultimo verrebbe condannato ai soli danni di
[...] cui sia stata fornita rigorosamente la prova, nonché tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1227 c.c. e pertanto del concorso di colpa dell'asserita danneggiata, e dunque alla somma che si riterrà di giustizia ma comunque, in ogni caso, non superiore ad €
70.000,00. Il tutto per le ragioni meglio indicate sub. C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 e C-6 della comparsa di costituzione in appello;
Sempre in via subordinata: In caso di riforma della sentenza appellata e di conseguente accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata dalla parte ricorrente/attrice, perché la compagnia Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., sia condannata a rilevare indenne
[...] pagina 2 di 15 l'Avv. da quanto egli fosse eventualmente condannato a pagare, a CP_1 qualsiasi titolo, in favore della ricorrente/attrice, sulla base della polizza n. 562A3620 pienamente valida ed efficace;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge”;
Per parte appellata ): “rigettata ogni altra contraria domanda, eccezione ed CP_2 istanza, Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello promosso dalla signora o, comunque, in denegata ipotesi, ridurre la domanda attrice. Nel Parte_1 denegato caso di suo accoglimento, determinare l'indennizzo assicurativo dovuto da
nei confronti del convenuto, tenendo conto della franchigia contrattuale e del CP_2 richiesto – ai soli fini della sua rilevanza all'interno del rapporto assicurativo e cioè della determinazione della sola quota di responsabilità dell'assicurato – accertamento della rispettiva quota di concorso di colpa dell'avv. e/o del dr. , Controparte_3 Controparte_4 per le ragioni espresse nella comparsa di primo grado, e qui ribadite, nel prodursi del danno subito dall'attrice. Con vittoria di spese e di competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_2
a questa Corte di Appello, l'avv. e CP_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 230/2022 emessa il 13.4.2022 e pubblicata il 14.4.2022 con cui il Tribunale di Grosseto aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. e la CP_1 condanna dello stesso al risarcimento del danno patito.
All'esito del giudizio di primo grado svoltosi nel contraddittorio di Controparte_2
, chiamata in causa dal , il Tribunale adito evidenziava, in via di
[...] CP_1 premessa, che aveva convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare l'inadempimento contrattuale del professionista in relazione al mandato allo stesso conferito nel processo civile n. 1853/2009 R.G., avente ad oggetto il risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il
2.3.2008. Tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 1008/2011, divenuta definitiva, con cui il Tribunale di Grosseto, pur liquidandole la somma di € 354.439,00, a titolo di danno non patrimoniale, e quella di € 1.972,50, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, nulla le aveva per contro riconosciuto a titolo di lucro cessante, per la lesione della capacità di produrre reddito, in quanto, a detta del giudice adito, tale voce di danno era stata azionata solo con la memoria di costituzione dei nuovi difensori depositata pagina 3 di 15 all'udienza del 10.5.2010 “con una modifica inammissibile del petitum e della causa petendi”.
A fondamento della domanda, la aveva pertanto esposto che, dopo Pt_2
l'introduzione del ricorso ai sensi dell'art. 3 L. 102/2006 con cui l'allora difensore, avv.
le aveva detto essere risarcibili soltanto i danni biologico e morale, aveva CP_1 appreso da altre fonti che avrebbe avuto diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale per la sua diminuita capacità lavorativa;
pertanto, aveva revocato il mandato all'avv. e nominato quali nuovi difensori, gli avv.ti Giovanni NI e CP_1
i quali, con la comparsa di costituzione, avevano modificato la domanda Controparte_3
e chiesto, in aggiunta, anche tale voce di danno, pur consci che la domanda introduttiva non poteva più essere modificata dato che la causa petendi esposta dall'avv. CP_1 nell'originario ricorso non contemplava affatto tale aspetto.
Da qui, la colpevole omissione ascrivibile all'avv. ed il conseguente danno patito, CP_1 posto che, data la sua giovanissima età e l'elevato grado di invalidità riportato (42%), ella aveva visto grandemente compromessa la propria capacità lavorativa e reddituale, con conseguente suo diritto al risarcimento del danno futuro, che si sarebbe prodotto secondo una ragionevole e fondata attendibilità e che poteva essere quantificato con calcolo tabellare sulla base del triplo della pensione sociale o presuntivamente in via equitativa.
Tanto premesso, sul merito della domanda, il giudice di prime cure riteneva che nessun inadempimento fosse ascrivibile all'avv. dal momento che il danno patrimoniale CP_1 da lucro cessante per lesione della capacità lavorativa era stato in effetti richiesto sin dall'atto introduttivo del giudizio e che elementi di prova utili alla sua quantificazione erano stati forniti dal difensore in più occasioni, tant'è che la questione era anche stata oggetto di specifica istruttoria nel giudizio presupposto ed era stata presa in esame anche dal CTU nominato in quel procedimento, che peraltro si era espresso in termini dubitativi al riguardo.
A ciò doveva aggiungersi, che non era affatto certo che una diversa istruttoria basata su una diversa strategia difensiva avrebbe condotto ad un esito maggiormente favorevole per l'attrice.
Ne derivava, anche a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al contenuto della domanda risarcitoria, che, non essendovi alcuna certezza che un'eventuale impugnazione sarebbe stata respinta, non era ravvisabile in capo all'avv. pagina 4 di 15 una mancanza di diligenza professionale consistente nella sola mancata CP_1 articolazione di prove specifiche e che la non avendo esperito il rimedio Pt_2 naturale contro la sentenza che le negava il risarcimento, non aveva alcun titolo per richiedere l'equivalente al convenuto.
Avverso tale decisione, la proponeva tempestiva impugnazione con la quale Pt_2 lamentava che il Tribunale, malamente interpretando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro ormai superato, secondo il quale, stante il principio di unitarietà ed onnicomprensività della domanda risarcitoria, sarebbe sufficiente, con la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, riferirsi genericamente a tutti quei danni che fossero scaturiti dall'evento, aveva erroneamente ritenuto che sebbene l'avv. non CP_1 avesse specificamente richiesto il risarcimento per riduzione della capacità di produrre reddito, tuttavia una volta che nelle conclusioni del ricorso egli aveva alluso al risarcimento di “tutti i danni”, ciò avrebbe investito il giudice adito del dovere di liquidare anche il risarcimento per riduzione della capacità reddituale.
Un tale divisamento - a detta dell'appellante - non era sostenibile, non solo perché in realtà l'avv. aveva rassegnato conclusioni che non contemplavano affatto il CP_1 danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, ma soprattutto perché anche la risalente giurisprudenza richiamata in sentenza non esonerava l'attore dall'individuare il danno conseguenza;
e comunque, in ogni caso, era onere della parte esporre quale fosse il bene colpito dall'evento, vale a dire la capacità lavorativa e di produrre reddito, e tale onere non era stato assolto da parte dell'avv. CP_1
Pertanto, nel caso di specie, se la ricorrente avesse impugnato la sentenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'appello sarebbe stato certamente respinto, oltretutto con prevedibile condanna alle spese.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previo eventuale esperimento di CTU medico-legale volta ad accertare l'incidenza delle lesioni da essa riportate nel sinistro sulla sua capacità lavorativa e di produrre reddito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, i convenuti appellati, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. L'avv. , in ipotesi, instava affinché la CP_1 pagina 5 di 15 compagnia assicuratrice da lui chiamata in causa lo manlevasse da eventuali condanne e, in ogni caso, per la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , dal suo CP_2 canto, eccepiva l'esistenza di una franchigia e di un massimale di polizza e chiedeva inoltre che il suo obbligo di manleva fosse limitato all'effettiva quota di responsabilità dell'assicurato.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con provvedimento del 16.10.2023 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 10.10.2023); indi, veniva rimessa sul ruolo a seguito delle dimissioni dall'ordine giudiziario del precedente relatore (provvedimento del 7/10 gennaio 2024); di poi, nuovamente trattenuta in decisione (ordinanza del 23.4.2024), veniva rimessa sul ruolo per impedimento del relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore
(provvedimento del 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 12/13.5.2025
(all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'8.5.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è destituita di fondamento.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, l'atto di appello, ancorché ridonante e di non agevole lettura in taluni passaggi, individua le statuizioni oggetto di censura e spiega in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
Nel merito, il gravame non è meritevole di accoglimento, sebbene il percorso motivazionale della sentenza di prime cure necessiti di una correzione.
Parte appellante deduce che l'evento lesivo del giudizio presupposto, causa di una rilevante invalidità dell'infortunata (42%), avrebbe inciso anche sulla sua capacità lavorativa, integrando un'autonoma voce di danno, e che tale specifico pregiudizio non pagina 6 di 15 sarebbe stato tempestivamente dedotto dall'allora difensore, avv. , il quale nel CP_1 ricorso a suo tempo depositato nell'interesse dell'assistita, avrebbe Parte_2 omesso di illustrarne il fondamento, di articolare mezzi di prova tesi a dimostrarne l'esistenza e di richiederne espressamente l'accertamento e la liquidazione, in guisa da determinare la pronuncia di inammissibilità del Tribunale adito.
Va premesso che con la sentenza n. 1008/2011, emessa all'esito del giudizio R.G.
1853/2009 e divenuta definitiva, il Tribunale di Grosseto, dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo su cui era trasportata la e il Pt_2 pregiudizio non patrimoniale riportato da quest'ultima a seguito del sinistro (quantificato in € 354.439,00, tra I.P., personalizzazione del 20% e I.T.T. e I.T.P.), osservava, con riferimento al danno patrimoniale, che mentre andava riconosciuto il risarcimento del danno emergente, pari alle spese mediche sostenute dalla ricorrente a causa del sinistro, nulla poteva esserle invece riconosciuto a titolo di lucro cessante, in difetto di una tempestiva domanda sul punto. Osservava, in proposito, che, nel ricorso introduttivo erano state indicate specifiche voci di danno in quanto era stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e, quanto al pregiudizio patrimoniale, il solo danno emergente (consistente nelle spese mediche sostenute), per cui era chiara la volontà di riferirsi solo a tali voci, espressamente allegate. Nessun altro tipo di danno patrimoniale era stato allegato, né di esso era stata avanzata alcuna richiesta istruttoria. Solo con la memoria di costituzione dei nuovi difensori era stato richiesto da parte ricorrente il risarcimento del danno da capacità lavorativa specifica, nonché quello alla capacità lavorativa generica, ma una tale domanda - a suo giudizio - comportando un'inammissibile modifica del petitum e della causa petendi, doveva ritenersi inammissibile.
Orbene, giova evidenziare che il danno da lesione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito e si risolve, quindi, in una lesione dell'integrità psico- fisica risarcibile a titolo di danno biologico (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 15187 del 06/08/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014).
Altrettanto noto - come ha avuto più volte modo di affermare la giurisprudenza di legittimità - è che in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. 20643/2016; Cass. 17879/2011; Cass. 22514/2014); né integra pagina 7 di 15 mutamento della domanda la successiva specificazione del tipo di danno (Cass.
26505/2009); ed anche ove la domanda di risarcimento anziché essere omnicomprensiva, contenga l'indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione (15523/2019), per cui è ammissibile la domanda con cui viene richiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dal fatto illecito, senza che l'attore abbia l'onere di specificare la natura singola e distinta di ciascuno di essi.
In particolare, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7604 del
21/03/2025).
Venendo al caso di specie, nel ricorso introduttivo del giudizio presupposto, l'avv.
dopo aver descritto la dinamica del sinistro, verificatosi per esclusiva colpa del CP_1 conducente l'autoveicolo sul quale la era trasportata, e le gravi conseguenze Pt_2 dannose prodottesi a causa dello stesso sull'integrità psico-fisica dalla propria assistita, aggiungeva: “Occorre precisare che quest'ultima (n.d.r. la a causa delle gravi Pt_2 lesioni riportate e del lungo periodo di coma ad esse conseguente, si è trovata a non poter più lavorare ed è dunque rimasta priva dei più elementari mezzi di sostentamento”
e che “Già in data 06.11.2008, infatti, il sottoscritto procuratore comunicava alle CP_5
(doc. 39) la gravità di tale situazione precisando nell'ordine “… che la Sig.ra non Pt_2 può, allo stato, svolgere alcuna attività lavorativa”, di avere già più volte richiesto “…un acconto sul risarcimento al fine di consentire alla danneggiata di curarsi e di vivere” e di aver già fatto visitare la danneggiata in data 14.0.2008 dal medico fiduciario CP_5
Dott. per consentire all'assicurazione “..una prima valutazione prospettica del Persona_1 danno”, sollecitando nel contempo il pagamento di congrua provvisionale “…vista la situazione di indigenza in cui versa la Sig.ra cittadina rumena senza parenti in Pt_2
Italia” (cfr. pag. 8 e ss. del ricorso in atti). Queste le conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al pieno risarcimento di Parte_2 tutti i danni sofferti in conseguenza del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la compagnia , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, i sensi dell'art. 141 Dlgs n. 209/05, a dare e pagare in favore della parte ricorrente - considerati gli acconti già versati - la somma di €
385.967,92 ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di
pagina 8 di 15 risarcimento per i danni alla persona, per il danno morale patito e per tutti i danni ulteriori patiti. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva e Cap come per legge"
Nella memoria depositata dagli avv.ti NI e Fabbrini, i nuovi difensori della Pt_2 rilevavano che competeva alla “anche il ristoro del danno patrimoniale per lucro Pt_2 cessante, sia sotto il profilo di danno futuro prodottosi a carico di persona ancora non in età (anni 22) in cui ha raggiunto la piena capacità lavorativa (Cass 30/9/08 n. 24333), sia comunque nel profilo di risarcimento spettante per la diminuzione della capacità lavorativa generica (Cass. 17/12/2003 n. 18945), anche per chi sia disoccupato al momento del sinistro, specie se il danno alla persona non sia lieve e si tratti di persona giovane (Cass. 7/8/2001 n. 10905; Tribunale Monza 1/7/03 G Mil. 2003, 422); per tutti questi casi si tratterà di un risarcimento non inferiore ad € 70.000 oltre interessi, da calcolarsi in base al triplo della pensione sociale”.
Infine, dalla CTU espletata nel giudizio presupposto emergeva che i postumi rilevati compromettevano in misura significativa l'applicazione della in mansioni Pt_2 lavorative che comportassero un sovraccarico per la colonna vertebrale o impegni fisici particolarmente gravosi (cfr. CTU sub doc. 3 fascicolo parte appellante).
Tanto premesso, la formula, contenuta nel ricorso, con la quale l'avv. richiese in CP_1 via generica la liquidazione di “tutti i danni sofferti in conseguenza del sinistro per cui è causa” era già perfettamente idonea ad investire il giudice adito anche in merito alla lesione della capacità lavorativa generica subita dalla in conseguenza del Pt_2 sinistro, trattandosi di voce automaticamente ricompresa nel danno da liquidarsi a fronte di un'accertata invalidità biologica permanente.
Né in senso contrario, varrebbe sostenere che le conclusioni rassegnate dall'avv. CP_1 non contemplavano anche il danno per la perdita della capacità lavorativa. Invero, il fatto che vi sia stata una precisa indicazione del quantum risarcitorio con espresso riferimento ai danni non patrimoniali, non consente affatto di escludere la richiesta di un maggiore avere “per tutti i danni ulteriori patiti” eventualmente accertati, tanto più che all'indicazione della somma di € 385.967,92, si è aggiunta l'indicazione di “quella maggiore o minore che risulterà di giustizia”.
Del resto, la sentenza emessa all'esito del giudizio presupposto, nel liquidare all'infortunata la somma di € 354.439,00 a titolo di danno non patrimoniale, dava conto pagina 9 di 15 che il relativo conteggio esauriva “il danno patrimoniale globalmente inteso, comprensivo del danno estetico e per incapacità lavorativa generica”.
Non coglie pertanto nel segno la doglianza dell'appellante laddove con essa si lamenta la mancata richiesta da parte del difensore del danno per la diminuita capacità lavorativa generica.
Parimenti da disattendere è la prospettazione dell'appellante in ordine alla pretesa responsabilità dell'avv. per non avere lo stesso avanzato domanda di CP_1 risarcimento del danno per lesione della capacità lavorativa specifica da parte della propria assistita, anche se, in questo caso, il rigetto della domanda si fonda su considerazioni di segno diverso.
Con riferimento a tale aspetto vengono in rilievo sia la dedotta violazione dell'obbligo del legale di illustrare la perdita di reddito che si era prodotta a carico della durante Pt_2 il periodo di inabilità, sia la dedotta violazione del dovere del professionista di avanzare, nonché di supportarla con allegazioni e prove, la domanda avente ad oggetto la perdita o la diminuzione della capacità dell'infortunata di produrre reddito per il futuro.
Orbene, è senz'altro vero che una generica richiesta di risarcimento danni sfornita delle allegazioni dei fatti costitutivi – quali lo svolgimento di un'attività lavorativa attuale o futura e la ricaduta degli esiti lesivi del sinistro su di essa – non può ritenersi idonea, da sola, ad introdurre la domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - conseguente alla menomazione della capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
7604 del 21/03/2025 cit.).
Ne deriva, che non può essere condiviso il percorso motivazionale della sentenza impugnata laddove in essa si è ritenuto che l'avv. avesse formulato una CP_1 compiuta domanda volta ad ottenere anche il risarcimento del danno per lesione della capacità lavorativa specifica.
Nondimeno, deve essere comunque disattesa la prospettazione dell'appellante.
Quanto al primo profilo, concernente la perdita di reddito durante il periodo di inabilità, dalla scheda anagrafico-professionale della (cfr. sub. doc. n. 4 fascicolo Pt_2
emerge che la stessa nel periodo in cui si verificò il sinistro aveva un contratto CP_1 di lavoro a tempo determinato con l'azienda NI LE e PA, con scadenza
31.3.2008, come raccoglitrice a mano di prodotti agricoli.
pagina 10 di 15 Il teste PA NI, escusso all'udienza del 12.10.2018, ha dichiarato che la Pt_2
“veniva a spot”, che la sua presenza era discontinua e che la stessa senza dare alcuna comunicazione non si era presentata più a lavoro.
Anche la deposizione di un altro precedente datore di lavoro (cfr. teste attesta la Tes_1 presenza piuttosto discontinua della sul luogo di lavoro. Pt_2
Dunque, non è possibile escludere che al momento del sinistro la avesse già Pt_2 abbandonato il lavoro presso l'azienda NI per sua volontà, tanto più che, come riferito da nella comparsa di costituzione depositata nel Controparte_6 procedimento presupposto, dalla cartella clinica del primo ricovero risulta che la Pt_2 fosse disoccupata.
Ne deriva, come non possa ravvisarsi una condotta negligente e/o imperita nella linea difensiva assunta dall'avv. , il quale ha dichiarato, senza venire in alcun modo CP_1 smentito sul punto dalla controparte, che la mai ebbe a riferirgli di aver prestato Pt_2 attività lavorativa di sorta e mai ebbe a consegnargli i documenti relativi ai saltuari rapporti di lavoro intrattenuti, per contro avendo la stessa messo a sua disposizione solo una perizia di parte, a firma del dott. , dalla quale risultava che era “in attesa di CP_4 occupazione” (cfr. doc. 8 all. fascicolo parte ). CP_1
Si aggiunga, che non è stato provato, neppure in questo giudizio, se e in che misura, a causa dell'infortunio, la avesse perso il proprio reddito derivante dal contratto in Pt_2 corso.
Quanto al secondo profilo, concernente la perdita di capacità dell'infortunata di produrre reddito per il futuro, risulta che nel ricorso introduttivo del giudizio presupposto l'avv.
ebbe a dichiarare che la a causa delle gravi lesioni patite e del lungo CP_1 Pt_2 periodo di coma ad esse conseguente, si era trovata “a non poter più lavorare”, espressione che pur non implicando la conoscenza da parte del difensore di uno stato di occupazione dell'assistita poteva sicuramente alludere all'incapacità della vittima di produrre reddito lavorativo per il futuro.
Orbene, il Collegio se da un lato ritiene che una tale generica allegazione non sia idonea ad introdurre una domanda di risarcimento per la perdita della capacità lavorativa specifica, dall'altro dubita che una tale domanda, quand'anche compiutamente formulata, avrebbe potuto trovare una ragionevole probabilità di accoglimento.
pagina 11 di 15 In proposito, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui questa
Corte ritiene di aderire, è nel senso che “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023; Sez. 3, Sentenza n. 17931 del
04/07/2019).
In altre parole, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. civ., 10 luglio 2015, n. 14517; Cass. civ. 3 luglio 2014, n. 15238; Cass. civ., 5 febbraio 2013, n.
2644; Cass. civ. 12 febbraio 2013, n. 3290).
Nello specifico, “In tema di responsabilità civile, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica, ma non quella da lesione della capacità lavorativa specifica per la quale occorre, invece,
l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 7604 del 21/03/2025).
Tanto premesso in diritto, in fatto si osserva che nel caso di specie gli elementi di prova acquisiti al processo non depongono nel senso della dedotta diminuzione della capacità lavorativa specifica della Pt_2
Dalla scheda anagrafico-professionale della danneggiata (cfr. sub. doc. n. 4 fascicolo
, dai contratti di lavoro prodotti in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi CP_1 in primo grado emerge che la fino al momento del sinistro aveva svolto soltanto Pt_2
pagina 12 di 15 lavori saltuari a tempo determinato, nei più disparati settori, senza acquisire alcun tipo di specializzazione.
Non risulta che la stessa aspirasse ad una qualche specifica mansione e/o avesse acquisito in Italia titoli professionali che ne consentivano l'occupazione in impieghi o attività lavorative per i quali risultassero di impedimento i postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro.
Di contro, è emerso che la dopo l'infortunio, mantenne la capacità di attendere Pt_2
a lavori confacenti alle sue attitudini personali come dimostra il fatto che la stessa, dotata di un buon livello di conoscenza delle lingue straniere (rumeno, francese, inglese e italiano), dal luglio 2012 fino al 31 maggio 2018, con brevi intervalli, prestò attività lavorativa presso diverse aziende (cfr. sub. doc. n. 4 fascicolo ), con mansioni CP_1 amministrative o di segreteria.
Tra questi va segnalato, in particolare, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'impresa individuale MA GI la cui cessazione in data 30.4.2018 non risulta in alcun modo essere stata determinata dai postumi dell'infortunio, tant'è che la si Pt_2
è nuovamente impiegata presso la società Transitaly srls, ricoprendo anche in questo caso mansioni di segretaria.
Parimenti, le attività lavorative in concreto svolte sconfessano l'ipotesi che le cicatrici al volto riportate dalla nel sinistro impediscano alla stessa di trovare impiego in Pt_2 attività che richiedono contatti con il pubblico.
Ne deriva, che non vi è prova in atti che la a causa dell'infortunio, abbia visto Pt_2 compromessa la propria capacità di produrre reddito.
Non erra pertanto il giudice di prime cure quando afferma che manca la prova che, se anche l'avv. avesse tenuto una condotta processuale diversa, conforme a quella CP_1 indicata nel ricorso, l'esito della causa, con riferimento al profilo del danno per la diminuita capacità di produrre reddito, sarebbe stato favorevole alla Pt_2
Da qui, pure l'insussistenza dei profili di nullità della sentenza impugnata, per motivazione apparente, dedotti dall'appellante in limine litis.
In conclusione, l'appello deve essere respinto sebbene la sentenza di prime cure debba essere parzialmente emendata nei termini che precedono.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
pagina 13 di 15 La domanda ex art. 96 c.p.c., formulata nella comparsa di costituzione dall'avv. , CP_1 non è stata riproposta nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e deve quindi ritenersi abbandonata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti di entrambe le parti appellate.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00) e l'impegno difensivo
(medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 9.991,00 per compensi (di cui: € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] contro la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 230/2022, emessa il 13.4.2022 e Pt_2 pubblicata il 14.4.2022, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, nella misura di € 9.991,00, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M.
55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
pagina 14 di 15 Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 18/9/2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 964/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECCARIGLIA GIACOMO;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONNI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
PARIGI ANTONIO e dell'avv. PISANI PAOLO;
APPELLATI avverso la sentenza n. 230/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto il 13.4.2022 e pubblicata il
14.4.2022;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 12/13.5.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'8.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 15 Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, procedendo ex art. 281 sexies Cod. Proc. Civ. per essere particolarmente evidente la fondatezza del presente appello, in totale riforma della sentenza n. 230/2022 del
Tribunale di Grosseto ed in accoglimento della presente impugnazione e quindi della domanda risarcitoria già proposta in 1° grado avanti il Tribunale di Grosseto contro l'Avv.
voglia, per i titoli esposti nel ricorso introduttivo di cui alla causa n. CP_1
3314/2014 RG Tribunale Grosseto facente parte integrante e sostanziale dell'atto di appello, condannare l'Avv. , nato a [...] l'[...], residente in [...]
Piombino (LI), via Filippo Turati n. 26, con Studio in Piombino (LI), Corso Italia n. 107
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bonni e C.F._2 presso il di Lui Studio elettivamente domiciliato in Piombino (LI), Via B. Cellini n. 86 (ora
Corso Italia n. 107), al pagamento della somma di € 200.000,00 od a quella maggiore o minore di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. In ipotesi, ove necessario per il completo accoglimento della domanda, disporsi CTU medica volta ad accertare l'incidenza delle lesioni riportate da nel sinistro avvenuto in Parte_1 data 2/3/08 sulla di lei capacità lavorativa e di produrre reddito. Con vittoria di spese, corrispettivi professionali, spese generali, CAP-IVA di ambo i gradi del giudizio;
Per parte appellata ): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis CP_1 reictis, In rito: dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per come meglio esposto sub. A;
Nel merito e in via principale: rigettare l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 230/2022 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 13.04.2022 e pubblicata il 14.04.2022; In via rigorosamente subordinata: per il caso, denegato e non creduto, in cui l'Ill.mo Giudice adito Volesse accogliere l'appello de quo e, per l'effetto individuare una qualsivoglia responsabilità professionale a carico dell'Avv. CP_1
limitare il risarcimento a cui quest'ultimo verrebbe condannato ai soli danni di
[...] cui sia stata fornita rigorosamente la prova, nonché tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1227 c.c. e pertanto del concorso di colpa dell'asserita danneggiata, e dunque alla somma che si riterrà di giustizia ma comunque, in ogni caso, non superiore ad €
70.000,00. Il tutto per le ragioni meglio indicate sub. C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 e C-6 della comparsa di costituzione in appello;
Sempre in via subordinata: In caso di riforma della sentenza appellata e di conseguente accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata dalla parte ricorrente/attrice, perché la compagnia Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., sia condannata a rilevare indenne
[...] pagina 2 di 15 l'Avv. da quanto egli fosse eventualmente condannato a pagare, a CP_1 qualsiasi titolo, in favore della ricorrente/attrice, sulla base della polizza n. 562A3620 pienamente valida ed efficace;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge”;
Per parte appellata ): “rigettata ogni altra contraria domanda, eccezione ed CP_2 istanza, Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello promosso dalla signora o, comunque, in denegata ipotesi, ridurre la domanda attrice. Nel Parte_1 denegato caso di suo accoglimento, determinare l'indennizzo assicurativo dovuto da
nei confronti del convenuto, tenendo conto della franchigia contrattuale e del CP_2 richiesto – ai soli fini della sua rilevanza all'interno del rapporto assicurativo e cioè della determinazione della sola quota di responsabilità dell'assicurato – accertamento della rispettiva quota di concorso di colpa dell'avv. e/o del dr. , Controparte_3 Controparte_4 per le ragioni espresse nella comparsa di primo grado, e qui ribadite, nel prodursi del danno subito dall'attrice. Con vittoria di spese e di competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_2
a questa Corte di Appello, l'avv. e CP_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 230/2022 emessa il 13.4.2022 e pubblicata il 14.4.2022 con cui il Tribunale di Grosseto aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. e la CP_1 condanna dello stesso al risarcimento del danno patito.
All'esito del giudizio di primo grado svoltosi nel contraddittorio di Controparte_2
, chiamata in causa dal , il Tribunale adito evidenziava, in via di
[...] CP_1 premessa, che aveva convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare l'inadempimento contrattuale del professionista in relazione al mandato allo stesso conferito nel processo civile n. 1853/2009 R.G., avente ad oggetto il risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il
2.3.2008. Tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 1008/2011, divenuta definitiva, con cui il Tribunale di Grosseto, pur liquidandole la somma di € 354.439,00, a titolo di danno non patrimoniale, e quella di € 1.972,50, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, nulla le aveva per contro riconosciuto a titolo di lucro cessante, per la lesione della capacità di produrre reddito, in quanto, a detta del giudice adito, tale voce di danno era stata azionata solo con la memoria di costituzione dei nuovi difensori depositata pagina 3 di 15 all'udienza del 10.5.2010 “con una modifica inammissibile del petitum e della causa petendi”.
A fondamento della domanda, la aveva pertanto esposto che, dopo Pt_2
l'introduzione del ricorso ai sensi dell'art. 3 L. 102/2006 con cui l'allora difensore, avv.
le aveva detto essere risarcibili soltanto i danni biologico e morale, aveva CP_1 appreso da altre fonti che avrebbe avuto diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale per la sua diminuita capacità lavorativa;
pertanto, aveva revocato il mandato all'avv. e nominato quali nuovi difensori, gli avv.ti Giovanni NI e CP_1
i quali, con la comparsa di costituzione, avevano modificato la domanda Controparte_3
e chiesto, in aggiunta, anche tale voce di danno, pur consci che la domanda introduttiva non poteva più essere modificata dato che la causa petendi esposta dall'avv. CP_1 nell'originario ricorso non contemplava affatto tale aspetto.
Da qui, la colpevole omissione ascrivibile all'avv. ed il conseguente danno patito, CP_1 posto che, data la sua giovanissima età e l'elevato grado di invalidità riportato (42%), ella aveva visto grandemente compromessa la propria capacità lavorativa e reddituale, con conseguente suo diritto al risarcimento del danno futuro, che si sarebbe prodotto secondo una ragionevole e fondata attendibilità e che poteva essere quantificato con calcolo tabellare sulla base del triplo della pensione sociale o presuntivamente in via equitativa.
Tanto premesso, sul merito della domanda, il giudice di prime cure riteneva che nessun inadempimento fosse ascrivibile all'avv. dal momento che il danno patrimoniale CP_1 da lucro cessante per lesione della capacità lavorativa era stato in effetti richiesto sin dall'atto introduttivo del giudizio e che elementi di prova utili alla sua quantificazione erano stati forniti dal difensore in più occasioni, tant'è che la questione era anche stata oggetto di specifica istruttoria nel giudizio presupposto ed era stata presa in esame anche dal CTU nominato in quel procedimento, che peraltro si era espresso in termini dubitativi al riguardo.
A ciò doveva aggiungersi, che non era affatto certo che una diversa istruttoria basata su una diversa strategia difensiva avrebbe condotto ad un esito maggiormente favorevole per l'attrice.
Ne derivava, anche a fronte del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al contenuto della domanda risarcitoria, che, non essendovi alcuna certezza che un'eventuale impugnazione sarebbe stata respinta, non era ravvisabile in capo all'avv. pagina 4 di 15 una mancanza di diligenza professionale consistente nella sola mancata CP_1 articolazione di prove specifiche e che la non avendo esperito il rimedio Pt_2 naturale contro la sentenza che le negava il risarcimento, non aveva alcun titolo per richiedere l'equivalente al convenuto.
