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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.141/2023 R.G. avente ad oggetto contratto di mutuo promosso da
(C.F.: ); Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...];
[...] C.F._1 [...]
(C.F.: ) nato a Militello in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] rappresentati e Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Daniele Sorce come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(P. IVA Controparte_2
) già P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Catania Via Milano n. 20, presso lo studio degli avv. Giuseppe
[...]
G. D'Angelo e Chiara D'Angelo che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
(C.F. ) e per essa la mandataria C.F. ) a Parte_4 P.IVA_3 Parte_5 P.IVA_4
sua volta rappresentata dalla procuratrice (C.F. ) elettivamente Parte_6 P.IVA_5
domiciliata in Catania, piazza Roma, 9 presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi giusta procura in atti;
APPELLATE
1 All'udienza del 22/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2540/2022, pubblicata in data 28.12.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
e avendo escluso l'usurarietà dei tassi pattuiti con il contratto di mutuo Parte_2 Parte_3
fondiario del 27.11.2023 stipulato dai predetti con la nonché Controparte_2
l'applicazione di interessi anatocistici e li condannava in solido a pagare le spese di lite anche nei confronti della intervenuta in persona della mandataria Parte_5 Parte_4
Con atto di citazione notificato il 28.1.2023, la società semplice , Parte_1
, e proponevano appello avverso la predetta Controparte_1 Parte_2 Parte_3 decisione che censuravano con i motivi indicati chiedendone l'integrale riforma e l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado e vite le spese del doppio grado.
Si costituiva per azioni contestando la ammissibilità Controparte_3
oltre che la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto con il pagamento delle spese di causa.
Si costituiva anche a mezzo della mandataria già a sua Parte_4 Parte_5 CP_4 volta rappresentata dalla procuratrice ed eccepiva l'ammissibilità e fondatezza dei Parte_6 proposti motivi d'appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.
Con la comparsa conclusionale comunicava che a seguito di Controparte_2
atto di fusione del 11.11.2024 aveva mutato denominazione in Controparte_5
[...]
1) Con il 1° motivo gli appellanti assumono l'errata decisione del tribunale per avere escluso la usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti con il contratto di mutuo stipulato con
[...]
non avendo correttamente valutato le prove e gli elementi di fatto e di diritto Controparte_2 avanzati a sostegno dell'eccezione in esame, limitandosi a richiamare le errate conclusioni del nominato consulente tecnico d'ufficio.
Assumono che nel costo del finanziamento andava considerato, come statuito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, anche il costo della garanzia fideiussoria rilasciata dalla società pari al 70% dell'importo finanziato, con un costo per i Parte_7
mutuatari di euro 49.647,80 con conseguente erroneo calcolo del TEG.
2 Inoltre il giudice di prime cure non aveva accolto l'eccezione secondo cui per il calcolo del TEG andavano considerati anche sia gli interessi di mora che la penale per anticipata estinzione, importi che, se aggiunti agli interessi corrispettivi, alle spese e commissioni, avrebbero dato luogo ad un tasso del 17,475% superiore a quello soglia, come confermato dalla prodotta consulenza tecnica di parte.
1.1) Il motivo è in parte inammissibile non confrontandosi con le corrette statuizioni contenute nella sentenza impugnata e limitandosi gli appellanti a reiterare le stesse eccezioni avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed in parte infondato.
Il Tribunale aretuseo, dopo aver premesso la differente natura degli interessi corrispettivi e di quello moratori e quindi la differente funzione che rispettivamente assolvono, ha escluso che ai fini del computo del TEG gli interessi corrispettivi e moratori vadano sommati, citando all'uopo la statuizione delle sezioni unite n.19597 del 2020 così come successive sentenze in senso conforme dei giudici di legittimità, così concludendo: “va, dunque, disapplicato il meccanismo della sommatoria adottato dagli attori, con la conseguenza che, anche alla luce degli accertamenti espletati dal nominato C.T.U., non risulta possibile ravvisare nemmeno in linea teorica, tanto con riguardo ai corrispettivi, quanto con riguardo ai moratori, alcun superamento dei t.s.u. pro tempore vigenti ex D.M. 24.09.2013, pari all'8,85% per i corrispettivi e all'11,475% per i moratori.”
Il motivo di gravame si limita a reiterare la censura proposta con l'atto di citazione senza confrontarsi con quanto statuito dal primo giudice.
Peraltro, l'allegata consulenza tecnica di parte, prodotta in primo grado, giunge alla conclusione del superamento del tasso soglia degli interessi esclusivamente per effetto della errata sommatoria degli interessi di mora con quelli corrispettivi, questione, come detto sopra, del tutto infondata.
1.2) Avuto riguardo poi al computo nel TEG delle spese sostenute per la stipula di un contratto di assicurazione, nella specie di ammontare pari ad euro 49.647,80 quale costo della garanzia fideiussoria rilasciata dalla SGFA, il motivo è infondato in quanto non solo tale garanzia, ma nemmeno nessun'altra, risulta prevista nel contratto di muto al fine di ottenere il finanziamento, sicchè va esclusa dal calcolo del TEG quale spesa necessaria all'erogazione del mutuo.
Infatti, se è vero che va valutato in concreto e non formalmente se le spese di stipula di assicurazione, o come nella specie di polizza fideiussoria, al fine di includerle dal novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, risultino collegate alla concessione del credito e che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, tanto da essere
“presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass.
n.22458/2018), nessuna prova è stata all'uopo fornita ed anzi è stato allegato e documentato in
3 primo grado che la garanzia fideiussoria in esame è stata stipulata il 2.7.2013 quindi in epoca antecedente al contratto di mutuo che reca la data successiva del 27.11.2013.
Ma in ogni caso il CTU ha rilevato che anche inserendo tra le spese quella in esame, il TEG sarebbe comunque entro la soglia legale, circostanza nemmeno contestata se non riportandosi agli esiti della propria consulenza di parte che giunge al superamento del tasso soglia erratamente sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori, come sopra precisato.
1.3) Del pari del tutto infondata è la censura secondo cui il computo del TEG deve includere la penale prevista in contratto in ipotesi eventuale di anticipata estinzione del mutuo, quale facoltà prevista per il mutuatario.
Sul tema anche di recente la Suprema Corte ha escluso che tale penale possa rientrare tra le voci da considerare nel computo del TEG per la ragione che “la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del c.d. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la
"reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.”
(Cassazione civile sez. III, 21/02/2023, n.5379; ibidem 14/03/2022, n.8109).
2) Con altro motivo gli appellanti assumono che la usurarietà dei tassi concordati nel contratto di mutuo in esame verrebbe palesato anche dalle clausole contenute negli artt. 5 e 9 delle condizioni generali di contratto prevedendo, entrambe le pattuizioni, l'anatocismo.
Precisamente l'art.5 indica che le somme finanziate comprensive degli interessi corrispettivi se non pagate alle scadenze daranno luogo all'applicazione di interessi di mora, mentre l'art. 9 detta che, in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine sull'importo complessivamente dovuto, comprensivo di interessi convenzionali e moratori, saranno dovuti ulteriori interessi di mora.
2.1) Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure che ha affermato la legittimità del computo degli interessi di mora sulla rata scaduta
4 costituita dalla sorte capitale e dagli interessi corrispettivi non pagati ai sensi dell'art.3 comma 1 della delibera CICR del 9.2.2000.
Infatti la predetta norma ratione temporis vigente prevede testualmente: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento”
In conformità alla suddetta norma, l'art. 5 comma 5 del contratto di mutuo prevede che:
“l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della Su detti finanziamenti non è CP_2 consentita la capitalizzazione periodica”.
Anche infondate sono le contestazioni sollevate avuto riguardo alla clausola del contratto riportata all'art.
9 -che testualmente recita: “nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la potrà esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella CP_2 misura indicata all'art. 5 e accessori tutti nella misura prevista dal documento di sintesi delle condizioni economiche …. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Ne consegue l'obbligo per il mutuatario in caso di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine, di restituire quanto dovuto alla Banca, secondo l'art. 5 sopra riportato ovvero le rate scadute e a scadere e sulle prime gli interessi di mora pattuiti.
Va quindi escluso che poiché gli interessi di mora sono previsti anche sulla somma dovuta a titolo di interessi corrispettivi, scaduti e non pagati, ciò comporterebbe che il tasso debba determinarsi cumulando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi con il tasso previsto per gli interessi moratori.
Ai sensi del sopra richiamato art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000, infatti, nei contratti di mutuo, per i quali è prevista la restituzione mediante il pagamento di rate prestabilite, l'intera rata, comprensiva quindi non solo di una quota di capitale ma anche della quota di interessi, può essere capitalizzata ed essere quindi produttiva a sua volta di interessi di mora.
La conseguenza è che gli interessi corrispettivi, una volta scaduti, sono capitalizzati e costituiscono un'autonoma obbligazione a carico del debitore analoga all'obbligazione di restituire il capitale mutuato, e quindi, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato, sorge l'obbligo per il mutuatario di corrispondere gli interessi di mora a causa del ritardo nel pagamento, nella misura
5 fissata in contratto, non venendo invece in considerazione, come erratamente assumono gli appellanti, il pagamento del tasso pattuito per il ritardo sommato a quello pattuito per il godimento del capitale.
3) Con altro motivo gli appellanti ripropongono la questione dell'asserita illegittimità dell'ammortamento alla francese poiché comporterebbe un sistema di calcolo degli interessi anatocistico ed usurario.
3.1) L'eccezione è stata correttamente rigettata dal Tribunale di Siracusa con la seguente motivazione: “nell'ammortamento “alla francese”, ciascuna rata è costante e comprende la quota di interessi maturata nel periodo precedente solo sul capitale ancora da rimborsare dopo il pagamento dell'ultima rata, di talché l'adozione di tale metodo non solo non determina alcuna incertezza sul contenuto della clausola determinativa degli interessi corrispettivi, ma non viola nemmeno il disposto di cui all'art. 1283 c.c. Ed invero, con il suddetto metodo di ammortamento, il computo degli interessi avviene mese per mese e sul capitale residuato al mese precedente, sicché essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti”.
3.2) Sebbene il motivo nemmeno si confronti con la statuizione di prime cure, con conseguente sanzione di inammissibilità, è utile richiamare il recente arresto della Suprema Corte che ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento c.d. alla francese escludendo infatti che si determini alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
inoltre se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto (cfr.
Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
4) L'ultimo motivo con cui si censura la condanna alle spese è infondato stante l'integrale rigetto delle domande proposte rispondendo la statuizione al principio di soccombenza.
La sentenza impugnata va dunque confermata.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste in solido a carico di tutti gli appellanti e liquidate in favore di entrambe le appellate nella misura indicata in dispositivo applicando le
6 tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 nei valori medi considerato il valore indeterminato complessità bassa della causa, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
141/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza n.2540/2022 del Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 28.12.2022, che conferma;
condanna in solido gli appellanti a pagare le spese del giudizio in favore delle appellate che liquida per ciascuna quali compensi in €.6.946,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04/06/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.141/2023 R.G. avente ad oggetto contratto di mutuo promosso da
(C.F.: ); Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...];
[...] C.F._1 [...]
(C.F.: ) nato a Militello in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] rappresentati e Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Daniele Sorce come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(P. IVA Controparte_2
) già P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Catania Via Milano n. 20, presso lo studio degli avv. Giuseppe
[...]
G. D'Angelo e Chiara D'Angelo che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
(C.F. ) e per essa la mandataria C.F. ) a Parte_4 P.IVA_3 Parte_5 P.IVA_4
sua volta rappresentata dalla procuratrice (C.F. ) elettivamente Parte_6 P.IVA_5
domiciliata in Catania, piazza Roma, 9 presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi giusta procura in atti;
APPELLATE
1 All'udienza del 22/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2540/2022, pubblicata in data 28.12.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
e avendo escluso l'usurarietà dei tassi pattuiti con il contratto di mutuo Parte_2 Parte_3
fondiario del 27.11.2023 stipulato dai predetti con la nonché Controparte_2
l'applicazione di interessi anatocistici e li condannava in solido a pagare le spese di lite anche nei confronti della intervenuta in persona della mandataria Parte_5 Parte_4
Con atto di citazione notificato il 28.1.2023, la società semplice , Parte_1
, e proponevano appello avverso la predetta Controparte_1 Parte_2 Parte_3 decisione che censuravano con i motivi indicati chiedendone l'integrale riforma e l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado e vite le spese del doppio grado.
Si costituiva per azioni contestando la ammissibilità Controparte_3
oltre che la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto con il pagamento delle spese di causa.
Si costituiva anche a mezzo della mandataria già a sua Parte_4 Parte_5 CP_4 volta rappresentata dalla procuratrice ed eccepiva l'ammissibilità e fondatezza dei Parte_6 proposti motivi d'appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.
Con la comparsa conclusionale comunicava che a seguito di Controparte_2
atto di fusione del 11.11.2024 aveva mutato denominazione in Controparte_5
[...]
1) Con il 1° motivo gli appellanti assumono l'errata decisione del tribunale per avere escluso la usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti con il contratto di mutuo stipulato con
[...]
non avendo correttamente valutato le prove e gli elementi di fatto e di diritto Controparte_2 avanzati a sostegno dell'eccezione in esame, limitandosi a richiamare le errate conclusioni del nominato consulente tecnico d'ufficio.
Assumono che nel costo del finanziamento andava considerato, come statuito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, anche il costo della garanzia fideiussoria rilasciata dalla società pari al 70% dell'importo finanziato, con un costo per i Parte_7
mutuatari di euro 49.647,80 con conseguente erroneo calcolo del TEG.
2 Inoltre il giudice di prime cure non aveva accolto l'eccezione secondo cui per il calcolo del TEG andavano considerati anche sia gli interessi di mora che la penale per anticipata estinzione, importi che, se aggiunti agli interessi corrispettivi, alle spese e commissioni, avrebbero dato luogo ad un tasso del 17,475% superiore a quello soglia, come confermato dalla prodotta consulenza tecnica di parte.
1.1) Il motivo è in parte inammissibile non confrontandosi con le corrette statuizioni contenute nella sentenza impugnata e limitandosi gli appellanti a reiterare le stesse eccezioni avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed in parte infondato.
Il Tribunale aretuseo, dopo aver premesso la differente natura degli interessi corrispettivi e di quello moratori e quindi la differente funzione che rispettivamente assolvono, ha escluso che ai fini del computo del TEG gli interessi corrispettivi e moratori vadano sommati, citando all'uopo la statuizione delle sezioni unite n.19597 del 2020 così come successive sentenze in senso conforme dei giudici di legittimità, così concludendo: “va, dunque, disapplicato il meccanismo della sommatoria adottato dagli attori, con la conseguenza che, anche alla luce degli accertamenti espletati dal nominato C.T.U., non risulta possibile ravvisare nemmeno in linea teorica, tanto con riguardo ai corrispettivi, quanto con riguardo ai moratori, alcun superamento dei t.s.u. pro tempore vigenti ex D.M. 24.09.2013, pari all'8,85% per i corrispettivi e all'11,475% per i moratori.”
Il motivo di gravame si limita a reiterare la censura proposta con l'atto di citazione senza confrontarsi con quanto statuito dal primo giudice.
Peraltro, l'allegata consulenza tecnica di parte, prodotta in primo grado, giunge alla conclusione del superamento del tasso soglia degli interessi esclusivamente per effetto della errata sommatoria degli interessi di mora con quelli corrispettivi, questione, come detto sopra, del tutto infondata.
1.2) Avuto riguardo poi al computo nel TEG delle spese sostenute per la stipula di un contratto di assicurazione, nella specie di ammontare pari ad euro 49.647,80 quale costo della garanzia fideiussoria rilasciata dalla SGFA, il motivo è infondato in quanto non solo tale garanzia, ma nemmeno nessun'altra, risulta prevista nel contratto di muto al fine di ottenere il finanziamento, sicchè va esclusa dal calcolo del TEG quale spesa necessaria all'erogazione del mutuo.
Infatti, se è vero che va valutato in concreto e non formalmente se le spese di stipula di assicurazione, o come nella specie di polizza fideiussoria, al fine di includerle dal novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, risultino collegate alla concessione del credito e che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, tanto da essere
“presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass.
n.22458/2018), nessuna prova è stata all'uopo fornita ed anzi è stato allegato e documentato in
3 primo grado che la garanzia fideiussoria in esame è stata stipulata il 2.7.2013 quindi in epoca antecedente al contratto di mutuo che reca la data successiva del 27.11.2013.
Ma in ogni caso il CTU ha rilevato che anche inserendo tra le spese quella in esame, il TEG sarebbe comunque entro la soglia legale, circostanza nemmeno contestata se non riportandosi agli esiti della propria consulenza di parte che giunge al superamento del tasso soglia erratamente sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori, come sopra precisato.
1.3) Del pari del tutto infondata è la censura secondo cui il computo del TEG deve includere la penale prevista in contratto in ipotesi eventuale di anticipata estinzione del mutuo, quale facoltà prevista per il mutuatario.
Sul tema anche di recente la Suprema Corte ha escluso che tale penale possa rientrare tra le voci da considerare nel computo del TEG per la ragione che “la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del c.d. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la
"reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.”
(Cassazione civile sez. III, 21/02/2023, n.5379; ibidem 14/03/2022, n.8109).
2) Con altro motivo gli appellanti assumono che la usurarietà dei tassi concordati nel contratto di mutuo in esame verrebbe palesato anche dalle clausole contenute negli artt. 5 e 9 delle condizioni generali di contratto prevedendo, entrambe le pattuizioni, l'anatocismo.
Precisamente l'art.5 indica che le somme finanziate comprensive degli interessi corrispettivi se non pagate alle scadenze daranno luogo all'applicazione di interessi di mora, mentre l'art. 9 detta che, in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine sull'importo complessivamente dovuto, comprensivo di interessi convenzionali e moratori, saranno dovuti ulteriori interessi di mora.
2.1) Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure che ha affermato la legittimità del computo degli interessi di mora sulla rata scaduta
4 costituita dalla sorte capitale e dagli interessi corrispettivi non pagati ai sensi dell'art.3 comma 1 della delibera CICR del 9.2.2000.
Infatti la predetta norma ratione temporis vigente prevede testualmente: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento”
In conformità alla suddetta norma, l'art. 5 comma 5 del contratto di mutuo prevede che:
“l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della Su detti finanziamenti non è CP_2 consentita la capitalizzazione periodica”.
Anche infondate sono le contestazioni sollevate avuto riguardo alla clausola del contratto riportata all'art.
9 -che testualmente recita: “nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la potrà esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella CP_2 misura indicata all'art. 5 e accessori tutti nella misura prevista dal documento di sintesi delle condizioni economiche …. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Ne consegue l'obbligo per il mutuatario in caso di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine, di restituire quanto dovuto alla Banca, secondo l'art. 5 sopra riportato ovvero le rate scadute e a scadere e sulle prime gli interessi di mora pattuiti.
Va quindi escluso che poiché gli interessi di mora sono previsti anche sulla somma dovuta a titolo di interessi corrispettivi, scaduti e non pagati, ciò comporterebbe che il tasso debba determinarsi cumulando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi con il tasso previsto per gli interessi moratori.
Ai sensi del sopra richiamato art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000, infatti, nei contratti di mutuo, per i quali è prevista la restituzione mediante il pagamento di rate prestabilite, l'intera rata, comprensiva quindi non solo di una quota di capitale ma anche della quota di interessi, può essere capitalizzata ed essere quindi produttiva a sua volta di interessi di mora.
La conseguenza è che gli interessi corrispettivi, una volta scaduti, sono capitalizzati e costituiscono un'autonoma obbligazione a carico del debitore analoga all'obbligazione di restituire il capitale mutuato, e quindi, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato, sorge l'obbligo per il mutuatario di corrispondere gli interessi di mora a causa del ritardo nel pagamento, nella misura
5 fissata in contratto, non venendo invece in considerazione, come erratamente assumono gli appellanti, il pagamento del tasso pattuito per il ritardo sommato a quello pattuito per il godimento del capitale.
3) Con altro motivo gli appellanti ripropongono la questione dell'asserita illegittimità dell'ammortamento alla francese poiché comporterebbe un sistema di calcolo degli interessi anatocistico ed usurario.
3.1) L'eccezione è stata correttamente rigettata dal Tribunale di Siracusa con la seguente motivazione: “nell'ammortamento “alla francese”, ciascuna rata è costante e comprende la quota di interessi maturata nel periodo precedente solo sul capitale ancora da rimborsare dopo il pagamento dell'ultima rata, di talché l'adozione di tale metodo non solo non determina alcuna incertezza sul contenuto della clausola determinativa degli interessi corrispettivi, ma non viola nemmeno il disposto di cui all'art. 1283 c.c. Ed invero, con il suddetto metodo di ammortamento, il computo degli interessi avviene mese per mese e sul capitale residuato al mese precedente, sicché essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti”.
3.2) Sebbene il motivo nemmeno si confronti con la statuizione di prime cure, con conseguente sanzione di inammissibilità, è utile richiamare il recente arresto della Suprema Corte che ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento c.d. alla francese escludendo infatti che si determini alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
inoltre se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto (cfr.
Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
4) L'ultimo motivo con cui si censura la condanna alle spese è infondato stante l'integrale rigetto delle domande proposte rispondendo la statuizione al principio di soccombenza.
La sentenza impugnata va dunque confermata.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste in solido a carico di tutti gli appellanti e liquidate in favore di entrambe le appellate nella misura indicata in dispositivo applicando le
6 tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 nei valori medi considerato il valore indeterminato complessità bassa della causa, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
141/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza n.2540/2022 del Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 28.12.2022, che conferma;
condanna in solido gli appellanti a pagare le spese del giudizio in favore delle appellate che liquida per ciascuna quali compensi in €.6.946,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04/06/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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