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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17584/2024 promossa da:
Parte_1
e
Pt_2 Parte_3
entrambi con il patrocinio dell'avv. Serra Claudio, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_4 in LA CASSA il 09/02/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA CASSA (atto n. 1 parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3.09.2001 e il 13.03.2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_4
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA CASSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra continuerà a vivere nell'alloggio sito Parte_4 al 1° e 2° piano (identificativi catastali: Foglio 17 particella 41 sub. 111 categoria A/3 – 8,5 vani - rendita catastale Euro 386,31 – con relative pertinenze) dell'immobile di Regione 4, quale cessionaria CP_1 del contratto di comodato stipulato dal sig. con la PRALUNGO SUPERIORE s.s.; al riguardo, il Pt_1 sig. dichiara di aver già ottenuto il consenso della predetta società alla cessione del contratto ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1408 c.c.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, per quanto riguarda i residui beni in comunione, ogni altra pendenza, anche con riferimento ai mobili, suppellettili e finanziamenti accesi in costanza di convivenza matrimoniale, verrà regolata con scrittura separata ex art. 1965 c.c.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproco mantenimento e di rinunciare, sin d'ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
DÀ ATTO, in virtù della maggiore età dei figli e che i ricorrenti concordano che essi Per_1 Per_2 vivranno con il padre e che le visite della madre saranno lasciate alla libera disponibilità dei rapporti madre – figli, che si regoleranno come meglio riterranno e secondo i reciproci impegni. Il sig. Pt_1 dichiara di rinunciare in favore della sig.ra a beneficiare dell'assegno unico e delle Parte_5 detrazioni fiscali previsti per i figli.
DISPONE, essendo la prole non economicamente autosufficiente in quanto studente e ancorché maggiorenne, che i coniugi si facciano carico in misura paritetica del mantenimento degli stessi, dividendo tutte le spese relative al 50% e richiamando, per quanto riguarda le spese extra, l'apposito
Protocollo del Tribunale di Torino del 2016, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di pagina 2 di 3 e di Ciò anche tenuto conto della circostanza che le utenze, in particolare quelle elettriche, Per_1 Per_2 della casa familiare rimarranno intestate al sig. che se ne farà carico in via esclusiva per il proprio Pt_1 alloggio e contribuirà nella misura del 50% per l'altro alloggio, oggetto della predetta cessione, così come della manutenzione ordinaria delle parti comuni.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17584/2024 promossa da:
Parte_1
e
Pt_2 Parte_3
entrambi con il patrocinio dell'avv. Serra Claudio, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_4 in LA CASSA il 09/02/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA CASSA (atto n. 1 parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3.09.2001 e il 13.03.2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_4
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA CASSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra continuerà a vivere nell'alloggio sito Parte_4 al 1° e 2° piano (identificativi catastali: Foglio 17 particella 41 sub. 111 categoria A/3 – 8,5 vani - rendita catastale Euro 386,31 – con relative pertinenze) dell'immobile di Regione 4, quale cessionaria CP_1 del contratto di comodato stipulato dal sig. con la PRALUNGO SUPERIORE s.s.; al riguardo, il Pt_1 sig. dichiara di aver già ottenuto il consenso della predetta società alla cessione del contratto ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1408 c.c.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, per quanto riguarda i residui beni in comunione, ogni altra pendenza, anche con riferimento ai mobili, suppellettili e finanziamenti accesi in costanza di convivenza matrimoniale, verrà regolata con scrittura separata ex art. 1965 c.c.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproco mantenimento e di rinunciare, sin d'ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
DÀ ATTO, in virtù della maggiore età dei figli e che i ricorrenti concordano che essi Per_1 Per_2 vivranno con il padre e che le visite della madre saranno lasciate alla libera disponibilità dei rapporti madre – figli, che si regoleranno come meglio riterranno e secondo i reciproci impegni. Il sig. Pt_1 dichiara di rinunciare in favore della sig.ra a beneficiare dell'assegno unico e delle Parte_5 detrazioni fiscali previsti per i figli.
DISPONE, essendo la prole non economicamente autosufficiente in quanto studente e ancorché maggiorenne, che i coniugi si facciano carico in misura paritetica del mantenimento degli stessi, dividendo tutte le spese relative al 50% e richiamando, per quanto riguarda le spese extra, l'apposito
Protocollo del Tribunale di Torino del 2016, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di pagina 2 di 3 e di Ciò anche tenuto conto della circostanza che le utenze, in particolare quelle elettriche, Per_1 Per_2 della casa familiare rimarranno intestate al sig. che se ne farà carico in via esclusiva per il proprio Pt_1 alloggio e contribuirà nella misura del 50% per l'altro alloggio, oggetto della predetta cessione, così come della manutenzione ordinaria delle parti comuni.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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