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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6300 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 17/09/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11503 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
quale procuratore di sé stesso nonché rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Egidio Paolucci, ed elett.te dom.to presso sé stesso;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. convenuto contumace
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Antonino Internicola presso il quale elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dalla convenuta , in data 30.04.2024, l'avviso di intimazione n. CP_2
071202490236181 55/00 riferito cartella di pagamento n. 071 2014 0003180482000, asseritamente notificata in data 24.02.2014; che detta cartella ha ad oggetto un presunto credito della convenuta in relazione alla “sanzione dich. L.141/92 art.9”, per il CP_1 complessivo importo di €138,56 per sanzione interessi ed oneri relativi ad anno 2006; che risulta omessa l'indicazione della data dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, evidenziando la nullità e l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato;
lamentando l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese oltre che l'intervenuta decadenza per violazione dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973; contestando in ogni caso l'asserita notifica della cartella di pagamento in questione;
rilevando altresì, in via gradata e subordinata, l'intervenuta decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del credito, ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. a) D.Lgs. 46/1999 , ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_2
dall'iscrizione a ruolo delle somme di cui al presente ricorso, ai sensi dell'art. 25
[...] del D.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto annullare l'avviso intimazione 071 2024 90236181
55/00 notificato il 30.04.2024 (e l'atto presupposto, cartella di pagamento n. 071 2014
0003180482000 che si assume notificata il 24.02.2014, con ruolo esattoriale ed esecutività dello stesso imprecisati), ovvero dichiararla nulla e/o comunque inefficace con riferimento all'annualità 2006;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_2
dall'iscrizione a ruolo delle somme di cui al ricorso, ai sensi dell'art. 25
[...] co.1 lett.a) D.Lgs.46/1999, e, per l'effetto annullare l'avviso intimazione 071 2024 90236181
55/00 notificato il 30.04.2024 (e dell'atto presupposto, cartella di pagamento n. 071 2014
0003180482000 che si assume notificata il 24.02.2014, con ruolo esattoriale ed esecutività dello stesso imprecisati) ed il relativo ruolo esattoriale, ovvero dichiararla nulla e/o comunque inefficace con riferimento all'annualità 2006;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, l ne ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha evidenziato la regolarità della notifica al ricorrente della cartella esattoriale, come da documentazione in atti, e la sua conseguente definitività; l'assenza di vizi propri dell'avviso di intimazione, né di fatti sopravvenuti che abbiano inciso sul credito;
l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione considerato che , nel caso di specie, opera il termine decennale di prescrizione per i contributi dovuti alla Parte_2 comprensivi di sanzioni e accessori;
l'infondatezza della eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo atteso che il credito contributivo, relativo all'annualità 2006, è stato regolarmente iscritto a ruolo entro il 2014. La convenuta agenzia ha dunque concluso evidenziando la legittimità del proprio operato, rilevando in ogni caso, ed in via meramente subordinata, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle pretese della . Parte_2
La cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituita Parte_2 in giudizio. Ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
******
L'eccezione di decadenza, unico motivo d'opposizione riportato nelle conclusioni del ricorso, deve ritenersi proposta tardivamente, ossia oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto ( cartella di pagamento) prescritto dall'art 617 cpc.
Risulta evidente, infatti, che il vizio dedotto ha rilievo solo in quanto mirato ad inficiare l'efficacia della notifica dell'atto in funzione di titolo esecutivo, asseritamente omessa.
l tuttavia ha allegato e provato di aver notificato la Controparte_2 cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta in questo giudizio, con il quale il ricorrente ha agito per 'recuperare' il diritto all'opposizione ex art 24 comma 5 d.lgs n.46/1999, come si evince dall'epigrafe dell'atto introduttivo e dalle ragioni ivi contenute.
Giova ricordare che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento – tra cui rientra l'eccepita tardività ai sensi dell'art 25 dello stesso d.lgs , applicabile ratione terminis - e della notificazione (Cass. 15116/ 2015; Cass 21080/2015).
