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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 130/2025 promossa da:
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore con sede legale a San Clemente (RN) alla Via Gaggio n.72 ; rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Bonanni Caione ( del Foro di Pescara, con studio in Email_1
Pescara (PE) alla Strada Comunale Piana n.3
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F: ) CP_2 C.F._1
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. CP_1 conveniva in giudizio l'ex dipendente – che nel periodo CP_2 02\01\2007-04\09\2024 (data di efficacia del suo licenziamento per giusta causa) ha prestato in favore della società ricorrente attività lavorativa di natura subordinata con mansioni di impiegato addetto ai pagamenti nei confronti dei fornitori/clienti ed al versamento degli stipendi dei dipendenti – perché venisse giudizialmente accertato che lo stesso , abusando della fiducia della datrice di lavoro e violando gli obblighi di diligenza e fedeltà posti a suo carico dagli artt. 2104 e 2105 cc. , si era impossessato indebitamente e fraudolentemente della somma complessiva di € 237.804,20 (di cui euro 38.220,10 tramite prelievi per contanti ed euro 199.575,10 tramite disposizioni di bonifico) di cui chiedeva la restituzione nel presente giudizio sottraendola dalla cassa contanti e dai conti correnti aziendali delle società appartenenti al Gruppo . CP_1
Nell'atto introduttivo del giudizio ha correttamente ricostruito la CP_1 presente vicenda nei seguenti termini testuali : “ …Il signor , CP_2 dipendente della società era adibito con mansioni di impiegato, CP_1 alla contabilizzazione ed esecuzione dei pagamenti dei fornitori, degli agenti, dei clienti e dei dipendenti, nonché alla gestione delle carte di credito, delle carte carburante e del telepass in dotazione alle maestranze del Gruppo . CP_1 Nello specifico, il predetto impiegato era addetto sia al pagamento nei confronti dei fornitori/clienti, che al versamento degli stipendi dei dipendenti, dapprima per le società e CP_1 Controparte_3 Parte_1 poi, dal mese di luglio 2024, anche per e Ambra's. Nell'ambito di tale CP_4 rapporto impiegatizio il signor poteva accedere: al sistema informatico CP_2 dei conti correnti, rectius: all'home banking aziendale delle società appartenenti al avendo in dotazione le chiavette token fornite dalla Controparte_5 banca ed intestate al dottor ed al CEO Group, dottor CP_6 CP_7
e al software gestionale aziendale del , Controparte_8 Controparte_5 utilizzando le proprie e necessarie credenziali e password, al fine di aggiornare l'anagrafica dei clienti/fornitori ed indicare l'eventuale chiusura delle loro posizioni ed i relativi movimenti contabili, nonché alla cassa contanti delle società e , tenute tutte presso il CP_1 Controparte_3 Parte_1 sito di San Clemente, sede della Capogruppo, . È accaduto che, in CP_1 occasione di alcuni controlli contabili, effettuati in data 24-07-2024, sul sistema gestionale del , l'odierna società ricorrente ha riscontrato delle CP_5 anomalie. Infatti, sebbene, allo stato, risultassero ancora pendenti delle esposizioni debitorie verso alcuni fornitori, queste, in realtà e nel frattempo, erano state censite/registrate dal sig. nel software gestionale di CP_2
di e di come chiuse, CP_1 Parte_1 Controparte_3 riportando come modalità di pagamento quella per contanti. Da un'indagine più approfondita su tutte le società appartenenti al Gruppo emergeva che il signor
, in più riprese, aveva effettuato: riguardo alla contabilità di CP_2
prelievi per cassa, dal 09-05-22 al 24-07-24, per euro 27.808,44; CP_1 disposizioni bancarie, via on-line banking e dal conto corrente aziendale, a proprio favore per euro 166.610,88; riguardo alla contabilità di Parte_1
prelievi per cassa, dal 20 ottobre 2022 al 16-02-2024, per euro 7.349,44;
[...] disposizioni bancarie, via on-line banking e dal conto corrente aziendale, a proprio favore per euro 10.412,42; riguardo alla contabilità di Controparte_3 [
prelievi per cassa, dal 21 giugno 2022 al 22 novembre 2023, per euro
[...] 3.071,22; disposizioni bancarie, via on-line banking e dal conto corrente aziendale, a proprio favore per euro 22.551,80; impossessandosi, così, indebitamente, ingiustificatamente ed impropriamente, di denaro aziendale per un totale complessivo di euro 237.804,20, di cui euro 38.220,10 tramite prelievi per contanti, ed euro 199.575,10 tramite disposizioni di bonifico. Tanto ha determinato, come logica conseguenza, la contestazione disciplinare di tali addebiti al lavoratore – rimasto a tal riguardo silente - e, successivamente, il suo licenziamento. Dunque, l'odierna ricorrente chiede all'Ill.mo Tribunale adito che il signor venga condannato al pagamento di euro 237.804,20, CP_2 ovvero della complessiva somma pari all'importo del denaro indebitamente e fraudolentemente sottratto da quest'ultimo dalla cassa contanti e dai conti correnti aziendali del I FATTI OGGETTO DI CAUSA. Il Controparte_5 rapporto di lavoro del signor . è capogruppo del CP_2 CP_1 Gruppo societario “Casa Optima”, che conta numerose società italiane ed estere ed è leader, a livello mondiale, nella produzione e distribuzione di semilavorati per gelateria e pasticceria. Detta capogruppo, nel controllare, dirigere e coordinare le società infragruppo, tra le quali con socio unico e Parte_1
gestisce in modo centralizzato la tesoreria Controparte_3 aziendale, accentrando le diverse casse aziendali di ogni singola società sussidiaria e da essa partecipata, coordinando tutte le loro procedure di pagamento. Il sig. (C.F: ), residente in [...], era adibito, con mansioni di impiegato e con contratto di lavoro a tempo determinato del 2 gennaio 2007, poi prorogato e, successivamente, rinnovato (doc. n.4),alla contabilizzazione ed esecuzione dei pagamenti dei fornitori, dei clienti, degli agenti e dei dipendenti, nonché alla gestione delle carte di credito, delle carte carburante e dei telepass in dotazione alle maestranze del . Nello specifico, il predetto impiegato era CP_5 addetto sia ai pagamenti nei confronti dei fornitori/clienti, che al versamento degli stipendi dei dipendenti, dapprima per le società CP_1 [...] e poi, dal mese di luglio 2024, anche per Controparte_3 Parte_1 e Ambra's. 4) Nell'ambito del sopradetto e specifico rapporto CP_4 impiegatizio, il signor poteva accedere: al sistema informatico CP_2 dei conti correnti, rectius: all'home banking aziendale delle società appartenenti al avendo in dotazione le chiavette token fornite dalla Controparte_5 banca ed intestate al dottor ed al CEO Group, dottor CP_6 CP_7
e al software gestionale aziendale del , Controparte_8 Controparte_5 utilizzando le proprie e necessarie credenziali e password, al fine di aggiornare l'anagrafica dei clienti/fornitori ed indicare l'eventuale chiusura delle loro posizioni ed i relativi movimenti contabili, nonché alla cassa contanti delle società e , tenute tutte presso il CP_1 Controparte_3 Parte_1 sito di San Clemente, sede della Capogruppo, . b) I fatti del 24-07- CP_1 2024. 5) In data 24-07-2024 la società ricorrente provvedeva ad effettuare un controllo contabile sul proprio sistema gestionale in merito alle posizioni debitorie ancora pendenti nei confronti dei propri fornitori, al fine di stabilire quali “partite” chiudere, poiché risalenti nel tempo e, dunque, registrabili quali sopravvenienze attive. 6) A seguito di detta specifica attività, CP_1 constatava delle anomalie. Infatti, sebbene, allo stato, ovvero al momento dell'analisi, risultassero ancora pendenti delle esposizioni debitorie verso alcuni fornitori, queste, in realtà e nel frattempo, erano state censite/registrate dal sig.
nel software gestionale delle società appartenenti al Gruppo CP_2
come chiuse, riportando come modalità di pagamento quella per CP_1 contanti. 7) Da detta analisi emergeva che l'inserimento e l'aggiornamento dei dati di tale prevalente numero di casi risultava avvenuto con strumenti informatici risalenti al predetto dipendente. Il sistema gestionale aveva, in effetti, registrato tutti i dati informatici di dette operazioni, rendendoli, quindi, ritracciabili. Questo perché il software teneva memoria dell'attività svolta dall'utente che si era autenticato, facendo uso della password personale, nonché della data e dell'ora dell'operazione medesima. Tanto aveva consentito di risalire alla paternità di tali inserimenti, ovvero alla loro riconducibilità al sig. CP_2
8) Poiché tale procedura di chiusura risultava inconsueta, atteso che per
[...] policy aziendale i versamenti devono avvenire con modalità tracciabili (come assegni e bonifici), la società ricorrente procedeva ad una verifica più approfondita. c) I consequenziali accertamenti svolti sulla contabilità di CP_1
e ed il procedimento
[...] Parte_2 Controparte_3 disciplinare culminato con il licenziamento per giusta causa. A) Sulla contabilità di 9) Da tale indagine emergeva che dalla contabilità di CP_1 CP_1
il signor aveva effettuato pagamenti per cassa, dal 9 maggio
[...] CP_2 2022 al 24 luglio 2024, tramite il prelievo di contanti dalla Cassa contanti presente negli Uffici della Società, per il complessivo importo di euro 27.808,44, come meglio ed analiticamente descritto nelle singole voci di cui al prospetto riepilogativo che segue (doc. n.5)…Ebbene, da tale evidenza documentale, emerge che in data 24-07-2024 il signor aveva proceduto a CP_2 prelevare contanti per un totale complessivo di euro 415,91 per il pagamento di diversi fornitori (ndr: , Celli Giuliano Srl, Albert IV CP_9 CP_10
Ciocc. ) predisponendo
[...] CP_11 Controparte_12 un'unica registrazione contabile, la n.24RGDEF_016022…Anche in questo caso, il signor il 12-06-2024 aveva proceduto a prelevare CP_2 contanti per un totale complessivo di euro 275,61 per il pagamento di diversi fornitori (Espego S.a.r.l., Foto Speed Srl, Gel Matic Italia Srl, Elsevier B.V:, Caremoli Spa, Agenzia Doganale NO PI e C. sas, Centro Spedizionieri Doganali Service, Gruppo Cerioni Spa, Ferramenta Crudi di Crudi Secondo sas, Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa) predisponendo un'unica registrazione contabile, la n.24RGDEF_011622. Detta procedura, del tutto inusuale e certamente atipica, era anche poco credibile. Infatti, è del tutto inverosimile sostenere e/o pensare che diversi fornitori, provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, si fossero tutti contemporaneamente recati presso la sede amministrativa della società ricorrente, sita in San Clemente (RM), per richiedere il pagamento in contanti di fatture (tra l'altro) di importi esigui (dell'ordine di centinaia di euro)….10) Nel corso del medesimo check di controllo sulla contabilità di emergeva, inoltre, che il sig. CP_1 CP_2
in più riprese, era stato beneficiario – al posto dei fornitori indicati in
[...] contabilità – di diversi bonifici di pagamento, per importi vari, mediante disposizioni bancarie che dal predetto erano state effettuate via on-line banking ed addebitate sul conto corrente della ricorrente società , per un totale CP_1 complessivo di euro 166.610,88. 11) Nello specifico si è accertato che il signor
, utilizzando le credenziali bancarie aziendali in dotazione, abbia CP_2 disposto alcuni versamenti a suo favore (doc. n.6), con le seguenti modalità: a) dal 28-10-2016 all'08-05-2024, il signor si era impossessato di CP_2 una ingente somma di denaro (pari ad euro 145.142,51), che aveva sottratto dai conti correnti aziendali mediante numerose e periodiche disposizioni di bonifico a suo favore e su c/c a lui intestato, utilizzando in alcuni casi registrazioni diverse da quelle presenti nei sistemi contabili delle società appartenenti al Gruppo il tutto come specificatamente e dettagliatamente indicato CP_1 nella sottostante tabella riepilogativa delle scritture contabili (doc. n.7) da confrontarsi con la tabella riepilogativa dei movimenti bancari (doc. n.8)…contemporaneamente il signor aveva sottratto dal conto corrente CP_2 della società la complessiva somma di euro Controparte_3 21.468,37, disponendo - in più riprese - bonifici bancari a suo favore al posto dei fornitori di per, poi, ripeterli, con pari importo, dal conto della CP_1 società ricorrente a quello di al fine di evitare evidenti Controparte_3 disallineamenti tra i saldi e gli estratti conto delle due società. Così operando, le disponibilità liquide e a disposizione di venivano, di Controparte_3 fatto, ripristinate grazie ai bonifici di Optima spa….Sulla contabilità di
[...]
12) Sempre in occasione della sopradetta verifica da parte di Parte_1 CP_1 emergeva, inoltre, che dalla contabilità di il signor
[...] Parte_1
aveva effettuato pagamenti per cassa, dal 20 ottobre 2022 al 16- CP_2 02-2024, tramite il prelievo di contanti dalla Cassa contanti presente negli Uffici della Società, per il complessivo importo di euro 7.349,44, come meglio ed analiticamente descritto nelle singole voci di cui al prospetto riepilogativo che segue (doc. n.10)…15) Detta procedura, del tutto inusuale e certamente atipica, era anche poco credibile. Del tutto inverosimile, infatti, che il cliente spagnolo Commercial Juarez S.C.P, con il quale la società non aveva più rapporti commerciali dal 2017, si fosse recato personalmente presso la sede amministrativa della società capogruppo dell'odierna ricorrente, sita in San Clemente (RM), per richiedere il pagamento in contanti di una nota di credito di importo esiguo (dell'ordine di un paio di centinaia di euro) e che, tra l'altro, i cui termini di pagamento erano scaduti da oltre 10 anni. 16) Addirittura, quello stesso giorno, anche il cliente AL , con il quale Controparte_13 la società ricorrente non aveva più rapporti commerciali dal 2015, si sarebbe presentato, sempre presso la medesima sede amministrativa di San Clemente (RM), per richiedere il pagamento, in contanti, di una nota di credito di un centinaio di euro scaduta il 16/07/2015! 17) Va precisato, in parte qua, che per policy aziendale di “Casa Optima” e, consequenzialmente, della società
[...]
il prelievo del denaro contante dalla cassa aziendale era dedicato alle Parte_1 spese di modica entità di acquisti con modalità in contrassegno, spese postali e d'ufficio (ad es.: marche da bollo). Ma ancora. 18) Nel corso del medesimo check di controllo, emergeva, inoltre, che il sig. , in più riprese, CP_2 era stato beneficiario – al posto dei fornitori indicati in contabilità – di diversi bonifici di pagamento, per importi vari, mediante disposizioni bancarie che dal predetto erano state effettuate via on-line banking ed addebitate sul conto corrente della ricorrente società , per un totale complessivo Parte_1 di euro 10.412,42. 19) Nello specifico si è accertato che il signor , CP_2 utilizzando le credenziali bancarie aziendali in dotazione, abbia disposto alcuni versamenti a suo favore (doc. n.11). 20) Sostanzialmente il predetto dal 01-03- 2023 al 07-09-2023 si era impossessato della somma di denaro, pari ad euro 10.412,42, che aveva sottratto dai conti correnti aziendali mediante numerose e periodiche disposizioni di bonifico a suo favore e su c/c a lui intestato, utilizzando in alcuni casi registrazioni diverse da quelle presenti nei sistemi contabili delle società appartenenti al Gruppo il tutto come CP_1 specificatamente e dettagliatamente indicato nella sottostante tabella riepilogativa dei movimenti contabili (doc. n.12) da confrontarsi con la tabella riepilogativa dei movimenti bancari (doc. n.13)…Sulla contabilità di
[...]
Infine, è emerso altresì che dalla contabilità di Controparte_3 [...]
, il signor aveva effettuato Controparte_3 CP_2 pagamenti per cassa, dal 21 giugno 2022 al 22 novembre 2023, tramite il prelievo di contanti dalla Cassa contanti presente negli Uffici della Società, per il complessivo importo di euro 3.071,22, come meglio ed analiticamente descritto nelle singole voci di cui al prospetto riepilogativo che segue (doc. n.14)… 25) Nel corso del medesimo check di controllo, emergeva, inoltre, che il sig. CP_2
in più riprese, era stato beneficiario – al posto dei fornitori indicati in
[...] contabilità – di diversi bonifici di pagamento, per importi vari, mediante disposizioni bancarie che dal predetto erano state effettuate via on-line banking ed addebitate sul conto corrente della ricorrente società Controparte_3 [
, per un totale complessivo di euro 22.551,80. Nello specifico si
[...] è accertato che il signor , utilizzando le credenziali bancarie CP_2 aziendali in dotazione, abbia disposto alcuni versamenti a suo favore (doc. n.15). Sostanzialmente il predetto dal 25-05-2021 al 04-01-2023 si era impossessato della somma di denaro, pari ad euro 22.551,80, che aveva sottratto dai conti correnti aziendali mediante numerose e periodiche disposizioni di bonifico a suo favore e su c/c a lui intestato, utilizzando in alcuni casi registrazioni diverse da quelle presenti nei sistemi contabili delle società appartenenti al Gruppo
il tutto come specificatamente e dettagliatamente indicato nella CP_1 sottostante tabella riepilogativa dei movimenti contabili (doc. n.16) da confrontarsi con la tabella riepilogativa dei movimenti bancari (doc. n.17).. Si precisa, inoltre, che era abitudine del signor suddividere il pagamento CP_2 delle disposizioni a suo favore in almeno due tranche, poiché in questo modo avrebbe evitato - in caso di controllo da parte della società ricorrente - la propria riconducibilità a tali movimentazioni. E sì perché – come a lui ben noto – nell'estratto conto mensile di e delle società Controparte_3 infragruppo i soggetti destinatari di frazionamento di versamento venivano descritti genericamente con la dicitura “beneficiari multipli/diversi”, senza alcuna indicazione in merito al nominativo del singolo ricevente. 27) Tanto imponeva ad di procedere immediatamente alla contestazione CP_1 disciplinare di tali addebiti al lavoratore (doc. n.18) e, consequenzialmente, al licenziamento di (doc. n. 19), avvenuto in data 04 settembre CP_2 2024. 28) È opportuno precisare a tal proposito che, nel corso del predetto procedimento disciplinare, l'ex dipendente non forniva alcuna giustificazione, sicché confermava implicitamente la sussistenza della condotta. d) I fatti successivi al licenziamento ed integranti l'appropriazione indebita, rectius: la sottrazione di denaro dalle casse aziendali. La denuncia-querela. Il procedimento cautelare: il sequestro conservativo. 29) La ricorrente, unitamente alle società e depositava, in data 09-09-2024, CP_1 Controparte_3 telematicamente, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini denuncia-querela nei confronti del signor (C.F.: CP_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...], per i reati p. e p. dagli artt.646, 624. 625, 61 n. 7 e n.11 c.p. (doc. n.20). 30) Contestualmente le predette, congiuntamente, incardinavano il procedimento RG n.2406/24 avanti al tribunale di Rimini, presentando ricorso ex art.671, 669-bis, 669-ter e 669-sexies, comma 2, c.p.c., del 09-09-2024 al Tribunale di Rimini volto ad ottenere il sequestro conservativo delle somme dovute da in favore del signor a titolo CP_1 CP_2 di retribuzione e competenze di fine rapporto e, comunque, ogni provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione (doc. n.21). 31) Il Tribunale di Rimini autorizzava con provvedimento del 16-09-2024 il sequestro conservativo, rinviando per la discussione in contraddittorio l'udienza del 27-09-2024, assegnando a parte ricorrente sino al 19-09-2024 per la notifica (cfr: doc. n.19). In detta udienza il G.I., verificata la regolarità della notifica da parte ricorrente, accertata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia del signor riservando CP_2 ordinanza. 32) In data 18 novembre 2024 il Tribunale di Rimini sciogliendo la riserva, autorizzava il sequestro conservativo “su tutti i beni mobili, immobili e sui crediti di titolarità del Sig. fino a concorrenza della CP_2 somma di Euro 250.000” (doc. n.22)…”.
Il convenuto, ritualmente citato , non si costituiva in giudizio, e pertanto era dichiarata contumace.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda è risultata fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso – ed in particolare : 1) visura 2) visura 3) visura CP_1 Parte_1 [...]
4) contratto lavoro 5) file excel cassa contanti CP_3 CP_2 CP_1
6) contabili versamenti Optima/Ferrazzi; 7) file excel scritture contabili
[...] bonifici;
8) file excel movimenti bancari;
9) file excel movimenti bancari Optima/pagamento fornitori da MGI-movimenti bancari MGI/pagamento fornitori MGI;
10) cassa contanti 11) contabili versamenti Parte_1 Giuso Guido Spa/Ferrazzi; 12) file excel scritture contabili bonifici Parte_1
13) file excel movimenti bancari 14) cassa contanti
[...] Parte_1
15) contabili versamenti Controparte_3 Controparte_14
16) file excel scritture contabili bonifici
[...] Controparte_3
17) file excel movimenti bancari 18)
[...] Controparte_3 contestazione disciplinare Ferrazzi;
19) licenziamento 20) denuncia- CP_2 querela 21) ricorso ex art. 671, 669-bis, 669-ter e 669-sexies, comma 2, CP_2 c.p.c., del 09-09-2024 Tribunale di Rimini;
22) verbale udienza del 27-09-2024 RG n.2604/2024 Tribunale Rimini e provvedimento di autorizzazione sequestro conservativo del 18-11-2024 RG n.2604/2024 Tribunale Rimini – ha provato che
, approfittando della possibilità che gli era riconosciuta di CP_2 effettuare pagamenti nell'esclusivo interesse della società ricorrente e sfruttando la sua qualità di dipendente ed utilizzando mezzi fraudolenti, abbia sottratto una ingente somma di denaro della società ricorrente a proprio ed esclusivo vantaggio abusando della fiducia della datrice di lavoro e violando gravemente gli obblighi di diligenza e fedeltà posti a suo carico dagli artt. 2104 e 2105 cc.
Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto del fatto che la parte convenuta , rimasta contumace , non ha assolto all'onere che su di lei incombeva ex art. 416 comma 3 c.p.c. di specifica contestazione degli elementi dedotti dalla ricorrente e di allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie .
Va ricordato che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente ( Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv. 560230) .
Va ancora qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. Sez. U n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 ) formatasi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione , che è ferma nel ritenere come il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sia gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento : prova quest'ultima che la parte convenuta non ha fornito .
Ne consegue l'obbligo in capo all'ex dipendente infedele a CP_2 titolo di responsabilità contrattuale di risarcire il danno subito dalla società ricorrente causato dalla illecita condotta di distrazione/indebito CP_1 impossessamento delle risorse economiche aziendali dianzi descritta in misura pari all'importo delle somme da lui sottratte , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge .
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con CP_1 ricorso depositato il giorno 17\02\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia di : CP_2 1) Accertato che – che nel periodo 02\01\2007-04\09\2024 CP_2 ha prestato in favore della società ricorrente attività lavorativa di natura subordinata con mansioni di impiegato addetto ai pagamenti nei confronti dei fornitori/clienti ed al versamento degli stipendi dei dipendenti – abusando della fiducia della datrice di lavoro e violando gravemente gli obblighi di diligenza e fedeltà posti a suo carico dagli artt. 2104 e 2105 cc. si è impossessato indebitamente e fraudolentemente della somma complessiva di € 237.804,20 sottraendola dalla cassa contanti e dai conti correnti aziendali delle società appartenenti al Gruppo , condanna lo stesso a CP_1 CP_2 corrispondere a la predetta somma di denaro , oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria come per legge .
2) Condanna al pagamento in favore della parte ricorrente CP_2 delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 9.565,00 ( di cui ero 1.248,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad esborsi pari a € 379,50 e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 9\07\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'