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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 10250 / 2020
All'udienza del 11/06/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 11/06/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 10250/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10250/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Carlentini Via Porta Siracusa n. C.F._1
92, presso lo studio dell' Avv. BITTOLLO FAUSTA LUCIA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, CF: elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
MUNICIPIO 141 presso lo studio dell'Avv. DI GUARDO CP_1
SALVATORE , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento, depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC, in data 07.09.2020, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 15.01.2020, al fine di ottenerne CP_1
l'annullamento.
In particolare parte attrice espone che, con la delibera impugnata, l'assemblea condominiale ha approvato i bilanci che coprono gli anni dal 2012 al 2018, nonostante gli stessi presentassero dei vizi che ne inficiano la validità.
In data 09.06.2022 si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
Dopo aver svolto attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito la domanda non è fondata e va rigettata.
Al fine di vagliare la sussistenza delle doglianze sollevate da parte attrice avverso i bilanci condominiali approvati con la delibera impugnata, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Parte convenuta ha eccepito, nel verbale di causa del 06.10.2022, immediatamente dopo il deposito della consulenza, la nullità della relazione contabile espletata dal consulente nominato dal Giudice, in quanto il consulente avrebbe acquisito, in corso dello svolgimento delle operazioni peritali, della documentazione non prodotta da parte attrice nei termini fissati dalla legge, quindi quando già sarebbero maturate le
3 preclusioni istruttorie.
Orbene risulta pacifico ed incontestato, per come si evince dai chiarimenti resi dallo stesso consulente in data 20.02.2023, che il perito abbia acquisito, nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, documentazione ad opera di parte attrice che la stessa non aveva prodotto nei termini fissati dalla legge per la produzione documentale.
Sull'evenienza che il consulente acquisisca, in corso di svolgimento delle operazioni peritali, documentazione non prodotta dalle parti prima del maturare delle preclusioni istruttorie, la S.C si è espressa molto chiaramente, e ai principi statuiti dalle SSUU
n°3086/2022, sono seguite pronunce che ne hanno meglio precisato i contorni, nei termini seguenti:
“In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del
contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività
di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti
sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento
della domanda e delle eccezioni. (Cass. SSUU 3086/2022)
“In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 cpc, l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile
anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del
consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente
rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle
operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di
impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte
dal consulente di ufficio. (Cass. 16012/2024)
4 “In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di
contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di
allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle
stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario
acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a
provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle
eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale
probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo
sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse
primario ma disponibile delle parti. (Cass. 5370/2023)
Orbene nella fattispecie in esame, per come risulta dalle integrazioni depositate dal consulente nominato, parte convenuta ha espressamente negato il consenso alla produzione documentale effettuata da parte attrice in corso di svolgimento delle operazioni peritali, esprimendo tale dissenso con le note del 06.10.2022, in quanto la stessa non aveva partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali, perché non costituita.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, va dichiarata la nullità della consulenza contabile svolta in corso di giudizio, in quanto fondata su documenti prodotti dalla parte attrice oltre le preclusioni istruttorie maturate e senza il consenso della parte convenuta, quindi in spregio al principio del contraddittorio che deve improntare anche la fase dello svolgimento delle operazioni tecniche, nel corso del processo.
La rinnovazione della consulenza risulta irrilevante ai fini della decisione, in quanto,
per come affermato dal consulente, senza la documentazione acquisita in corso di
5 svolgimento delle operazioni peritali, di cui per il principio di cui sopra non si deve tenere conto, la consulenza non può essere efficacemente espletata.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda proposta da parte attrice va rigettata per mancanza di prova.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte attrice va condannata a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che lo stesso si è costituito soltanto in data 09.06.2022.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda proposta da parte attrice.
Condanna altresì parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 11/06/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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