Avverso tale decisione, la proponeva tempestiva impugnazione con la quale Pt_2 lamentava che il Tribunale, malamente interpretando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro ormai superato, secondo il quale, stante il principio di unitarietà ed onnicomprensività della domanda risarcitoria, sarebbe sufficiente, con la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, riferirsi genericamente a tutti quei danni che fossero scaturiti dall'evento, aveva erroneamente ritenuto che sebbene l'avv. non CP_1 avesse specificamente richiesto il risarcimento per riduzione della capacità di produrre reddito, tuttavia una volta che nelle conclusioni del ricorso egli aveva alluso al risarcimento di “tutti i danni”, ciò avrebbe investito il giudice adito del dovere di liquidare anche il risarcimento per riduzione della capacità reddituale.
Un tale divisamento - a detta dell'appellante - non era sostenibile, non solo perché in realtà l'avv. aveva rassegnato conclusioni che non contemplavano affatto il CP_1 danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, ma soprattutto perché anche la risalente giurisprudenza richiamata in sentenza non esonerava l'attore dall'individuare il danno conseguenza;
e comunque, in ogni caso, era onere della parte esporre quale fosse il bene colpito dall'evento, vale a dire la capacità lavorativa e di produrre reddito, e tale onere non era stato assolto da parte dell'avv. CP_1
Pertanto, nel caso di specie, se la ricorrente avesse impugnato la sentenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'appello sarebbe stato certamente respinto, oltretutto con prevedibile condanna alle spese.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previo eventuale esperimento di CTU medico-legale volta ad accertare l'incidenza delle lesioni da essa riportate nel sinistro sulla sua capacità lavorativa e di produrre reddito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, i convenuti appellati, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. L'avv. , in ipotesi, instava affinché la CP_1 pagina 5 di 15 compagnia assicuratrice da lui chiamata in causa lo manlevasse da eventuali condanne e, in ogni caso, per la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , dal suo CP_2 canto, eccepiva l'esistenza di una franchigia e di un massimale di polizza e chiedeva inoltre che il suo obbligo di manleva fosse limitato all'effettiva quota di responsabilità dell'assicurato.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con provvedimento del 16.10.2023 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 10.10.2023); indi, veniva rimessa sul ruolo a seguito delle dimissioni dall'ordine giudiziario del precedente relatore (provvedimento del 7/10 gennaio 2024); di poi, nuovamente trattenuta in decisione (ordinanza del 23.4.2024), veniva rimessa sul ruolo per impedimento del relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore
(provvedimento del 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 12/13.5.2025
(all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'8.5.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è destituita di fondamento.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, l'atto di appello, ancorché ridonante e di non agevole lettura in taluni passaggi, individua le statuizioni oggetto di censura e spiega in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
Nel merito, il gravame non è meritevole di accoglimento, sebbene il percorso motivazionale della sentenza di prime cure necessiti di una correzione.
Parte appellante deduce che l'evento lesivo del giudizio presupposto, causa di una rilevante invalidità dell'infortunata (42%), avrebbe inciso anche sulla sua capacità lavorativa, integrando un'autonoma voce di danno, e che tale specifico pregiudizio non pagina 6 di 15 sarebbe stato tempestivamente dedotto dall'allora difensore, avv. , il quale nel CP_1 ricorso a suo tempo depositato nell'interesse dell'assistita, avrebbe Parte_2 omesso di illustrarne il fondamento, di articolare mezzi di prova tesi a dimostrarne l'esistenza e di richiederne espressamente l'accertamento e la liquidazione, in guisa da determinare la pronuncia di inammissibilità del Tribunale adito.
Va premesso che con la sentenza n. 1008/2011, emessa all'esito del giudizio R.G.
1853/2009 e divenuta definitiva, il Tribunale di Grosseto, dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo su cui era trasportata la e il Pt_2 pregiudizio non patrimoniale riportato da quest'ultima a seguito del sinistro (quantificato in € 354.439,00, tra I.P., personalizzazione del 20% e I.T.T. e I.T.P.), osservava, con riferimento al danno patrimoniale, che mentre andava riconosciuto il risarcimento del danno emergente, pari alle spese mediche sostenute dalla ricorrente a causa del sinistro, nulla poteva esserle invece riconosciuto a titolo di lucro cessante, in difetto di una tempestiva domanda sul punto. Osservava, in proposito, che, nel ricorso introduttivo erano state indicate specifiche voci di danno in quanto era stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e, quanto al pregiudizio patrimoniale, il solo danno emergente (consistente nelle spese mediche sostenute), per cui era chiara la volontà di riferirsi solo a tali voci, espressamente allegate. Nessun altro tipo di danno patrimoniale era stato allegato, né di esso era stata avanzata alcuna richiesta istruttoria. Solo con la memoria di costituzione dei nuovi difensori era stato richiesto da parte ricorrente il risarcimento del danno da capacità lavorativa specifica, nonché quello alla capacità lavorativa generica, ma una tale domanda - a suo giudizio - comportando un'inammissibile modifica del petitum e della causa petendi, doveva ritenersi inammissibile.
Orbene, giova evidenziare che il danno da lesione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito e si risolve, quindi, in una lesione dell'integrità psico- fisica risarcibile a titolo di danno biologico (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 15187 del 06/08/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014).
Altrettanto noto - come ha avuto più volte modo di affermare la giurisprudenza di legittimità - è che in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. 20643/2016; Cass. 17879/2011; Cass. 22514/2014); né integra pagina 7 di 15 mutamento della domanda la successiva specificazione del tipo di danno (Cass.
26505/2009); ed anche ove la domanda di risarcimento anziché essere omnicomprensiva, contenga l'indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione (15523/2019), per cui è ammissibile la domanda con cui viene richiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dal fatto illecito, senza che l'attore abbia l'onere di specificare la natura singola e distinta di ciascuno di essi.
In particolare, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7604 del
21/03/2025).
Venendo al caso di specie, nel ricorso introduttivo del giudizio presupposto, l'avv.
dopo aver descritto la dinamica del sinistro, verificatosi per esclusiva colpa del CP_1 conducente l'autoveicolo sul quale la era trasportata, e le gravi conseguenze Pt_2 dannose prodottesi a causa dello stesso sull'integrità psico-fisica dalla propria assistita, aggiungeva: “Occorre precisare che quest'ultima (n.d.r. la a causa delle gravi Pt_2 lesioni riportate e del lungo periodo di coma ad esse conseguente, si è trovata a non poter più lavorare ed è dunque rimasta priva dei più elementari mezzi di sostentamento”
e che “Già in data 06.11.2008, infatti, il sottoscritto procuratore comunicava alle CP_5
(doc. 39) la gravità di tale situazione precisando nell'ordine “… che la Sig.ra non Pt_2 può, allo stato, svolgere alcuna attività lavorativa”, di avere già più volte richiesto “…un acconto sul risarcimento al fine di consentire alla danneggiata di curarsi e di vivere” e di aver già fatto visitare la danneggiata in data 14.0.2008 dal medico fiduciario CP_5
Dott. per consentire all'assicurazione “..una prima valutazione prospettica del Persona_1 danno”, sollecitando nel contempo il pagamento di congrua provvisionale “…vista la situazione di indigenza in cui versa la Sig.ra cittadina rumena senza parenti in Pt_2
Italia” (cfr. pag. 8 e ss. del ricorso in atti). Queste le conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al pieno risarcimento di Parte_2 tutti i danni sofferti in conseguenza del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la compagnia , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, i sensi dell'art. 141 Dlgs n. 209/05, a dare e pagare in favore della parte ricorrente - considerati gli acconti già versati - la somma di €
385.967,92 ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di
pagina 8 di 15 risarcimento per i danni alla persona, per il danno morale patito e per tutti i danni ulteriori patiti. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva e Cap come per legge"
Nella memoria depositata dagli avv.ti NI e Fabbrini, i nuovi difensori della Pt_2 rilevavano che competeva alla “anche il ristoro del danno patrimoniale per lucro Pt_2 cessante, sia sotto il profilo di danno futuro prodottosi a carico di persona ancora non in età (anni 22) in cui ha raggiunto la piena capacità lavorativa (Cass 30/9/08 n. 24333), sia comunque nel profilo di risarcimento spettante per la diminuzione della capacità lavorativa generica (Cass. 17/12/2003 n. 18945), anche per chi sia disoccupato al momento del sinistro, specie se il danno alla persona non sia lieve e si tratti di persona giovane (Cass. 7/8/2001 n. 10905; Tribunale Monza 1/7/03 G Mil. 2003, 422); per tutti questi casi si tratterà di un risarcimento non inferiore ad € 70.000 oltre interessi, da calcolarsi in base al triplo della pensione sociale”.
Infine, dalla CTU espletata nel giudizio presupposto emergeva che i postumi rilevati compromettevano in misura significativa l'applicazione della in mansioni Pt_2 lavorative che comportassero un sovraccarico per la colonna vertebrale o impegni fisici particolarmente gravosi (cfr. CTU sub doc. 3 fascicolo parte appellante).
Tanto premesso, la formula, contenuta nel ricorso, con la quale l'avv. richiese in CP_1 via generica la liquidazione di “tutti i danni sofferti in conseguenza del sinistro per cui è causa” era già perfettamente idonea ad investire il giudice adito anche in merito alla lesione della capacità lavorativa generica subita dalla in conseguenza del Pt_2 sinistro, trattandosi di voce automaticamente ricompresa nel danno da liquidarsi a fronte di un'accertata invalidità biologica permanente.
Né in senso contrario, varrebbe sostenere che le conclusioni rassegnate dall'avv. CP_1 non contemplavano anche il danno per la perdita della capacità lavorativa. Invero, il fatto che vi sia stata una precisa indicazione del quantum risarcitorio con espresso riferimento ai danni non patrimoniali, non consente affatto di escludere la richiesta di un maggiore avere “per tutti i danni ulteriori patiti” eventualmente accertati, tanto più che all'indicazione della somma di € 385.967,92, si è aggiunta l'indicazione di “quella maggiore o minore che risulterà di giustizia”.
Del resto, la sentenza emessa all'esito del giudizio presupposto, nel liquidare all'infortunata la somma di € 354.439,00 a titolo di danno non patrimoniale, dava conto pagina 9 di 15 che il relativo conteggio esauriva “il danno patrimoniale globalmente inteso, comprensivo del danno estetico e per incapacità lavorativa generica”.
Non coglie pertanto nel segno la doglianza dell'appellante laddove con essa si lamenta la mancata richiesta da parte del difensore del danno per la diminuita capacità lavorativa generica.
Parimenti da disattendere è la prospettazione dell'appellante in ordine alla pretesa responsabilità dell'avv. per non avere lo stesso avanzato domanda di CP_1 risarcimento del danno per lesione della capacità lavorativa specifica da parte della propria assistita, anche se, in questo caso, il rigetto della domanda si fonda su considerazioni di segno diverso.
Con riferimento a tale aspetto vengono in rilievo sia la dedotta violazione dell'obbligo del legale di illustrare la perdita di reddito che si era prodotta a carico della durante Pt_2 il periodo di inabilità, sia la dedotta violazione del dovere del professionista di avanzare, nonché di supportarla con allegazioni e prove, la domanda avente ad oggetto la perdita o la diminuzione della capacità dell'infortunata di produrre reddito per il futuro.
Orbene, è senz'altro vero che una generica richiesta di risarcimento danni sfornita delle allegazioni dei fatti costitutivi – quali lo svolgimento di un'attività lavorativa attuale o futura e la ricaduta degli esiti lesivi del sinistro su di essa – non può ritenersi idonea, da sola, ad introdurre la domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - conseguente alla menomazione della capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
7604 del 21/03/2025 cit.).
Ne deriva, che non può essere condiviso il percorso motivazionale della sentenza impugnata laddove in essa si è ritenuto che l'avv. avesse formulato una CP_1 compiuta domanda volta ad ottenere anche il risarcimento del danno per lesione della capacità lavorativa specifica.
Nondimeno, deve essere comunque disattesa la prospettazione dell'appellante.
Quanto al primo profilo, concernente la perdita di reddito durante il periodo di inabilità, dalla scheda anagrafico-professionale della (cfr. sub. doc. n. 4 fascicolo Pt_2
emerge che la stessa nel periodo in cui si verificò il sinistro aveva un contratto CP_1 di lavoro a tempo determinato con l'azienda NI LE e PA, con scadenza
31.3.2008, come raccoglitrice a mano di prodotti agricoli.
pagina 10 di 15 Il teste PA NI, escusso all'udienza del 12.10.2018, ha dichiarato che la Pt_2
“veniva a spot”, che la sua presenza era discontinua e che la stessa senza dare alcuna comunicazione non si era presentata più a lavoro.
