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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12936/2023
RE BBLICATARINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Massimo Escher
Giudice Dott.ssa Eleonora Guarnera
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12936/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
C.F. 1 ), dif. e rapp. dall'avv. Parte 1 nata a [...] il [...] (CF:
IZ ET
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 nato a [...] il [...] (CF: C.F. 2 ), dif. e rapp. dall'avv.
PETROSINO ANTONIETTA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 e CP 1 hanno contratto matrimonio a S. AGATA LI BATTIATI (CT), in data
25.07.2017, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2017 parte I, numero 8.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 24/11/2023, Parte 1 ha chiesto la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, deducendo in seno al ricorso che la rottura del matrimonio derivava dall'atteggiamento del resistente non compatibile con gli obblighi familiari e tale da rendere intollerabile la convivenza;
ha chiesto, inoltre, di disporre, in favore della stessa, un assegno di mantenimento pari ad € 1.500,00; ha chiesto poi la corresponsione degli arretrati stipendiali per il lavoro svolto dalla Pt 1 presso la cartoleria/tipografia a conduzione familiare.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale non si è opposto alla richiesta di separazione personale, ma ha contestato tutto quanto chiesto e dedotto ex adverso con rigetto di ogni domanda proposta da parte ricorrente.
All'udienza del 19.06.2024, le parti presenti personalmente hanno confermato la volontà di separarsi.
Quindi i procuratori hanno chiesto un breve rinvio al fine di poter definire un accordo da depositare agli atti del procedimento.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la separazione personale alle seguenti condizioni:
"A. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
B. Il sig. CP 1 si è obbligato a versare alla signora Parte 1 la somma di € 45.000,00
(quarantacinquemila//00) a titolo di mantenimento una tantum;
C. Per effetto del versamento della suddetta somma, già effettuato in data 24 giugno 2024, i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro;
D. I coniugi si obbligano sin d'ora al rilascio del consenso reciproco all'espatrio." Quindi, in data 10.07.2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto e depositato al fascicolo telematico.
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi Parte 1 e
CP 1 che hanno contratto matrimonio a SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) in data '
25/07/2017, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2017, numero 8, parte
I, alle condizioni di cui in motivazione.
2) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Sant'Agata Li Battiati (Ct) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher