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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15384/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIANPAOLO MASSA, elettivamente domiciliata in Parte_1
Corso Matteotti, 28 Torino presso il difensore
ATTRICE
contro
, con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1
DOTTA, elettivamente domiciliata in Via XX Settembre, 17 Torino presso il difensore
CONVENUTA
e contro
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA RAVA, domiciliata Controparte_2 digitalmente presso l'indirizzo pec . egione.piemonte.it Email_1 Email_2
CONVENUTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte attrice Parte_1
“In via istruttoria si chiede: [Omissis]
[...]
Nel merito
Dichiarare tenute e condannare la , C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Cuneo (CN) – Via Carlo Boggio n. 12; e la Presidenza della Giunta Regionale, Controparte_2 con sede in Torino (TO) – Piazza Castello n. 165 al pagamento in favore della del Parte_1 risarcimento dei danni da questa patiti, ed indicati in € . 5.983.000,00 a titolo di mancato utile conseguito giusta il recesso, in €. 5.664.885,53 a titolo di somme sostenute per investimenti iniziali e spese sopportate, €. 15.041.133,05 per danni patrimoniali, oltre ai danni all'immagine e a quelli analiticamente indicati in narrativa per un importo complessivo in ogni caso non inferiore a €.
40.000.000,00; o della veriore somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali come da D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge.”
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie di rito, richiamata ogni già eseguita allegazione e produzione,
Nel merito
Respingere tutte le domande attoree, perché infondate sia in fatto sia in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Salvo ogni diverso o maggior diritto.”
Parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via principale:
- dichiarare inammissibile l'avversaria domanda per difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
pagina 2 di 7 In subordine, nel merito:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, assolvere la CP_2
da ogni avversaria pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.”
[...]
Con il favore di spese di giudizio, oltre oneri riflessi ex art. 1 co. 208 L. 266/2005
(23,8% sull'imponibile) trattandosi di patrocinio di Avvocatura interna all'ente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pt_ 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (“ ”) conveniva in giudizio Parte_1
l' e la Controparte_3 Controparte_2
riferendo: che con Delibera della Giunta regionale D.G.R. 96-12017 del 2009 la CP_2
al fine di realizzare il nuovo presidio dell' di Fossano, metteva a disposizione
[...] CP_4
Cont Cont dell' circa tre milioni di euro;
che successivamente aveva sottoscritto con l' un contratto
Pt_ preliminare in data 26.08.2009 con il quale si stabiliva il trasferimento di molteplici aree da
Cont Cont all' nel 2011 stipulava con l' n Accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990
Cont il quale prevedeva una serie di cessioni di aree in favore dell' per la realizzazione dell'ospedale, un successivo Accordo di Programma per la variazione di destinazione d'uso delle
Pt_ aree cedute nonché l'incremento delle potenzialità edificatorie delle aree di proprietà di , una
Cont ripartizione dei costi di urbanizzazione da sostenere con il 63% in capo all' e il 37% in capo
Pt_ Cont ad sino al 3 agosto 2009; che l' corrispondeva la somma di € 304.229,00 pari al 63% del
Pt_ Pt_ totale dei costi sostenuti da;
che le spese sostenute da dopo il 3 agosto 2009 dovevano
Pt_ essere definite e quantificate a conclusione dell'Accordo; che provvedeva al trasferimento in
Cont favore dell' delle porzioni immobiliari di sua proprietà adempiendo alle obbligazione assunte in sede di contratto preliminare;
che la emanava nel 2012 la Delibera della Controparte_2
Giunta Regionale D.G.R. 47-4871 con la quale disponeva di non dar corso all'Accordo di
Cont Programma tra la il Comune di Fossano e l' che tale decisione ha causato Controparte_2
ingenti danni impendendo lo sviluppo del PEC già approvato.
Chiedeva, pertanto, la condanna nei confronti delle convenute al risarcimento dei danni patiti.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando in Controparte_1
fatto e in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare: che alcune aree promesse in sede di preliminare, nonostante il prezzo pagato, non erano mai state trasferite;
che la delibera regionale del 2012, emanata per il mutato quadro legislativo, non era pagina 3 di 7 stata impugnata ed è pianamente definitiva ed esecutiva;
che mancava di presupposto giuridico la richiesta di risarcimento del danno non essendovi inadempimento.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto, le Controparte_5
allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare: che vi era un difetto di legittimazione passiva della in quanto tra le parti non era intervenuta alcuna Controparte_2
relazione che potesse ingenerare un affidamento né era stato sottoscritto alcun contratto;
che l'unico PEC già approvato era quello di iniziativa privata del 2004 il quale prevedeva la costruzione della Clinica IRIS, nonché di annesso albergo e struttura ricettiva residenziale e per le Pt_ quali nel 2002 aveva chiesto il contributo regionale a fondo perduto, successivamente revocato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.4. Con Ordinanza del 18.03.2024, il Giudice, ritenuto doversi respingere i capi di prova dedotti da parte attrice in citazione e richiamati in memoria del 19.2.2024 in quanto irrilevanti alla luce della documentazione in atti e ritenuto doversi respingere l'istanza di CTU in quanto irrilevante, fissava udienza per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1. In primis, sembra opportuno osservare come la domanda attorea di risarcimento del danno implichi profili distinti rispetto alle parti convenute, con la chiara conseguenza che si preferirà di seguito una trattazione separata.
Cont Ebbene, la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti dell' muove da un asserito inadempimento contrattuale.
Secondo consolidato orientamento, “in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Unite,
30.10.2001, n. 13533).
pagina 4 di 7 Pt_ Nel caso che ci occupa, ha prodotto un contratto preliminare datato 26.08.2009 e l'Accordo Cont Procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 da cui discendono le obbligazioni dell' cfr. docc. 3 e 4 parte attrice) oltre ad allegare l'inadempimento di controparte.
Dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge in verità che le obbligazioni assunte Cont dall' ono state tutte regolarmente adempiute sia in sede di preliminare (con il versamento del Pt_ Cont corrispettivo per l'acquisto delle aree cedute da all' che per quanto concerne l'Accordo procedimentale del 2011 avendo la stessa provveduto al pagamento di € 304.229,00 (pari al 63% Pt_ Cont dei costi sostenuti da ma di spettanza dell' , come peraltro prospettato pacificamente e comunemente dalle parti.
Per di più, si osserva come gli ulteriori riparti di spese ed eventuali rimborsi erano subordinati ad un successivo Accordo di programma che, nel caso di specie, non è mai intervenuto, atteso il mutato quadro legislativo che ha determinato un taglio dei fondi sanitari e l'impossibilità di poter procedere.
Difatti, si evince chiaramente dalla lettura dello stesso contratto preliminare, nel quale le parti danno atto che “… in conformità delle previsioni della deliberazione di G.R. Piemonte in data 4 agosto 2009…il rimborso degli oneri e delle spese sostenute dalla parte promittente venditrice Pt_ ( ) in attuazione della citata convenzione di PEC e sue future modificazioni…è differito alla definizione del futuro accordo di programma, laddove saranno altresì definiti gli oneri complessivi e le relative ripartizioni a carico dei soggetti attuatori del PEC, per l'esecuzione delle opere previste in attuazione della convenzione citata e delle sue futute modificazioni” (cfr. punto 9 contratto preliminare doc. 3 parte attrice) e dell'Accordo di programma, nel quale le parti stabilivano che “Quanto alle ulteriori già sostenute dopo il 3 agosto 2009 e/o ancora da sostenere, siano esse di ordine tecnico-progettuale che relative alla urbanizzazione del comparto, le Parti si danno reciprocamente atto che i conteggi e gli elaborati progettuali attualmente disponibili dovranno essere soggetti a verifica ed aggiornamento in sede di procedura di accordo di programma e di PEC;
pertanto convengono di rinviarne la definizione agli elaborati progettuali così come saranno formalizzati ed approvati nel corso delle procedure indicate…” (cfr. punto 4 Accordo Procedimentale doc. 4 parte attrice). Cont Pt_ Si ritiene, pertanto, che l' abbia regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte verso e che la domanda di parte attrice sia da ritenersi infondata e rigettata.
pagina 5 di 7 2.2. Diversamente, si ritiene che nei confronti della convenuta si configuri una Controparte_2
domanda di risarcimento del danno da lesione di legittimo affidamento, generatosi da atti legittimi della Pubblica Amministrazione, su cui questo Giudice ha piena giurisdizione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 6885/2019).
Ebbene, in fatto, sembra il caso di chiarire, come peraltro emerso dalla prospettazione delle stesse Pt_ parti convenute, che il PEC approvato a cui fa riferimento non era e non poteva riguardare l'iniziativa per il progetto del nuovo Ospedale di Fossano ipotizzata nel 2009 con relativa delibera della Giunta Regionale, peraltro mai impugnata e divenuta definitiva.
Pt_
ha ottenuto sì un PEC, ma nel 2004 per la realizzazione di una clinica di riabilitazione con annessa struttura alberghiera e ricettiva residenziale.
Pt_ Si rileva che per lo sviluppo del suddetto PEC, aveva richiesto un finanziamento a fondo perduto nel 2002 precisamente di € 902.955,00 così come provato dalla Regione convenuta la quale ha prodotto il doc. 4, dal quale emerge chiaramente che tale contributo era stato richiesto dalla società attrice nel 2003, molto prima che fosse emanata la delibera regionale per la realizzazione dell' di Fossano. CP_4
La stessa attrice produce la raccomandata con cui la comunica la revoca del Controparte_2
contributo, per fondare il proprio diritto al risarcimento del danno patito, ma nella quale si conferma che il contributo in parola era stato concesso nel 2003 “a sostegno dell'offerta turistica”, non potendo di certo riguardare il progetto dell' di Fossano previsto nel 2009. CP_4
Pt_ Ancora, la produce il doc. 8 nel quale in data 29.04.2005 richiedeva una Controparte_2
proroga di un anno per la realizzazione del progetto.
Successivamente nel 2007 FI allertava la società attrice che il termine per la realizzazione del progetto di iniziativa privata era scaduto e avvertiva della possibile revoca automatica del contributo concesso (cfr. doc. 9 , come di seguito è avvenuto. Controparte_2
A ben vedere, risulta chiaro come non vi è nessun collegamento, finanche temporale, tra la perdita del contributo concesso nel 2003 per la mancata realizzazione di un PEC di iniziativa privata e l'arresto avvenuto nel 2012 del progetto di ampliamento dell' di Fossano CP_4
deliberato nel 2009 causato dal mutato quadro legislativo.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che, anche nei confronti della Controparte_2
la domanda della società attrice sia infondata e deve essere rigettata, risultando le stesse peraltro pagina 6 di 7 assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti in base al principio della ragione più liquida.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le domande di parte attrice Parte_1
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 54.198,00 (di cui € 8.554,00 per
[...] fase studio, € 5.642,00 per fase introduttiva, € 25.125,00 per fase istruttoria, € 14.877,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Condanna, altresì, parte attrice a rimborsare a parte convenuta Parte_1 CP_2 le spese di lite, che si liquidano in € 54.198,00 (di cui € 8.554,00 per fase studio, €
[...]
5.642,00 per fase introduttiva, € 25.125,00 per fase istruttoria, € 14.877,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15384/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIANPAOLO MASSA, elettivamente domiciliata in Parte_1
Corso Matteotti, 28 Torino presso il difensore
ATTRICE
contro
, con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1
DOTTA, elettivamente domiciliata in Via XX Settembre, 17 Torino presso il difensore
CONVENUTA
e contro
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA RAVA, domiciliata Controparte_2 digitalmente presso l'indirizzo pec . egione.piemonte.it Email_1 Email_2
CONVENUTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte attrice Parte_1
“In via istruttoria si chiede: [Omissis]
[...]
Nel merito
Dichiarare tenute e condannare la , C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Cuneo (CN) – Via Carlo Boggio n. 12; e la Presidenza della Giunta Regionale, Controparte_2 con sede in Torino (TO) – Piazza Castello n. 165 al pagamento in favore della del Parte_1 risarcimento dei danni da questa patiti, ed indicati in € . 5.983.000,00 a titolo di mancato utile conseguito giusta il recesso, in €. 5.664.885,53 a titolo di somme sostenute per investimenti iniziali e spese sopportate, €. 15.041.133,05 per danni patrimoniali, oltre ai danni all'immagine e a quelli analiticamente indicati in narrativa per un importo complessivo in ogni caso non inferiore a €.
40.000.000,00; o della veriore somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali come da D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge.”
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie di rito, richiamata ogni già eseguita allegazione e produzione,
Nel merito
Respingere tutte le domande attoree, perché infondate sia in fatto sia in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Salvo ogni diverso o maggior diritto.”
Parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via principale:
- dichiarare inammissibile l'avversaria domanda per difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
pagina 2 di 7 In subordine, nel merito:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, assolvere la CP_2
da ogni avversaria pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.”
[...]
Con il favore di spese di giudizio, oltre oneri riflessi ex art. 1 co. 208 L. 266/2005
(23,8% sull'imponibile) trattandosi di patrocinio di Avvocatura interna all'ente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pt_ 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (“ ”) conveniva in giudizio Parte_1
l' e la Controparte_3 Controparte_2
riferendo: che con Delibera della Giunta regionale D.G.R. 96-12017 del 2009 la CP_2
al fine di realizzare il nuovo presidio dell' di Fossano, metteva a disposizione
[...] CP_4
Cont Cont dell' circa tre milioni di euro;
che successivamente aveva sottoscritto con l' un contratto
Pt_ preliminare in data 26.08.2009 con il quale si stabiliva il trasferimento di molteplici aree da
Cont Cont all' nel 2011 stipulava con l' n Accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990
Cont il quale prevedeva una serie di cessioni di aree in favore dell' per la realizzazione dell'ospedale, un successivo Accordo di Programma per la variazione di destinazione d'uso delle
Pt_ aree cedute nonché l'incremento delle potenzialità edificatorie delle aree di proprietà di , una
Cont ripartizione dei costi di urbanizzazione da sostenere con il 63% in capo all' e il 37% in capo
Pt_ Cont ad sino al 3 agosto 2009; che l' corrispondeva la somma di € 304.229,00 pari al 63% del
Pt_ Pt_ totale dei costi sostenuti da;
che le spese sostenute da dopo il 3 agosto 2009 dovevano
Pt_ essere definite e quantificate a conclusione dell'Accordo; che provvedeva al trasferimento in
Cont favore dell' delle porzioni immobiliari di sua proprietà adempiendo alle obbligazione assunte in sede di contratto preliminare;
che la emanava nel 2012 la Delibera della Controparte_2
Giunta Regionale D.G.R. 47-4871 con la quale disponeva di non dar corso all'Accordo di
Cont Programma tra la il Comune di Fossano e l' che tale decisione ha causato Controparte_2
ingenti danni impendendo lo sviluppo del PEC già approvato.
Chiedeva, pertanto, la condanna nei confronti delle convenute al risarcimento dei danni patiti.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando in Controparte_1
fatto e in diritto, le allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare: che alcune aree promesse in sede di preliminare, nonostante il prezzo pagato, non erano mai state trasferite;
che la delibera regionale del 2012, emanata per il mutato quadro legislativo, non era pagina 3 di 7 stata impugnata ed è pianamente definitiva ed esecutiva;
che mancava di presupposto giuridico la richiesta di risarcimento del danno non essendovi inadempimento.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto, le Controparte_5
allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare: che vi era un difetto di legittimazione passiva della in quanto tra le parti non era intervenuta alcuna Controparte_2
relazione che potesse ingenerare un affidamento né era stato sottoscritto alcun contratto;
che l'unico PEC già approvato era quello di iniziativa privata del 2004 il quale prevedeva la costruzione della Clinica IRIS, nonché di annesso albergo e struttura ricettiva residenziale e per le Pt_ quali nel 2002 aveva chiesto il contributo regionale a fondo perduto, successivamente revocato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.4. Con Ordinanza del 18.03.2024, il Giudice, ritenuto doversi respingere i capi di prova dedotti da parte attrice in citazione e richiamati in memoria del 19.2.2024 in quanto irrilevanti alla luce della documentazione in atti e ritenuto doversi respingere l'istanza di CTU in quanto irrilevante, fissava udienza per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1. In primis, sembra opportuno osservare come la domanda attorea di risarcimento del danno implichi profili distinti rispetto alle parti convenute, con la chiara conseguenza che si preferirà di seguito una trattazione separata.
Cont Ebbene, la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti dell' muove da un asserito inadempimento contrattuale.
Secondo consolidato orientamento, “in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Unite,
30.10.2001, n. 13533).
pagina 4 di 7 Pt_ Nel caso che ci occupa, ha prodotto un contratto preliminare datato 26.08.2009 e l'Accordo Cont Procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 da cui discendono le obbligazioni dell' cfr. docc. 3 e 4 parte attrice) oltre ad allegare l'inadempimento di controparte.
Dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge in verità che le obbligazioni assunte Cont dall' ono state tutte regolarmente adempiute sia in sede di preliminare (con il versamento del Pt_ Cont corrispettivo per l'acquisto delle aree cedute da all' che per quanto concerne l'Accordo procedimentale del 2011 avendo la stessa provveduto al pagamento di € 304.229,00 (pari al 63% Pt_ Cont dei costi sostenuti da ma di spettanza dell' , come peraltro prospettato pacificamente e comunemente dalle parti.
Per di più, si osserva come gli ulteriori riparti di spese ed eventuali rimborsi erano subordinati ad un successivo Accordo di programma che, nel caso di specie, non è mai intervenuto, atteso il mutato quadro legislativo che ha determinato un taglio dei fondi sanitari e l'impossibilità di poter procedere.
Difatti, si evince chiaramente dalla lettura dello stesso contratto preliminare, nel quale le parti danno atto che “… in conformità delle previsioni della deliberazione di G.R. Piemonte in data 4 agosto 2009…il rimborso degli oneri e delle spese sostenute dalla parte promittente venditrice Pt_ ( ) in attuazione della citata convenzione di PEC e sue future modificazioni…è differito alla definizione del futuro accordo di programma, laddove saranno altresì definiti gli oneri complessivi e le relative ripartizioni a carico dei soggetti attuatori del PEC, per l'esecuzione delle opere previste in attuazione della convenzione citata e delle sue futute modificazioni” (cfr. punto 9 contratto preliminare doc. 3 parte attrice) e dell'Accordo di programma, nel quale le parti stabilivano che “Quanto alle ulteriori già sostenute dopo il 3 agosto 2009 e/o ancora da sostenere, siano esse di ordine tecnico-progettuale che relative alla urbanizzazione del comparto, le Parti si danno reciprocamente atto che i conteggi e gli elaborati progettuali attualmente disponibili dovranno essere soggetti a verifica ed aggiornamento in sede di procedura di accordo di programma e di PEC;
pertanto convengono di rinviarne la definizione agli elaborati progettuali così come saranno formalizzati ed approvati nel corso delle procedure indicate…” (cfr. punto 4 Accordo Procedimentale doc. 4 parte attrice). Cont Pt_ Si ritiene, pertanto, che l' abbia regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte verso e che la domanda di parte attrice sia da ritenersi infondata e rigettata.
pagina 5 di 7 2.2. Diversamente, si ritiene che nei confronti della convenuta si configuri una Controparte_2
domanda di risarcimento del danno da lesione di legittimo affidamento, generatosi da atti legittimi della Pubblica Amministrazione, su cui questo Giudice ha piena giurisdizione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 6885/2019).
Ebbene, in fatto, sembra il caso di chiarire, come peraltro emerso dalla prospettazione delle stesse Pt_ parti convenute, che il PEC approvato a cui fa riferimento non era e non poteva riguardare l'iniziativa per il progetto del nuovo Ospedale di Fossano ipotizzata nel 2009 con relativa delibera della Giunta Regionale, peraltro mai impugnata e divenuta definitiva.
Pt_
ha ottenuto sì un PEC, ma nel 2004 per la realizzazione di una clinica di riabilitazione con annessa struttura alberghiera e ricettiva residenziale.
Pt_ Si rileva che per lo sviluppo del suddetto PEC, aveva richiesto un finanziamento a fondo perduto nel 2002 precisamente di € 902.955,00 così come provato dalla Regione convenuta la quale ha prodotto il doc. 4, dal quale emerge chiaramente che tale contributo era stato richiesto dalla società attrice nel 2003, molto prima che fosse emanata la delibera regionale per la realizzazione dell' di Fossano. CP_4
La stessa attrice produce la raccomandata con cui la comunica la revoca del Controparte_2
contributo, per fondare il proprio diritto al risarcimento del danno patito, ma nella quale si conferma che il contributo in parola era stato concesso nel 2003 “a sostegno dell'offerta turistica”, non potendo di certo riguardare il progetto dell' di Fossano previsto nel 2009. CP_4
Pt_ Ancora, la produce il doc. 8 nel quale in data 29.04.2005 richiedeva una Controparte_2
proroga di un anno per la realizzazione del progetto.
Successivamente nel 2007 FI allertava la società attrice che il termine per la realizzazione del progetto di iniziativa privata era scaduto e avvertiva della possibile revoca automatica del contributo concesso (cfr. doc. 9 , come di seguito è avvenuto. Controparte_2
A ben vedere, risulta chiaro come non vi è nessun collegamento, finanche temporale, tra la perdita del contributo concesso nel 2003 per la mancata realizzazione di un PEC di iniziativa privata e l'arresto avvenuto nel 2012 del progetto di ampliamento dell' di Fossano CP_4
deliberato nel 2009 causato dal mutato quadro legislativo.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che, anche nei confronti della Controparte_2
la domanda della società attrice sia infondata e deve essere rigettata, risultando le stesse peraltro pagina 6 di 7 assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti in base al principio della ragione più liquida.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le domande di parte attrice Parte_1
Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 54.198,00 (di cui € 8.554,00 per
[...] fase studio, € 5.642,00 per fase introduttiva, € 25.125,00 per fase istruttoria, € 14.877,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Condanna, altresì, parte attrice a rimborsare a parte convenuta Parte_1 CP_2 le spese di lite, che si liquidano in € 54.198,00 (di cui € 8.554,00 per fase studio, €
[...]
5.642,00 per fase introduttiva, € 25.125,00 per fase istruttoria, € 14.877,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 7 di 7