Art. 3. Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso 1. Fermi restando i requisiti per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , nonche' il possesso del titolo di studio di cui all' articolo 6, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento e' riservata agli atleti di interesse paralimpico con l'eta' di cui all' articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , anche se obiettori di coscienza. 2. Gli atleti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti dal C.I.P. atleti di interesse nazionale e paralimpico, secondo le disposizioni da questo impartite, tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P. e in possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante. 3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente. 4. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Note all'art. 3: - Per il testo dell' art. 6, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell' art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , v. nelle note alle premesse.
Articolo 3 del Decreto 23 giugno 2022, n. 103
Articolo 2Articolo 4
- Decreto 23 giugno 2022, n. 103
Articolo 3 del Decreto 23 giugno 2022, n. 103
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12 agosto 2022
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