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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1. Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2. Dr.ssa Rosa Del Prete, Consigliere
3. Dott. Anselmo Del Fiacco, Giudice Ausiliario relatore
All'udienza dell'11/11/2024, nella causa RG 2011/2020, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA,
TRA
, difeso dagli avv.ti Tiziana Fabbricini e Rachele Parte_1
Gianniello, domiciliato in via Santi Simone e Giuda n. 3, Acerra (NA) appellante
E
, in persona del L.R. p.t., difeso dall'avv. Anna Oliva, domiciliato presso CP_1
l'Avvocatura I.N.P.S. in viale De Gasperi, n. 55, Napoli appellato
NONCHE'
, in persona del L.R. p.t., difeso Controparte_2 dall'avv. Valentino Russo, domiciliata in Via Angelo Compagnone VIII Traversa n. 3,
Pozzuoli (NA) appellata
* * *
Con ricorso depositato in data 07.01.2016 presso il Tribunale di Nola -sezione lavoro- convenne in giudizio e - Parte_1 CP_1 Controparte_3
Pag. 1 di 9 , proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo n. CP_2
07180201500086260000, notificato in data 02.12.2015, conseguente al mancato pagamento della cartella n. 07120130015189467 presuntivamente notificata in data
29.11.12, per contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2004-2005, e dell'avviso di addebito nr. 37120140020871808 presuntivamente notificato il 09/02/2015, per contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 2009 al 2014.
Dedusse la nullità delle cartelle esattoriali, l'inesistenza della notifica, la prescrizione dei crediti per omessa notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito,
l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione, oltre l'illegittimità della pretesa creditoria per errato calcolo dei contributi IVS relativi agli anni 2004 e 2005 per precedenti sentenze rese dalla Commissione Tributaria provinciale di Napoli di rettifica degli avvisi di accertamento.
Chiese, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza,
l'infondatezza degli atti impugnati.
Si costituirono in giudizio , ed chiedendo, con varie CP_1 CP_4 CP_5
argomentazioni, il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 381/2020, pubblicata in data
25.02.2020, rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di prime cure, ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire in opposizione al preavviso di fermo e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , rilevò la regolare notificazione della cartella di pagamento Controparte_3
e dell'avviso di addebito sottostanti al preavviso di fermo, con conseguente tardività dell'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva.
Quanto ai dedotti vizi propri del preavviso di fermo, il primo giudice dichiarò
l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alla dedotta nullità del preavviso di fermo per mancata indicazione della percentuale di interessi e dei criteri di calcolo, in quanto costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi che doveva essere proposta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto.
Pag. 2 di 9 Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 21/09/2020, Parte_1
ha impugnato la predetta Sentenza del Tribunale di Nola e ne ha chiesto,
[...] previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa e degli atti impugnati in primo grado, l'integrale riforma, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Si è ricostituito nel presente giudizio di appello così instaurato, l' , con memoria CP_1 difensiva del 01/03/2021, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
L' ha, in primo luogo, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_6
relazione alle questioni attinenti alla regolarità formale delle cartelle, siccome estraneo al procedimento di notificazione della cartella esattoriale. Ha, poi, dedotto circa l'inammissibilità delle domande relative all'accertamento negativo dell'obbligo contributo per tardività dell'opposizione.
Si è ricostituita, altresì, l' con comparsa di costituzione e risposta del CP_5
02/11/2020, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
L ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_7 per mancata indicazione dei motivi di riforma in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ha, inoltre, fatto rilevare che l'originario ricorrente non ha contestato in modo specifico la mancata corrispondenza delle copie prodotte agli originali notificati, né sollevato dubbi sul regolare svolgimento dell'attività di notifica, né proposto querela di falso.
Anche sulla dedotta violazione degli artt. 140 c.p.c. e 1335 c.c., ha evidenziato che non
è stata proposta querela di falso e che la raccomandata cosiddetta informativa non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Ancora, ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui, valutata la rituale e regolare notifica della cartella e dell'avviso, ha ritenuto tardiva l'opposizione e non ha valutato i motivi dell'opposizione stessa, reiterando, in ogni caso, le difese già avanzate in primo grado.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per l'11/11/2024.