Anche la deposizione di un altro precedente datore di lavoro (cfr. teste attesta la Tes_1 presenza piuttosto discontinua della sul luogo di lavoro. Pt_2
Dunque, non è possibile escludere che al momento del sinistro la avesse già Pt_2 abbandonato il lavoro presso l'azienda NI per sua volontà, tanto più che, come riferito da nella comparsa di costituzione depositata nel Controparte_6 procedimento presupposto, dalla cartella clinica del primo ricovero risulta che la Pt_2 fosse disoccupata.
Ne deriva, come non possa ravvisarsi una condotta negligente e/o imperita nella linea difensiva assunta dall'avv. , il quale ha dichiarato, senza venire in alcun modo CP_1 smentito sul punto dalla controparte, che la mai ebbe a riferirgli di aver prestato Pt_2 attività lavorativa di sorta e mai ebbe a consegnargli i documenti relativi ai saltuari rapporti di lavoro intrattenuti, per contro avendo la stessa messo a sua disposizione solo una perizia di parte, a firma del dott. , dalla quale risultava che era “in attesa di CP_4 occupazione” (cfr. doc. 8 all. fascicolo parte ). CP_1
Si aggiunga, che non è stato provato, neppure in questo giudizio, se e in che misura, a causa dell'infortunio, la avesse perso il proprio reddito derivante dal contratto in Pt_2 corso.
Quanto al secondo profilo, concernente la perdita di capacità dell'infortunata di produrre reddito per il futuro, risulta che nel ricorso introduttivo del giudizio presupposto l'avv.
ebbe a dichiarare che la a causa delle gravi lesioni patite e del lungo CP_1 Pt_2 periodo di coma ad esse conseguente, si era trovata “a non poter più lavorare”, espressione che pur non implicando la conoscenza da parte del difensore di uno stato di occupazione dell'assistita poteva sicuramente alludere all'incapacità della vittima di produrre reddito lavorativo per il futuro.
Orbene, il Collegio se da un lato ritiene che una tale generica allegazione non sia idonea ad introdurre una domanda di risarcimento per la perdita della capacità lavorativa specifica, dall'altro dubita che una tale domanda, quand'anche compiutamente formulata, avrebbe potuto trovare una ragionevole probabilità di accoglimento.
pagina 11 di 15 In proposito, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui questa
Corte ritiene di aderire, è nel senso che “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023; Sez. 3, Sentenza n. 17931 del
04/07/2019).
In altre parole, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. civ., 10 luglio 2015, n. 14517; Cass. civ. 3 luglio 2014, n. 15238; Cass. civ., 5 febbraio 2013, n.
2644; Cass. civ. 12 febbraio 2013, n. 3290).
Nello specifico, “In tema di responsabilità civile, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica, ma non quella da lesione della capacità lavorativa specifica per la quale occorre, invece,
l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 7604 del 21/03/2025).
Tanto premesso in diritto, in fatto si osserva che nel caso di specie gli elementi di prova acquisiti al processo non depongono nel senso della dedotta diminuzione della capacità lavorativa specifica della Pt_2
Dalla scheda anagrafico-professionale della danneggiata (cfr. sub. doc. n. 4 fascicolo
, dai contratti di lavoro prodotti in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi CP_1 in primo grado emerge che la fino al momento del sinistro aveva svolto soltanto Pt_2
pagina 12 di 15 lavori saltuari a tempo determinato, nei più disparati settori, senza acquisire alcun tipo di specializzazione.
Non risulta che la stessa aspirasse ad una qualche specifica mansione e/o avesse acquisito in Italia titoli professionali che ne consentivano l'occupazione in impieghi o attività lavorative per i quali risultassero di impedimento i postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro.
Di contro, è emerso che la dopo l'infortunio, mantenne la capacità di attendere Pt_2
a lavori confacenti alle sue attitudini personali come dimostra il fatto che la stessa, dotata di un buon livello di conoscenza delle lingue straniere (rumeno, francese, inglese e italiano), dal luglio 2012 fino al 31 maggio 2018, con brevi intervalli, prestò attività lavorativa presso diverse aziende (cfr. sub. doc. n. 4 fascicolo ), con mansioni CP_1 amministrative o di segreteria.
Tra questi va segnalato, in particolare, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'impresa individuale MA GI la cui cessazione in data 30.4.2018 non risulta in alcun modo essere stata determinata dai postumi dell'infortunio, tant'è che la si Pt_2
è nuovamente impiegata presso la società Transitaly srls, ricoprendo anche in questo caso mansioni di segretaria.
Parimenti, le attività lavorative in concreto svolte sconfessano l'ipotesi che le cicatrici al volto riportate dalla nel sinistro impediscano alla stessa di trovare impiego in Pt_2 attività che richiedono contatti con il pubblico.
Ne deriva, che non vi è prova in atti che la a causa dell'infortunio, abbia visto Pt_2 compromessa la propria capacità di produrre reddito.
Non erra pertanto il giudice di prime cure quando afferma che manca la prova che, se anche l'avv. avesse tenuto una condotta processuale diversa, conforme a quella CP_1 indicata nel ricorso, l'esito della causa, con riferimento al profilo del danno per la diminuita capacità di produrre reddito, sarebbe stato favorevole alla Pt_2
Da qui, pure l'insussistenza dei profili di nullità della sentenza impugnata, per motivazione apparente, dedotti dall'appellante in limine litis.
In conclusione, l'appello deve essere respinto sebbene la sentenza di prime cure debba essere parzialmente emendata nei termini che precedono.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
pagina 13 di 15 La domanda ex art. 96 c.p.c., formulata nella comparsa di costituzione dall'avv. , CP_1 non è stata riproposta nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e deve quindi ritenersi abbandonata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti di entrambe le parti appellate.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00) e l'impegno difensivo
(medio) prestato, ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, alla stregua del seguente computo: € 9.991,00 per compensi (di cui: € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] contro la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 230/2022, emessa il 13.4.2022 e Pt_2 pubblicata il 14.4.2022, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, nella misura di € 9.991,00, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M.
55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
pagina 14 di 15 Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 18/9/2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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