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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6550/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6550/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Acireale (CT), P.za Europa n. 5, presso lo studio dell'avv.
PAPPALARDO SEBASTIANO CARMELO ORAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: OP
C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Catania in data 6.4.2000 con . OP
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 12.07.2000, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e , il 29.01.2005. Persona_2
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 432/2015 pronunciato da questo Tribunale il 3.4.2015, e che da allora non si sono più riconciliate, con la previsione, a carico del resistente, del pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 500,00,
oltre il pagamento del 50% delle stese straordinarie.
Ha chiesto la conferma della previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia dell'importo di Euro 300,00, oltre il pagamento del 50% delle spese Persona_2
straordinarie.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la sua OP
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La ricorrente ha esposto che la figlia , maggiorenne, sia economicamente non Persona_2
autosufficiente, e che attualmente stia completando il percorso di studi della scuola secondaria superiore;
non ha, comunque, prodotto le dichiarazioni reddituali.
In ogni caso, appare opportuno confermare le precedenti statuizioni e per l'effetto va posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile in favore della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 300,00, da versare entro il giorno 5
di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto a Catania in data 6.4.2000, tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
[...] OP
Civile del Comune di Catania dell'anno 2000 al N. 91 della Parte I, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia OP
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro il giorno Persona_2
5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 13 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6550/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Acireale (CT), P.za Europa n. 5, presso lo studio dell'avv.
PAPPALARDO SEBASTIANO CARMELO ORAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: OP
C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Catania in data 6.4.2000 con . OP
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 12.07.2000, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e , il 29.01.2005. Persona_2
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 432/2015 pronunciato da questo Tribunale il 3.4.2015, e che da allora non si sono più riconciliate, con la previsione, a carico del resistente, del pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 500,00,
oltre il pagamento del 50% delle stese straordinarie.
Ha chiesto la conferma della previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia dell'importo di Euro 300,00, oltre il pagamento del 50% delle spese Persona_2
straordinarie.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la sua OP
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La ricorrente ha esposto che la figlia , maggiorenne, sia economicamente non Persona_2
autosufficiente, e che attualmente stia completando il percorso di studi della scuola secondaria superiore;
non ha, comunque, prodotto le dichiarazioni reddituali.
In ogni caso, appare opportuno confermare le precedenti statuizioni e per l'effetto va posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile in favore della figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo di Euro 300,00, da versare entro il giorno 5
di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto a Catania in data 6.4.2000, tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
[...] OP
Civile del Comune di Catania dell'anno 2000 al N. 91 della Parte I, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia OP
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro il giorno Persona_2
5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 13 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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