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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1553/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pelle, C.F._1 domiciliatario, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-ATTORE-
E
nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
; C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE –
NONCHE'
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della compagnia
[...] C
e di Controparte_3
[...]
in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_5 difeso dall'avv. Fabrizio Capuano, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: alla udienza del 28.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale da intendersi qui integralmente richiamato e discutevano oralmente la causa
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18-22 ottobre 2019 ha domandato all'adito Tribunale di accogliere le seguenti Parte_1 testuali conclusioni: “accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 30.04.2014 tra l'autovettura Opel RS , tg. DH608AD, condotta dal sig. e l'autovettura Citroen C2, tg. CK610LX, di Parte_1 proprietà della sig.ra e condotta dalla sig.ra Controparte_1 Parte_2
è da addebitarsi interamente alla condotta di guida di quest'ultima, 2)
[...] condannare pertanto in solido i convenuti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali (anche da perdita della capacità di lavoro specifica) e non patrimoniali, occorsi alla persona del sig. a seguito delle Parte_1 lesioni perdonali riportate dal sinistro, per l'ammontare che verrà documentato ovvero accertato in corso di causa, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate in atti ovvero nel corso del processo, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge;
3) condannare, altresì, in solido i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento” .
A fondamento della domanda ha esposto che il giorno 30.4.2014, intorno alle ore
13.30 mentre si trovava a bordo della propria autovettura Opel RS, tg.
DH608AD (assicurata per la r.c.a con la Compagnia indicata in epigrafe) fermo sulla SS 106 con direzione Locri- Bovalino a circa 150 mt dal bivio per la C.da
Moschetta, veniva – a suo dire – violentemente investito dall'autovettura Citroen C2, tg. CK610LX, di proprietà di e nell'occasione condotta da Controparte_1 la quale percorreva la medesima strada con lo stesso Parte_2 senso di marcia e a velocità elevata tale da non riuscire ad evitare l'impatto; che, a seguito dell'urto, l'autovettura riportava ingenti danni e il deducente veniva trasportato in ambulanza presso il locale Presidio ospedaliero dove gli veniva diagnosticato “esiti di trauma cranico non commotivo;
esiti di trauma contusivo rachide cervicale, dorsale e lombo sacrale;
gonalgia destra e sinistra post traumatica. Ipoacusia con acufeni post traumatica, stato ansioso depressivo di tipo reattivo” come da documentazione medica in atti. Ha dedotto che la responsabilità del sinistro fosse da addebitare in via esclusiva alla la Parte_2 quale era andata addosso al proprio mezzo regolarmente fermo sul margine destro della strada collidendo con la parte posteriore sinistra della propria autovettura Opel. Ha evidenziato che la somma di euro 2.200,00 offerta dalla
Compagnia convenuta era stata ritenuta non congrua ed accettata in acconto sul maggior danno in quanto, oltre al grave danno non patrimoniale, in conseguenza del sinistro avrebbe subito un ingente danno patrimoniale – da perdita della
2 capacità di lavoro specifica - dovuto alla perdita del lavoro come guardia giurata e non avendo più trovato un impiego dal momento del sinistro fatta eccezione per alcuni impieghi saltuari.
In punto di fatto ha precisato di aver già azionato la domanda risarcitoria nei confronti delle medesime parti con giudizio proposto innanzi al Tribunale di
Locri - iscritto al n. 526/2015 R.G. - definito con sentenza n. 509/2019 del
29.04.2019 di improponibilità della domanda per vizi di contenuto di cui agli artt.
145 e 148 Cod. Ass.
I.
2- Si è costituita in giudizio la già Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 impugnando e contestando la avversa pretesa assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto ed in ogni caso la esosità per le ragioni meglio precisate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.6.2020 alla quale si fa rinvio. Nella specie ha evidenziato la concorrente responsabilità del nella Pt_1 causazione del sinistro per essersi fermato alla destra della careggiata, in uno spazio dove non era consentita la sosta, invadendo parte della corsia riservata alla normale circolazione dei mezzi.
I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito in giudizio per di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
I.
4- Istruita la causa mediante espletamento della prova orale e della consulenza medico-legale nonché mediante produzione documentale (tra cui la relazione medico legale di cui al procedimento n. 526/2015 R.G.) alla udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale dei procuratori comparsi.
II.- Si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico.
II.
1- E' infondata l'eccezione di improponibilità dell'indennizzo diretto poiché parte attrice anche in questo giudizio ha contenuto la domanda risarcitoria nel limite del 9% non potendo desumersi il superamento della soglia dalla contestuale richiesta di risarcimento del danno per lesione della capacità lavorativa specifica. Invero, in disparte ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno della domanda, in quanto attinente al merito si ritiene di aderire all'orientamento della S.C. secondo cui “.. Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità
3 lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza.
A tale stregua, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità ( c.d. "micropermanenti" ), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale ( v. Cass., 18/9/2007, n. 19357 , che ha confermato la sentenza di merito la quale, in base ad adeguata motivazione, aveva escluso che le lesioni subite dal danneggiato in sinistro stradale -determinanti un'incapacità lavorativa specifica dell'i% fossero idonee a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi;
Cass., 7/8/2001, n. 10905 ). ..." (cfr.
CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 32649/2021 del 09-11-2021)”.
II.2.1- Prima di entrare nel merito, occorre premettere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
sicché l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre
2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre
2000, n. 15847). In altri termini, solo «l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno» (Cassazione sez. VI - 3, n. 13672 del 21/05/2019, n. 654218
– 01; Sez. III, n. 9353 del 04/04/2019, m. 653574 - 01).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una
4 responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (v., Cass., 16 settembre
2013, n. 21130: l'art. 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054
c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stata causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c., come peraltro affermato anche da
Cass. civ., 11 aprile 1988, n. 2834 - e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente - solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto - si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.
D'altronde, come chiarito di recente dalla Suprema Corte “il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass. 06/10/2021, n. 27169); (…) solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto
5 noto) può presumersi, in assenza di un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass. n. 28662/2022). In altri termini la presunzione opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno (Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, n.23300).
II.2.2- Ciò posto, si procede ad esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta e acquisite agli atti - segnatamente dal verbale di intervento di intervento dei Carabinieri di Locri contenente le spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dai conducenti – non essendo presenti testi oculari al sinistro. Incidentalmente si rileva che notoriamente il verbale non è assistito integralmente da una valenza probatoria privilegiata (ossia anche in ordine alle modalità di accadimento del sinistro), dovendo seguirsi l'orientamento consolidato secondo cui fa fede fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 n. 9037); tuttavia, il verbale nel suo complesso è pur sempre un documento proveniente da soggetti terzi imparziali rispetto alle contrapposte parti private, il cui valore probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova disponibili.
Ciò posto, risulta acclarato che il fosse fermo a bordo della propria Pt_1 autovettura sul lato destro della carreggiata con direzione di marcia CZ-RC ed in procinto di re-immettersi nella corsia per riprendere la marcia allorquando veniva attinto dal veicolo Citroen C2 che, procedendo nello stesso senso di marcia, seguiva la coda di più mezzi incolonnati. A tal fine è utile riportare per l'appunto le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti che possono reputarsi attendibili perché in quel frangente si può escludere che le odierne parti fossero animate da una scaltrezza tale da rendere dichiarazioni difformi dalla realtà degli accadimenti. Invero, si legge dal verbale di accertamento in atti, che il ha Pt_1
6 dichiarato: “Ero fermo al margine destro della strada SS 106, in direzione di marcia Locri-Bovalino, mettevo l'indicatore di direzione per immettermi sulla corsia per proseguire la marcia ed attendevo la colonna di auto che stava dietro transitasse. Notavo dallo specchietto retrovisore che l'ultimo veicolo non accorgendosi della mia presenza mi veniva addosso senza neanche frenare. Dopo l'impatto non ricordo più nulla”. Di contro, la , qualificatasi Parte_2 quale conducente dell'autovettura tg. CK610LX di proprietà della , ha CP_1 rilasciato la seguente testuale dichiarazione: “Stavo percorrendo la SS106 con direzione Locri-Bovalino ero incolonnata ad altre autovetture che percorrevano il mio stesso senso di marcia. Ad un certo punto non accorgendomi di un veicolo fermo sul margine destro della strada andavo a collidere con lo stesso finendo la corsa al centro della carreggiata”.
Orbene, nella specie, ritiene il Tribunale che la condotta di guida del conducente della Citroen C2 abbia avuto efficacia causale prevalente, ma non assorbente nella produzione del sinistro: infatti, anche il conducente favorito dal diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la normale diligenza per evitare le altrui condotte scorrette che rientrino nello spettro della normale prevedibilità.
Tale diligenza non può essere richiesta nel massimo grado, giacché la consapevolezza di godere del diritto di precedenza genera una situazione di legittimo affidamento (nel caso di specie accentuato in considerazione della circostanza che non vi erano piazzole di sosta o intersezioni nel tratto percorso tali da dover indurre l'automobilista a prestare attenzione al sopraggiungere di altri veicoli), ma deve comunque tradursi nella normale prudenza.
Di contro, il era fermo sulla destra della carreggiata e, dunque, in un'area Pt_1 non deputata alla sosta così occupando impropriamente parte della carreggiata destinata al transito dei mezzi e avrebbe dovuto concedere la precedenza anche al veicolo Citroen, in quel momento in transito come avrebbe – a suo dire – fatto rispetto ai mezzi che precedevano quest'ultimo nell'incolonnamento. Sicché, anche assumendo che il abbia azionato l'indicatore di direzione, Pt_1 sicuramente poneva in essere una manovra azzardata e comunque non consentita per aver tentato di reinserirsi nel traffico partendo dal margine destro della carreggiata e non da una piazzola di sosta.
La violazione dell'obbligo di prestare la dovuta attenzione alla manovra di immissione in carreggiata risulta accertata, in disparte l'accertamento relativo al fatto che il fosse del tutto fermo e/o avesse percorso pochi metri a Pt_1 velocità ridotta per immettersi nel traffico.
7 Ebbene, dalla dinamica del sinistro - per come ricostruita dagli agenti - è emerso che la procedeva a velocità che oltre ad essere non commisurata, Parte_2 anche particolarmente elevata, circostanza questa compatibile con la violenza dell'impatto, con il trascinamento della Citroen al centro della carreggiata e con gli ingenti danni riportati dal detto mezzo per come si evince dalle fotografie allegate al verbale di accertamento redatto dai CC intervenuti in loco.
Risulta, quindi, dall'istruttoria che qualora la non avesse tenuto una Parte_2 velocità particolarmente elevata, sarebbe stata verosimilmente in grado di avvistare l'auto condotta dal in tempo utile da consentirgli di evitare Pt_1
l'impatto. Detto altrimenti, è ragionevole ritenere che la – per come CP_1 riferito – non si sia resa conto dell'immissione in carreggiata del (per la Pt_1 velocità o per distrazione) e di fatto non abbia posto in essere manovre di emergenza nel tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura del (poiché, Pt_1 come detto, non sono state rinvenute tracce di frenata) sicché era nell'impossibilità di effettuare queste manovre.
Peraltro, gli esiti della istruttoria svolta nel presente procedimento avvalorano il concorso di colpa dei conducenti coinvolti nella sinistro per cui è causa, atteso che da nessuna parte è stata offerta la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ha dunque fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso e, pertanto, tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa e della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta al convenuto nella misura del 70% e all'attore nella misura del 30%.
II.3.1- Venendo ora alla valutazione del quantum debeatur, ed in particolare alla richiesta di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, giova rammentare i principi che devono orientare la valutazione e la liquidazione di tale danno, a seguito del recente intervento delle SSUU della Corte di Cassazione. La Suprema
Corte, nell'intento di razionalizzare la materia del risarcimento del danno alla persona ha affermato che la categoria del danno non patrimoniale è unitaria e come tale non suscettibile di suddivisioni in categorie di danno (biologico, morale, da lesione del rapporto parentale) le quali rappresentano, in buona sostanza, sintesi descrittive di un'unica posta di danno. Ne consegue, dunque, la necessità di evitare duplicazioni nella liquidazione del risarcimento del danno alla persona, nel pieno rispetto tuttavia del principio dell'integralità del risarcimento.
8 Tanto premesso, occorre dare atto che nel presente giudizio è stata espletata ctu- medico legale a firma del dott. le cui conclusioni in punto di Per_1 quantificazione del danno si discostano in modo considerevole da quelle cui era giunto il dott. , nominato CTU nell'ambito del procedimento iscritto Per_2 innanzi al Tribunale di Locri al n. 526/2015 R.G. definito con sentenza n.
509/2019 del 29.04.2019 di improponibilità della domanda;
nella specie, si osserva che il dott. , nel primo giudizio ha ravvisato postumi invalidanti Per_2 nella misura del 2-3% a fronte del 7-8% riconosciuto dal ctu nominato nell'ambito del presente procedimento.
Invero, entrambi gli ausiliari hanno ravvisato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le seguenti patologie diagnosticate: “esiti di pregresso trauma cranico non commotivo;
esiti di pregresso trauma del rachide cervicale e dorso- lombare con rachialgia ricorrente e limitazione antalgica dei movimenti del capo”. La differente quantificazione si giustifica in relazione alla riconducibilità
o meno della ipoacusia bilaterale al sinistro, esclusa dalla relazione del dott.
con ragionamento logico scientifico che si condivide. Nel dettaglio, si Per_2 legge dalla relazione: “risulta che il periziato presenta una ipoacusia bilaterale
(quindi sia a dx che a sx), per le alte frequenze (4.000-8.000 hz); tuttavia, tale disturbo, per come documentato, non risulta essere la conseguenza di un trauma acustico acuto, da attribuire al sinistro per cui è causa;
le caratteristiche (per come risulta dagli audiogrammi allegati in atti), fanno pensare piuttosto ad una ipoacusia da trauma cronico, dovuto cioè ad un insulto diluito nel tempo. Il solo criterio cronologico, ovvero la sua manifestazione clinica dopo il sinistro del 30.4.2014, non è sufficiente da solo, di per sé, per l'ammissione del nesso di causalità” (cfr. pag. 10 e 11 della relazione del dott. depositata nel Per_2 fascicolo di parte della Compagnia).
Orbene, tra le due relazioni peritali il Tribunale ritiene di attestarsi sulle conclusioni del dott. in quanto non soltanto l'accertamento è stato Per_2 espletato in data prossima al sinistro ma la relazione appare maggiormente puntuale nella parte in cui vengono esaminate le singole lesioni lamentate valutando per ognuna la riconducibilità sotto il profilo del criterio quantitativo, qualitativo, modale, della continuità fenomenica in relazione anche al criterio di esclusione di altre cause e della sussunzione sotto le leggi scientifiche.
Incidentalmente, si osserva che non vi è dubbio che tale relazione possa essere posta a fondamento della decisione – anche ove venga considerata prova cd. atipica - perché è stata disposta nell'ambito del giudizio avente ad oggetto il medesimo sinistro e svoltosi nel contraddittorio tra le medesime parti;
inoltre, la stessa è stata sottoposta al vaglio critico delle difese.
9 II.3.2- Il consulente medico d'ufficio nominato nel giudizio n. 526/2015 R.G. ha stimato il danno biologico patito dall'attore nella misura del 3%, con i.t.a. di 10 giorni, i.t.p. al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 10% per ulteriori 44 giorni. Incidentalmente si precisa che viene indicato il danno biologico nella misura massima indicata dall'ausiliario – ossia il 3% - poiché si reputa maggiormente congrua rispetto alle lesioni sopra riportate.
Relativamente alla liquidazione dei danni così individuati, l'intestato Tribunale rinvia alla Tabella di cui all'art. 139 Cod. Ass.ni relativa ai cd. “danni micropermanenti” aggiornata al DM 16.7.2024; deve, pertanto, riconoscersi all'attore, in considerazione dell'età al momento in cui è stata dichiarata guarita con stabilizzazione dei postumi (39 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (3%) una somma pari a € 2.915,79 per come accertato dal CTU.
Va poi riconosciuta la somma di € 552,40 a titolo di invalidità temporanea totale,
€ 1.242,90 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30, € 828,60 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 (per giorni 30) ed € 243,06 a titolo di inabilità temporanea parziale al 10% per giorni 44 per un totale di € 2.866,96.
Ciò posto, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11.11.2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico- relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente.
Ebbene, in considerazione delle allegazioni di parte attrice e degli esiti della prova testimoniale articolata sul punto, si ritiene di riconoscere un incremento del danno non patrimoniale nella misura del 10%, costituita dalla sofferenza soggettiva interiore;
non vi sono i presupposti per una maggiore personalizzazione del danno in considerazione dell'entità delle lesioni accertate.
Il danno non patrimoniale ammonta, quindi, in totale, ad € 3.153,65
Pertanto, spetta a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 6.020,61 (euro € 3.153,65 + € 2.866,96).
10 Ciò posto, dovendo operare sulla predetta somma una riduzione del 30% in considerazione del concorso di colpa, si stima congruo riconoscere al la Pt_1 complessiva somma di euro 4.214,42.
II.3.3- Dal detto importo così come calcolato va detratto quanto corrisposto dalla
Compagnia in via stragiudiziale in data 28.10.2014 e trattenuto in acconto ossia euro 2.200,00 al netto delle spese legali.
All'uopo si evidenzia che la Suprema Corte ha chiarito che "qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi ompensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I. 01/12/2016, n. 24539; Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25099).
Rivalutando l'importo di euro 2.200,00 alla data odierna pari ad euro 2.642,20, pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, residua la complessiva somma di euro 1.572,22 (ossia euro 4.214,42 – euro 2.642,20 = euro 1.572,22).
II.3.4- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
In favore dell'attore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto gli stessi non hanno allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata
(cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
II.
4- Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti in € 866,01 e, dunque, per effetto del concorso
11 di colpa il risarcimento è ridotto ad euro 606,20, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
III.- Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno da cd. perdita della capacità lavorativa specifica atteso che – muovendo dalle conclusioni della relazione peritale datata a firma del dott. – non è stato riscontrato alcun Per_2 danno da perdita della capacità lavorativa. Orbene, pure aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui “non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico- fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (Cass. n. 19537 del 2007)” (Cass., Sez. III, 23/05/2023, n.14241) nel caso di specie, l'accertamento peritale ha escluso la riconducibilità dell'ipoacusia – assunta causa del licenziamento – al sinistro sicché nel caso di specie non si pone a monte questione di sussistenza o meno del danno lamentato. Con maggiore impegno esplicativo, va premesso che la perdita della idoneità alla mansione specifica di guardia giurata viene ricondotta, secondo la prospettazione attorea, alla ipoacusia bilaterale ma, come anticipato, stando alla relazione sopra citata, “non può essere considerata in rapporto di causa-effetto con il sinistro per cui è causa”. A fortiori si deve escludere che il disturbo depressivo endo-reattivo conseguente alla perdita del lavoro possa considerarsi conseguenza diretta ed immediata del sinistro per cui è causa. D'altronde, è onere del danneggiato dimostrare di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito al fine di riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, da liquidarsi tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione (cfr.
Cassazione civile sez. III, 09/12/2020, n.28071). Ebbene, anche in relazione al presunto disturbo ansioso-depressivo non vi è prova che sia in rapporto di
12 causalità diretta con il sinistro e che, a sua volta, abbia determinato la perdita del lavoro come guardia giurata.
IV.- In relazione all'esito del giudizio le spese sono compensate nella misura di
1/3 mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022 sulla base dei medi tariffari (ad eccezione della fase decisoria liquidata in misura inferiore stante la decisione con modalità semplificate) tenuto conto - ai fini del valore della causa - del decisum.
Le spese di CTU – come liquidate con separato decreto emesso in pari data - sono poste in via definitiva a carico delle di parte attrice e delle parti convenute, in solido tra loro, avuto riguardo all'esito del giudizio e tenuto conto che, ad avviso di chi scrive, esigenze di economia processuale avrebbero dovuto indurre le parti a non ripetere l'accertamento tecnico già espletato in altro procedimento.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1553/2019 r.g. pendente tra e Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, già nonché , ogni Controparte_7 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 70% a carico di
[...]
condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore del Parte_2 della somma di euro 1.572,22 a titolo di danni non patrimoniali ed euro Pt_1
606,20 a titolo di spese mediche, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2. condanna le medesime parti convenute in solido tra loro a rifondere le spese di lite all'attore nella misura di 2/3, liquidate in complessivi euro 1.798,00
(di cui euro 1.418,00 per compensi professionali ed euro 380,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. compensa le spese di lite tra le parti per la restante misura di 1/3;
4. pone in via definitiva gli oneri della c.t.u. – come liquidati con separato decreto emesso in pari data - a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Locri, 25.1.2025
Il Giudice - Mariagrazia Galati
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