Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2024, proposto dall’avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. -OMISSIS-;
contro
Comune di Fiuggi (FR), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza di questo tribunale 20 maggio 2024 n. -OMISSIS-, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 5 novembre 2024 e depositato il successivo giorno 6, l’avv. -OMISSIS-, in qualità di procuratore antistatario, ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di giustizia;
Considerato che con la prefata sentenza il Comune di Fiuggi è stato condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato;
Considerato che la sentenza in parola è stata notificata al comune resistente il 21 maggio 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30, ed è passata in giudicato;
Rilevato che l’ente pubblico intimato non risulta aver provveduto a corrispondere al procuratore ricorrente quanto dovuto sulla base del suddetto provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, non avendo l’amministrazione resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, vada fissato al predetto ente un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/LA;
Ritenuto di condannare l’amministrazione resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di LA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Comune di Fiuggi il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/LA o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Fiuggi il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Fiuggi al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO