Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7197 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avvocati Daniela Errico ed Elisabetta Santoro in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Giuliana Giorgio in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 15/04/2025):
1
1) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare in comproprietà tra le parti sita in Firenze, Via di Santa Maria a Marignolle n. 13 la quale, in virtù di tale collocazione, viene assegnata alla madre, che si farà carico dei costi di gestione nonché di quelli per le utenze e l'ordinaria amministrazione;
resta inteso che i costi di manutenzione straordinaria saranno sostenuti al 50% dai due comproprietari.
2) frequenterà il padre secondo il calendario che segue: Per_1
- fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui starà con il padre nel weekend, nella giornata di martedì Per_1 dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui non starà con il padre nel weekend, dal martedì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola.
Entrambi i genitori avranno la facoltà di comunicare all'altro, con almeno una settimana di anticipo, eventuali indisponibilità a tenere la figlia nei giorni stabiliti, con facoltà di recupero successivamente dei giorni persi.
Ciascun genitore si occuperà autonomamente e discrezionalmente della gestione quotidiana della figlia nel tempo in cui ella è con loro e potrà delegare persone di stretta fiducia sulle quali vi sia un accordo tra i coniugi ed anche babysitter i costi delle quali rimarranno a carico del genitore che vi ricorrerà. Resta inteso che ciascun genitore si impegna a prestare la massima collaborazione all'altro nella gestione della figlia in caso di imprevisti lavorativi e/o personali.
Fermo che i genitori cercheranno di assecondare per quanto possibile i desideri della figlia di occasioni di svago con amici (es pizze, pigiama party, ecc…), ciascun genitore prenderà impegni solo per i giorni nei quali la figlia gli è affidata, rimettendo all'altro le decisioni per il proprio tempo.
Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori Per_1
quindici giorni anche consecutivi tra luglio e agosto. Ciascun genitore dovrà, entro il 15
2 giugno di ciascun anno, comunicare il periodo nel quale intende portare la figlia in vacanza e, se possibile già a tale data, il luogo fornendo i relativi recapiti. Durante il periodo estivo, salvo le programmate vacanze, si proseguirà con il calendario ordinario.
Ciascun genitore, previo accordo con l'altro, potrà programmare con la figlia anche vacanze infrannuali compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Per quanto riguarda le festività: a) Natale: ad anni alterni, una settimana - dalla chiusura della scuola (23 dicembre) al 30 dicembre - con un genitore ed un'altra settimana - dal
31 dicembre al 6 gennaio - con l'altro; b) Pasqua: la settimana di vacanza scolastica sarà ripartita paritariamente tra i due genitori;
c) altre festività/ponti, tutti alternati.
3) A titolo di contributo al mantenimento di il Signor corrisponderà Per_1 Pt_1 la complessiva somma di € 700,00 da versarsi entro il 30 di ciascun mese.
La Signora si impegna a saldare direttamente la propria quota del mutuo in CP_1 scadenza il giorno 30 di ogni mese, versando l'importo di 440 € al mese sull'apposito conto bancario presso UniCredit Firenze e inviando al entro il 25 del mese di Pt_1
riferimento, copia del bonifico effettuato.
Qualora tale prova non venga data, il padre provvederà personalmente a detto versamento a titolo di mantenimento indiretto di inviando alla madre la relativa Per_1 contabile di pagamento e corrisponderà i restanti € 260,00 sul conto corrente della madre entro il predetto giorno 30 di ciascun mese.
Convenzionalmente le parti escludono la rivalutazione annuale della somma in considerazione di quanto previsto al successivo art. 4 e dell'assenso del padre a che la madre percepisca integralmente l'assegno unico erogato mensilmente dall'INPS fino al
Giugno 2029 quando terminerà il ciclo scolastico di dal Luglio 2029 la somma Per_1 sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, prendendo come base l'indice del mese di Luglio 2028.
4) Il Signor si farà carico del 100% della retta della scuola francese Victor Pt_1
Hugo frequentata da per l'anno in corso e per i successivi quattro anni fino al Per_1
diploma.
5) I genitori si faranno carico delle altre spese straordinarie, necessarie o previamente concordate tra loro, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. A titolo esemplificativo si considerano spese straordinarie le spese mediche non
3 coperte dal SSN, quelle ricreative/sportive, di viaggi studio, scolastiche (intendendosi per spese scolastiche i libri, il corredo scolastico, le eventuali ripetizioni, gli eventuali abbonamenti ai mezzi pubblici per il trasposto casa/scuola, le gite scolastiche ecc.); per l'individuazione delle spese straordinarie le parti fanno espresso riferimento all'elencazione di cui al Protocollo del Tribunale di Firenze in data 06 maggio 2011, pagine 7 e seguenti.
Resta inteso che è in facoltà di ciascun genitore assumersi autonomamente l'impegno di provvedere integralmente alla spesa straordinaria pur non necessaria e non previamente concordata.
6) Le parti procederanno entro il 30 Maggio 2025 a dare attuazione a quanto già stabilito con la scrittura privata del 18.7.2022 e cioè a redigere l'inventario dei beni che arredano e corredano l'abitazione per individuare quali siano beni personali e quali in comunione ordinaria.
7) Le parti rinunciano espressamente a tutte le altre domande proposte nel corso del giudizio.
8) Le parti chiedono che il Tribunale disponga la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è costituita CP_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Considerato che è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore nata il [...], la quale continuerà a Per_1
vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo e significativo con il padre.
4 Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla minore un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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