Pag. 3 di 9 Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, all'udienza dell'11/11/2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante ripropone in questa l'opposizione, rigettata in primo grado, avverso il preavviso di fermo nr. 07180201500086260000, notificato in data 02.12.2015, sostenendo di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti e precisamente della cartella n. 07120130015189467 presuntivamente notificata ex art. 140 cpc in data
29.11.12, e dell'avviso di addebito nr. 37120140020871808 presuntivamente notificato sempre a mezzo posta il 09/02/2015.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto annullare il preavviso di fermo amministrativo in quanto fondato su atti presupposti mai correttamente notificati, ed avrebbe dovuto valutare tutte le doglianze di merito sollevate nel ricorso, compresa la prescrizione.
In particolare, Con il primo motivo di impugnazione, rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. – omessa e/o errata valutazione di eccezioni e di atti e documenti di causa – violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c., ha fatto rilevare che, al fine di comprovare la regolare notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, le resistenti avevano prodotto documentazione in mera fotocopia o non conforme, specificatamente e puntualmente disconosciuta da parte ricorrente alla prima udienza.
Con il secondo motivo, rubricato Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c.
e 1335 c.c.; omessa valutazione di eccezioni e di atti e documenti di causa, ha censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto regolarmente notificati la cartella di pagamento e l'avviso di addebito impugnati, evidenziando che nel caso di specie la raccomandata sarebbe stata inidonea a produrre l'effetto notificatorio di cui all'art. 140
c.p.c., per incompletezza dell'indirizzo del destinatario, per mancanza del numero civico, per mancata indicazione delle motivazioni del mancato recapito e della firma.
Pag. 4 di 9 Con il terzo motivo di gravame l'odierno appellante ha lamentato Erronea decisione in ordine alla tardività dell'opposizione; omessa valutazione dei motivi di opposizione, sostenendo che, dovendosi ritenere le notifiche degli atti presupposti non perfezionate, il ricorso doveva ritenersi tempestivo, con conseguente doverosa pronuncia del giudice sulle doglianze di merito, dedotte in relazione alla prescrizione del credito, alla decadenza, alla illegittimità della pretesa.
Infine, ha impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
I motivi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
Risulta dagli atti di causa che, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso in appello, sia la cartella di pagamento che l'avviso di addebito sottostanti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono stati regolarmente notificati, come segue;
1) la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed il plico
è stato restituito al mittente a gennaio 2013. In particolare, il notificatore, in
Acerra, in via Balbo, il 15.11.2012, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone idonee, ha depositato l'atto in e affisso all'albo il relativo avviso. È stata poi spedita raccomandata CP_8
ex art. 140 il 01.12.2012 n. 699052046342, con indicato il numero della cartella, la busta è tornata al mittente per compiuta giacenza. Sulla busta risulta la seguente annotazione: al mittente per compiuta giacenza avvisato Pt_1
30.11.2012 (vedasi produzioni;
CP_5
2) L'avviso di addebito n. 371 2014 00208718 08 000 è stato notificato in data
09.02.2015 a mezzo posta, con raccomandata n.650313671-9 (che è lo stesso numero riportato sia sull'avviso che sulla ricevuta di spedizione) spedita il
04/02/2015, e ricevuta in data 09.02.2015 con una firma per esteso apposta nello spazio riservato al ricevente (vedasi produzioni ). CP_1
Pertanto, deve ritenersi che le attestazioni dell'avvenuta notifica apposte nei suddetti atti, da parte del notificatore e dell'agente postale, facciano piena prova fino a querela di falso che nella specie non è stata presentata.
Pag. 5 di 9 A nulla rileva che le relate siano state depositate in copia, anzi l' in CP_5 ottemperanza all'ordine del giudice, aveva provveduto anche a depositare telematicamente le copie della cartella e della documentazione relativa alla notifica attestandone la conformità.
Il disconoscimento di tali atti da parte dell'appellante è generico, essendosi limitato ad eccepire che dalla documentazione non si evince il numero civico e che non vi è sarebbe indicata la causa della omessa notifica né vi sarebbe la firma dell'ufficiale attestante la mancata notifica.
Invero, le relate delle notifiche in esame sono state redatte da soggetti, quali l'agente postale o il notificatore dell'agenzia di riscossione, che possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, della cui attività non vi è ragione di dubitare.
Dunque, l'odierno appellante, a fronte della produzione in giudizio delle copie delle relate di notifica, avrebbe dovuto, effettuare un disconoscimento in maniera più specifica, e comunque avrebbe dovuto proporre una querela di falso avverso i documenti disconosciuti.
Inoltre, per quanto riguarda la notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non
è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864; Cass. civ., Sez. V,
Sentenza, 06/06/2012, n. 9111 (rv. 622974)).
Per il resto, l'opposizione è infondata dovendosi ritenere infondate tutte le altre doglianze relative alla produzione della documentazione in fotocopia da parte delle resistenti, all'asserito mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, ed alle questioni d merito sulla pretesa contributiva, quest'ultime sono inammissibili in quanto tardive, perché proposte oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella e dell'avviso di addebito.
La Suprema Corte ha infatti affermato il principio, ormai pacifico, secondo cui “ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio
Pag. 6 di 9 dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica”. (Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 20769/2021).
La contestazione delle notifiche ad opera del ricorrente, contenuta nei verbali di udienza di primo grado, ed in particolare la contestazione della conformità delle copie agli originali, è generica e deve essere rigettata. In effetti, il disconoscimento, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere “assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia
… contestazioni generiche o omnicomprensive” (Cass. 28096/09).
Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella),
l'efficacia asseverativa di tali documenti va valutata alla stregua della regola generale sancita dall'art. 2719 c.c. In specie, il disconoscimento della conformità tra l'originale
e la copia fotografica prodotta, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, impone una dichiarazione chiara e specifica di negazione della genuinità della copia (ovvero la puntuale indicazione degli elementi contenutistici di asserita difformità tra copia e originale), sicché lagnanze generiche o omnicomprensive non vulnerano la valenza asseverativa della documentazione contestata. Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Cass. civ., Sez.
V, 23/05/2022, n. 16476).
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto”, ovvero
“contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del
Pag. 7 di 9 documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
In altri termini, nella specie, non risulta che l'opponente, al di là di una mera generica contestazione, abbia sollevato in modo specifico delle difformità degli atti disconosciuti rispetto agli originali, come ad es. la non corrispondenza al modello legale, la sussistenza di eventuali abrasioni, cancellazioni, o sovrapposizioni o altre anomalie o aspetti idonei a far dubitare ragionevolmente che la copia della documentazione relativa alle notifiche prodotta differisca dagli originali.
In definitiva, la contestazione contenuta nei verbali di primo grado è del tutto generica, manca dei requisiti sopra detti e deve ritenersi priva di effetti.
Da quanto esposto, consegue che la motivazione della sentenza impugnata appare corretta e condivisibile avendo accertato la rituale e regolare notifica della cartella e dell'avviso, e dunque, non potevano essere esaminati i motivi di opposizione sollevati dal ricorrente relativi ai vizi di merito della pretesa contributiva in quanto tardivi ed inammissibili.
Le doglianze relative al merito della pretesa contributiva dovevano essere sollevate entro quaranta giorni dalla notifica degli atti impositivi, e non avverso la comunicazione preventiva di fermo come è avvenuto nel caso di specie.
Per tali motivi, l'appello è infondato e deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuna parte appellata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, con applicazione dei valori minimi trattandosi di causa non particolarmente complessa e per l'attività effettivamente espletata.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in €.2.906,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa se dovute;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 11/11/2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1. Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2. Dr.ssa Rosa Del Prete, Consigliere
3. Dott. Anselmo Del Fiacco, Giudice Ausiliario relatore
All'udienza dell'11/11/2024, nella causa RG 2011/2020, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA,
TRA
, difeso dagli avv.ti Tiziana Fabbricini e Rachele Parte_1
Gianniello, domiciliato in via Santi Simone e Giuda n. 3, Acerra (NA) appellante
E
, in persona del L.R. p.t., difeso dall'avv. Anna Oliva, domiciliato presso CP_1
l'Avvocatura I.N.P.S. in viale De Gasperi, n. 55, Napoli appellato
NONCHE'
, in persona del L.R. p.t., difeso Controparte_2 dall'avv. Valentino Russo, domiciliata in Via Angelo Compagnone VIII Traversa n. 3,
Pozzuoli (NA) appellata
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Con ricorso depositato in data 07.01.2016 presso il Tribunale di Nola -sezione lavoro- convenne in giudizio e - Parte_1 CP_1 Controparte_3
Pag. 1 di 9 , proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo n. CP_2
07180201500086260000, notificato in data 02.12.2015, conseguente al mancato pagamento della cartella n. 07120130015189467 presuntivamente notificata in data
29.11.12, per contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2004-2005, e dell'avviso di addebito nr. 37120140020871808 presuntivamente notificato il 09/02/2015, per contributi previdenziali IVS dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 2009 al 2014.
Dedusse la nullità delle cartelle esattoriali, l'inesistenza della notifica, la prescrizione dei crediti per omessa notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito,
l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione, oltre l'illegittimità della pretesa creditoria per errato calcolo dei contributi IVS relativi agli anni 2004 e 2005 per precedenti sentenze rese dalla Commissione Tributaria provinciale di Napoli di rettifica degli avvisi di accertamento.
Chiese, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza,
l'infondatezza degli atti impugnati.
Si costituirono in giudizio , ed chiedendo, con varie CP_1 CP_4 CP_5
argomentazioni, il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 381/2020, pubblicata in data
25.02.2020, rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di prime cure, ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire in opposizione al preavviso di fermo e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , rilevò la regolare notificazione della cartella di pagamento Controparte_3
e dell'avviso di addebito sottostanti al preavviso di fermo, con conseguente tardività dell'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva.
Quanto ai dedotti vizi propri del preavviso di fermo, il primo giudice dichiarò
l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alla dedotta nullità del preavviso di fermo per mancata indicazione della percentuale di interessi e dei criteri di calcolo, in quanto costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi che doveva essere proposta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto.
Pag. 2 di 9 Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 21/09/2020, Parte_1
ha impugnato la predetta Sentenza del Tribunale di Nola e ne ha chiesto,
[...] previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa e degli atti impugnati in primo grado, l'integrale riforma, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Si è ricostituito nel presente giudizio di appello così instaurato, l' , con memoria CP_1 difensiva del 01/03/2021, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
L' ha, in primo luogo, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_6
relazione alle questioni attinenti alla regolarità formale delle cartelle, siccome estraneo al procedimento di notificazione della cartella esattoriale. Ha, poi, dedotto circa l'inammissibilità delle domande relative all'accertamento negativo dell'obbligo contributo per tardività dell'opposizione.
Si è ricostituita, altresì, l' con comparsa di costituzione e risposta del CP_5
02/11/2020, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
L ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_7 per mancata indicazione dei motivi di riforma in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ha, inoltre, fatto rilevare che l'originario ricorrente non ha contestato in modo specifico la mancata corrispondenza delle copie prodotte agli originali notificati, né sollevato dubbi sul regolare svolgimento dell'attività di notifica, né proposto querela di falso.
Anche sulla dedotta violazione degli artt. 140 c.p.c. e 1335 c.c., ha evidenziato che non
è stata proposta querela di falso e che la raccomandata cosiddetta informativa non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Ancora, ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui, valutata la rituale e regolare notifica della cartella e dell'avviso, ha ritenuto tardiva l'opposizione e non ha valutato i motivi dell'opposizione stessa, reiterando, in ogni caso, le difese già avanzate in primo grado.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per l'11/11/2024.
Pag. 3 di 9 Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, all'udienza dell'11/11/2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante ripropone in questa l'opposizione, rigettata in primo grado, avverso il preavviso di fermo nr. 07180201500086260000, notificato in data 02.12.2015, sostenendo di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti e precisamente della cartella n. 07120130015189467 presuntivamente notificata ex art. 140 cpc in data
29.11.12, e dell'avviso di addebito nr. 37120140020871808 presuntivamente notificato sempre a mezzo posta il 09/02/2015.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto annullare il preavviso di fermo amministrativo in quanto fondato su atti presupposti mai correttamente notificati, ed avrebbe dovuto valutare tutte le doglianze di merito sollevate nel ricorso, compresa la prescrizione.
In particolare, Con il primo motivo di impugnazione, rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. – omessa e/o errata valutazione di eccezioni e di atti e documenti di causa – violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c., ha fatto rilevare che, al fine di comprovare la regolare notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, le resistenti avevano prodotto documentazione in mera fotocopia o non conforme, specificatamente e puntualmente disconosciuta da parte ricorrente alla prima udienza.
Con il secondo motivo, rubricato Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c.
e 1335 c.c.; omessa valutazione di eccezioni e di atti e documenti di causa, ha censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto regolarmente notificati la cartella di pagamento e l'avviso di addebito impugnati, evidenziando che nel caso di specie la raccomandata sarebbe stata inidonea a produrre l'effetto notificatorio di cui all'art. 140
c.p.c., per incompletezza dell'indirizzo del destinatario, per mancanza del numero civico, per mancata indicazione delle motivazioni del mancato recapito e della firma.
Pag. 4 di 9 Con il terzo motivo di gravame l'odierno appellante ha lamentato Erronea decisione in ordine alla tardività dell'opposizione; omessa valutazione dei motivi di opposizione, sostenendo che, dovendosi ritenere le notifiche degli atti presupposti non perfezionate, il ricorso doveva ritenersi tempestivo, con conseguente doverosa pronuncia del giudice sulle doglianze di merito, dedotte in relazione alla prescrizione del credito, alla decadenza, alla illegittimità della pretesa.
Infine, ha impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
I motivi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
Risulta dagli atti di causa che, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso in appello, sia la cartella di pagamento che l'avviso di addebito sottostanti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono stati regolarmente notificati, come segue;
1) la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed il plico
è stato restituito al mittente a gennaio 2013. In particolare, il notificatore, in
Acerra, in via Balbo, il 15.11.2012, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone idonee, ha depositato l'atto in e affisso all'albo il relativo avviso. È stata poi spedita raccomandata CP_8
ex art. 140 il 01.12.2012 n. 699052046342, con indicato il numero della cartella, la busta è tornata al mittente per compiuta giacenza. Sulla busta risulta la seguente annotazione: al mittente per compiuta giacenza avvisato Pt_1
30.11.2012 (vedasi produzioni;
CP_5
2) L'avviso di addebito n. 371 2014 00208718 08 000 è stato notificato in data
09.02.2015 a mezzo posta, con raccomandata n.650313671-9 (che è lo stesso numero riportato sia sull'avviso che sulla ricevuta di spedizione) spedita il
04/02/2015, e ricevuta in data 09.02.2015 con una firma per esteso apposta nello spazio riservato al ricevente (vedasi produzioni ). CP_1
Pertanto, deve ritenersi che le attestazioni dell'avvenuta notifica apposte nei suddetti atti, da parte del notificatore e dell'agente postale, facciano piena prova fino a querela di falso che nella specie non è stata presentata.
Pag. 5 di 9 A nulla rileva che le relate siano state depositate in copia, anzi l' in CP_5 ottemperanza all'ordine del giudice, aveva provveduto anche a depositare telematicamente le copie della cartella e della documentazione relativa alla notifica attestandone la conformità.
Il disconoscimento di tali atti da parte dell'appellante è generico, essendosi limitato ad eccepire che dalla documentazione non si evince il numero civico e che non vi è sarebbe indicata la causa della omessa notifica né vi sarebbe la firma dell'ufficiale attestante la mancata notifica.
Invero, le relate delle notifiche in esame sono state redatte da soggetti, quali l'agente postale o il notificatore dell'agenzia di riscossione, che possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, della cui attività non vi è ragione di dubitare.
Dunque, l'odierno appellante, a fronte della produzione in giudizio delle copie delle relate di notifica, avrebbe dovuto, effettuare un disconoscimento in maniera più specifica, e comunque avrebbe dovuto proporre una querela di falso avverso i documenti disconosciuti.
Inoltre, per quanto riguarda la notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non
è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864; Cass. civ., Sez. V,
Sentenza, 06/06/2012, n. 9111 (rv. 622974)).
Per il resto, l'opposizione è infondata dovendosi ritenere infondate tutte le altre doglianze relative alla produzione della documentazione in fotocopia da parte delle resistenti, all'asserito mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, ed alle questioni d merito sulla pretesa contributiva, quest'ultime sono inammissibili in quanto tardive, perché proposte oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella e dell'avviso di addebito.
La Suprema Corte ha infatti affermato il principio, ormai pacifico, secondo cui “ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio
Pag. 6 di 9 dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica”. (Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 20769/2021).
La contestazione delle notifiche ad opera del ricorrente, contenuta nei verbali di udienza di primo grado, ed in particolare la contestazione della conformità delle copie agli originali, è generica e deve essere rigettata. In effetti, il disconoscimento, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere “assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia
… contestazioni generiche o omnicomprensive” (Cass. 28096/09).
Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella),
l'efficacia asseverativa di tali documenti va valutata alla stregua della regola generale sancita dall'art. 2719 c.c. In specie, il disconoscimento della conformità tra l'originale
e la copia fotografica prodotta, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, impone una dichiarazione chiara e specifica di negazione della genuinità della copia (ovvero la puntuale indicazione degli elementi contenutistici di asserita difformità tra copia e originale), sicché lagnanze generiche o omnicomprensive non vulnerano la valenza asseverativa della documentazione contestata. Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Cass. civ., Sez.
V, 23/05/2022, n. 16476).
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto”, ovvero
“contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del
Pag. 7 di 9 documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
In altri termini, nella specie, non risulta che l'opponente, al di là di una mera generica contestazione, abbia sollevato in modo specifico delle difformità degli atti disconosciuti rispetto agli originali, come ad es. la non corrispondenza al modello legale, la sussistenza di eventuali abrasioni, cancellazioni, o sovrapposizioni o altre anomalie o aspetti idonei a far dubitare ragionevolmente che la copia della documentazione relativa alle notifiche prodotta differisca dagli originali.
In definitiva, la contestazione contenuta nei verbali di primo grado è del tutto generica, manca dei requisiti sopra detti e deve ritenersi priva di effetti.
Da quanto esposto, consegue che la motivazione della sentenza impugnata appare corretta e condivisibile avendo accertato la rituale e regolare notifica della cartella e dell'avviso, e dunque, non potevano essere esaminati i motivi di opposizione sollevati dal ricorrente relativi ai vizi di merito della pretesa contributiva in quanto tardivi ed inammissibili.
Le doglianze relative al merito della pretesa contributiva dovevano essere sollevate entro quaranta giorni dalla notifica degli atti impositivi, e non avverso la comunicazione preventiva di fermo come è avvenuto nel caso di specie.
Per tali motivi, l'appello è infondato e deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuna parte appellata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, con applicazione dei valori minimi trattandosi di causa non particolarmente complessa e per l'attività effettivamente espletata.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in €.2.906,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa se dovute;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 11/11/2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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