Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il giudice designato dal Presidente
(legge 24.03.2001 n. 89, e successive modifiche)
D E C R E T O
letto il ricorso depositato in data 12/03/2025 (proc. R.G. 274/2025 v.g.) nell'interesse di
, nato a [...] il [...] (cod. fis. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alvaro Riolo presso il cui studio in Acquedolci, Via Cicerone
n. 8 è stato eletto domicilio in forza della procura in atti;
visti gli atti, allegati in copia autentica, dei procedimenti presupposti, costituiti da domanda di risarcimento danni;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio, atteso che il primo grado del giudizio si è svolto innanzi al Tribunale di Messina;
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente proposta nei confronti del
, atteso che il predetto procedimento è stato celebrato innanzi a Controparte_1
giudice ordinario;
constatato che il secondo grado si è concluso tramite sentenza di questa Corte;
ritenuto pertanto che la domanda indennitaria è tempestiva in quanto proposta nel termine di cui all'art. 4 della Legge 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche;
rilevato che il giudizio presupposto ha avuto inizio tramite la notifica dell'atto di citazione il
16/03/2006 ed il primo grado si è concluso con la pubblicazione di sentenza il 09/08/2021 in anni quindici, mesi quattro e giorni ventiquattro;
premesso che la normativa fissa delle durate “minime” del procedimento, considerate come ragionevoli, e non esclude che, a motivo delle peculiarità del caso, si spieghino pendenze di maggior periodo;
ritenuto che per il primo grado a causa della sospensione dei termini processuali legati all'emergenza Covid 19 si giustifica un ritardo di mesi due e giorni tre da non calcolare come pure un ritardo di mesi due e giorni ventitre per interruzione;
ritenuto quindi che complessivamente si perviene per il primo grado ad un ritardo di anni undici, mesi undici e giorni ventotto e quindi con frazione di anno superiore a mesi sei (= anni dodici), non ravvisandosi alcun ritardo per il secondo grado, fermo restando che la domanda indennitaria è avanzata con riferimento al solo giudizio di prime cure;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies dell'art. 2 della suddetta legge;
ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione, va tenuto conto della natura solo economica del giudizio e per importo non elevato, per cui non si verteva in materia in cui restassero coinvolti diritti della persona o di maggior rango;
ritenuto pertanto di assumere il parametro di Euro 450,00 ad anno, forfettariamente comprensivo dell'aumento/percentuale facoltativo per il ritardo superiore al terzo anno e tenuto conto dei rimedi preventivi adottati o meo da parte ricorrente;
ritenuto quindi che si perviene all'indennizzo di Euro 5.400,00 per gli anni di ritardo e considerato che detto importo non oltrepassa il limite di cui al comma terzo dell'art. 2 bis della suddetta legge;
ritenuto che sull'indennizzo riconosciuto per pregiudizio non patrimoniale competono
(solo) i chiesti interessi legali, decorrenti dalla proposizione della domanda (Cass. Sez. I
25/11/2011 n. 24962; Cass. Sez. VI 28/07/2016 n. 15732; Cass. Sez. VI 19/12/2016 n.
26206);
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ritenuto che
vanno liquidate le spese del presente procedimento ai sensi della tariffa contenuta nel d.m. n. 55 del 2014, applicando la tabella per procedimento monitorio;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E
al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza Controparte_1
dilazione, in favore di della somma di Euro 5.400,00 Parte_1
(cinquemilaquattocento/00), a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda ed oltre le spese del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. liquidate in
Euro 27,00 per spese ed Euro 550,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA;
A U T O R I Z Z A
in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
M A N D A
alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/2001, e successive modifiche.
Messina, 27/03/2025 Il giudice designato
Arturo Oliveri
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