Articolo 39 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 38Articolo 40
Versione
1 marzo 1967
Art. 39. (Pensione indiretta per i decessi anteriori alla legge)

Al coniuge superstite e ai figli minori di iscritto deceduto antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussistevano al momento del decesso i requisiti di iscrizione e di contribuzione stabiliti dal precedente articolo 14 per la pensione di invalidita', e' concessa, su domanda da inoltrare alla Cassa entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista al precedente articolo 17.
La concessione della pensione e' subordinata alla restituzione delle somme eventualmente liquidate agli interessati a norma dell' articolo 34 della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente