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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7234 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL AR presidente dott. GI RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3861 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 29 ottobre 2025 vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (c.f.: C.F._5 Parte_6
), (c.f.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f.: ) e Parte_8 C.F._8 Parte_9
( ) quali eredi di IU AR MA, C.F._9 Parte_10
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
(c.f.: , (c.f.: Parte_12 C.F._12 Parte_13
, (c.f.: ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f.: ), (c.f.: Parte_15 C.F._15 Parte_16
), (c.f.: ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_18 C.F._18 Parte_19
), (c.f.: ), C.F._19 Parte_20 C.F._20 Parte_21
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(c.f.: ), (c.f.: ),
[...] C.F._23 Parte_24 C.F._24
1 (c.f.: ) Parte_25 C.F._25 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f.: , (c.f. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
Oggetto: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttiva comunitaria.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75 CEE del Consiglio del 16 giugno
1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 526/2024, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalle Amministrazioni convenute, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno
2 e ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo che il tribunale ha individuato erroneamente il termine di decorrenza della prescrizione, in quanto “solo dal 17 maggio 2011
(sentenza n. 10813/2011) lo Stato, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, ha messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale e può, quindi, iniziare a decorrere la prescrizione decennale”
(pag. 9 dell'atto di appello).
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, domandando il rigetto dell'appello e ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dagli appellanti.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Pur essendo configurabile la responsabilità dello Stato italiano per non avere correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie in materia che impongono di corrispondere ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione (v. in particolare la direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 un allegato, il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre
1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni), nondimeno la domanda degli odierni appellanti va respinta perché il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019,
Cass. 18961/2020, Cass. 39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez.
Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass.
10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019) e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
3 corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999).
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza) e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre
1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo 2009, causa C- 445/2006, AN GT v. Repubblica federale di
Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”: ciò che consente di respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sollecitato dalla difesa degli appellanti.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che gli odierni appellanti non hanno posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione e che, pertanto, alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e va pertanto respinto.
4 Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 36.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.
Sussistono inoltre i presupposti per condannare ciascun appellante al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. - che si ritiene congruo liquidare nella misura di 2.000,00 € per ciascuno degli appellanti - tenuto conto della manifesta infondatezza dell'appello e del fatto che esso è stato proposto nell'anno 2024 benché a quella data fosse ormai consolidato, a livello nazionale e sovranazionale, l'orientamento giurisprudenziale in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto fatto valere dagli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 526/2024;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore delle
Amministrazioni appellate, liquidandole in 36.000,00 € oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna ciascun appellante al pagamento della somma di 2.000,00 € ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore delle parti appellate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
GI RO PELLEGRINI OL AR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL AR presidente dott. GI RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3861 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 29 ottobre 2025 vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (c.f.: C.F._5 Parte_6
), (c.f.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f.: ) e Parte_8 C.F._8 Parte_9
( ) quali eredi di IU AR MA, C.F._9 Parte_10
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
(c.f.: , (c.f.: Parte_12 C.F._12 Parte_13
, (c.f.: ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f.: ), (c.f.: Parte_15 C.F._15 Parte_16
), (c.f.: ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_18 C.F._18 Parte_19
), (c.f.: ), C.F._19 Parte_20 C.F._20 Parte_21
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(c.f.: ), (c.f.: ),
[...] C.F._23 Parte_24 C.F._24
1 (c.f.: ) Parte_25 C.F._25 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f.: , (c.f. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
Oggetto: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttiva comunitaria.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75 CEE del Consiglio del 16 giugno
1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 526/2024, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalle Amministrazioni convenute, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno
2 e ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo che il tribunale ha individuato erroneamente il termine di decorrenza della prescrizione, in quanto “solo dal 17 maggio 2011
(sentenza n. 10813/2011) lo Stato, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, ha messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale e può, quindi, iniziare a decorrere la prescrizione decennale”
(pag. 9 dell'atto di appello).
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, domandando il rigetto dell'appello e ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dagli appellanti.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Pur essendo configurabile la responsabilità dello Stato italiano per non avere correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie in materia che impongono di corrispondere ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione (v. in particolare la direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 un allegato, il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre
1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni), nondimeno la domanda degli odierni appellanti va respinta perché il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019,
Cass. 18961/2020, Cass. 39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez.
Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass.
10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019) e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
3 corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999).
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza) e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre
1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo 2009, causa C- 445/2006, AN GT v. Repubblica federale di
Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”: ciò che consente di respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sollecitato dalla difesa degli appellanti.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che gli odierni appellanti non hanno posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione e che, pertanto, alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e va pertanto respinto.
4 Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 36.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.
Sussistono inoltre i presupposti per condannare ciascun appellante al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. - che si ritiene congruo liquidare nella misura di 2.000,00 € per ciascuno degli appellanti - tenuto conto della manifesta infondatezza dell'appello e del fatto che esso è stato proposto nell'anno 2024 benché a quella data fosse ormai consolidato, a livello nazionale e sovranazionale, l'orientamento giurisprudenziale in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto fatto valere dagli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 526/2024;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore delle
Amministrazioni appellate, liquidandole in 36.000,00 € oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna ciascun appellante al pagamento della somma di 2.000,00 € ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore delle parti appellate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
GI RO PELLEGRINI OL AR
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