Ne consegue che il vizio formale denunciato andava eccepito nei 20 giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento effettuata in data 24.02.2014 come emerge dalla relata e dal “PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ACCETTAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE
RACCOMANDATE SPEDITE ex art.139/140 c.p.c.” versati in atti dal concessionario ( cfr doc nella prod ADE-R). Quanto all'eccepita prescrizione va rilevato che l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre
2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2.2.2013, dopo l'ampio dibattito interpretativo creato dalla modifica del termine, da decennale a quinquennale, per tutti i crediti contributivi, introdotta dalla legge 335/1995 e definito con pronunce conformi dalla Suprema Corte (cfr Cass. Sez. L. sent n. 5622 del 15/03/2006 ;
Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006) ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense, disponendo che l'art. 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
.
[...]
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 6729/2013, ha rilevato che “nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche' la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonche' alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente …”.
Ne consegue che alla data della notifica della cartella ( 24.2.2014) sottesa all'intimazione di pagamento de qua il credito era prescritto, trovando applicazione il termine quinquennale previgente, causa estintiva di cui tuttavia il debitore – attuale ricorrente - non si è avvantaggiato non avendo azionato l'opposizione nel termine di 40 giorni di cui al citato art. 24, non sussistendo nella fattispecie le condizioni per interpretare la domanda giudiziale che ne occupa come azione recuperatoria, essendo stata allegata la prova della notifica della cartella di pagamento, in relazione alla quale nulla è stato eccepito alla prima udienza utile
( cfr verbale d'udienza) Né la domanda può essere interpretata come azione proponibile ai sensi dell'art 615 cpc non essendovi alcuna argomentazione né richiesta sotto questo profilo.
L'opposizione pertanto è infondata e va rigettata anche sotto questo profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di CP_3 unica parte convenuta costituitasi in giudizio
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore di in complessivi € 341,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge CP_3
Napoli 17.09.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 17/09/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11503 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
quale procuratore di sé stesso nonché rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Egidio Paolucci, ed elett.te dom.to presso sé stesso;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. convenuto contumace
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Antonino Internicola presso il quale elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dalla convenuta , in data 30.04.2024, l'avviso di intimazione n. CP_2
071202490236181 55/00 riferito cartella di pagamento n. 071 2014 0003180482000, asseritamente notificata in data 24.02.2014; che detta cartella ha ad oggetto un presunto credito della convenuta in relazione alla “sanzione dich. L.141/92 art.9”, per il CP_1 complessivo importo di €138,56 per sanzione interessi ed oneri relativi ad anno 2006; che risulta omessa l'indicazione della data dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, evidenziando la nullità e l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato;
lamentando l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese oltre che l'intervenuta decadenza per violazione dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973; contestando in ogni caso l'asserita notifica della cartella di pagamento in questione;
rilevando altresì, in via gradata e subordinata, l'intervenuta decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del credito, ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. a) D.Lgs. 46/1999 , ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_2
dall'iscrizione a ruolo delle somme di cui al presente ricorso, ai sensi dell'art. 25
[...] del D.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto annullare l'avviso intimazione 071 2024 90236181
55/00 notificato il 30.04.2024 (e l'atto presupposto, cartella di pagamento n. 071 2014
0003180482000 che si assume notificata il 24.02.2014, con ruolo esattoriale ed esecutività dello stesso imprecisati), ovvero dichiararla nulla e/o comunque inefficace con riferimento all'annualità 2006;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_2
dall'iscrizione a ruolo delle somme di cui al ricorso, ai sensi dell'art. 25
[...] co.1 lett.a) D.Lgs.46/1999, e, per l'effetto annullare l'avviso intimazione 071 2024 90236181
55/00 notificato il 30.04.2024 (e dell'atto presupposto, cartella di pagamento n. 071 2014
0003180482000 che si assume notificata il 24.02.2014, con ruolo esattoriale ed esecutività dello stesso imprecisati) ed il relativo ruolo esattoriale, ovvero dichiararla nulla e/o comunque inefficace con riferimento all'annualità 2006;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, l ne ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha evidenziato la regolarità della notifica al ricorrente della cartella esattoriale, come da documentazione in atti, e la sua conseguente definitività; l'assenza di vizi propri dell'avviso di intimazione, né di fatti sopravvenuti che abbiano inciso sul credito;
l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione considerato che , nel caso di specie, opera il termine decennale di prescrizione per i contributi dovuti alla Parte_2 comprensivi di sanzioni e accessori;
l'infondatezza della eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo atteso che il credito contributivo, relativo all'annualità 2006, è stato regolarmente iscritto a ruolo entro il 2014. La convenuta agenzia ha dunque concluso evidenziando la legittimità del proprio operato, rilevando in ogni caso, ed in via meramente subordinata, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle pretese della . Parte_2
La cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituita Parte_2 in giudizio. Ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
******
L'eccezione di decadenza, unico motivo d'opposizione riportato nelle conclusioni del ricorso, deve ritenersi proposta tardivamente, ossia oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto ( cartella di pagamento) prescritto dall'art 617 cpc.
Risulta evidente, infatti, che il vizio dedotto ha rilievo solo in quanto mirato ad inficiare l'efficacia della notifica dell'atto in funzione di titolo esecutivo, asseritamente omessa.
l tuttavia ha allegato e provato di aver notificato la Controparte_2 cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta in questo giudizio, con il quale il ricorrente ha agito per 'recuperare' il diritto all'opposizione ex art 24 comma 5 d.lgs n.46/1999, come si evince dall'epigrafe dell'atto introduttivo e dalle ragioni ivi contenute.
Giova ricordare che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento – tra cui rientra l'eccepita tardività ai sensi dell'art 25 dello stesso d.lgs , applicabile ratione terminis - e della notificazione (Cass. 15116/ 2015; Cass 21080/2015).
Ne consegue che il vizio formale denunciato andava eccepito nei 20 giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento effettuata in data 24.02.2014 come emerge dalla relata e dal “PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ACCETTAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE
RACCOMANDATE SPEDITE ex art.139/140 c.p.c.” versati in atti dal concessionario ( cfr doc nella prod ADE-R). Quanto all'eccepita prescrizione va rilevato che l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre
2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2.2.2013, dopo l'ampio dibattito interpretativo creato dalla modifica del termine, da decennale a quinquennale, per tutti i crediti contributivi, introdotta dalla legge 335/1995 e definito con pronunce conformi dalla Suprema Corte (cfr Cass. Sez. L. sent n. 5622 del 15/03/2006 ;
Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006) ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense, disponendo che l'art. 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
.
[...]
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 6729/2013, ha rilevato che “nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche' la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonche' alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente …”.
Ne consegue che alla data della notifica della cartella ( 24.2.2014) sottesa all'intimazione di pagamento de qua il credito era prescritto, trovando applicazione il termine quinquennale previgente, causa estintiva di cui tuttavia il debitore – attuale ricorrente - non si è avvantaggiato non avendo azionato l'opposizione nel termine di 40 giorni di cui al citato art. 24, non sussistendo nella fattispecie le condizioni per interpretare la domanda giudiziale che ne occupa come azione recuperatoria, essendo stata allegata la prova della notifica della cartella di pagamento, in relazione alla quale nulla è stato eccepito alla prima udienza utile
( cfr verbale d'udienza) Né la domanda può essere interpretata come azione proponibile ai sensi dell'art 615 cpc non essendovi alcuna argomentazione né richiesta sotto questo profilo.
L'opposizione pertanto è infondata e va rigettata anche sotto questo profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di CP_3 unica parte convenuta costituitasi in giudizio
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore di in complessivi € 341,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge CP_3
Napoli 17.09.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio