Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 7389/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7389/2020 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno, vertente: tra
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv.to Ottavio
Corvino, elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.to Daniele
Crisci, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Santa Maria Capua Vetere al Corso
Aldo Moro n. 110;
APPELLATA nonché
, residente in [...]; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da come da note di trattazione scritta dell'udienza cartolare (art. 127 ter cpc) del
15.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
*****
1
- nella causazione del sinistro occorso in Marcianise il 3.5.2018, Controparte_1 allorquando, mentre gli attori procedevano alla guida delle proprie biciclette, in viale Leonardo Da Vinci, venivano investiti dalla predetta autovettura, la quale “uscendo in maniera distratta dal parcheggio del velodromo di Marcianise non si avvedeva degli istanti in sella” (v. atto di citazione di primo grado).
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e la illegittima applicazione dell'art. 2054 co. 2, c.c., chiedendo che, in riforma della pronuncia de quo, venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di nella causazione CP_2 del sinistro, con conseguente condanna degli odierni appellati al risarcimento integrale dei danni subiti.
Costituitasi in giudizio, la ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello; nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Non si è costituito, benché regolarmente citato in giudizio, , sicché ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia con provvedimento del 1.6.2021.
*****
L'appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova anzitutto ricordare che “il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo” (Cass. n. 4945/1987, n. 696/2002 e n.
4889/2016).
Ciò posto, si osserva che dinanzi al giudice di pace, nel corso dell'istruttoria, è stato escusso
[...]
, teste attoreo, il quale ha dichiarato quanto segue: “Ricordo di aver assistito a un sinistro Tes_1 stradale verificatosi il 03/05/2015 in Marcianise alla via Leonardo da Vinci verso le ore 9,35 circa. Io mi
trovavo con la mia macchina e seguivo due ciclisti che percorrevano regolarmente la detta via mantenendo la propria destra quando all'improvviso un'autovettura Nissan RA condotta da un uomo di circa 35/40 anni, il quale usciva da un'area di sosta senza dare la dovuta precedenza ai ciclisti e li investiva facendoli cadere a terra. Preciso che la direzione di marcia delle bici, come anche la mia, era verso il centro;
preciso che il colore della Nissan RA era il colore bianco. Subito dopo l'accaduto io mi fermai per prestare soccorso ai due ciclisti che ricordo erano due uomini, uni di circa 20 anni e
l'altro di circa 30 anni. Sin da subito entrambi si lamentavano di forti dolori al lato sinistro del corpo, in particolare al ginocchio, alla caviglia e alla spalla sinistra. Preciso che l'area di sosta si trovava sulla destra, infatti, i ciclisti venivano colpiti sul proprio lato destro e cadevano sul lato sinistro. Anche il conducente della RA si fermò per prestare soccorso ai ciclisti e chiese scusa. Ricordo che disse che si era distratto e non fece in tempo a frenare. Preciso che le bici erano da passeggio. Ricordo che stesso il conducente della RA accompagnò i ciclisti in Ospedale ma io non so dire a quale. (…) Fino a quando sono stato io lì non sono intervenute né autorità né 118. Preciso che i ciclisti viaggiavano uno dietro
l'altro.”
2 Il giudice di prime cure ha riconosciuto la pari concorrente responsabilità degli istanti e del conducente della Nissan RA nella causazione del sinistro, ritenendo che “le risultanze della prova testimoniale raccolta (cfr. deposizione del teste – ud. del 25.09.19) non hanno acclarato in termini di Testimone_1 certezza che il fatto si sia verificato secondo le modalità di cui in citazione”. Segnatamente, secondo il giudice di prime cure, “il teste ha reso una dichiarazione vaga e non ha riferito in ordine al comportamento di guida dei ciclisti, affermando solo genericamente che percorrevano regolarmente a
destra il viale L. Da Vinci né hanno riferito sulle condizioni del traffico, il tipo di strada percorsa dagli istanti, ovvero se vi fossero piste ciclabili preposte alla loro circolazione e se posero o meno in atto manovre per evitare la collisione con il veicolo antagonista. Ne consegue che, ritenuta vaga ed insufficiente la deposizione va fatto ricorso al criterio sussidiario della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 co 2 cc che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose (Cass. Civ. sez. III 19.05.2003 n. 7777)” (v. sentenza impugnata).
Fatta questa premessa, deve ritenersi che, da una valutazione complessiva degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio di primo grado, emergono effettivamente alcune incongruenze ed incertezze in ordine alla concreta dinamica dell'accaduto.
Il teste non ha precisato con quale parte dell'autovettura (ad esempio anteriore, ovvero laterale) venivano colpiti i ciclisti, né ha chiarito se la Nissan abbia colpito gli attori sul corpo, ovvero se abbia urtato soltanto le biciclette.
Non appare neppure chiara la manovra eseguita dalla Nissan RA al momento del sinistro, avendo il teste solo riferito che l'autovettura usciva da un'area di sosta senza dare la dovuta precedenza ai ciclisti, senza però precisare, ad esempio, se l'uscita avveniva con direzione perpendicolare rispetto alla strada percorsa dai ciclisti, ovvero obliqua.
Dalla deposizione testimoniale non è emerso neppure che i ciclisti abbiano posto in essere, o quantomeno tentato, manovre di emergenza per evitare l'impatto.
Inoltre, avendo il teste riferito che i ciclisti viaggiavano uno dietro l'altro, non risulta chiaro come la
Nissan, proveniente dalla destra, abbia potuto collidere contro il lato destro di entrambe le biciclette.
Rimangono peraltro incertezze sulla condotta di guida dei ciclisti, ad esempio in ordine alla velocità tenuta dagli stessi ed al rispetto della distanza di sicurezza tra le biciclette (art. 149 c.d.s.) che, come detto, procedevano in fila.
A fronte di tali circostanze deve rammentarsi che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. co. 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
In particolare, l'art. 2054 co. 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
3 A fronte di tali principi, si rileva che, nella fattispecie, la genericità e lacunosità della deposizione testimoniale in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nonché l'insussistenza di una prova adeguata in ordine al comportamento di guida tenuto dai ciclisti, giustificano l'applicazione della presunzione di colpa.
D'altra parte, le lacune evidenziate non potrebbero essere colmate dalle risultanze del c.i.d. allegato dagli attori in primo grado, atteso che lo stesso contiene una ricostruzione del tutto generica della dinamica del sinistro (nel modulo in questione l si è limitato ad ammettere di aver “investito” i ciclisti, senza CP_2 però fornire ulteriori precisazioni, soprattutto in ordine al comportamento di guida tenuto da questi ultimi).
Si osserva, inoltre, che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 co. 3 c.c. secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
Non appare infine condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di pace non avrebbe tenuto in considerazione il “comportamento processuale tenuto dal responsabile civile, che non costituendosi ha chiaramente ammesso la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro”
(v. atto d'appello).
Ed infatti, la contumacia del convenuto non può comportare la non contestazione dei fatti allegati dall'attore, atteso che l'omessa negazione basata sulla volontà della parte non può presumersi esclusivamente per il fatto che la medesima non si sia costituita in giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 24/05/2023, n. 14372).
In definitiva, a prescindere dall'iter logico motivazionale seguito dal giudice di pace, nella fattispecie appare del tutto corretta la statuizione con cui è stata affermata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano, come in dispositivo, in favore dell'appellata secondo i criteri di cui al DM 55/2014, come modificato dal Controparte_1
D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale un valore medio-basso dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'oggetto e della scarsa complessità della controversia.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite con riferimento all'appellato , in ragione della sua CP_2 contumacia.
Come noto, infine, il comma 1 - quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, inserito dall' art. 1, comma 17, legge n. 228 del 24.12.2012, ha stabilito che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Carinola n. n. 479/2020, depositata il 19.3.2020, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:
§- dichiara la contumacia di;
CP_2
§- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
§- condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita liquidate in complessivi euro 3.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge;
§- nulla sulle spese di lite con riferimento all'appellato contumace;
CP_2
§- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante principale soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis).
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 30.01.2025.
Il giudice
Gabriella Martone
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